Decreto cautelare 24 agosto 2022
Ordinanza cautelare 7 ottobre 2022
Sentenza 10 aprile 2024
Ordinanza cautelare 28 giugno 2024
Accoglimento
Sentenza 3 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/03/2026, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01877/2026REG.PROV.COLL.
N. 04547/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4547 del 2024, proposto da
Smp S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 983542624C, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolo' Mastropasqua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Aemme Linea Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Valaguzza, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza E. Duse, 1.
nei confronti
Sartori Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Vinti, Manuela Teoli, Dario Capotorto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 1352 del 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aemme Linea Ambiente S.r.l. e di Sartori Ambiente S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il Cons. MA TI e uditi per le parti gli avvocati;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone l’appellante di aver partecipato a una procedura di gara aperta, indetta da Aemme Linea Ambiente s.r.l., avente ad oggetto la stipula di un Accordo Quadro di durata quadriennale per la fornitura di sacchetti funzionali alla raccolta dei rifiuti urbani dotati di TAG RFID UHF, per un importo stimato in euro 1.400.000,00 (procedura CIG 983542624C).
La procedura di gara veniva aggiudicata alla società Sartori Ambiente s.r.l., con provvedimento prot. n. 186 del 24 luglio 2023, in applicazione del criterio del prezzo più basso previsto dall'art. 95, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016.
2. La SMP s.r.l., collocatasi seconda in graduatoria, ha impugnato in via principale il predetto provvedimento di aggiudicazione dinanzi al T.a.r. per la Lombardia, richiedendone l’annullamento, oltre alla condanna di Aemme Linea Ambiente s.r.l. alla riaggiudicazione della gara in suo favore e al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata aggiudicazione.
Con nota prot. n. 1944 del 2023 intervenuta nelle more del giudizio, la Aemme Linea Ambiente s.r.l. invitava la società prima graduata a trasmettere, entro dieci giorni dalla data del 15 settembre 2023, la documentazione attestante le verifiche relative al possesso delle certificazioni previste dai Criteri Ambientali Minimi (CAM), già oggetto di contestazione da parte della SMP s.r.l.
A seguito dell’istanza di proroga formulata con pec del 22 settembre 2023, poi accolta dalla stazione appaltante, la società aggiudicataria depositava, in data 10 ottobre 2023, il certificato “Plastica seconda vita” n. IT22/99000201.1, rilasciato il 13 settembre 2023 alla Nuova Sarmaplastik s.r.l. In conseguenza degli esiti positivi dei controlli di verifica previsti dall’art. 32 comma 7 del d.lgs. n. 50 del 2016, la Aemme Linea Ambiente s.r.l. dichiarava l’efficacia dell’aggiudicazione con provvedimento del RUP dell’8 novembre 2023.
3. Con ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente in primo grado ha, dunque, impugnato anche quest’ultimo provvedimento.
Il T.a.r., con sentenza n. 1352 del 2024, ha respinto il ricorso unitamente ai motivi aggiunti.
4. La Società SMP s.r.l. ha, quindi, impugnato la predetta sentenza del T.a.r., deducendo i seguenti motivi di appello:
I. Violazione e falsa applicazione degli articoli 10, 13, 14 e 128 del D.Lgs. n. 42/2004, in relazione all’applicazione della legge 1° giugno 1939, n. 1089; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per erronea considerazione dei presupposti in fatto e diritto: difetto di motivazione anche in violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990
Parte appellante contesta la sentenza di primo grado laddove il T.a.r. ha ritenuto che la stazione appaltante avesse correttamente imposto il rispetto dei CAM vigenti, in quanto richiamati all’art. 1 del capitolato tecnico. A dire dell’appellante, la lex specialis non richiamava i CAM applicabili ratione temporis , ossia quelli di cui al DM Transizione Ecologica 23.6.2022 (GU n. 182/2022, in vigore dal 3.12.2022), ma si limitava a menzionare una normativa CAM ormai superata. La S.A., quindi, avrebbe richiamato in sede di bando i CAM abrogati operando un richiamo solo apparente e, dunque, come tale tamquam non esset . La stazione appaltante avrebbe invece dovuto introdurre le specifiche tecniche dei sacchi e sacchetti oggetto di fornitura nella documentazione di gara, secondo quanto previsto al punto 6.1.4 dei CAM introdotti nel DM Transizione Ecologica 23.6.2022.
II. Illegittimità della lex specialis violazione degli artt. 34 e 71 Dlgs 50/16 – sulla obbligatorietà dei CAM contenuti nel DM Ministero della Transizione Ecologica 23.6.2022 pubb. in GU n. 182 del 05.08.2022 entrati in vigore dal 03.12.2022 – obbligatorietà dichiarazione possesso CAM in sede di offerta -eccesso di potere per contraddittorietà, difetto d’istruttoria, erronea considerazione dei presupposti, travisamento, sviamento, irragionevolezza, difetto di motivazione.
La sentenza viene, poi, contestata nella parte in cui ha ritenuto che la verifica dei CAM potesse essere effettuata anche nella fase di controllo dei requisiti posseduti dall’offerente risultato aggiudicatario, in quanto nella lex specialis non sarebbe stata prevista, già in sede di offerta, la produzione di specifica documentazione pena l’esclusione. Secondo l’appellante i criteri ambientali minimi costituiscono obblighi cogenti da verificare già in sede di svolgimento della gara, non solo in fase di esecuzione, sul presupposto che la ratio del d.lgs. 50/2016 impone un doppio livello di controllo volto sia a garantire la conformità delle offerte sia a salvaguardare le finalità ambientali del Green Public Procurement .
III. Violazione dell’art. 85, c. 5, del d.lgs. n. 50/2016: mancato rispetto del termine perentorio di 10 qq per comprovare il possesso dei requisiti .
Il T.a.r. sarebbe incorso in errore anche laddove ha ritenuto sufficiente richiamare la proroga del termine concessa alla controinteressata per la produzione della documentazione CAM, senza considerare che la censura riguardava non la mera esistenza della proroga, ma la sua illegittimità, poiché riferita a un termine perentorio fissato “entro e non oltre” dalla stazione appaltante e prorogato senza alcuna motivazione, in contrasto con la consolidata giurisprudenza e con gli indirizzi ANAC che impongono il rispetto rigoroso dei termini fissati nella fase di verifica dei requisiti, proprio in ragione delle esigenze di celerità; né il T.a.r. ha valutato che l’istanza di proroga era del tutto immotivata e che il suo accoglimento ha determinato un ingiustificato allungamento dei tempi procedimentali, in violazione dei principi di economicità e tempestività, con conseguente nullità della documentazione presentata oltre il termine perentorio e necessaria esclusione dell’aggiudicataria.
IV. Illegittimo ricorso all’AVVALIMENTO – violazione dell’art. 89 Dlgs 50/2016 Violazione della par condicio - eccesso di potere per difetto di istruttoria, per falso presupposto di fatto e per travisamento, incongruità e illogicità della motivazione, contraddittorietà e ingiustizia manifesta .
La sentenza viene, infine, contestata nella parte in cui il T.a.r. ha escluso che la controinteressata abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento, ritenendo sufficiente la produzione di una certificazione del produttore dei sacchetti a comprova del rispetto dei CAM, senza considerare che tali certificazioni costituiscono requisito essenziale di partecipazione e che, non essendone la società aggiudicataria direttamente titolare, la loro produzione postuma integra di fatto un avvalimento non dichiarato e non formalizzato nei modi prescritti dall’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, con conseguente impossibilità di integrazione mediante attestazioni del produttore e non dell’aggiudicatario.
5. Aemme Linea Ambiente S.r.l. e Sartori Ambiente S.r.l. si sono costituite regolarmente in giudizio, riproponendo le eccezioni preliminari già sollevate nel giudizio di primo grado, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto.
6. Alla pubblica udienza del 27 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Parte appellante con il primo motivo di appello ha contestato il bando di gara e il provvedimento di aggiudicazione, perché la stazione appaltante avrebbe dovuto introdurre negli atti di gara le specifiche tecniche relative ai criteri ambientali minimi.
In via preliminare, va, però, esaminata l’eccezione, sollevata al numero 4 della memoria di Aemme Linea Ambiente S.r.l., depositata il 25 giugno 2024, con cui si eccepisce l’irricevibilità del ricorso di primo grado volto all’annullamento dell’intera procedura di gara proposta da parte appellante perché non è stato impugnato tempestivamente il bando di gara, ritenuto illegittimo.
L’eccezione è fondata.
Aemme Linea Ambiente S.r.l. ripropone la questione attinente alla necessità o meno di impugnare entro i termini decadenziali il bando di gara che, in violazione dell’art 34 del d.lgs. n. 50 del 2016, applicabile alla controversia in esame, non individuerebbe correttamente – a dire della ricorrente in primo grado – i criteri minimi ambientali (CAM) e non indicherebbe le relative specifiche tecniche nel capitolato speciale.
Nel caso di specie, è emerso che il bando di gara ha effettuato un generico riferimento alla necessità di rispettare i criteri minimi ambientali, stabilendo, all’art. 1 del Capitolato tecnico prestazionale, che « Il presente accordo quadro viene attivato nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui ai DD.MM. di riferimento emanati dal Ministero dell’Ambiente del territorio e della tutela del mare in data 24.5.2016 (in GU 7.6.2016, n. 131) ».
Al momento in cui è stato pubblicato il bando, il citato D.M. era stato, peraltro, sostituito dal D.M. del 23 giugno 2022, pacificamente applicabile alla presente gara.
8. Ritiene il Collegio, conformemente all’orientamento giurisprudenziale diffusosi sul punto (cfr., Consiglio di Stato sez. V, 26/04/2022, n. 3197), che il bando di gara, non solo deve contenere con precisione il richiamo ai criteri ambientali minimi, ma questi devono poi essere trasfusi nelle specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale, non essendo ammissibile, in tali casi, l’etero integrazione del bando.
Del resto, è inequivoco sul punto l'articolo 34, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 (che come si è detto è la norma applicabile al caso di specie), secondo cui " Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (...) ". Il comma 2 del medesimo articolo prevede che " I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6 (...)", mentre il successivo comma 3 stabilisce che " L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione ".
Tale principio è stato confermato dal nuovo codice, all’art. 57 del d.lgs. n. 36/2023, e si pone in coerenza con gli artt. 9 e 41 della Costituzione, come modificati dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, aventi la chiara finalità di implementare la tutela dell’ambiente e della salute e della regolazione delle attività economiche in un’ottica di sostenibilità.
9. La previsione dei CAM va, quindi, inevitabilmente rinvenuta nella lex specialis rappresentando gli stessi elementi essenziali dell'offerta o elementi per l’attribuzione di un punteggio premiale; ne consegue che, nel redigere la lex specialis , devono essere chiaramente indicati i criteri ambientali minimi e gli standard di qualità attesi, in quanto l’inclusione dei CAM nella documentazione di gara non può essere considerata un mero adempimento di tipo formale, ma costituisce un elemento fondamentale che influenza direttamente la successiva esecuzione del contratto (in questo senso si pone la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato: cfr., V sezione, sentenza n. 6651 del 25 luglio 2025 e III sezione, sentenza n. 7898 dell’8 ottobre 2025).
10. Ribadita l’essenzialità dell’inserimento del CAM nella lex specialis e l’impossibilità di eterointegrazione, si pone la questione della necessità di impugnare il bando di gara ritenuto illegittimo per violazione dei criteri ambientali minimi.
Sul punto questa Sezione condivide l’impostazione casistica adottata da altre pronunce di questo Consiglio di Stato, che in sostanza non giungono a soluzioni assolute circa la necessità o meno di impugnare il bando, ma, alla luce delle coordinate ermeneutiche tracciate dall’Adunanza plenaria (cfr., sentenza n. 5 del 2018), esaminano il caso concreto al fine di valutare se la mancata indicazione dei CAM o l’erronea indicazione degli stessi possa incidere sulla possibilità di formulare un’offerta consapevole e corretta.
10.1. Ne consegue, quindi, che:
a) la mancata indicazione dei CAM nella documentazione progettuale e di gara si risolve, in linea generale, in un’ipotesi di grave carenza nell’individuazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta, ipotesi per la quale è imposta l’impugnazione immediata del bando di gara (cfr., Cons. Stato, n. 6651 del 2025, cit.);
b) il mero rinvio al decreto di adozione dei CAM può concretizzare una grave carenza nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta, da accertare, quindi, in concreto;
c) all’ipotesi a), che richiede la necessaria immediata impugnazione del bando, va a, maggior ragione, assimilata l’ipotesi in cui la lex specialis opera un rinvio al decreto di adozione dei CAM che si asserisce errato ed è tale, quindi, da disorientare l’operatore economico, non consentendogli di formulare un’offerta corretta e consapevole;
d) l’indicazione dei CAM suscettibile di censura perché non conforme al relativo decreto di adozione va, invece, indagata caso per caso e determina l’obbligo di immediata impugnazione del bando solo se vi è la prova, fornita dall’operatore economico interessato, che le clausole abbiano la portata di precludere ogni utile partecipazione alla gara, ad esempio perché impositive di oneri manifestamente incomprensibili ovvero del tutto sproporzionati rispetto ai contenuti della procedura o ancora perché rendono la partecipazione irragionevolmente difficoltosa o addirittura impossibile (è il caso di importi a base d'asta insufficienti, di leggi di gara carenti di dati essenziali per la formulazione dell'offerta o contenenti formule matematiche del tutto errate, (cfr., Cons. Stato, n. 6651 del 2025, cit .).
10.2. Non sussiste, dunque, un obbligo assoluto di impugnazione dei bandi di gara, salvo nelle precedenti ipotesi indicate alle lettere a) e c), ma tale onere si concretizza solo quando la mancata indicazione dei CAM nella documentazione progettuale e di gara si è tradotta, nella sostanza, in un’ipotesi di grave carenza nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta, come evidenziato anche da questo Consiglio di Stato con le sentenze nn. 3411/2025 e 3542/2025.
11. Nel caso di specie, la lex specialis non ha semplicemente effettuato un richiamo generico ai criteri ambientali minimi, ma un richiamo asseritamente errato a un DM non più in vigore, tale da rendere – in astratto ed ex ante – eccessivamente difficoltoso il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara e tale, quindi, da impedire (ovvero da rendere estremamente e inutilmente difficoltosa) la formulazione di un'offerta corretta, adeguata e consapevole (cfr. Consiglio di Stato, V sezione, 28 marzo 2023, n. 3163).
Inoltre, nel caso di specie, si lamenta che la stazione appaltante non avrebbe neanche inserito le specifiche tecniche relative ai criteri ambientali minimi all’interno del capitolato tecnico speciale.
In presenza di queste contestazioni, parte appellante avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il bando di gara e non impugnarlo tardivamente unitamente all’aggiudicazione della gara medesima, come, invece, erroneamente, ha fatto.
Ne consegue che, sotto questo profilo, in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’amministrazione resistente, il ricorso di primo grado teso a contestare il bando di gara deve essere dichiarato irricevibile.
12. Il citato precedente n. 6651 del 2025 è pienamente condivisibile anche quando rileva che:
- tale soluzione è anche la più conforme ai principi di buona fede e di tutela dell’affidamento, recepiti nell’art. 5 del d.lgs. n. 36/2023, che ha cristallizzato un orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato nel senso di “configurare un “rapporto” di tipo orizzontale tra cittadini e pubblica amministrazione”, che “(…) se genera in capo alla seconda doveri di protezione o, secondo taluni, obblighi correlati a diritti soggettivi, parimenti comporta anche una più marcata responsabilizzazione dei primi, sia in seno al procedimento che con riguardo al processo ” (Cons. Stato, III sezione, n. 10744 del 2023);
- tale lettura è in linea con l’interpretazione giurisprudenziale secondo cui “ il principio del risultato nella disciplina dell’attività dell’amministrazione non va riguardato ponendo tale valore in chiave antagonista rispetto al principio di legalità, rispetto al quale potrebbe realizzare una potenziale frizione: al contrario, come pure è stato efficacemente sostenuto successivamente all’entrata in vigore del richiamato d. lgs. n. 36 del 2023, il risultato concorre ad integrare il paradigma normativo del provvedimento ” (Cons Stato, III sezione, n. 2866 del 2024);
- il principio del risultato, letto in combinato disposto con quello della buona fede di cui all’art. 5, si traduce per l’operatore economico nella “ individuazione della soglia di sforzo esigibile per comprendere l’interesse cui la commessa è preordinata e in una maggiore responsabilizzazione nel segnalare tempestivamente alla S.A. l’impossibilità o la difficoltà di comprendere tale finalità e di corrispondervi con un’offerta consapevole e conforme alla lex di gara senza far proseguire la procedura e farla giungere al termine per poi contestarla sulla base di vizi integralmente afferenti alla lex di gara e come tali incidenti sulla stessa possibilità di formulare un’offerta consapevole ” .
13. L’accoglimento dell’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado per mancata tempestiva impugnazione del bando di gara conduce alla reiezione del primo motivo di appello .
14. Con il secondo motivo di appello parte appellante contesta che la verifica della conformità dell’offerta ai criteri ambientali minimi avrebbe dovuto essere compiuta in sede di gara e, più precisamente, nell’ambito dell’attività di valutazione delle offerte, per questi motivi ha stigmatizzato la sentenza che ha evidenziato che “ in assenza di una espressa previsione che imponesse, a pena di esclusione, la produzione di specifiche dichiarazioni o di specifica documentazione in sede di offerta, tale dimostrazione ben potesse essere effettuata anche in sede di procedimento di verifica dei requisiti posseduti dall’offerente risultato aggiudicatario, il quale ovviamente, in caso di riscontro negativo, non avrebbe potuto addivenire alla stipula del contratto ”.
15. La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha evidenziato che “ le norme di legge e del bando di gara che disciplinano i requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche devono essere interpretate nel rispetto del principio di tipicità e tassatività delle cause di esclusione, consacrato dall'art. 83, comma 8, d.lg. n. 50 del 2016, che di per sé costituiscono fattispecie di restrizione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., oltre che dal Trattato dell'Unione Europea ” (cfr., Consiglio di Stato sez. V, 28/05/2025, n. 4635).
Nel caso di specie, fermo restando l’obbligo di rispettare i CAM, in assenza di una previsione univoca e chiara del bando, che imponesse, a pena di esclusione, la produzione di specifiche dichiarazioni o di specifica documentazione in sede di offerta, tale dimostrazione ben poteva essere effettuata anche in sede di procedimento di verifica dei requisiti posseduti dall’offerente risultato aggiudicatario, il quale ovviamente, in caso di riscontro negativo, non avrebbe potuto addivenire alla stipula del contratto.
Sul punto, peraltro, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha evidenziato che “ in ordine ai criteri ambientali minimi (Cam), laddove una determinata specifica tecnica assurga a criterio premiante la sua verifica diventa logicamente necessaria già durante la procedura di gara, proprio ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo, sebbene la sua assenza non possa determinare l'esclusione del concorrente, ma solo il mancato riconoscimento del premio; al contrario, laddove una determinata specifica tecnica sia imposta quale elemento essenziale dell'offerta, la proposta formulata deve contenere, a pena di esclusione, un impegno in tal senso, ma la verifica del rispetto di tale impegno non appartiene ontologicamente alla procedura di gara, potendo essere demandata ad un momento successivo all'aggiudicazione e, cioè, anche alla fase di esecuzione del contratto ” (cfr., Consiglio di Stato sez. V, 11/03/2025, n. 1990).
Come visto, nel caso di specie i CAM non hanno valore premiale ma rappresentano un elemento essenziale dell’offerta: ne consegue che, fermo restando l’impegno dell’operatore economico già in sede di offerta al rispetto dei CAM, la verifica del rispetto di tale impegno non appartiene ontologicamente alla procedura di gara, potendo essere demandata ad un momento successivo all'aggiudicazione e, cioè, anche alla fase di esecuzione del contratto.
16. Tali conclusioni conducono anche alla reiezione del terzo motivo di appello, in quanto la stazione appaltante, nel verificare il possesso dei requisiti, si è limitata a chiedere la documentazione giustificativa che non avrebbe dovuto essere necessariamente allegata alla domanda, in assenza di chiare indicazioni della stazione appaltante. La circostanza che la stazione appaltante ha concesso una proroga dell’originario termine assegnato per la produzione della documentazione non inficia la legittimità dell’aggiudicazione, ben potendo la stazione appaltante, anche alla luce del principio del risultato, oltre che di buona fede e correttezza, consentire alla parte interessata di produrre la documentazione che si limita ad attestare un requisito comunque già presente, concedendo una proroga.
17. Parimenti infondato è il quarto e ultimo motivo di appello, non ricorrendo nel caso di specie alcun avvalimento, essendosi limitata la controinteressata a produrre un certificato del produttore del sacchetto (Nuova Sarmaplastick S.r.l.) attestante le caratteristiche oggettive di quest’ultimo e, in particolare, attestante il possesso dei requisiti CAM relativi al contenuto del materiale riciclato previsti dal punto 6.1.4 del d.m. 23 giugno 2022.
18. L’appello è, pertanto, infondato.
Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IG RB, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
MA TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA TI | IG RB |
IL SEGRETARIO