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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/10/2025, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al giorno 26.09.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n.6529 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nato il giorno 9.6.1966 in SANT'ANTONIO ABATE ed ivi residente, Parte_1
C.F.: elettivamente domiciliato in ANGRI alla via CodiceFiscale_1
PALMENTELLO n.12 presso lo studio dell'avv. Achille DE GREGORIO che lo rappresenta e difende come da mandato in atti versato RICORRENTE CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità ex Lege n.222/984.
CONCLUSIONI: quelle dei propri atti costitutivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente richiamati.
MOTIVI della DECISIONE (1) Con istanza di accertamento tecnico preventivo depositata, a norma degli artt. 442 e 445 bis, 1° comma, C.P.C., in data 28.10.2023 il sig. sulla scorta Parte_1 dell'esito negativo della fase “amministrativa”, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari legittimanti l'assegno previsto dall'art.1 Lex n.222/984. Ritualmente costituitosi il contraddittorio con la formale presa di posizione negativa dell il Giudice dava ingresso a consulenza tecnica il cui responso CP_1 veniva comunicato alle parti nei modi e termini di Legge. In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto l'istante contestava le conclusioni peritali.
1 Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 13 novembre 2024 il sig. introduceva la Pt_1 domanda per il riconoscimento dei propri diritti connessi ai requisiti sanitari oggetto della preventiva verifica. Si costituiva anche nel Giudizio di merito l' che resisteva alla avversa CP_1 iniziativa chiedendo il rigetto della domanda. La causa, avuto riguardo alla natura delle obiezioni veicolate con l'atto introduttivo, previa formalizzazione del provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali “preventive” per mancato accordo sulle stesse e riunione del fascicolo dell'ATP alla controversia incardinata ex art. 445 bis, 6° comma, C.P.C., veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al giorno 26.09.2025, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = = (2) La domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta. Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del giudicante. Ed invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti l'assegno di invalidità di cui all'art. 1 Lex n.222/984. Si evince, infatti, dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
◼ il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato veicolato il giorno 15.10.2024 a fronte della comunicazione del decreto di “avviso” in data 17.09.2024;
◼ il ricorso giudiziale è stato depositato in cancelleria il giorno 13.11.2024 e, quindi, nei trenta giorni successivi;
◼ l'iniziativa attorea contiene, almeno formalmente, la specificazione dei motivi della contestazione.
Il ricorso, pertanto, risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C.
(3) Ciò precisato, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge, o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U. officiato nella fase
“preventiva” sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei. Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente
2 non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase
“preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini consulenziali e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito. Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione consulenziale è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia
“censurato” le conclusioni del C.T.U. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente. Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione
“necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione. Come avviene durante un normale Giudizio di cognizione piena. Come -ancora- sta a significare il rinvio alla procedura di cui all'art. 696 bis C.P.C. contenuto nel 1° comma dell'art. 445 bis Codice di rito, procedura che “consente” a ciascuna delle parti di richiedere al Giudice l'acquisizione agli atti del processo instaurato in esito alla “non conciliazione” preventiva della relazione consulenziale.
Acquisizione evidentemente che implica una sua valutazione da parte del Giudice. Del resto, la ratio dell'intervento legislativo del 2011 verrebbe alquanto svilita laddove si dovesse interpretare il relativo impianto normativo nel senso della necessità codificata di procedere sempre ed in ogni caso a nuovo accertamento peritale nel Giudizio incardinato in esito al “dissenso” di una delle parti. Spetta, in definitiva, al Giudice vagliare la pregnanza dell'elaborato consulenziale e scrutinare, all'esito, la fondatezza dei rilievi di parte onde verificare se gli stessi siano meritevoli di approfondimenti e, nell'affermativa, decidere attraverso quali meccanismi processuali.
3 Oppure, in una alternativa di pari dignità ermeneutica, se le obiezioni della parte
“ricorrente post dissenso” risultino, alla luce delle indagini medico legali già espletate, di per sé concludenti. (4) Nel caso di specie la dr.ssa ha accertato, a carico del sig. Per_1 [...]
una condizione menomativa così sintetizzata: BPCO in K polmonare in Pt_1 follow-up; cardiopatia ipertensiva;
ipoacusia mista più neurosensoriale a sx. percettiva a dx.; cervicalgia in Lombosciatalgia da discopatia>. Il perito annette(va) a dette patologie uno stato di invalidità, riferito alla capacità di lavoro del periziato, inferiore a quello stabilito dalla Legge per l'accesso alle prestazioni evocate. Tale responso costituisce l'atto diagnostico-valutativo terminale di un percorso medico legale durante il quale la dr.ssa aveva avuto modo di Per_1 rilevare, all'esito dell'esame obiettivo eseguito il 3 giugno 2024, una situazione clinica così descritta (si riportano i soli passaggi di interesse processuale):
Collo: Assenza di tumefazioni in sede sovraclaveare;
assenza di pulsazioni patologiche. Lievemente ridotti i movimenti di flesso-estensione e inclinazione e rotazione lungo l'asse del rachide cervicale. Torace: Emitoraci simmetrici e normoespansibili, assenza di tumefazioni visibili e palpabili e di bozze precordiali.
Basi polmonari normoespansibili, FVT: ridotto;
murmure vescicolare ridotto su tutti gli ambiti,atti respiratori: 16/min. Aia cardiaca nei limiti, toni cardiaci fisiologici;
polsi periferici normosfigmici e simmetrici;
pressione arteriosa omerale destra :130/80 mmhg;
frequenza cardiaca:86 b/m' ritmico. … Sistema Osteoarticolare: Limitazione funzionale a carico della flesso – estensione ed inclinazione laterale del rachide nel tratto lombo - sacrale di grado medio-lieve. Sistema Nervoso: Riflessi osteotendinei ipoelicitabili. Assenza di riflessi patologici.>
L'indagine peritale di cui all'elaborato scritto valorizza(va), quindi, le considerazioni che seguono.
< Passando adesso in rassegna lo stato clinico dell'Istante va detto che Egli è affetto da un K polmonare in attuale follow-up in remissione, da una affezione Cardiologica controllata farmacologicamente in buon compenso emodinamico ( FEVS > 0.55 % ), da una Ipoacusia mista per l'orecchio sx. percettiva per quello dx. ma sulle alte frequenze quindi non abbisognevole di protesi e da un'affezione ortopedica a prevalente localizzazione vertebrale, condizione clinica che assieme alle precedenti elencate non incide se non in maniera marginale sulla sua attività lavorativa di bracciante agricolo praticata;
del resto se il Periziando successivamente alla sospensione dell'assegno ordinario d'invalidità ( 06/02/2022 ) è stato inquadrato sempre in qualità di bracciante agricolo presso APOD Società Cooperativa Agricola A.R.L. dal 02/01/2023 al 31/12/2023 probabilmente le condizioni cliniche lo consentivano. Quindi alla luce della documentazione sanitaria esibita e dell'esame
4 obiettivo praticato il Ricorrente non presenta una capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini ridotta in modo permanente a causa delle patologie sopramenzionate a meno di un terzo …>.
Il C.T.U. veicolava un secondo elaborato con approfondimenti resisi necessari alla luce della ulteriore documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente ed ammessa dal G.U.L. In esso si legge.
… va precisato che per quanto attiene l'affezione psichiatrica, la Sindrome ansioso - depressiva, essa non è stata menzionata nell'elenco delle patologie patite perché reattiva alle condizione generali di salute, alla pregressa neoplasia polmonare;
del resto nella documentazione sanitaria prodotta è presente un unico certificato del marzo 2023 ( Certificato medico specialistico rilasciato il 27/03/23 presso ASLSA dallo psichiatra dr. con diagnosi: “Sindrome ansioso depressiva Persona_2 reattiva a condizione medico chirurgica …. ). Per quanto riguarda l'affezione metabolica, il diabete, esso viene solo diagnosticato nell'Aprile 2024: conforta ciò la diagnosi dello specialista ( Certificato specialistico del Diabetologo Dr. del Per_3
18/06/24 presso ASLNA3Sud con diagnosi di “..possibile diabete mellito da confermare. N.B. Se i valori della glicemia da prelievo venoso sono uguali o superiore a 126 e/o i valori della emoglobina glicata sono uguali o superiori a 6.5, si conferma la diagnosi di Diabete Mellito tipo 2 e può iniziare la terapia con glucophage”). A ciò si aggiunge in luce della ulteriore documentazione prodotta le valide condizioni cliniche in relazione al pregresso adenocarcinoma polmonare ( Certificato medico specialistico dell'Oncologo Dr. del 18/04/24 con la seguente relazione Persona_4
“Buone condizioni cliniche…visita oncologica negativa. CEA. PSA normali. TAC torace Ecografia Addome-pelvi negative” – controllo fra un anno;
Referto TC torace dell'11/04/24 presso Clinica Stabia “Non si apprezzano sostanziali variazioni rispetto al precedente esame TC del 31/05/23”, ragion per cui perché voler individuare una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 avendo il periziando continuato a lavorare sempre in qualità di bracciante agricolo senza cambiare mansione, ammesso sia possibile? E' vero che il lavoro assolto vincola il mantenimento di posture protratte e magari in contesti climatici nemmeno favorevoli ma le attuali condizioni di salute non consentono il riconoscimento del beneficio dell'assegno ordinario d'invalidità; pertanto si conferma il giudizio della prima stesura.> (5) I rilievi desumibili dall'atto introduttivo, concernono l'asserita non corretta valorizzazione delle menomazioni riscontrate in riferimento all'attività lavorativa cui l'istante è dedito. Si legge, infatti, nel ricorso attoreo. Il CTU, a parere dello scrivente, non ha preso nella giusta considerazione l'impatto delle patologie sofferte dalla parte ricorrente sul lavoro svolto dalla stessa. Infatti la parte ricorrente svolge attività di bracciante agricolo, un lavoro in cui si resta in piedi
5 per molte ore, si producono sforzi fisici elevati e prolungati, inoltre, lavorando all'aperto si è soggetti alle intemperie. … E tutte queste patologie sicuramente limitano la capacità lavorativa del ricorrente, nella specifica professione di bracciante agricolo, a meno di un terzo. La motivazione del rigetto, offerta dal CTU riguardo queste ultime argomentazioni, si presenta come apodittica, apparente. Infine, alla luce delle affermazione contenute nella relazione CTU, secondo cui, siccome il ricorrente ha lavorato, non è in possesso dei requisiti per il beneficio de quo, si rendono necessarie alcune precisazioni riguardo il lavoro svolto dal ricorrente.> (6)
Ora, la questione che si pone, ad avviso del Giudice, è di tipo sistemico, prima ancora che medico-legale. Il ricorrente non solo non contesta l'esito dell'esame clinico di cui alla visita del 3 giugno 2024, peraltro condotta alla presenza del consulente di parte, dr. Per_5
, quanto veicola obiezioni a pregnanza esclusivamente “teorico-assertiva”,
[...] senza alcun passaggio argomentativo funzionale a tradurre i rilievi astratti in contestazioni concernenti la situazione -concreta- in cui versa esso Pt_1
Ne deriva che mentre da un lato l'intera premessa clinico-valutativa su cui si basa il responso del perito è, e resta, incontestata, laddove tecnicamente ineccepibile si palesa l'iter motivazionale seguito dal C.T.U., apprezzabile per la sua piena adesione alla progressione medico-legale che deve caratterizzare l'indagine consulenziale, incentrata sulla continua osmosi fra dato documentale e dato clinico;
dall'altro restano a ben vedere non esplicitate le ragioni del dissenso, le lacune, cioè, che dovrebbero vulnerare il responso peritale da una prospettiva di effettiva non corretta valutazione delle condizioni psico-fisiche del sig. . Parte_1
Insomma. Il limite intrinseco dell'iniziativa giudiziale post-dissenso è duplice. In primo luogo, non sono apprezzabili contestazioni medico-legali aventi ad oggetto “il caso di specie”. Ragione per la quale non è dato comprendere l'errore o gli errori di valutazione che avrebbe commesso il dr.ssa . Persona_6
In secondo luogo, le critiche attoree si reggono su una valorizzazione monolaterale del dato cartolare, assolutamente disgiunta dall'apprezzamento del dato clinico di cui non resta traccia alcuna nei rilievi attorei veicolati con l'atto introduttivo della fase “post-dissenso”. Discende da un tale approccio alla tematica di causa una conseguenza dirimente. Ed invero, viene tralasciato nelle obiezioni attoree il rapporto, da analizzare in ottica squisitamente medico-legale, fra le condizioni, eventualmente usuranti, in cui si svolge l'attività lavorativa dell'interessato ed il quadro clinico e menomativo rilevato dal perito, ed analizzato con la doppia lente dell'esame obiettivo e dello scrutinio
6 documentale. Indagine questa, peraltro, da eseguire in un più ampio contesto valutativo, sensibile anche alle ulteriori attività lavorative esercitabili dal periziato. Ebbene, la dr.ssa , a conclusione di un'indagine irreprensibile in chiave Per_1 medico-legale, ha escluso che le patologie di cui il è portatore incidano Pt_1 sulle sue attività lavorative, e quindi sulle connesse condizioni usuranti, in modo tale da interferire negativamente con i limiti invalidanti posti dall'impianto normativo. Specularmente, tale responso - ripetesi, prioritariamente “tecnico”, cioè medico legale- è stato contestato attraverso obiezioni “non individualizzanti” e non riflesse dal quadro clinico-menomativo reale che, puntualmente fotografato nelle risultanze peritali, resta ignorato nel ricorso post-dissenso.
(7) E' appena il caso di segnalare, a questo punto, che le critiche attoree concernenti l'osservazione della dr.ssa dedicata al perdurante impegno Per_1 lavorativo del non interferiscono con il momento decisionale per l'evidente Pt_1 carattere residuale deI rilievo peritale. Non è revocabile in dubbio -cioè- che il responso consulenziale si basa su constatazioni cliniche e valutazioni tecniche concludenti ed autonome, processualmente apprezzabili come definitive anche al netto dell'osservazione, obiettivamente periferica rispetto alla realtà giuridico-ermeneutica e medico-legale, inerente l'attività lavorativa attuale del periziato.
(8) In definitiva, non residuano margini ulteriori per dubitare processualmente del fatto che il complesso invalidante di cui è portatore il sig. non Parte_1 legittima il riconoscimento delle prestazioni evocate.
Le spese di lite restano irripetibili a norma di Legge avuto riguardo all'attestazione contenuta nel ricorso post-dissenso. Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato, pregresso provvedimento, vanno definitivamente poste a carico dell' . Controparte_2
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea siccome veicolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C.;
2. dichiara irripetibili a norma di Legge le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell le spese inerenti la consulenza tecnica CP_1 espletata durante la fase preventiva, liquidate con separato provvedimento. TORRE ANNUNZIATA, 01/10/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
7
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al giorno 26.09.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n.6529 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nato il giorno 9.6.1966 in SANT'ANTONIO ABATE ed ivi residente, Parte_1
C.F.: elettivamente domiciliato in ANGRI alla via CodiceFiscale_1
PALMENTELLO n.12 presso lo studio dell'avv. Achille DE GREGORIO che lo rappresenta e difende come da mandato in atti versato RICORRENTE CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità ex Lege n.222/984.
CONCLUSIONI: quelle dei propri atti costitutivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente richiamati.
MOTIVI della DECISIONE (1) Con istanza di accertamento tecnico preventivo depositata, a norma degli artt. 442 e 445 bis, 1° comma, C.P.C., in data 28.10.2023 il sig. sulla scorta Parte_1 dell'esito negativo della fase “amministrativa”, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari legittimanti l'assegno previsto dall'art.1 Lex n.222/984. Ritualmente costituitosi il contraddittorio con la formale presa di posizione negativa dell il Giudice dava ingresso a consulenza tecnica il cui responso CP_1 veniva comunicato alle parti nei modi e termini di Legge. In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto l'istante contestava le conclusioni peritali.
1 Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 13 novembre 2024 il sig. introduceva la Pt_1 domanda per il riconoscimento dei propri diritti connessi ai requisiti sanitari oggetto della preventiva verifica. Si costituiva anche nel Giudizio di merito l' che resisteva alla avversa CP_1 iniziativa chiedendo il rigetto della domanda. La causa, avuto riguardo alla natura delle obiezioni veicolate con l'atto introduttivo, previa formalizzazione del provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali “preventive” per mancato accordo sulle stesse e riunione del fascicolo dell'ATP alla controversia incardinata ex art. 445 bis, 6° comma, C.P.C., veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al giorno 26.09.2025, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = = (2) La domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta. Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del giudicante. Ed invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti l'assegno di invalidità di cui all'art. 1 Lex n.222/984. Si evince, infatti, dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
◼ il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato veicolato il giorno 15.10.2024 a fronte della comunicazione del decreto di “avviso” in data 17.09.2024;
◼ il ricorso giudiziale è stato depositato in cancelleria il giorno 13.11.2024 e, quindi, nei trenta giorni successivi;
◼ l'iniziativa attorea contiene, almeno formalmente, la specificazione dei motivi della contestazione.
Il ricorso, pertanto, risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C.
(3) Ciò precisato, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge, o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U. officiato nella fase
“preventiva” sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei. Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente
2 non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase
“preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini consulenziali e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito. Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione consulenziale è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia
“censurato” le conclusioni del C.T.U. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente. Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione
“necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione. Come avviene durante un normale Giudizio di cognizione piena. Come -ancora- sta a significare il rinvio alla procedura di cui all'art. 696 bis C.P.C. contenuto nel 1° comma dell'art. 445 bis Codice di rito, procedura che “consente” a ciascuna delle parti di richiedere al Giudice l'acquisizione agli atti del processo instaurato in esito alla “non conciliazione” preventiva della relazione consulenziale.
Acquisizione evidentemente che implica una sua valutazione da parte del Giudice. Del resto, la ratio dell'intervento legislativo del 2011 verrebbe alquanto svilita laddove si dovesse interpretare il relativo impianto normativo nel senso della necessità codificata di procedere sempre ed in ogni caso a nuovo accertamento peritale nel Giudizio incardinato in esito al “dissenso” di una delle parti. Spetta, in definitiva, al Giudice vagliare la pregnanza dell'elaborato consulenziale e scrutinare, all'esito, la fondatezza dei rilievi di parte onde verificare se gli stessi siano meritevoli di approfondimenti e, nell'affermativa, decidere attraverso quali meccanismi processuali.
3 Oppure, in una alternativa di pari dignità ermeneutica, se le obiezioni della parte
“ricorrente post dissenso” risultino, alla luce delle indagini medico legali già espletate, di per sé concludenti. (4) Nel caso di specie la dr.ssa ha accertato, a carico del sig. Per_1 [...]
una condizione menomativa così sintetizzata: BPCO in K polmonare in Pt_1 follow-up; cardiopatia ipertensiva;
ipoacusia mista più neurosensoriale a sx. percettiva a dx.; cervicalgia in Lombosciatalgia da discopatia>. Il perito annette(va) a dette patologie uno stato di invalidità, riferito alla capacità di lavoro del periziato, inferiore a quello stabilito dalla Legge per l'accesso alle prestazioni evocate. Tale responso costituisce l'atto diagnostico-valutativo terminale di un percorso medico legale durante il quale la dr.ssa aveva avuto modo di Per_1 rilevare, all'esito dell'esame obiettivo eseguito il 3 giugno 2024, una situazione clinica così descritta (si riportano i soli passaggi di interesse processuale):
Collo: Assenza di tumefazioni in sede sovraclaveare;
assenza di pulsazioni patologiche. Lievemente ridotti i movimenti di flesso-estensione e inclinazione e rotazione lungo l'asse del rachide cervicale. Torace: Emitoraci simmetrici e normoespansibili, assenza di tumefazioni visibili e palpabili e di bozze precordiali.
Basi polmonari normoespansibili, FVT: ridotto;
murmure vescicolare ridotto su tutti gli ambiti,atti respiratori: 16/min. Aia cardiaca nei limiti, toni cardiaci fisiologici;
polsi periferici normosfigmici e simmetrici;
pressione arteriosa omerale destra :130/80 mmhg;
frequenza cardiaca:86 b/m' ritmico. … Sistema Osteoarticolare: Limitazione funzionale a carico della flesso – estensione ed inclinazione laterale del rachide nel tratto lombo - sacrale di grado medio-lieve. Sistema Nervoso: Riflessi osteotendinei ipoelicitabili. Assenza di riflessi patologici.>
L'indagine peritale di cui all'elaborato scritto valorizza(va), quindi, le considerazioni che seguono.
< Passando adesso in rassegna lo stato clinico dell'Istante va detto che Egli è affetto da un K polmonare in attuale follow-up in remissione, da una affezione Cardiologica controllata farmacologicamente in buon compenso emodinamico ( FEVS > 0.55 % ), da una Ipoacusia mista per l'orecchio sx. percettiva per quello dx. ma sulle alte frequenze quindi non abbisognevole di protesi e da un'affezione ortopedica a prevalente localizzazione vertebrale, condizione clinica che assieme alle precedenti elencate non incide se non in maniera marginale sulla sua attività lavorativa di bracciante agricolo praticata;
del resto se il Periziando successivamente alla sospensione dell'assegno ordinario d'invalidità ( 06/02/2022 ) è stato inquadrato sempre in qualità di bracciante agricolo presso APOD Società Cooperativa Agricola A.R.L. dal 02/01/2023 al 31/12/2023 probabilmente le condizioni cliniche lo consentivano. Quindi alla luce della documentazione sanitaria esibita e dell'esame
4 obiettivo praticato il Ricorrente non presenta una capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini ridotta in modo permanente a causa delle patologie sopramenzionate a meno di un terzo …>.
Il C.T.U. veicolava un secondo elaborato con approfondimenti resisi necessari alla luce della ulteriore documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente ed ammessa dal G.U.L. In esso si legge.
… va precisato che per quanto attiene l'affezione psichiatrica, la Sindrome ansioso - depressiva, essa non è stata menzionata nell'elenco delle patologie patite perché reattiva alle condizione generali di salute, alla pregressa neoplasia polmonare;
del resto nella documentazione sanitaria prodotta è presente un unico certificato del marzo 2023 ( Certificato medico specialistico rilasciato il 27/03/23 presso ASLSA dallo psichiatra dr. con diagnosi: “Sindrome ansioso depressiva Persona_2 reattiva a condizione medico chirurgica …. ). Per quanto riguarda l'affezione metabolica, il diabete, esso viene solo diagnosticato nell'Aprile 2024: conforta ciò la diagnosi dello specialista ( Certificato specialistico del Diabetologo Dr. del Per_3
18/06/24 presso ASLNA3Sud con diagnosi di “..possibile diabete mellito da confermare. N.B. Se i valori della glicemia da prelievo venoso sono uguali o superiore a 126 e/o i valori della emoglobina glicata sono uguali o superiori a 6.5, si conferma la diagnosi di Diabete Mellito tipo 2 e può iniziare la terapia con glucophage”). A ciò si aggiunge in luce della ulteriore documentazione prodotta le valide condizioni cliniche in relazione al pregresso adenocarcinoma polmonare ( Certificato medico specialistico dell'Oncologo Dr. del 18/04/24 con la seguente relazione Persona_4
“Buone condizioni cliniche…visita oncologica negativa. CEA. PSA normali. TAC torace Ecografia Addome-pelvi negative” – controllo fra un anno;
Referto TC torace dell'11/04/24 presso Clinica Stabia “Non si apprezzano sostanziali variazioni rispetto al precedente esame TC del 31/05/23”, ragion per cui perché voler individuare una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 avendo il periziando continuato a lavorare sempre in qualità di bracciante agricolo senza cambiare mansione, ammesso sia possibile? E' vero che il lavoro assolto vincola il mantenimento di posture protratte e magari in contesti climatici nemmeno favorevoli ma le attuali condizioni di salute non consentono il riconoscimento del beneficio dell'assegno ordinario d'invalidità; pertanto si conferma il giudizio della prima stesura.> (5) I rilievi desumibili dall'atto introduttivo, concernono l'asserita non corretta valorizzazione delle menomazioni riscontrate in riferimento all'attività lavorativa cui l'istante è dedito. Si legge, infatti, nel ricorso attoreo. Il CTU, a parere dello scrivente, non ha preso nella giusta considerazione l'impatto delle patologie sofferte dalla parte ricorrente sul lavoro svolto dalla stessa. Infatti la parte ricorrente svolge attività di bracciante agricolo, un lavoro in cui si resta in piedi
5 per molte ore, si producono sforzi fisici elevati e prolungati, inoltre, lavorando all'aperto si è soggetti alle intemperie. … E tutte queste patologie sicuramente limitano la capacità lavorativa del ricorrente, nella specifica professione di bracciante agricolo, a meno di un terzo. La motivazione del rigetto, offerta dal CTU riguardo queste ultime argomentazioni, si presenta come apodittica, apparente. Infine, alla luce delle affermazione contenute nella relazione CTU, secondo cui, siccome il ricorrente ha lavorato, non è in possesso dei requisiti per il beneficio de quo, si rendono necessarie alcune precisazioni riguardo il lavoro svolto dal ricorrente.> (6)
Ora, la questione che si pone, ad avviso del Giudice, è di tipo sistemico, prima ancora che medico-legale. Il ricorrente non solo non contesta l'esito dell'esame clinico di cui alla visita del 3 giugno 2024, peraltro condotta alla presenza del consulente di parte, dr. Per_5
, quanto veicola obiezioni a pregnanza esclusivamente “teorico-assertiva”,
[...] senza alcun passaggio argomentativo funzionale a tradurre i rilievi astratti in contestazioni concernenti la situazione -concreta- in cui versa esso Pt_1
Ne deriva che mentre da un lato l'intera premessa clinico-valutativa su cui si basa il responso del perito è, e resta, incontestata, laddove tecnicamente ineccepibile si palesa l'iter motivazionale seguito dal C.T.U., apprezzabile per la sua piena adesione alla progressione medico-legale che deve caratterizzare l'indagine consulenziale, incentrata sulla continua osmosi fra dato documentale e dato clinico;
dall'altro restano a ben vedere non esplicitate le ragioni del dissenso, le lacune, cioè, che dovrebbero vulnerare il responso peritale da una prospettiva di effettiva non corretta valutazione delle condizioni psico-fisiche del sig. . Parte_1
Insomma. Il limite intrinseco dell'iniziativa giudiziale post-dissenso è duplice. In primo luogo, non sono apprezzabili contestazioni medico-legali aventi ad oggetto “il caso di specie”. Ragione per la quale non è dato comprendere l'errore o gli errori di valutazione che avrebbe commesso il dr.ssa . Persona_6
In secondo luogo, le critiche attoree si reggono su una valorizzazione monolaterale del dato cartolare, assolutamente disgiunta dall'apprezzamento del dato clinico di cui non resta traccia alcuna nei rilievi attorei veicolati con l'atto introduttivo della fase “post-dissenso”. Discende da un tale approccio alla tematica di causa una conseguenza dirimente. Ed invero, viene tralasciato nelle obiezioni attoree il rapporto, da analizzare in ottica squisitamente medico-legale, fra le condizioni, eventualmente usuranti, in cui si svolge l'attività lavorativa dell'interessato ed il quadro clinico e menomativo rilevato dal perito, ed analizzato con la doppia lente dell'esame obiettivo e dello scrutinio
6 documentale. Indagine questa, peraltro, da eseguire in un più ampio contesto valutativo, sensibile anche alle ulteriori attività lavorative esercitabili dal periziato. Ebbene, la dr.ssa , a conclusione di un'indagine irreprensibile in chiave Per_1 medico-legale, ha escluso che le patologie di cui il è portatore incidano Pt_1 sulle sue attività lavorative, e quindi sulle connesse condizioni usuranti, in modo tale da interferire negativamente con i limiti invalidanti posti dall'impianto normativo. Specularmente, tale responso - ripetesi, prioritariamente “tecnico”, cioè medico legale- è stato contestato attraverso obiezioni “non individualizzanti” e non riflesse dal quadro clinico-menomativo reale che, puntualmente fotografato nelle risultanze peritali, resta ignorato nel ricorso post-dissenso.
(7) E' appena il caso di segnalare, a questo punto, che le critiche attoree concernenti l'osservazione della dr.ssa dedicata al perdurante impegno Per_1 lavorativo del non interferiscono con il momento decisionale per l'evidente Pt_1 carattere residuale deI rilievo peritale. Non è revocabile in dubbio -cioè- che il responso consulenziale si basa su constatazioni cliniche e valutazioni tecniche concludenti ed autonome, processualmente apprezzabili come definitive anche al netto dell'osservazione, obiettivamente periferica rispetto alla realtà giuridico-ermeneutica e medico-legale, inerente l'attività lavorativa attuale del periziato.
(8) In definitiva, non residuano margini ulteriori per dubitare processualmente del fatto che il complesso invalidante di cui è portatore il sig. non Parte_1 legittima il riconoscimento delle prestazioni evocate.
Le spese di lite restano irripetibili a norma di Legge avuto riguardo all'attestazione contenuta nel ricorso post-dissenso. Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato, pregresso provvedimento, vanno definitivamente poste a carico dell' . Controparte_2
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea siccome veicolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C.;
2. dichiara irripetibili a norma di Legge le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell le spese inerenti la consulenza tecnica CP_1 espletata durante la fase preventiva, liquidate con separato provvedimento. TORRE ANNUNZIATA, 01/10/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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