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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 03/11/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3031/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Letizia CAJANI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3031/2025, promossa con ricorso depositato il 23/07/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Gallarate (VA) il 7 aprile 1990 cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] con l'Avv. Antonella De Peri
e
2) Parte_2
Nato ad Angera (VA) il 19 settembre 1984 cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] con l'Avv. Pietro Ferrario
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Somma Lombardo (VA), in data 9 agosto 2014
(anno 2014 atto n. 26 parte II serie A) con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23/7/2025 richiedevano pronuncia di separazione personale e contestuale domanda di cessazione effetti civili/scioglimento del matrimonio.
Con riferimento alla domanda di separazione, chiedevano la pronuncia della stessa alle seguenti condizioni:
Per_
1) la figlia viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, collaborando nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, rispettando le sue capacità, inclinazioni naturale e aspirazioni. Per_
2) la figlia che sta frequentando la classe IV presso l'Istituto Angelo Dell'Acqua di Sesto Calende, viene collocata presso la residenza della madre. Per_ I tempi di permanenza di presso il padre vengono così individuati:
3) A fine settimana alterni dal venerdì, fine orario scolastico al lunedì mattina, nelle settimane in cui il fine settimana sarà trascorso con la madre la terrà presso di sé dal martedì, uscita della scuola al giovedì mattina.
Nella settimana in cui il fine settimana sarà di competenza paterna il padre la preleverà il martedì, uscita scuola riportandola lì il mercoledì mattina.
4) Le festività tradizionali saranno trascorse come di seguito: dal 24 al 31 dicembre con un genitore, dal 1° al 6 gennaio con l'altro in via alternata tra di loro a far tempo dalle vacanze natalizie del 2025 in cui il primo periodo sarà trascorso con il/la padre/madre.
Per la Pasqua la figlia trascorrerà un periodo da mercoledì (fine lezioni) alla domenica con un genitore, e nell'altro periodo, dal lunedì dell'Angelo al rientro a scuola con l'altro genitore sempre secondo il criterio dell'alternanza.
Ogni festività civile o religiosa sarà pure trascorsa a rotazione con l'uno o l'altro dei genitori.
Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ogni genitore un periodo anche non continuativo di due settimane.
I genitori si impegnano ad individuare tali periodi entro il 30 aprile di ogni anno e a tenersi reciprocamente informati del luogo in cui si troveranno con la figlia (telefonata in fascia oraria - dalle ore 18.00 alle ore 19.00 salvo diverso accordo tra i genitori).
Il giorno del compleanno della figlia sarà trascorso con entrambi i genitori e il compleanno di ognuno dei genitori con la presenza della figlia, a prescindere dal calendario fissato.
Sono salvi diversi e migliori accordi tra i genitori. pagina2 di 4 5) La casa coniugale in Mercallo di proprietà di entrambe le parti viene assegnata alla madre, il padre ha già rilasciato la casa coniugale asportando i suoi effetti personali.
Continuerà a far fronte alla propria quota parte sia del mutuo tra i coniugi cointestato sottoscritto con Banca Pop. di Sondrio finanziamento n. 101264559 per la ristrutturazione della casa che quello ottenuto per la sistemazione del giardino sottoscritto con Banca Pop. di Sondrio n. 10 1485377.
6) A titolo di assegno perequativo per il mantenimento della figlia il padre verserà alla madre un assegno mensile di € 900,00 (rivalutabile ISTAT in via annuale) entro il giorno
15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c a lei intestato il cui IBAN è:
[...].
Le spese di carattere straordinario (mediche non coperte dal SSN e medico- specialistiche, scolastiche, ricreative e ludico-sportive), previamente concordate, ove previsto, saranno a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 60% a carico del sig.
e del 40% a carico della sig.ra secondo quanto previsto Parte_2 Parte_3 dalla Linee Giuda del Tribunale di Varese ad eccezione di quanto qui di seguito specificato.
Il padre provvederà a corrispondere per intero la retta scolastica per la frequentazione della figlia dell'Istituto Angelo Dell'Acqua di Sesto Calende fino alla conclusione del ciclo della scuola primaria e della scuola media, mentre verranno suddivise nella misura
60% - 40% le ulteriori spese scolastiche quali a mero titolo esemplificativo corredo di inizio anno scolastico – gite ecc.
Per quanto concerne le spese mediche non coperte dal SSN, il sig. provvederà Pt_2 mettendo a disposizione la copertura assicurativa del FASI;
i genitori concordano sin da ora che la parte di spese non coperta dal FASI verrà suddivisa tra i genitori nella misura già suindicata pari al 60% a carico del padre e 40% a carico della madre.
L'assegno unico viene attribuito per intero alla madre.
La sig.ra è proprietaria del veicolo Fiat 500 tgt. GG324KB che rimarrà in Parte_3 uso esclusivo alla stessa.
6) I coniugi si dichiarano autosufficienti e rinunciano a reciproche pretese.
7) Spese di lite compensate tra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
pagina3 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale non definendo il giudizio:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 9 agosto 2014, in Somma Lombardo (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Comune di Somma Lombardo (anno 2014 atto n. 26 parte II serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande. Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Letizia CAJANI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3031/2025, promossa con ricorso depositato il 23/07/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Gallarate (VA) il 7 aprile 1990 cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] con l'Avv. Antonella De Peri
e
2) Parte_2
Nato ad Angera (VA) il 19 settembre 1984 cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] con l'Avv. Pietro Ferrario
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Somma Lombardo (VA), in data 9 agosto 2014
(anno 2014 atto n. 26 parte II serie A) con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23/7/2025 richiedevano pronuncia di separazione personale e contestuale domanda di cessazione effetti civili/scioglimento del matrimonio.
Con riferimento alla domanda di separazione, chiedevano la pronuncia della stessa alle seguenti condizioni:
Per_
1) la figlia viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, collaborando nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, rispettando le sue capacità, inclinazioni naturale e aspirazioni. Per_
2) la figlia che sta frequentando la classe IV presso l'Istituto Angelo Dell'Acqua di Sesto Calende, viene collocata presso la residenza della madre. Per_ I tempi di permanenza di presso il padre vengono così individuati:
3) A fine settimana alterni dal venerdì, fine orario scolastico al lunedì mattina, nelle settimane in cui il fine settimana sarà trascorso con la madre la terrà presso di sé dal martedì, uscita della scuola al giovedì mattina.
Nella settimana in cui il fine settimana sarà di competenza paterna il padre la preleverà il martedì, uscita scuola riportandola lì il mercoledì mattina.
4) Le festività tradizionali saranno trascorse come di seguito: dal 24 al 31 dicembre con un genitore, dal 1° al 6 gennaio con l'altro in via alternata tra di loro a far tempo dalle vacanze natalizie del 2025 in cui il primo periodo sarà trascorso con il/la padre/madre.
Per la Pasqua la figlia trascorrerà un periodo da mercoledì (fine lezioni) alla domenica con un genitore, e nell'altro periodo, dal lunedì dell'Angelo al rientro a scuola con l'altro genitore sempre secondo il criterio dell'alternanza.
Ogni festività civile o religiosa sarà pure trascorsa a rotazione con l'uno o l'altro dei genitori.
Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ogni genitore un periodo anche non continuativo di due settimane.
I genitori si impegnano ad individuare tali periodi entro il 30 aprile di ogni anno e a tenersi reciprocamente informati del luogo in cui si troveranno con la figlia (telefonata in fascia oraria - dalle ore 18.00 alle ore 19.00 salvo diverso accordo tra i genitori).
Il giorno del compleanno della figlia sarà trascorso con entrambi i genitori e il compleanno di ognuno dei genitori con la presenza della figlia, a prescindere dal calendario fissato.
Sono salvi diversi e migliori accordi tra i genitori. pagina2 di 4 5) La casa coniugale in Mercallo di proprietà di entrambe le parti viene assegnata alla madre, il padre ha già rilasciato la casa coniugale asportando i suoi effetti personali.
Continuerà a far fronte alla propria quota parte sia del mutuo tra i coniugi cointestato sottoscritto con Banca Pop. di Sondrio finanziamento n. 101264559 per la ristrutturazione della casa che quello ottenuto per la sistemazione del giardino sottoscritto con Banca Pop. di Sondrio n. 10 1485377.
6) A titolo di assegno perequativo per il mantenimento della figlia il padre verserà alla madre un assegno mensile di € 900,00 (rivalutabile ISTAT in via annuale) entro il giorno
15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c a lei intestato il cui IBAN è:
[...].
Le spese di carattere straordinario (mediche non coperte dal SSN e medico- specialistiche, scolastiche, ricreative e ludico-sportive), previamente concordate, ove previsto, saranno a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 60% a carico del sig.
e del 40% a carico della sig.ra secondo quanto previsto Parte_2 Parte_3 dalla Linee Giuda del Tribunale di Varese ad eccezione di quanto qui di seguito specificato.
Il padre provvederà a corrispondere per intero la retta scolastica per la frequentazione della figlia dell'Istituto Angelo Dell'Acqua di Sesto Calende fino alla conclusione del ciclo della scuola primaria e della scuola media, mentre verranno suddivise nella misura
60% - 40% le ulteriori spese scolastiche quali a mero titolo esemplificativo corredo di inizio anno scolastico – gite ecc.
Per quanto concerne le spese mediche non coperte dal SSN, il sig. provvederà Pt_2 mettendo a disposizione la copertura assicurativa del FASI;
i genitori concordano sin da ora che la parte di spese non coperta dal FASI verrà suddivisa tra i genitori nella misura già suindicata pari al 60% a carico del padre e 40% a carico della madre.
L'assegno unico viene attribuito per intero alla madre.
La sig.ra è proprietaria del veicolo Fiat 500 tgt. GG324KB che rimarrà in Parte_3 uso esclusivo alla stessa.
6) I coniugi si dichiarano autosufficienti e rinunciano a reciproche pretese.
7) Spese di lite compensate tra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
pagina3 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale non definendo il giudizio:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 9 agosto 2014, in Somma Lombardo (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Comune di Somma Lombardo (anno 2014 atto n. 26 parte II serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande. Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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