Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/03/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6564/2023 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE (esec. - fallimenti), in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Monica Marrazzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6564/2023 R.G.A.C.
TRA
), rappresentato e difeso dall' avv. IORIO Parte_1 C.F._1
MARIA, presso il cui studio in in Aversa alla via Filippo Saporito, 58, è elettivamente domiciliato giusta procura allegata all'atto di citazione attore
E
), in p.l.r.p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. VITAGLIONE VALENTINA , presso il cui studio in VIA MASCIA 8 80053
CASTELLAMMARE DI STABIA è elettivamente domiciliato giusta procura in atti convenuto
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: Come in atti e come da note sostitutive dell'udienza del 28.01.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva che il 19.06.2023 Parte_1
gli era stato notificato il precetto per il pagamento della somma di euro 20.634.062 dovuta da alla sulla base del decreto ingiuntivo Controparte_2 Controparte_1
n.530/11 depositato il 16.6.21 divenuto esecutivo il 13.10.2011.
n. $$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ r.g.a.c. Pagina 1 di 3
L'opponente deduceva l'intervenuta prescrizione del credito e la carenza di legittimazione passiva per essere egli tenuto al pagamento della somma precettata solo in caso di incapienza del debitore principale, attesa la natura sussidiaria dell'obbligazione.
La parte opposta si costituiva e contestava la circostanze dedotte dall'opponente chiedendo il rigetto della opposizione.
Orbene, ritiene questo Giudice che l'opposizione meriti accoglimento.
Invero, l'eccezione di prescrizione del diritto di credito azionato è fondata. Tanto basta ad accogliere la opposizione per il principio della ragione più liquida.
Il precetto qui opposto risulta notificato in data 19.06.2023; il decreto ingiuntivo n. 530/11 emesso il 16.06.2011 dal Tribunale di Torre Annunziata Sez. Distaccata di Castellammare di
Stabia, veniva notificato in data 13.10.2011 e non opposto;
successivamente, in data
02.11.2011 veniva notificato il detto decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva;
in data
05.12.2012 veniva notificato un primo atto di precetto a mezzo del servizio postale. Orbene, alla data di notifica del precetto oggetto della presente opposizione ( 19.06.2023) il termine decennale di prescrizione risulta decorso.
Non può attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione al precetto dell'ottobre del 2018 spedito per la notifica in data 19.10.2018; invero dall'avviso di ricevimento allegato alla produzione di parte convenuta risulta chiaramente che il destinatario era irreperibile. Tale notifica va considerata inesistente, sebbene vi sia il timbro della compiuta giacenza.
Come noto, l'art. 8 della legge 20 novembre 1986 n. 890 sulla notifica a mezzo posta indica cosa avviene quando non si trovi nessun soggetto abilitato a ricevere la notificazione: in particolare, “se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica presso il punto di deposito più vicino al destinatario”. La medesima disposizione precisa poi che “
4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta
d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda”. Nella notificazione postale la notificazione si ha per eseguita il giorno in cui il plico viene ritirato e, per il notificante, comunque decorsi 10 giorni dalla spedizione della n. $$numero_ruolo$$ $$ $$ r.g.a.c. Pagina 2 di 3 Email_1 N. 6564/2023 R.G.A.C.
raccomandata con la quale si informa il destinatario del tentativo di notifica e dell'intervenuto deposito.
Ciò non vale tuttavia quando il mancato recapito al destinatario del plico è dovuto alla irreperibilità dello stesso presso l'indirizzo indicato in atti. In tal caso l'atto va restituito al mittente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei criteri minimi di cui al dm 55/2014, attesa la scarsa complessità delle questioni trattate, tenendo conto del valore della causa e dell'attività espletata. Nulla è dovuto per esborsi data la mancata prova degli stessi.
Non si reputano sussistenti i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in persona del G.M., dr.ssa Monica
Marrazzo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6564/2023 del R.G.A.C., aventi ad oggetto opposizione al precetto, ogni contraria istanza disattesa così provvede;
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara inefficace l'atto di precetto per intervenuta prescrizione del diritto di credito di cui al decreto ingiuntivo n. 530/11 emesso il 16.06.2011 dal Tribunale di Torre Annunziata Sez. Distaccata di
Castellammare di Stabia;
2. condanna in p.l.r.p.t., al pagamento in favore Controparte_1
di delle spese di lite che liquida in euro 1.700,00 per Parte_1
compenso, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Aversa, il 02/03/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Monica Marrazzo)
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