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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/09/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 499/2024 RGA, avverso la sentenza n. 549/2024 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. n. 105/2022, pubblicata in data 13/06/2024; avente ad oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 18/09/2025; promossa da:
(C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Bologna, via Galliera 6, presso l'ufficio legale della sede di Bologna, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Valeria Giroldi e Oreste Manzi, giusta procura generale alle liti conferita con atto del Notaio in Roma con Persona_1 atto del 22 marzo 2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, come in atti;
- appellante contro
pag. 1 di 9 , (C.F. , in persona del liquidatore e Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Parma, Via K. Mansfield n.
1/c, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Maegna del foro di Milano, come da procura in atti;
- appellato;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 18/9/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la società “ , in persona del legale Controparte_2 Controparte_2 rappresentante pro-tempore, adiva il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, al fine di ottenere la declaratoria di non debenza dei contributi e dei relativi accessori e sanzioni richiesti da di Pavia nel verbale unico di accertamento e CP_1 notificazione del 5.7.2021, con cui si sosteneva la responsabilità solidale della società predetta ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, per i debiti contributivi maturati dalla società (sede Pavia) con la quale, secondo gli accertamenti Controparte_3 ispettivi, la ricorrente avrebbe intrattenuto un rapporto di appalto di servizi di trasporto;
segnatamente venivano richiesti alla ricorrente, nella sua posizione coobbligata in solido quale committente, i contributi omessi da CP_3 relativamente posizione del lavoratore (per la somma € Persona_2
61.705,67, oltre alle sanzioni pari ad € 39.474,37) asseritamente adibito all'appalto di nel periodo marzo 2017-dicembre 2018. CP_2
L' si costituiva in giudizio tempestivamente, eccependo – in via preliminare CP_1
- l'incompetenza territoriale del Tribunale, in favore del Tribunale di Pavia in ragione della previsione di cui all'art. 444, co. 3 c.p.c. e chiedendo - nel merito - il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e proponendo domanda riconvenzionale di condanna della ricorrente al pagamento degli importi indicati nel
pag. 2 di 9 verbale di accertamento, nella misura di € 61.705,67 relativa i contributi omessi (con esclusione, quindi, rispetto alla originaria pretesa, delle sanzioni e degli interessi).
Istruita la causa con i documenti alla luce delle allegazioni e della produzione documentale, svolta altresì CTU contabile, il Giudice - in via preliminare – rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale ritenendo l'inapplicabilità al caso di specie della norma eccezione di cui all'art. 444, co. 3, c.p.c., valorizzando in particolare che il giudizio non aveva avuto ad oggetto “in via diretta gli obblighi contributivi del datore di datore” bensì “la responsabilità solidale della società committente”, ritenendo quindi applicarsi la regola generale di cui al I comma della norma citata quanto al foro generale delle cause previdenziali, fissato nel luogo di residenza dell'attore.
Tanto premesso, rigettata l'eccezione di decadenza svolta da parte ricorrente per asserita violazione dell'art. 14 l.n. 689/81, previo accertamento della sussistenza tra le società e del contratto di appalto di servizi di Controparte_2 CP_3 trasporto dedotto da a fondamento della propria richiesta ex art. 29 cit., il CP_1
Giudice accoglieva parzialmente la domanda attorea, dichiarando non dovuti dalla società ricorrente gli importi di cui al verbale unico eccedenti la somma di €
1.256,00 ed, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da
, condannava la suddetta società al pagamento della somma ritenuta come CP_1 dovuta nei limiti sopra indicati, con maggiorazione di interessi legali dal dovuto al saldo;
in ragione dell'esito del giudizio, veniva disposta la compensazione delle spese di lite.
Avverso la detta sentenza depositava telematicamente tempestivo appello l' , che formulava i seguenti motivi di gravame, deducendo: CP_1
I – l'erroneità della sentenza laddove viene rigettata, in via preliminare, l'eccezione di incompetenza territoriale, riproposta in tale sede negli stessi termini già esposti in sede di comparsa in I grado, ponendo l'accento sul fatto che il committente è responsabile - al pari dell'appaltatore, datore di lavoro – degli obblighi contributivi, da ritenersi quindi oggetto del giudizio, con conseguente applicabilità dell'art. 444, co 3, c.p.c.;
pag. 3 di 9 II – l'erroneità della sentenza per violazione, in sede applicativa, dei principi vigenti in materia con riguardo alla ripartizione dell'onere della prova: sostiene , CP_1 nell'argomentare tale censura, che spetta al datore di lavoro - e al responsabile solidale, senza che soccorra alcuna distinzione - provare le esenzioni contributive, mentre grava in capo all' solo la prova dell'avvenuto versamento delle somme CP_1 da parte del datore di lavoro al lavoratore (dato pacifico nel caso di specie); in sintesi, secondo la prospettazione dell'appellante, non esistono regimi probatori diversi tra obbligato principale e solidale, anche in ragione della finalità della disciplina di riferimento che è quella di tutelare i lavoratori e l'integrità del sistema previdenziale.
Si costituiva ritualmente la società appellata, la quale - oltre ad opporsi ai motivi di appello principale, ritenendo corrette le valutazioni del giudice di primo grado su competenza territoriale e onere della prova - formulava appello incidentale, deducendo l'erroneità della sentenza laddove: (I) rigetta eccezione di decadenza dal potere sanzionatorio, (II) non accerta l'invalidità del verbale per vizi di motivazione, deducendo la violazione dell'art. 13 comma 4 D.Lgs. 124/2004, (III) qualifica il contratto quale appalto e non di trasporto, (IV) accerta la pretesa contributiva seppur nel minimo, stanti le gravi carenze probatorie di poiché non vi sarebbe alcuna CP_1 prova dell'impiego effettivo del lavoratore , ritenendo altresì inutilizzabili Per_2 gli esiti della CTU, che avrebbe svolto funzione sostitutiva dell'onere probatorio di
. Infine, si deduce l'erroneità dei calcoli della stessa CTU, avallata dal Giudice CP_1 di prime cure, in quanto il contratto con il lavoratore sarebbe cessato nel Per_2 settembre 2018 e non a dicembre 2018; ne seguiva la richiesta - in via di estremissimo subordine - di rideterminazione della somma dovuta in €1.122,00, in ragione del corretto periodo di lavoro.
Tanto premesso, la Corte ritiene fondata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Parma, in favore del Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, riproposta in tale sede da parte appellante con la formulazione del I motivo di gravame, stante l'applicabilità - al caso di specie - del disposto di cui all'art. 444, co.
3. c.p.c.; si rileva, infatti, che la presente causa verte sugli obblighi contributivi omessi dal datore di lavoro – soc. - rispetto ai quali risulta CP_3
pag. 4 di 9 coobbligata in solido la società ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. Controparte_2
276/2023, in ragione della prospettazione - da parte della creditrice di Pavia - CP_1 di contratto di appalto di servizi di trasporto tra le due suddette società, prospettazione cui avere riguardo ai fini della valutazione circa l'eccezione di rito, a prescindere da ogni fondatezza nel merito della questione circa la corretta qualificazione giuridica del rapporto.
A tale approdo si perviene avendo riguardo alla testuale previsione della norma di riferimento – art. 444, co.3, c.p.c. - la quale, in via di eccezione rispetto alla previsione del foro generale di cui al I comma dell'art. 444 c.p.c. (stabilito in base al luogo in cui ha la residenza l'attore), dispone espressamente che “Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio”.
Quanto alla ratio ed alla conseguente portata della disposizione in questione, la
Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, nella pronuncia n. 17910 del 07/07/2016
(che si è pronunciata su un'ipotesi del tutto sovrapponibile al caso di specie), che:
“
8. Come da questa Corte già affermato, per ufficio dell'ente, ai sensi dell'art. 444, terzo comma, c.p.c. (la cui questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata infondata con sentenza Corte cost. n. 477 del 1991), rilevante ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie concernenti gli obblighi contributivi del datore di lavoro, deve intendersi quello (da individuare in correlazione alla sede dell'impresa o ad una sua dipendenza) che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia in generale legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento o a restituirne
l'eccedenza, rimanendo ininfluenti eventuali provvedimenti derogatori con cui si attribuiscano tutti o parte dei rapporti assicurativi e previdenziali ad uffici aventi competenza territoriale su ambiti non ricomprendenti la sede dell'impresa ed essendo altresì priva di rilievo la previsione di centri operativi non dotati, in concreto, del potere di gestione esterna dei rapporti contributivi con i soggetti aventi sede nella corrispondente circoscrizione territoriale - così Cass. n. 10702 del
pag. 5 di 9 2015; 23893 del 23 dicembre 2004; Cass. n. 11266 del 17 dicembre 1996; Cass. n.
23124 del 16 novembre 2010 -.
9. Dunque, ogniqualvolta la controversia, relativa a un rapporto assicurativo previdenziale, riguardi l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare dell'obbligazione contributiva […] si applica la norma sopra richiamata ove si stabilisce un diretto legame tra l'espressione "giudice del luogo in cui ha sede
l'ufficio dell'ente", e quella locuzione precedente, nella quale sono indicate "le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e alla applicazione delle sanzioni civili".
Nel prosieguo della stessa pronuncia, la Suprema Corte ha, inoltre, precisato che la ratio della norma in esame:
“9. […] è quella di favorire l'ente creditore e, indirettamente, il lavoratore assicurato, quale soggetto beneficiario della prestazione previdenziale (cfr. Cass. n.
11671/1990 e Cass. n. 1252/1993, in motivazione)” perciò “deve ricavarsi la regola secondo la quale al terzo comma dell'art. 444 del codice di rito deve farsi riferimento in tutti i casi in cui sia in discussione la valutazione "degli obblighi dei datori di lavoro" (cfr. Cass., 16 maggio 1996 n. 4541).
10.[…] la sua ratio, che, appunto, la giurisprudenza di questa Corte, sulla scorta dei lavori preparatori alla novella introdotta dalla legge n.533 del 1973, individua nel favore accordato all'ente creditore ed eventualmente ai lavoratori assicurati, nel senso di avvicinare la controversia, in fase giudiziale, all'ufficio nel quale è. stata trattata la fase amministrativa, coordinando l'interesse del lavoratore alla vicinanza del processo alla propria residenza con quello dell'istituto previdenziale alla
"contiguità" tra sede amministrativa e sede giudiziaria di trattazione della controversia (si veda, per tutte, Cass, n. 550/ 1987 e successive conformi)”.
Si conclude poi, del tutto significativamente - attesa la piena sovrapponibilità della fattispecie sottoposta all'attenzione della Corte con quella oggetto dell'odierna controversia - nei termini che seguono:
“12. E' pur vero che, nel caso di specie, i lavoratori non operano alle dipendenze della stessa committente, ma la struttura della norma sta ad indicare chiaramente come la regola valga […], per tutte le cause che riguardano gli obblighi del datore
pag. 6 di 9 di lavoro e su questo dato assorbente si innesta anche la controversia intrapresa dal coobbligato solidale, che risponde peraltro per le stesse sanzioni collegate all'omissione contributiva”1.
Tanto precisato quanto alla portata della normativa di riferimento, posto che nel caso di specie si verte in materia di accertamento di obblighi contributivi del datore di lavoro - a nulla rilevando, ai fini della individuazione della materia controversa, che sia invocata la responsabilità solidale del committente piuttosto che quella diretta dell'appaltatore quale datore di lavoro – deve ritenersi applicabile al caso di specie, al fine di individuare l'ufficio territorialmente competente, l'art. 444, co. 3
c.p.c. così come declinato in via ermeneutica dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata;
di talché, posto che all'accertamento unitario aveva partecipato l' di Pavia in ragione dell'apertura delle posizioni assicurative dei lavoratori CP_1 dipendenti della società oggetto di accertamento (soc. avente sede a CP_3
Pavia) si perviene alla conclusione propugnata dall'odierna appellante nel formulare il I motivo di gravame circa la competenza territoriale del Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, in luogo del Tribunale di Parma.
A quanto accertato, segue la declaratoria di nullità della sentenza di I grado in quanto pronunciata da Giudice incompetente, dovendosi richiamare al proposito - anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c. - la sentenza della Cassazione n. 22958 del
12/11/2020 (conformi Cass. nn. 13439/2020 e n.15275/2019) - laddove sul tema specifico afferma che:
pag. 7 di 9 “
3.4. Secondo un orientamento di questa Corte, se il giudice dell'appello ravvisa
l'incompetenza del giudice di primo grado, deve dichiarare l'incompetenza di quest'ultimo indicando il giudice competente in primo grado- davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ. – e non già trattenere la causa e deciderla nel merito (non rilevando, al riguardo, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 cod. proc. Civ..Sez. n.
10566 del 04/07/2003; Cass. 1997/9867; Cass. n. 814/1992).
3.5.Tale orientamento va condiviso…”2. 2 Si riportano di seguito, per completezza, le argomentazioni della sentenza citata in motivazione (Cass. n. 22958/2010):
“
3.5.Tale orientamento va condiviso, sia pure con le precisazioni che seguono. Non convince, infatti, il contrario argomento basato sull'attivazione dei poteri sostitutivi del giudice di appello essendo inibita la rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 е 354 c.p.c. È ben vero che il giudice di appello può che seguono. rimettere la causa al primo giudice soltanto nei casi previsti dalle norme appena citate, e che pertanto, come già chiarito da questa Corte (Cass. 2205/1996, richiamata dalla citata Cass. 7346/1997), ove il giudice di primo grado, pur essendo competente, si sia erroneamente dichiarato incompetente, il giudice di appello deve, esercitando il suo potere sostitutivo, decidere nel merito in secondo grado. Ma, a ben guardare, l'ipotesi che ci occupa è opposta, a questa, essendovi qui una errata affermazione di competenza - non già di incompetenza - da parte del giudice di primo grado: il che non è per nulla indifferente ai fini della soluzione del nostro quesito. Il fatto è che gli artt. 353 e 354 c.p.c. non vengono assolutamente in considerazione allorché il giudice di primo grado si sia ritenuto erroneamente competente ed abbia deciso nel merito. In tal caso, invero, un problema di rimessione della causa, ad opera del giudice di appello, al "primo giudice" non si pone neppure: si pone, invece, un problema di riassunzione, ai sensi dell'art. 50 c.p.c, davanti al "diverso" giudice di primo grado dichiarato competente dal giudice di appello. Il dato testuale degli artt. 353 e 354 c.p.c. - i quali parlano, appunto, di "primo giudice", e non di "giudice di primo grado" non è indifferente (ad esso dà rilievo, ad es., Cass. 6523/2002), perché il senso di quelle norme è che il giudice di appello non può salvi i casi eccezionali, o comunque tassativi, di cui alle stesse norme - restituire la causa al primo giudice, in quanto, essendo istituzionalmente investito di poteri sostitutivi di quest'ultimo, deve adottare egli stesso i provvedimenti che avrebbe dovuto adottare il primo giudice. Ma, se è così, è altresì evidente che il giudice di appello non puð emettere provvedimenti che il primo giudice non potesse assumere;
se egli, invece, decidesse nel merito una causa che il primo giudice non poteva decidere, perché incompetente, farebbe molto di più che sostituirsi al primo giudice, in quanto eserciterebbe un potere che questi non aveva. E ciò comporterebbe, inoltre, la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione: il quale, se è vero che non ha rango costituzionale, esiste comunque nella legge ordinaria (quantomeno con riferimento al giudizio ordinario di cognizione), e dunque rileva ai fini interpretativi, nel senso che il doppio grado non puð essere escluso se non in presenza di un chiaro (ancorché eventualmente implicito) dettato legislativo (che in questo caso manca). Infine - e l'argomento sembra decisivo - ove si ritenesse che il giudice di appello debba in ogni caso pronunciare nel merito, anche se riconosca l'incompetenza del giudice di primo grado, si finirebbe con il togliere ogni pratico rilievo all'incompetenza stessa, giacché l'incompetenza del giudice davanti al quale la causa è proposta non comporterebbe alcuna conseguenza: il giudice competente in primo grado verrebbe irrimediabilmente escluso dal processo se la causa dovesse comunque essere decisa nel merito dal giudice di appello (la cui competenza, per di più, è determinata con riferimento al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, e non a quello che sarebbe stato, invece, competente).
3.6. Solo se il giudice adito quale giudice di appello, in merito alla sentenza impugnata per erronea declaratoria di competenza, coincidesse con il giudice esattamente competente per il giudizio di primo grado (come nella fattispecie in cui il tribunale non solo costituiva giudice di appello in relazione alla sentenza del giudice di pace - incompetente -, ma anche giudice di primo grado secondo le regole della competenza se correttamente applicate), in questo caso tale giudice puo' decidere non solo in merito
pag. 8 di 9 Ebbene, tirando le fila di quanto sopra esposto, in accoglimento del I motivo di appello – ritenendo assorbita la II^ ragione di gravame - si perviene alla declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Parma, in favore del
Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro;
per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza impugnata, cui segue l'assegnazione del termine di legge per la riassunzione della causa innanzi al giudice dichiarato competente.
Cionondimeno, quanto alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, si ritiene di poter pervenire alla loro integrale compensazione in applicazione dell'attuale previsione di cui all'art. 92 c.p.c., come innovata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/20218, dovendosi a tal fine valorizzare la particolarità della questione giuridica trattata che ha portato alla declaratoria di nullità della sentenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 549/2024 del Tribunale di Parma resa e pubblicata il giorno 13/06/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. in accoglimento dell'appello dichiara l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, e - per l'effetto - dichiara la nullità della sentenza impugnata;
2. dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, assegnando il termine di legge per la riassunzione della causa;
3. dispone la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Bologna, 18/09/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
all'incompetenza del primo giudice, ma nel merito quale giudice di primo grado, per evidenti ragioni di economia processuale, purchè vi sia stata già con l'atto di citazione in tal senso un'espressa richiesta, con conseguente regolare contraddittorio sul punto”. Cfr. quanto all'applicazione di tale principio in sede di merito, cfr. Corte d'Appello di Bologna, sentenza n. 682/2024; Corte d'Appello di Napoli, sentenza n.2232/2022.
pag. 9 di 9
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. altresì, Cass. n.9734 del 18/10/2024 in cui, in sede di regolamento di competenza, si ribadisce la portata della norma (seppur nella diversa ipotesi di omessi contributi ): “[…] CP_4 L'art. 444, 3° comma c.p.c., trova applicazione in tutti i casi in cui il rapporto previdenziale, anche se nascente da lavoro autonomo, presenti la sua tipica struttura trilaterale. L'obbligato al versamento dei contributi infatti non coincide con il beneficiario delle prestazioni. Questo è il caso delle contribuzioni dovute all' da parte del preponente nel rapporto di agenzia;
ne consegue che solo al verificarsi CP_4 di una tale coincidenza, in connessione con lo svolgimento di attività lavorativa di tale natura, opera il foro stabilito dal primo comma del citato art. 444 c.p.c. (cfr. Cass. 23 febbraio 1990 n. 1361, e v. pure Cass. 10 agosto 1991 n. 8770); trova applicazione l' art. 444 terzo comma c.p.c. quando la controversia abbia ad oggetto obblighi del datore di lavoro in tema di contributi assicurativi. In tal caso si deve avere riguardo all'ufficio dell'ente previdenziale che è investito del potere di gestione esterna ed è legittimato a ricevere i contributi e, perciò, a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza. Nel caso di enti previdenziali che abbiano struttura decentrata, la competenza è del foro in cui si trova l'ufficio periferico preposto alla gestione dei rapporti contributivi e competente alla riscossione per legge o per regolamento. Tuttavia, per l' la gestione dei rapporti contributivi e la riscossione dei CP_4 contributi è affidata alla sola sede centrale di Roma mentre gli uffici periferici non hanno alcun potere in tal senso (cfr. Cass. n. 3303 del 2002 e n. 12542 del 2002).”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 499/2024 RGA, avverso la sentenza n. 549/2024 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. n. 105/2022, pubblicata in data 13/06/2024; avente ad oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 18/09/2025; promossa da:
(C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Bologna, via Galliera 6, presso l'ufficio legale della sede di Bologna, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Valeria Giroldi e Oreste Manzi, giusta procura generale alle liti conferita con atto del Notaio in Roma con Persona_1 atto del 22 marzo 2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, come in atti;
- appellante contro
pag. 1 di 9 , (C.F. , in persona del liquidatore e Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Parma, Via K. Mansfield n.
1/c, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Maegna del foro di Milano, come da procura in atti;
- appellato;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 18/9/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la società “ , in persona del legale Controparte_2 Controparte_2 rappresentante pro-tempore, adiva il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, al fine di ottenere la declaratoria di non debenza dei contributi e dei relativi accessori e sanzioni richiesti da di Pavia nel verbale unico di accertamento e CP_1 notificazione del 5.7.2021, con cui si sosteneva la responsabilità solidale della società predetta ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, per i debiti contributivi maturati dalla società (sede Pavia) con la quale, secondo gli accertamenti Controparte_3 ispettivi, la ricorrente avrebbe intrattenuto un rapporto di appalto di servizi di trasporto;
segnatamente venivano richiesti alla ricorrente, nella sua posizione coobbligata in solido quale committente, i contributi omessi da CP_3 relativamente posizione del lavoratore (per la somma € Persona_2
61.705,67, oltre alle sanzioni pari ad € 39.474,37) asseritamente adibito all'appalto di nel periodo marzo 2017-dicembre 2018. CP_2
L' si costituiva in giudizio tempestivamente, eccependo – in via preliminare CP_1
- l'incompetenza territoriale del Tribunale, in favore del Tribunale di Pavia in ragione della previsione di cui all'art. 444, co. 3 c.p.c. e chiedendo - nel merito - il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e proponendo domanda riconvenzionale di condanna della ricorrente al pagamento degli importi indicati nel
pag. 2 di 9 verbale di accertamento, nella misura di € 61.705,67 relativa i contributi omessi (con esclusione, quindi, rispetto alla originaria pretesa, delle sanzioni e degli interessi).
Istruita la causa con i documenti alla luce delle allegazioni e della produzione documentale, svolta altresì CTU contabile, il Giudice - in via preliminare – rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale ritenendo l'inapplicabilità al caso di specie della norma eccezione di cui all'art. 444, co. 3, c.p.c., valorizzando in particolare che il giudizio non aveva avuto ad oggetto “in via diretta gli obblighi contributivi del datore di datore” bensì “la responsabilità solidale della società committente”, ritenendo quindi applicarsi la regola generale di cui al I comma della norma citata quanto al foro generale delle cause previdenziali, fissato nel luogo di residenza dell'attore.
Tanto premesso, rigettata l'eccezione di decadenza svolta da parte ricorrente per asserita violazione dell'art. 14 l.n. 689/81, previo accertamento della sussistenza tra le società e del contratto di appalto di servizi di Controparte_2 CP_3 trasporto dedotto da a fondamento della propria richiesta ex art. 29 cit., il CP_1
Giudice accoglieva parzialmente la domanda attorea, dichiarando non dovuti dalla società ricorrente gli importi di cui al verbale unico eccedenti la somma di €
1.256,00 ed, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da
, condannava la suddetta società al pagamento della somma ritenuta come CP_1 dovuta nei limiti sopra indicati, con maggiorazione di interessi legali dal dovuto al saldo;
in ragione dell'esito del giudizio, veniva disposta la compensazione delle spese di lite.
Avverso la detta sentenza depositava telematicamente tempestivo appello l' , che formulava i seguenti motivi di gravame, deducendo: CP_1
I – l'erroneità della sentenza laddove viene rigettata, in via preliminare, l'eccezione di incompetenza territoriale, riproposta in tale sede negli stessi termini già esposti in sede di comparsa in I grado, ponendo l'accento sul fatto che il committente è responsabile - al pari dell'appaltatore, datore di lavoro – degli obblighi contributivi, da ritenersi quindi oggetto del giudizio, con conseguente applicabilità dell'art. 444, co 3, c.p.c.;
pag. 3 di 9 II – l'erroneità della sentenza per violazione, in sede applicativa, dei principi vigenti in materia con riguardo alla ripartizione dell'onere della prova: sostiene , CP_1 nell'argomentare tale censura, che spetta al datore di lavoro - e al responsabile solidale, senza che soccorra alcuna distinzione - provare le esenzioni contributive, mentre grava in capo all' solo la prova dell'avvenuto versamento delle somme CP_1 da parte del datore di lavoro al lavoratore (dato pacifico nel caso di specie); in sintesi, secondo la prospettazione dell'appellante, non esistono regimi probatori diversi tra obbligato principale e solidale, anche in ragione della finalità della disciplina di riferimento che è quella di tutelare i lavoratori e l'integrità del sistema previdenziale.
Si costituiva ritualmente la società appellata, la quale - oltre ad opporsi ai motivi di appello principale, ritenendo corrette le valutazioni del giudice di primo grado su competenza territoriale e onere della prova - formulava appello incidentale, deducendo l'erroneità della sentenza laddove: (I) rigetta eccezione di decadenza dal potere sanzionatorio, (II) non accerta l'invalidità del verbale per vizi di motivazione, deducendo la violazione dell'art. 13 comma 4 D.Lgs. 124/2004, (III) qualifica il contratto quale appalto e non di trasporto, (IV) accerta la pretesa contributiva seppur nel minimo, stanti le gravi carenze probatorie di poiché non vi sarebbe alcuna CP_1 prova dell'impiego effettivo del lavoratore , ritenendo altresì inutilizzabili Per_2 gli esiti della CTU, che avrebbe svolto funzione sostitutiva dell'onere probatorio di
. Infine, si deduce l'erroneità dei calcoli della stessa CTU, avallata dal Giudice CP_1 di prime cure, in quanto il contratto con il lavoratore sarebbe cessato nel Per_2 settembre 2018 e non a dicembre 2018; ne seguiva la richiesta - in via di estremissimo subordine - di rideterminazione della somma dovuta in €1.122,00, in ragione del corretto periodo di lavoro.
Tanto premesso, la Corte ritiene fondata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Parma, in favore del Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, riproposta in tale sede da parte appellante con la formulazione del I motivo di gravame, stante l'applicabilità - al caso di specie - del disposto di cui all'art. 444, co.
3. c.p.c.; si rileva, infatti, che la presente causa verte sugli obblighi contributivi omessi dal datore di lavoro – soc. - rispetto ai quali risulta CP_3
pag. 4 di 9 coobbligata in solido la società ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. Controparte_2
276/2023, in ragione della prospettazione - da parte della creditrice di Pavia - CP_1 di contratto di appalto di servizi di trasporto tra le due suddette società, prospettazione cui avere riguardo ai fini della valutazione circa l'eccezione di rito, a prescindere da ogni fondatezza nel merito della questione circa la corretta qualificazione giuridica del rapporto.
A tale approdo si perviene avendo riguardo alla testuale previsione della norma di riferimento – art. 444, co.3, c.p.c. - la quale, in via di eccezione rispetto alla previsione del foro generale di cui al I comma dell'art. 444 c.p.c. (stabilito in base al luogo in cui ha la residenza l'attore), dispone espressamente che “Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio”.
Quanto alla ratio ed alla conseguente portata della disposizione in questione, la
Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, nella pronuncia n. 17910 del 07/07/2016
(che si è pronunciata su un'ipotesi del tutto sovrapponibile al caso di specie), che:
“
8. Come da questa Corte già affermato, per ufficio dell'ente, ai sensi dell'art. 444, terzo comma, c.p.c. (la cui questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata infondata con sentenza Corte cost. n. 477 del 1991), rilevante ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie concernenti gli obblighi contributivi del datore di lavoro, deve intendersi quello (da individuare in correlazione alla sede dell'impresa o ad una sua dipendenza) che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia in generale legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento o a restituirne
l'eccedenza, rimanendo ininfluenti eventuali provvedimenti derogatori con cui si attribuiscano tutti o parte dei rapporti assicurativi e previdenziali ad uffici aventi competenza territoriale su ambiti non ricomprendenti la sede dell'impresa ed essendo altresì priva di rilievo la previsione di centri operativi non dotati, in concreto, del potere di gestione esterna dei rapporti contributivi con i soggetti aventi sede nella corrispondente circoscrizione territoriale - così Cass. n. 10702 del
pag. 5 di 9 2015; 23893 del 23 dicembre 2004; Cass. n. 11266 del 17 dicembre 1996; Cass. n.
23124 del 16 novembre 2010 -.
9. Dunque, ogniqualvolta la controversia, relativa a un rapporto assicurativo previdenziale, riguardi l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare dell'obbligazione contributiva […] si applica la norma sopra richiamata ove si stabilisce un diretto legame tra l'espressione "giudice del luogo in cui ha sede
l'ufficio dell'ente", e quella locuzione precedente, nella quale sono indicate "le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e alla applicazione delle sanzioni civili".
Nel prosieguo della stessa pronuncia, la Suprema Corte ha, inoltre, precisato che la ratio della norma in esame:
“9. […] è quella di favorire l'ente creditore e, indirettamente, il lavoratore assicurato, quale soggetto beneficiario della prestazione previdenziale (cfr. Cass. n.
11671/1990 e Cass. n. 1252/1993, in motivazione)” perciò “deve ricavarsi la regola secondo la quale al terzo comma dell'art. 444 del codice di rito deve farsi riferimento in tutti i casi in cui sia in discussione la valutazione "degli obblighi dei datori di lavoro" (cfr. Cass., 16 maggio 1996 n. 4541).
10.[…] la sua ratio, che, appunto, la giurisprudenza di questa Corte, sulla scorta dei lavori preparatori alla novella introdotta dalla legge n.533 del 1973, individua nel favore accordato all'ente creditore ed eventualmente ai lavoratori assicurati, nel senso di avvicinare la controversia, in fase giudiziale, all'ufficio nel quale è. stata trattata la fase amministrativa, coordinando l'interesse del lavoratore alla vicinanza del processo alla propria residenza con quello dell'istituto previdenziale alla
"contiguità" tra sede amministrativa e sede giudiziaria di trattazione della controversia (si veda, per tutte, Cass, n. 550/ 1987 e successive conformi)”.
Si conclude poi, del tutto significativamente - attesa la piena sovrapponibilità della fattispecie sottoposta all'attenzione della Corte con quella oggetto dell'odierna controversia - nei termini che seguono:
“12. E' pur vero che, nel caso di specie, i lavoratori non operano alle dipendenze della stessa committente, ma la struttura della norma sta ad indicare chiaramente come la regola valga […], per tutte le cause che riguardano gli obblighi del datore
pag. 6 di 9 di lavoro e su questo dato assorbente si innesta anche la controversia intrapresa dal coobbligato solidale, che risponde peraltro per le stesse sanzioni collegate all'omissione contributiva”1.
Tanto precisato quanto alla portata della normativa di riferimento, posto che nel caso di specie si verte in materia di accertamento di obblighi contributivi del datore di lavoro - a nulla rilevando, ai fini della individuazione della materia controversa, che sia invocata la responsabilità solidale del committente piuttosto che quella diretta dell'appaltatore quale datore di lavoro – deve ritenersi applicabile al caso di specie, al fine di individuare l'ufficio territorialmente competente, l'art. 444, co. 3
c.p.c. così come declinato in via ermeneutica dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata;
di talché, posto che all'accertamento unitario aveva partecipato l' di Pavia in ragione dell'apertura delle posizioni assicurative dei lavoratori CP_1 dipendenti della società oggetto di accertamento (soc. avente sede a CP_3
Pavia) si perviene alla conclusione propugnata dall'odierna appellante nel formulare il I motivo di gravame circa la competenza territoriale del Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, in luogo del Tribunale di Parma.
A quanto accertato, segue la declaratoria di nullità della sentenza di I grado in quanto pronunciata da Giudice incompetente, dovendosi richiamare al proposito - anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c. - la sentenza della Cassazione n. 22958 del
12/11/2020 (conformi Cass. nn. 13439/2020 e n.15275/2019) - laddove sul tema specifico afferma che:
pag. 7 di 9 “
3.4. Secondo un orientamento di questa Corte, se il giudice dell'appello ravvisa
l'incompetenza del giudice di primo grado, deve dichiarare l'incompetenza di quest'ultimo indicando il giudice competente in primo grado- davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ. – e non già trattenere la causa e deciderla nel merito (non rilevando, al riguardo, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 cod. proc. Civ..Sez. n.
10566 del 04/07/2003; Cass. 1997/9867; Cass. n. 814/1992).
3.5.Tale orientamento va condiviso…”2. 2 Si riportano di seguito, per completezza, le argomentazioni della sentenza citata in motivazione (Cass. n. 22958/2010):
“
3.5.Tale orientamento va condiviso, sia pure con le precisazioni che seguono. Non convince, infatti, il contrario argomento basato sull'attivazione dei poteri sostitutivi del giudice di appello essendo inibita la rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 е 354 c.p.c. È ben vero che il giudice di appello può che seguono. rimettere la causa al primo giudice soltanto nei casi previsti dalle norme appena citate, e che pertanto, come già chiarito da questa Corte (Cass. 2205/1996, richiamata dalla citata Cass. 7346/1997), ove il giudice di primo grado, pur essendo competente, si sia erroneamente dichiarato incompetente, il giudice di appello deve, esercitando il suo potere sostitutivo, decidere nel merito in secondo grado. Ma, a ben guardare, l'ipotesi che ci occupa è opposta, a questa, essendovi qui una errata affermazione di competenza - non già di incompetenza - da parte del giudice di primo grado: il che non è per nulla indifferente ai fini della soluzione del nostro quesito. Il fatto è che gli artt. 353 e 354 c.p.c. non vengono assolutamente in considerazione allorché il giudice di primo grado si sia ritenuto erroneamente competente ed abbia deciso nel merito. In tal caso, invero, un problema di rimessione della causa, ad opera del giudice di appello, al "primo giudice" non si pone neppure: si pone, invece, un problema di riassunzione, ai sensi dell'art. 50 c.p.c, davanti al "diverso" giudice di primo grado dichiarato competente dal giudice di appello. Il dato testuale degli artt. 353 e 354 c.p.c. - i quali parlano, appunto, di "primo giudice", e non di "giudice di primo grado" non è indifferente (ad esso dà rilievo, ad es., Cass. 6523/2002), perché il senso di quelle norme è che il giudice di appello non può salvi i casi eccezionali, o comunque tassativi, di cui alle stesse norme - restituire la causa al primo giudice, in quanto, essendo istituzionalmente investito di poteri sostitutivi di quest'ultimo, deve adottare egli stesso i provvedimenti che avrebbe dovuto adottare il primo giudice. Ma, se è così, è altresì evidente che il giudice di appello non puð emettere provvedimenti che il primo giudice non potesse assumere;
se egli, invece, decidesse nel merito una causa che il primo giudice non poteva decidere, perché incompetente, farebbe molto di più che sostituirsi al primo giudice, in quanto eserciterebbe un potere che questi non aveva. E ciò comporterebbe, inoltre, la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione: il quale, se è vero che non ha rango costituzionale, esiste comunque nella legge ordinaria (quantomeno con riferimento al giudizio ordinario di cognizione), e dunque rileva ai fini interpretativi, nel senso che il doppio grado non puð essere escluso se non in presenza di un chiaro (ancorché eventualmente implicito) dettato legislativo (che in questo caso manca). Infine - e l'argomento sembra decisivo - ove si ritenesse che il giudice di appello debba in ogni caso pronunciare nel merito, anche se riconosca l'incompetenza del giudice di primo grado, si finirebbe con il togliere ogni pratico rilievo all'incompetenza stessa, giacché l'incompetenza del giudice davanti al quale la causa è proposta non comporterebbe alcuna conseguenza: il giudice competente in primo grado verrebbe irrimediabilmente escluso dal processo se la causa dovesse comunque essere decisa nel merito dal giudice di appello (la cui competenza, per di più, è determinata con riferimento al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, e non a quello che sarebbe stato, invece, competente).
3.6. Solo se il giudice adito quale giudice di appello, in merito alla sentenza impugnata per erronea declaratoria di competenza, coincidesse con il giudice esattamente competente per il giudizio di primo grado (come nella fattispecie in cui il tribunale non solo costituiva giudice di appello in relazione alla sentenza del giudice di pace - incompetente -, ma anche giudice di primo grado secondo le regole della competenza se correttamente applicate), in questo caso tale giudice puo' decidere non solo in merito
pag. 8 di 9 Ebbene, tirando le fila di quanto sopra esposto, in accoglimento del I motivo di appello – ritenendo assorbita la II^ ragione di gravame - si perviene alla declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Parma, in favore del
Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro;
per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza impugnata, cui segue l'assegnazione del termine di legge per la riassunzione della causa innanzi al giudice dichiarato competente.
Cionondimeno, quanto alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, si ritiene di poter pervenire alla loro integrale compensazione in applicazione dell'attuale previsione di cui all'art. 92 c.p.c., come innovata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/20218, dovendosi a tal fine valorizzare la particolarità della questione giuridica trattata che ha portato alla declaratoria di nullità della sentenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 549/2024 del Tribunale di Parma resa e pubblicata il giorno 13/06/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. in accoglimento dell'appello dichiara l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, e - per l'effetto - dichiara la nullità della sentenza impugnata;
2. dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, assegnando il termine di legge per la riassunzione della causa;
3. dispone la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Bologna, 18/09/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
all'incompetenza del primo giudice, ma nel merito quale giudice di primo grado, per evidenti ragioni di economia processuale, purchè vi sia stata già con l'atto di citazione in tal senso un'espressa richiesta, con conseguente regolare contraddittorio sul punto”. Cfr. quanto all'applicazione di tale principio in sede di merito, cfr. Corte d'Appello di Bologna, sentenza n. 682/2024; Corte d'Appello di Napoli, sentenza n.2232/2022.
pag. 9 di 9
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. altresì, Cass. n.9734 del 18/10/2024 in cui, in sede di regolamento di competenza, si ribadisce la portata della norma (seppur nella diversa ipotesi di omessi contributi ): “[…] CP_4 L'art. 444, 3° comma c.p.c., trova applicazione in tutti i casi in cui il rapporto previdenziale, anche se nascente da lavoro autonomo, presenti la sua tipica struttura trilaterale. L'obbligato al versamento dei contributi infatti non coincide con il beneficiario delle prestazioni. Questo è il caso delle contribuzioni dovute all' da parte del preponente nel rapporto di agenzia;
ne consegue che solo al verificarsi CP_4 di una tale coincidenza, in connessione con lo svolgimento di attività lavorativa di tale natura, opera il foro stabilito dal primo comma del citato art. 444 c.p.c. (cfr. Cass. 23 febbraio 1990 n. 1361, e v. pure Cass. 10 agosto 1991 n. 8770); trova applicazione l' art. 444 terzo comma c.p.c. quando la controversia abbia ad oggetto obblighi del datore di lavoro in tema di contributi assicurativi. In tal caso si deve avere riguardo all'ufficio dell'ente previdenziale che è investito del potere di gestione esterna ed è legittimato a ricevere i contributi e, perciò, a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza. Nel caso di enti previdenziali che abbiano struttura decentrata, la competenza è del foro in cui si trova l'ufficio periferico preposto alla gestione dei rapporti contributivi e competente alla riscossione per legge o per regolamento. Tuttavia, per l' la gestione dei rapporti contributivi e la riscossione dei CP_4 contributi è affidata alla sola sede centrale di Roma mentre gli uffici periferici non hanno alcun potere in tal senso (cfr. Cass. n. 3303 del 2002 e n. 12542 del 2002).”.