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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/10/2025, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 1 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3429/2023 R.G. e vertente
TRA
, nata il [...] a [...] e Croce, rapp.ta e difesa dall' avv.to Parte_1
ES Stabile;
- ricorrente -
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to Marco Alois CP_1
;
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 1.06.23 parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale premettendo di esser dipendente dell' , in servizio presso il PSAUT di CP_1
Teano con la qualifica di Collaboratore Professionale Infermiere, giusta declaratoria del C.C.N.L. Sanità Pubblica triennio 2016 – 2018. Esponeva, inoltre:
- di essere obbligata - nello svolgimento delle proprie mansioni - ad utilizzare la divisa (costituita da camice o casacca e pantaloni, scarpe o zoccoli) fornita dall'Azienda e dalla stessa custodita nei locali aziendali nella fase immediatamente precedente la prestazione lavorativa, per dismetterla nella fase immediatamente successiva, nonché ad attendere alle operazioni di lettura delle cartelle cliniche e di scambio verbale di informazioni (“c.d. passaggio di consegne”) con i colleghi “montanti” e con quelli “smontanti”; - che, le predette operazioni – pena l'irrogazione di sanzioni disciplinari da parte della datrice di lavoro – venivano dallo stesso svolte al di fuori del normale orario di lavoro, in ragione delle superiori esigenze di sicurezza ed igiene;
- di vedersi, pertanto, costretta ad accedere presso il presidio ospedaliero, diversi minuti prima dell'inizio del turno lavorativo onde raggiungere gli spogliatoi, cambiarsi d'abito e recarsi presso il proprio reparto con indosso la divisa;
- che, presso il PSAUT di Teano, il marcatempo è ubicato al piano terra precisamente all'entrata dell'edificio, mentre gli spogliatoi sono situati al piano terra alla fine del reparto ove ella presta servizio;
- di aver diritto a vedersi retribuito il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa sia in entrata che in uscita in quanto comunque impiegato al servizio del datore di lavoro e, pertanto, da qualificarsi come orario lavorativo a tutti gli effetti. Tanto premesso in fatto, richiamava, a supporto del proprio diritto a vedersi retribuito il tempo occorrente per indossare e dismettere la divisa, la direttiva della Giunta Regionale della Campania recante prot. N. 3153/C del 08.10.2010. Precisava che il contenuto di tale direttiva regionale veniva fatto proprio dall' con atto deliberativo n° 1370 del 17.11.2010, cui seguiva anche apposita comunicazione recante protocollo n° 457/GRU del 21.01.2011 a firma della Dr.ssa , che invitava tutti i responsabili di Presidio e CP_2 distretto ad assicurare il corretto adempimento della predetta deliberazione n.° 1370. Assumeva, infine, che dopo circa 10 anni dalla citata nota, parte resistente, nel prendere atto dell'inadempimento, con la deliberazione n° 998 del 31.07.2020, recepiva il contenuto del Contratto Integrativo Decentrato sottoscritto in data 18.05.2020 che a pagina 23 riconosceva, per l'appunto, il diritto alla vestizione e svestizione. Al riguardo sottolineava che, nonostante il predetto atto deliberativo non fosse stato mai revocato, nessuna delle due operazioni, ad oggi, era stata remunerata. Concludeva, pertanto, chiedendo “accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, il diritto della ricorrente ad ottenere mensilmente in aggiunta anche la retribuzione corrispondente a dieci minuti per ogni turno di lavoro per le collegate operazioni di vestizione e svestizione a far data dal 29 Dicembre 2017 a tutt'oggi ovvero secondo giustizia. Con riserva di ogni azione a parte anche per la quantificazione”. Vinte le spese, con distrazione. Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva la resistente eccependo, CP_3 preliminarmente, l'intervenuta prescrizione parziale quinquennale del diritto ex adverso vantato. Deduceva, nel merito, l'infondatezza della domanda assumendo come sotto il profilo meramente contrattuale il c.d. “tempo tuta” non poteva esser considerato alla stregua dell'attività di servizio da computare nell'orario lavorativo e dunque nella retribuzione. Sul punto, facendo leva su quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20179/2018, sottolineava il carattere di attività prodromica all'attività lavorativa delle operazioni di vestizione e svestizione, rientrante a pieno titolo nell'alveo degli obblighi incombenti sul prestatore di lavoro al fine di adempiere diligentemente e correttamente la prestazione lavorativa, estraneo al sinallagma contrattuale, e, pertanto, non retribuibile. Rilevava, in ogni caso, che, come affermato anche dal ricorrente, nel Parte_2
il dispositivo per la rilevazione delle presenze è ubicato al piano terra dell'edificio
[...] costringendo quindi il personale, all'inizio del turno - nell'ordine - ad effettuare la timbratura in entrata a recarsi negli spogliatoi per indossare la divisa e, parimenti, al termine del turno, a dismettere la divisa, ad uscire dagli spogliatoi/reparto e ad effettuare la timbratura in uscita. Affermava, inoltre, che parte ricorrente nulla aveva dedotto, né provato, circa l'esistenza di direttive datoriali sui tempi di vestizione e dei conseguenti controlli sull'attività di vestizione, non essendo, ad ogni buon conto, mai stato assoggettato ad alcuna disposizione aziendale che gli imponesse di timbrare il cartellino. Concludeva evidenziando che, in ogni caso, l'attività di vestizione/svestizione così come lo scambio di consegne non erano mai state effettuate prima dell'inizio e dopo la fine del turno, ma rispettivamente dopo aver timbrato il cartellino in entrata e prima di aver timbrato il cartellino in uscita. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. Il ricorso deve essere respinto. Il giudizio ha ad oggetto, come già innanzi chiarito, la sussistenza del diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro nonché per il passaggio di consegne. Parte ricorrente fonda il dedotto diritto sull'atto deliberativo n° 1370 del 17.11.2010 cui seguiva anche apposita comunicazione recante protocollo n° 457/GRU del 21.01.2011 a firma della Dr.ssa , la quale invitava tutti i responsabili dei Presidi e distretti ad CP_2 assicurare corretto adempimento alla predetta deliberazione n° 1370 del 17.11.2010. Parte resistente, oltre a contestare l'esistenza del diritto alla remunerazione, nello specifico, evidenzia che non fosse eteroimposta alla parte la vestizione/svestizione dopo la
“timbratura” del cartellino considerata la posizione del marcatempo all'ingresso del Presidio ospedaliero. Argomenta, inoltre, che iIl sistema di rilevazione presenze IRISWIN in uso all' da Pt_3 diversi anni è tarato in modo da calcolare in uscita per ogni turno 10 minuti aggiuntivi per le operazioni di vestizione /svestizione per il personale turnista o per le consegne come il caso in oggetto purchè comprovati dalla corretta timbratura attraverso badge elettronico: “i 10 minuti sono calcolati dal sistema solo in uscita dal turno e per tutti i turni effettuati dal dipendente e quando presenti aumentano il monte ore lavorativo mensile generando cosi un credito orario che viene di norma utilizzato a richiesta dal dipendente quale riposo compensativo o retribuito come lavoro straordinario”. SUL DIRITTO ALLA REMUNERAZIONE DEL CD. TEMPO TUTA Così ricostruite le argomentazioni delle parti in causa, si ritiene necessario, preliminarmente, ricostruire il quadro giurisprudenziale di riferimento in ordine all'esistenza del diritto alla remunerazione per il tempo dedicato alla vestizione/svestizione e, quindi, al passaggio di consegne. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo in cui indossare la divisa, l'attività di vestizione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, non deve essere retribuita (Cass. n. 15734/03; Cass. n. 19273/06 secondo cui se il lavoratore può scegliere, oltre che il tempo, anche il luogo ove indossare la divisa - anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro - l'attività rientra negli atti di diligenza preparatoria e, come tale, non deve essere retribuita;
Cass. n. 9215/12). La medesima Corte di Cassazione ha, però anche chiarito che “nel rapporto di lavoro deve distinguersi una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, e una fase preparatoria, relativa a prestazioni o attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa ex art. 2104 c.c., comma 2 e autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria;
di conseguenza al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro (tempo estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale) deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva” (v. Cass. n. 19358/2010); così, nel caso in cui tale operazione risulti eterodiretta dal datore di lavoro che ne disciplina il tempo e il luogo di esecuzione, essa rientra nel tempo di lavoro con la conseguenza che il periodo necessario a compierla deve invece essere retribuito (ex plurimis Cass. n. 9215/2012). La soluzione è stata ritenuta coerente con la previsione contenuta nel D.Lgs. n. 66/03, art. 1, comma 2, lett. a), che ha recepito le Direttive 93/104 e 00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, secondo la quale per orario di lavoro si intende “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”, con definizione sovrapponibile a quella ripetuta nella successiva Direttiva 2003/88/CE, art. 2 n. 1) che, per la sua genericità, impone e consente le specificazioni che già erano state fornite già nel vigore della regola fissata dal R.D.L. n. 5 marzo 1923, n. 692, art. 3. È stato anche precisato che i criteri sopra enucleati riecheggiano nella stessa giurisprudenza comunitaria (sul punto Cass. n. 1352/16): il fattore determinante che qualifica l'orario di lavoro è stato in genere ritenuto dalla Corte UE il fatto che il lavoratore sia costretto ad essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (v., in tal senso, sentenza Dellas e a., C-14/04, punto 48, nonchè ordinanze Vorel, C-437105, punto 28, e Grigore, C258/10, punto 63); pertanto, affinchè un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, egli deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo. Tali consolidati principi non sono stati contraddetti da più recenti pronunce (Cass. n. 3901/19; Cass. n. 12935/18) con le quali si è integrata la precedente ricostruzione, ponendo l'accento sulla funzione assegnata all'abbigliamento e, proprio con riferimento alla divisa degli infermieri, si è affermato che: le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria;
trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell' ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi CP_3 implicitamente autorizzate da parte dell stessa;
per il lavoro all'interno delle CP_3 strutture sanitarie, anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto. Le citate più recenti pronunce rappresentano, infatti, uno sviluppo del precedente indirizzo (del tutto in linea con il principio) nel senso che l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti - quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento - o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (Cass. n. 16604/19). Pur con definizioni non sempre coincidenti, essendosi fatto riferimento, in alcuni casi al concetto di “eterodirezione implicita”, in altri all'obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, discendente dall'interesse all'igiene pubblica, in altri ancora all'esistenza di “autorizzazione implicita”, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è, dunque, saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno (Cass. n. 16604/19). MERITO – CASO CONCRETO OGGETTO DI CAUSA – ASSENZA ETERODIREZIONE Orbene, facendo concreta applicazione di tali coordinate interpretative al caso di specie, non può negarsi in via astratta l'esistenza del diritto alla remunerazione del tempo dedicato alla vestizione/svestizione e al passaggio di consegne ma, nella specie, parte ricorrente non ha provato che tale adempimento fosse oggetto di eteroimposizione. Nel caso di specie, infatti, è assente in ricorso ogni indicazione in merito al motivo per cui la ricorrente si recasse prima nello spogliatoio per cambiarsi, e solo dopo all'ingresso per la timbratura. Manca, in ricorso, l'affermazione per cui fosse il datore di lavoro ad imporre tale successione temporale degli eventi. Invero, la sussistenza del diritto alla remunerazione del c.d. “tempo tuta” è stata riconosciuta esclusivamente nei casi in cui vi fosse eteroimposizione/eterodirezione sia essa esplicita che implicita. Nella specie manca, in primo luogo, l'affermazione di tale eterodirezione, e in secondo luogo, difetta qualsivoglia allegazione in ordine alla eteroimposizione/eterodirezione esplicita. Invero, alcunché è dedotto in ordine a chi abbia dato un ordine in tal senso e, comunque, in ordine ad eventuali provvedimenti disciplinari sofferti che, nel corso di un decennio, avrebbero potuto attingere anche un collega diverso. La lettura del libello introduttivo, invero, consente di arguire come la descrizione attorea sul punto sia del tutto generica, poiché non si chiariscono mai le modalità di comunicazione della procedura di vestizione e svestizione, il soggetto preposto al controllo della stessa, il soggetto che materialmente abbia impartito l'ordine. A ciò si aggiunga che il procedimento descritto in ricorso appare finanche contrario alla funzione di tutela dell'igiene cui è preordinato l'uso della divisa presso i presidi ospedalieri, posto che se davvero la ricorrente si recasse prima all'entrata del reparto per indossare la divisa, e successivamente all'entrata del Presidio ospedaliero per timbrare l'entrata, comprometterebbe la sterilità degli indumenti. Nemmeno può ritenersi, allora, proprio sulla base della giurisprudenza di legittimità richiamata dalla ricorrente (cfr. Cass. ord. n. 8632/2020) e non disattesa dal giudicante, che si possa parlare di eterodirezione implicita derivante dalla natura degli indumenti che, come evidenziato dalla S.C., può ravvisarsi anche nella “funzione assegnata all'abbigliamento, nel senso che la eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere, per obbligo imposto, lo si ripete, dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene attinenti alla gestione del servizio pubblico ed alla stessa incolumità del personale addetto”. Se nella specie si volesse parlare di eterodirezione implicita, derivante dalla natura dell'indumento, allora l'istante deducendo di essersi dovuta vestire prima della timbratura del cartellino, il cui dispositivo per la rilevazione è allocato (circostanza dedotta in ricorso) all'ingresso del presidio ospedaliero avrebbe posto in essere una condotta volta a contaminare la divisa da lavoro, attraversando il presidio e la parte aperta al pubblico per la timbratura, circostanza questa del tutto paradossale se si considera la natura della vestizione ed il bene dell'igiene pubblica che deve essere garantito attraverso la stessa. Non a caso, le deduzioni attoree in ordine alla collocazione dell'apparecchio per la rilevazione elettronica delle presenze sono alquanto generiche, limitandosi l'istante ad esporre di vestirsi e successivamente registrare la presenza, ovvero registrare l'uscita e successivamente cambiarsi, ma senza fornire alcuna spiegazione in ordine alla imposizione (esplicita o implicita) di tale sequenza. Anche volendosi fare ricorso, pertanto, al concetto di eterodirezione implicita, è evidente come essa non ricorra nel caso di specie. Non possono trarsi, inoltre, elementi a conforto della tesi attorea dall'atto deliberativo n° 1370 del 17.11.2010, cui seguiva anche apposita comunicazione recante protocollo n° 457/GRU del 21.01.2011 a firma della Dr.ssa . Invero, tali deliberazioni e CP_2 comunicazioni non possono avere, nel caso di specie, il carattere ricognitivo del diritto oggetto di causa, trattandosi di atti generali ed astratti. La comunicazione a firma della Dott.ssa , peraltro, si limita a prendere atto della CP_2
“mancata uniformità di applicazione” del Decreto n. 21/2010 della Regione Campania “sulle modalità del passaggio di consegne per il personale del comparto turnista”. È evidente, allora, che il alcun punto la comunicazione prende atto della pretesa mancata retribuzione del tempo per indossare e dismettere la divisa. In secondo luogo, come già innanzi ampiamente argomentato, la giurisprudenza è ormai compatta nel ritenere la necessità di retribuire il tempo tuta, occorre tuttavia la prova, che nel caso di specie non ricorre, che la datrice di lavoro abbia imposto la timbratura in un momento successivo alla vestizione e in fase precedente alla svestizione. È necessaria, inoltre, la prova (anch'essa del tutto assente nell'ipotesi di cui si discorre) dell'effettiva eccedenza del tempo di lavoro rispetto a quello retribuito. ECCEDENZA ORARIA RISPETTO ALLA RETRIBUZIONE EROGATA Anche in relazione a tale ultimo aspetto, ritiene il Tribunale che la ricorrente non abbia fornito solida prova del proprio diritto. Invero, le risultanze delle timbrature in atti consentono di rilevare che il tempo rilevato in misura superiore rispetto all'orario di servizio, è stato conteggiato dall' e retribuito o adoperato come riposo compensativo. L'assenza di un prospetto specifico e di una quantificazione in ricorso del tempo asseritamente eccedentario l'orario di lavoro non consentono di verificare se esso, effettivamente, sia stato effettuato e non retribuito. Soccorre sul punto la recente sentenza della Corte di Appello di Napoli, resa in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, proprio in una controversia nei confronti della convenuta secondo cui “I lavoratori, infatti, deducono di avere impiegato CP_1 un tempo eccedentario rispetto a quello retribuito, per la vestizione/svestizione, il tutto al di fuori del lasso temporale ricompreso nelle beggiature di inizio e di fine turno, ma non puntualizzano in ricorso l'esatta articolazione temporale della prestazione lavorativa, non comprendendosi l'articolazione dei turni lavorativi ed in relazione a ciò non vengono chiariti gli orari esatti in cui si eseguirebbero le operazioni di vestizione/svestizione, al fine di esaminarli nella loro continuità con l'attività lavorativa. Non si tratta di elementi formali, perché soltanto collocando temporalmente, oltre che nello spazio, dette operazioni è possibile evincerne la sequenza fattuale atta a stabilire se esse si si sono compiute con regolarità e in assoluta successione con l'inizio e il fine turno e, quindi, solo in tal modo sarebbe possibile connotare la posizione di controllo, anche solo implicita, del datore di lavoro. Affermare genericamente che la vestizione avviene prima di un turno indefinito o la svestizione subito dopo il suo termine non consente di definire l'effettività della prestazione che si chiede di retribuire, in continuità con l'attività lavorativa in senso stretto, la sua durata e il suo assoggettamento, almeno implicito e generale, al potere datoriale. Allora, in assenza della deduzione e della prova di tali specificazioni, l'attività di vestizione può ritenersi libera, effettuata anche ben prima o ben dopo la prestazione lavorativa e senza che il datore di lavoro controlli una tale successione. E' possibile, magari, che le operazioni avvengano in tempi diversi perché tanto il lavoratore è libero nell'esecuzione in quanto non controllato, o che le operazioni medesime vengano anticipate o posticipate perché, mancando un potere direttivo e/o di controllo in quella fase, il lavoratore adotti modalità diverse prima di iniziare la prestazione in senso stretto (ad esempio, può arrivare sul luogo di lavoro molto prima, si veste con calma e poi va a salutare dei colleghi, badgi e poi si cambi) o analogamente dopo. Le circostanze oggetto dell'articolazione probatoria non contengono queste fondamentali specificazioni e la non contestazione dell' ttiene ai profili ovvi dell'obbligo di indossare il camice per gli infermieri durante l'attività, mentre viene espressamente contestata che la fase della vestizione/svestizione sia stata mai assistita da direttive del datore di lavoro o comunque rientranti nella sua sfera di controllo, anche solo potenziale, in ordine al come, al quando ed ai limiti temporali dell'operazione. In altri termini, manca nella fattispecie al vaglio la deduzione e, quindi, la richiesta di prova che l'attività per cui è causa fosse etero imposta, almeno nella sua assolutezza e rigidità di esecuzione, abbandonandosi il libello introduttivo a una descrizione del tutto generica, senza alcuna indicazione della procedura di vestizione e svestizione, e del soggetto preposto al controllo della stessa, con il relativo potere disciplinare. Più radicalmente, non emerge, nelle fasi per cui è causa, l'obbligo del lavoratore, ripetutamente richiesto dalla giurisprudenza sovranazionale e nazionale sopra richiamata, di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno;
né comunque che le stesse avvengano a ridosso e, rispettivamente, prima e dopo l'inizio e la fine del turno di lavoro” (cfr. C.d.A. Napoli n. 1009/25). Il ricorso, conseguentemente, va rigettato. SPESE DI LITE Le spese di lite sono compensate integralmente tra le parti. è stato precisato (arg. ex Cass., n. 21157/19) che ai sensi dell'art. 92 cit., le “gravi ed eccezionali ragioni”, possono essere rinvenute, in considerazione dell'elasticità della nozione, in una situazione di obiettiva incertezza, anche di tipo probatorio, sul diritto controverso. Ne discende che la diversa sensibilità interpretativa sui casi singoli, generante pronunce di segno diverso e opposto, ricorrente nel caso di specie, può essere del tutto assimilabile alle ipotesi tipiche previste dall'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese (cfr. C.d.A. Napoli n. 1009/25).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 1.10.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 1 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3429/2023 R.G. e vertente
TRA
, nata il [...] a [...] e Croce, rapp.ta e difesa dall' avv.to Parte_1
ES Stabile;
- ricorrente -
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to Marco Alois CP_1
;
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 1.06.23 parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale premettendo di esser dipendente dell' , in servizio presso il PSAUT di CP_1
Teano con la qualifica di Collaboratore Professionale Infermiere, giusta declaratoria del C.C.N.L. Sanità Pubblica triennio 2016 – 2018. Esponeva, inoltre:
- di essere obbligata - nello svolgimento delle proprie mansioni - ad utilizzare la divisa (costituita da camice o casacca e pantaloni, scarpe o zoccoli) fornita dall'Azienda e dalla stessa custodita nei locali aziendali nella fase immediatamente precedente la prestazione lavorativa, per dismetterla nella fase immediatamente successiva, nonché ad attendere alle operazioni di lettura delle cartelle cliniche e di scambio verbale di informazioni (“c.d. passaggio di consegne”) con i colleghi “montanti” e con quelli “smontanti”; - che, le predette operazioni – pena l'irrogazione di sanzioni disciplinari da parte della datrice di lavoro – venivano dallo stesso svolte al di fuori del normale orario di lavoro, in ragione delle superiori esigenze di sicurezza ed igiene;
- di vedersi, pertanto, costretta ad accedere presso il presidio ospedaliero, diversi minuti prima dell'inizio del turno lavorativo onde raggiungere gli spogliatoi, cambiarsi d'abito e recarsi presso il proprio reparto con indosso la divisa;
- che, presso il PSAUT di Teano, il marcatempo è ubicato al piano terra precisamente all'entrata dell'edificio, mentre gli spogliatoi sono situati al piano terra alla fine del reparto ove ella presta servizio;
- di aver diritto a vedersi retribuito il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa sia in entrata che in uscita in quanto comunque impiegato al servizio del datore di lavoro e, pertanto, da qualificarsi come orario lavorativo a tutti gli effetti. Tanto premesso in fatto, richiamava, a supporto del proprio diritto a vedersi retribuito il tempo occorrente per indossare e dismettere la divisa, la direttiva della Giunta Regionale della Campania recante prot. N. 3153/C del 08.10.2010. Precisava che il contenuto di tale direttiva regionale veniva fatto proprio dall' con atto deliberativo n° 1370 del 17.11.2010, cui seguiva anche apposita comunicazione recante protocollo n° 457/GRU del 21.01.2011 a firma della Dr.ssa , che invitava tutti i responsabili di Presidio e CP_2 distretto ad assicurare il corretto adempimento della predetta deliberazione n.° 1370. Assumeva, infine, che dopo circa 10 anni dalla citata nota, parte resistente, nel prendere atto dell'inadempimento, con la deliberazione n° 998 del 31.07.2020, recepiva il contenuto del Contratto Integrativo Decentrato sottoscritto in data 18.05.2020 che a pagina 23 riconosceva, per l'appunto, il diritto alla vestizione e svestizione. Al riguardo sottolineava che, nonostante il predetto atto deliberativo non fosse stato mai revocato, nessuna delle due operazioni, ad oggi, era stata remunerata. Concludeva, pertanto, chiedendo “accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, il diritto della ricorrente ad ottenere mensilmente in aggiunta anche la retribuzione corrispondente a dieci minuti per ogni turno di lavoro per le collegate operazioni di vestizione e svestizione a far data dal 29 Dicembre 2017 a tutt'oggi ovvero secondo giustizia. Con riserva di ogni azione a parte anche per la quantificazione”. Vinte le spese, con distrazione. Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva la resistente eccependo, CP_3 preliminarmente, l'intervenuta prescrizione parziale quinquennale del diritto ex adverso vantato. Deduceva, nel merito, l'infondatezza della domanda assumendo come sotto il profilo meramente contrattuale il c.d. “tempo tuta” non poteva esser considerato alla stregua dell'attività di servizio da computare nell'orario lavorativo e dunque nella retribuzione. Sul punto, facendo leva su quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20179/2018, sottolineava il carattere di attività prodromica all'attività lavorativa delle operazioni di vestizione e svestizione, rientrante a pieno titolo nell'alveo degli obblighi incombenti sul prestatore di lavoro al fine di adempiere diligentemente e correttamente la prestazione lavorativa, estraneo al sinallagma contrattuale, e, pertanto, non retribuibile. Rilevava, in ogni caso, che, come affermato anche dal ricorrente, nel Parte_2
il dispositivo per la rilevazione delle presenze è ubicato al piano terra dell'edificio
[...] costringendo quindi il personale, all'inizio del turno - nell'ordine - ad effettuare la timbratura in entrata a recarsi negli spogliatoi per indossare la divisa e, parimenti, al termine del turno, a dismettere la divisa, ad uscire dagli spogliatoi/reparto e ad effettuare la timbratura in uscita. Affermava, inoltre, che parte ricorrente nulla aveva dedotto, né provato, circa l'esistenza di direttive datoriali sui tempi di vestizione e dei conseguenti controlli sull'attività di vestizione, non essendo, ad ogni buon conto, mai stato assoggettato ad alcuna disposizione aziendale che gli imponesse di timbrare il cartellino. Concludeva evidenziando che, in ogni caso, l'attività di vestizione/svestizione così come lo scambio di consegne non erano mai state effettuate prima dell'inizio e dopo la fine del turno, ma rispettivamente dopo aver timbrato il cartellino in entrata e prima di aver timbrato il cartellino in uscita. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. Il ricorso deve essere respinto. Il giudizio ha ad oggetto, come già innanzi chiarito, la sussistenza del diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro nonché per il passaggio di consegne. Parte ricorrente fonda il dedotto diritto sull'atto deliberativo n° 1370 del 17.11.2010 cui seguiva anche apposita comunicazione recante protocollo n° 457/GRU del 21.01.2011 a firma della Dr.ssa , la quale invitava tutti i responsabili dei Presidi e distretti ad CP_2 assicurare corretto adempimento alla predetta deliberazione n° 1370 del 17.11.2010. Parte resistente, oltre a contestare l'esistenza del diritto alla remunerazione, nello specifico, evidenzia che non fosse eteroimposta alla parte la vestizione/svestizione dopo la
“timbratura” del cartellino considerata la posizione del marcatempo all'ingresso del Presidio ospedaliero. Argomenta, inoltre, che iIl sistema di rilevazione presenze IRISWIN in uso all' da Pt_3 diversi anni è tarato in modo da calcolare in uscita per ogni turno 10 minuti aggiuntivi per le operazioni di vestizione /svestizione per il personale turnista o per le consegne come il caso in oggetto purchè comprovati dalla corretta timbratura attraverso badge elettronico: “i 10 minuti sono calcolati dal sistema solo in uscita dal turno e per tutti i turni effettuati dal dipendente e quando presenti aumentano il monte ore lavorativo mensile generando cosi un credito orario che viene di norma utilizzato a richiesta dal dipendente quale riposo compensativo o retribuito come lavoro straordinario”. SUL DIRITTO ALLA REMUNERAZIONE DEL CD. TEMPO TUTA Così ricostruite le argomentazioni delle parti in causa, si ritiene necessario, preliminarmente, ricostruire il quadro giurisprudenziale di riferimento in ordine all'esistenza del diritto alla remunerazione per il tempo dedicato alla vestizione/svestizione e, quindi, al passaggio di consegne. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo in cui indossare la divisa, l'attività di vestizione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, non deve essere retribuita (Cass. n. 15734/03; Cass. n. 19273/06 secondo cui se il lavoratore può scegliere, oltre che il tempo, anche il luogo ove indossare la divisa - anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro - l'attività rientra negli atti di diligenza preparatoria e, come tale, non deve essere retribuita;
Cass. n. 9215/12). La medesima Corte di Cassazione ha, però anche chiarito che “nel rapporto di lavoro deve distinguersi una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, e una fase preparatoria, relativa a prestazioni o attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa ex art. 2104 c.c., comma 2 e autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria;
di conseguenza al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro (tempo estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale) deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva” (v. Cass. n. 19358/2010); così, nel caso in cui tale operazione risulti eterodiretta dal datore di lavoro che ne disciplina il tempo e il luogo di esecuzione, essa rientra nel tempo di lavoro con la conseguenza che il periodo necessario a compierla deve invece essere retribuito (ex plurimis Cass. n. 9215/2012). La soluzione è stata ritenuta coerente con la previsione contenuta nel D.Lgs. n. 66/03, art. 1, comma 2, lett. a), che ha recepito le Direttive 93/104 e 00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, secondo la quale per orario di lavoro si intende “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”, con definizione sovrapponibile a quella ripetuta nella successiva Direttiva 2003/88/CE, art. 2 n. 1) che, per la sua genericità, impone e consente le specificazioni che già erano state fornite già nel vigore della regola fissata dal R.D.L. n. 5 marzo 1923, n. 692, art. 3. È stato anche precisato che i criteri sopra enucleati riecheggiano nella stessa giurisprudenza comunitaria (sul punto Cass. n. 1352/16): il fattore determinante che qualifica l'orario di lavoro è stato in genere ritenuto dalla Corte UE il fatto che il lavoratore sia costretto ad essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (v., in tal senso, sentenza Dellas e a., C-14/04, punto 48, nonchè ordinanze Vorel, C-437105, punto 28, e Grigore, C258/10, punto 63); pertanto, affinchè un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, egli deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo. Tali consolidati principi non sono stati contraddetti da più recenti pronunce (Cass. n. 3901/19; Cass. n. 12935/18) con le quali si è integrata la precedente ricostruzione, ponendo l'accento sulla funzione assegnata all'abbigliamento e, proprio con riferimento alla divisa degli infermieri, si è affermato che: le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria;
trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell' ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi CP_3 implicitamente autorizzate da parte dell stessa;
per il lavoro all'interno delle CP_3 strutture sanitarie, anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto. Le citate più recenti pronunce rappresentano, infatti, uno sviluppo del precedente indirizzo (del tutto in linea con il principio) nel senso che l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti - quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento - o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (Cass. n. 16604/19). Pur con definizioni non sempre coincidenti, essendosi fatto riferimento, in alcuni casi al concetto di “eterodirezione implicita”, in altri all'obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, discendente dall'interesse all'igiene pubblica, in altri ancora all'esistenza di “autorizzazione implicita”, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è, dunque, saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno (Cass. n. 16604/19). MERITO – CASO CONCRETO OGGETTO DI CAUSA – ASSENZA ETERODIREZIONE Orbene, facendo concreta applicazione di tali coordinate interpretative al caso di specie, non può negarsi in via astratta l'esistenza del diritto alla remunerazione del tempo dedicato alla vestizione/svestizione e al passaggio di consegne ma, nella specie, parte ricorrente non ha provato che tale adempimento fosse oggetto di eteroimposizione. Nel caso di specie, infatti, è assente in ricorso ogni indicazione in merito al motivo per cui la ricorrente si recasse prima nello spogliatoio per cambiarsi, e solo dopo all'ingresso per la timbratura. Manca, in ricorso, l'affermazione per cui fosse il datore di lavoro ad imporre tale successione temporale degli eventi. Invero, la sussistenza del diritto alla remunerazione del c.d. “tempo tuta” è stata riconosciuta esclusivamente nei casi in cui vi fosse eteroimposizione/eterodirezione sia essa esplicita che implicita. Nella specie manca, in primo luogo, l'affermazione di tale eterodirezione, e in secondo luogo, difetta qualsivoglia allegazione in ordine alla eteroimposizione/eterodirezione esplicita. Invero, alcunché è dedotto in ordine a chi abbia dato un ordine in tal senso e, comunque, in ordine ad eventuali provvedimenti disciplinari sofferti che, nel corso di un decennio, avrebbero potuto attingere anche un collega diverso. La lettura del libello introduttivo, invero, consente di arguire come la descrizione attorea sul punto sia del tutto generica, poiché non si chiariscono mai le modalità di comunicazione della procedura di vestizione e svestizione, il soggetto preposto al controllo della stessa, il soggetto che materialmente abbia impartito l'ordine. A ciò si aggiunga che il procedimento descritto in ricorso appare finanche contrario alla funzione di tutela dell'igiene cui è preordinato l'uso della divisa presso i presidi ospedalieri, posto che se davvero la ricorrente si recasse prima all'entrata del reparto per indossare la divisa, e successivamente all'entrata del Presidio ospedaliero per timbrare l'entrata, comprometterebbe la sterilità degli indumenti. Nemmeno può ritenersi, allora, proprio sulla base della giurisprudenza di legittimità richiamata dalla ricorrente (cfr. Cass. ord. n. 8632/2020) e non disattesa dal giudicante, che si possa parlare di eterodirezione implicita derivante dalla natura degli indumenti che, come evidenziato dalla S.C., può ravvisarsi anche nella “funzione assegnata all'abbigliamento, nel senso che la eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere, per obbligo imposto, lo si ripete, dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene attinenti alla gestione del servizio pubblico ed alla stessa incolumità del personale addetto”. Se nella specie si volesse parlare di eterodirezione implicita, derivante dalla natura dell'indumento, allora l'istante deducendo di essersi dovuta vestire prima della timbratura del cartellino, il cui dispositivo per la rilevazione è allocato (circostanza dedotta in ricorso) all'ingresso del presidio ospedaliero avrebbe posto in essere una condotta volta a contaminare la divisa da lavoro, attraversando il presidio e la parte aperta al pubblico per la timbratura, circostanza questa del tutto paradossale se si considera la natura della vestizione ed il bene dell'igiene pubblica che deve essere garantito attraverso la stessa. Non a caso, le deduzioni attoree in ordine alla collocazione dell'apparecchio per la rilevazione elettronica delle presenze sono alquanto generiche, limitandosi l'istante ad esporre di vestirsi e successivamente registrare la presenza, ovvero registrare l'uscita e successivamente cambiarsi, ma senza fornire alcuna spiegazione in ordine alla imposizione (esplicita o implicita) di tale sequenza. Anche volendosi fare ricorso, pertanto, al concetto di eterodirezione implicita, è evidente come essa non ricorra nel caso di specie. Non possono trarsi, inoltre, elementi a conforto della tesi attorea dall'atto deliberativo n° 1370 del 17.11.2010, cui seguiva anche apposita comunicazione recante protocollo n° 457/GRU del 21.01.2011 a firma della Dr.ssa . Invero, tali deliberazioni e CP_2 comunicazioni non possono avere, nel caso di specie, il carattere ricognitivo del diritto oggetto di causa, trattandosi di atti generali ed astratti. La comunicazione a firma della Dott.ssa , peraltro, si limita a prendere atto della CP_2
“mancata uniformità di applicazione” del Decreto n. 21/2010 della Regione Campania “sulle modalità del passaggio di consegne per il personale del comparto turnista”. È evidente, allora, che il alcun punto la comunicazione prende atto della pretesa mancata retribuzione del tempo per indossare e dismettere la divisa. In secondo luogo, come già innanzi ampiamente argomentato, la giurisprudenza è ormai compatta nel ritenere la necessità di retribuire il tempo tuta, occorre tuttavia la prova, che nel caso di specie non ricorre, che la datrice di lavoro abbia imposto la timbratura in un momento successivo alla vestizione e in fase precedente alla svestizione. È necessaria, inoltre, la prova (anch'essa del tutto assente nell'ipotesi di cui si discorre) dell'effettiva eccedenza del tempo di lavoro rispetto a quello retribuito. ECCEDENZA ORARIA RISPETTO ALLA RETRIBUZIONE EROGATA Anche in relazione a tale ultimo aspetto, ritiene il Tribunale che la ricorrente non abbia fornito solida prova del proprio diritto. Invero, le risultanze delle timbrature in atti consentono di rilevare che il tempo rilevato in misura superiore rispetto all'orario di servizio, è stato conteggiato dall' e retribuito o adoperato come riposo compensativo. L'assenza di un prospetto specifico e di una quantificazione in ricorso del tempo asseritamente eccedentario l'orario di lavoro non consentono di verificare se esso, effettivamente, sia stato effettuato e non retribuito. Soccorre sul punto la recente sentenza della Corte di Appello di Napoli, resa in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, proprio in una controversia nei confronti della convenuta secondo cui “I lavoratori, infatti, deducono di avere impiegato CP_1 un tempo eccedentario rispetto a quello retribuito, per la vestizione/svestizione, il tutto al di fuori del lasso temporale ricompreso nelle beggiature di inizio e di fine turno, ma non puntualizzano in ricorso l'esatta articolazione temporale della prestazione lavorativa, non comprendendosi l'articolazione dei turni lavorativi ed in relazione a ciò non vengono chiariti gli orari esatti in cui si eseguirebbero le operazioni di vestizione/svestizione, al fine di esaminarli nella loro continuità con l'attività lavorativa. Non si tratta di elementi formali, perché soltanto collocando temporalmente, oltre che nello spazio, dette operazioni è possibile evincerne la sequenza fattuale atta a stabilire se esse si si sono compiute con regolarità e in assoluta successione con l'inizio e il fine turno e, quindi, solo in tal modo sarebbe possibile connotare la posizione di controllo, anche solo implicita, del datore di lavoro. Affermare genericamente che la vestizione avviene prima di un turno indefinito o la svestizione subito dopo il suo termine non consente di definire l'effettività della prestazione che si chiede di retribuire, in continuità con l'attività lavorativa in senso stretto, la sua durata e il suo assoggettamento, almeno implicito e generale, al potere datoriale. Allora, in assenza della deduzione e della prova di tali specificazioni, l'attività di vestizione può ritenersi libera, effettuata anche ben prima o ben dopo la prestazione lavorativa e senza che il datore di lavoro controlli una tale successione. E' possibile, magari, che le operazioni avvengano in tempi diversi perché tanto il lavoratore è libero nell'esecuzione in quanto non controllato, o che le operazioni medesime vengano anticipate o posticipate perché, mancando un potere direttivo e/o di controllo in quella fase, il lavoratore adotti modalità diverse prima di iniziare la prestazione in senso stretto (ad esempio, può arrivare sul luogo di lavoro molto prima, si veste con calma e poi va a salutare dei colleghi, badgi e poi si cambi) o analogamente dopo. Le circostanze oggetto dell'articolazione probatoria non contengono queste fondamentali specificazioni e la non contestazione dell' ttiene ai profili ovvi dell'obbligo di indossare il camice per gli infermieri durante l'attività, mentre viene espressamente contestata che la fase della vestizione/svestizione sia stata mai assistita da direttive del datore di lavoro o comunque rientranti nella sua sfera di controllo, anche solo potenziale, in ordine al come, al quando ed ai limiti temporali dell'operazione. In altri termini, manca nella fattispecie al vaglio la deduzione e, quindi, la richiesta di prova che l'attività per cui è causa fosse etero imposta, almeno nella sua assolutezza e rigidità di esecuzione, abbandonandosi il libello introduttivo a una descrizione del tutto generica, senza alcuna indicazione della procedura di vestizione e svestizione, e del soggetto preposto al controllo della stessa, con il relativo potere disciplinare. Più radicalmente, non emerge, nelle fasi per cui è causa, l'obbligo del lavoratore, ripetutamente richiesto dalla giurisprudenza sovranazionale e nazionale sopra richiamata, di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno;
né comunque che le stesse avvengano a ridosso e, rispettivamente, prima e dopo l'inizio e la fine del turno di lavoro” (cfr. C.d.A. Napoli n. 1009/25). Il ricorso, conseguentemente, va rigettato. SPESE DI LITE Le spese di lite sono compensate integralmente tra le parti. è stato precisato (arg. ex Cass., n. 21157/19) che ai sensi dell'art. 92 cit., le “gravi ed eccezionali ragioni”, possono essere rinvenute, in considerazione dell'elasticità della nozione, in una situazione di obiettiva incertezza, anche di tipo probatorio, sul diritto controverso. Ne discende che la diversa sensibilità interpretativa sui casi singoli, generante pronunce di segno diverso e opposto, ricorrente nel caso di specie, può essere del tutto assimilabile alle ipotesi tipiche previste dall'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese (cfr. C.d.A. Napoli n. 1009/25).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 1.10.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli