TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/07/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2744/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
02/05/2025 da:
Parte_1
con l'avv. DE PECOL MARICA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. CARDONE MARILENA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza dell'8/07/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 24/07/1993 tra i coniugi Parte_1
(n. a MIRANO il 09/08/1968) e (n. a ROMA il 16/01/1965),
[...] Parte_2
matrimonio contratto il 24/07/1993 e iscritto al n. 68, Parte I, Volume 8, Anno 1993 del registro degli atti di matrimonio del Comune di VENEZIA, alle seguenti condizioni;
- la casa coniugale sita in Breda Del Piave (TV), Via Don Antonio Asti n. 41, Comune di Breda di
Piave (TV) - sezione C - foglio 3, mappale 1056 sub 1,2,3, di proprietà del SI. , Parte_2
acquistata in costanza di matrimonio con regime di comunione dei beni, ad oggi in uso alla SI.ra
, verrà messa in vendita ed il ricavato verrà così diviso tra i coniugi a tacitazione di ogni reciproca Pt_1
pretesa: a prescindere dal prezzo di vendita la somma di € 100.000,00 verrà versata alla SI.ra
[...]
ed il resto al SI. ; Parte_1 Parte_2
- quanto al contenuto dell'immobile, verrà diviso equamente tra i coniugi;
- contestualmente al deposito del ricorso, il SI. provvederà a cambiare la propria residenza Pt_2
ancora stabilita presso la casa coniugale;
- la SI.ra si impegna a favorire l'alienazione dell'immobile adibito a casa coniugale, Parte_1
con attribuzione alla stessa della somma di € 100.000,00, a prescindere dal prezzo di vendita dell'immobile, che dovranno essere corrisposti alla SI il giorno del rogito;
2 - i figli sono tutti maggiorenni. e sono economicamente autosufficienti, pertanto Per_1 Per_2
nulla è dovuto a titolo di mantenimento.
invece, è una studentessa e percepisce un rimborso quale giocatrice di pallavolo, ma non tale Per_3
da renderla autosufficiente. Il padre, pertanto, continuerà a corrispondere direttamente a in Per_3
quanto maggiorenne, un contributo al mantenimento di € 200,00 (oltre € 50 mensili per lenti a contatto e ricarica telefonica con disposizione automatica a carico del SI. ), entro il giorno 5 Parte_2
di ogni mese, oltre ai successivi aggiornamenti ISTAT. Detta somma dovrà essere versata tramite bonifico bancario sul conto intestato a;
Parte_3
- quando la casa coniugale verrà venduta, la figlia ormai maggiorenne, stabilirà, unitamente ai Per_3
genitori, dove vorrà stabilirsi quando rientra a casa, tenuto conto che attualmente vive la maggior parte del tempo fuori sede, essendo una giocatrice di pallavolo professionista;
- le spese straordinarie, così come previste dal Protocollo del Tribunale di Treviso, rimarranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, ciascuno provvederà al proprio personale mantenimento;
- spese, diritti e onorari di lite compensati tra le parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio dell'8/07/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
3