Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 15/04/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.P.U. 4/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, in persona dei seguenti magistrati dott. Andrea Milesi Presidente dott.Luigi Enrico Calabro' Giudice dott. Giorgio Scarsato Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.P.U. 4/2022 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
e da in persona del legale rappresentante pro tempore (p.iva. Parte_2
) P.IVA_1 entrambe con il patrocinio dell'avv. Luca Landi e Controparte_1 ricorrenti per l'apertura della liquidazione giudiziale della in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore (p.iva. ) P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. Giovanni Guareschi resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 3.8.2022 le ricorrenti hanno chiesto aprirsi la liquidazione giudiziale della società la quale si è Controparte_2
1
Concesso il termine richiesto, presentato un piano di concordato nel termine concesso, aperta la procedura di concordato “pieno”, depositata la relazione ex art. 105 CCI da parte del commissario, incardinato il contradditorio a più riprese con la Società per apportare modifiche al piano al fine di garantirne la ammissibilità, in limine alla fase di omologa con nota del 4.2.2025 la Società ha rinunciato alla domanda di concordato.
Manifestata da parti ricorrenti la volontà di coltivare la loro originaria domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale della Società, instaurato il contradditorio con la stessa (cfr. il verbale della udienza del 19.3.2025), la causa
è stata trattenuta in decisione.
La domanda di apertura della liquidazione giudiziale va accolta.
Sussiste la legittimazione ad agire delle ricorrenti, in quanto la e la Pt_1
sono creditrici rispettivamente delle somme di € 180.319,84, portata da Pt_2
d.i. esecutivo, e di € 75.000,00, derivante da accordo di accollo (cfr. i docc. allegati al ricorso).
La società resistente è da ritenersi imprenditore commerciale, considerato il suo oggetto sociale (costruzione di edifici residenziale e non residenziali: cfr. la sua visura camerale, in atti).
Dalla documentazione agli atti risulta lo stato di insolvenza della società resistente, intesa come oggettiva incapacità della stessa a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: si rinvia al riguardo ai rilievi ed all'analisi del commissario della procedura di concordato preventivo a p. 9 della sua relazione ex art. 105 CCI del 1.9.2023.
L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di € 30.000,00 di cui all'art. 49 ult. comma CCI (nella suddetta relazione ex art. 105 CCI emerge che il passivo della società sia pari ad oltre € 3.000.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
2 1) dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di concordato preventivo e dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società p.iva. ); Controparte_2 P.IVA_2
2) nomina Giudice delegato il dott. Giorgio Scarsato;
3) nomina Curatore la dott.ssa Persona_1
4) ordina al debitore il deposito, entro 3 giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ. ), delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre ultimi esercizi, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
5) stabilisce il giorno 24.9.2025 h. 10.30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al Giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;
dispone che detta udienza avvenga con modalità “ da remoto” attraverso il seguente link https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19:6f9265be4b9b4a61b5ae5b0ef81fdcab@thread.tacv2/1668617317294?c ontext=%7B%22Tid%22:%22792bc8b1-9088-4858-b830-
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6) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni 30 prima dell'udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;
7) autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155quater, quinquies e sexies disp. att. cod. proc. civ. ad accedere ed acquisire le informazioni e la documentazione elencata nell'art. 49 comma 3 lett. f)
CCI;
8) dispone la prenotazione a debito e l'anticipazione dall'erario delle spese della presente procedura, onerando sin d'ora il Curatore di operare il versamento del non appena vi siano risorse Parte_3 sufficienti nell'attivo fallimentare;
9) ricorda alla società:
3 - che, ai sensi dell'art. 148 CCI, la corrispondenza, inclusa quella elettronica, diretta al fallito va consegnata al Curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nel fallimento, ove il fallito sia persona fisica;
- che, ai sensi dell'art. 149 CCI, il debitore, gli amministratori e i liquidatori della società o dell'ente sono tenuti a comunicare al Curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio ed a presentarsi personalmente al Giudice delegato, al Curatore o al Comitato dei Creditori laddove occorrano informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura;
10) dispone che il Curatore: predisponga il progetto di stato passivo e lo depositi nella cancelleria del tribunale almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;
proceda all'immediata ricognizione dei beni, all'apposizione dei sigilli e, nel più breve tempo possibile, alla redazione dell'inventario, nonché di presentare al
Giudice delegato, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, un'informativa ai sensi dell'art. 130, comma 1, CCI, mentre la relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCI andrà presentata entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutorietà dello stato passivo;
11) manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 49, comma 4, e
45 CCI;
12) manda alla cancelleria per la comunicazione alla ricorrente;
Cremona, 26.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giorgio Scarsato dott. Andrea Milesi
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