TRIB
Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 01/03/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2526/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2526/2022 promossa da:
, già già Parte_1 Parte_2 Parte_2
(P.IVA ), in persona del procuratore Dr , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1 Parte_3
Loredana Basile (C.F. - pec: C.F._1 Email_1
ATTORE
Contro
(P.I. e CF. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI
Le parti attrice ha concluso come da note d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato parte attrice ha convenuto in giudizio il CP_1
per sentirlo condannare al pagamento delle seguenti somme: € 10.810,89 per sorta capitale e
[...]
su questa somma gli interessi di mora, ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 ed anatocistici;
€ 200,38 per note debito interessi a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorta capitale insoluta e Controparte_1
di cui alla Fatt. N. 90010532 del 23/7/21, e su questa somma gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette note debito;
€ 920,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all' importo di € 40 per le ulteriori
pagina 1 di 4 fatture tardivamente pagate dal convenuto e di cui alla Fatt. N. 90011289 del 7/07/2021 e su CP_1
questa somma gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette fatture che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.; in via subordinata al pagamento in favore di delle diverse somme a titolo di sorta capitale, Parte_1
interessi di mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, ex art. 6 D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale;
con vittoria di compensi e spese del giudizio.
L'istante ha dedotto che i crediti per sorta capitale oggetto del presente giudizio ammontanti ad €
10.810,89 sono portati dalle fatture analiticamente indicate nell'elenco prodotto all.1, precisando che
Part trattasi di fatture cedute a da Hera Comm con atto Rep. 39426 del 30/12/21 notificato il
01/01/2022.
Non si è costituito il nonostante la regolarità della notifica in data 17/06/2022 Controparte_1 all'indirizzo pec rimanendo contumace. Email_2
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., stante la natura documentale della causa, all'udienza del 24.05.2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
13.02.2025, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione, senza la concessione di ulteriori termini.
***
Giova premettere che per il perfezionamento dei contratti dell'amministrazione, è necessaria l'estrinsecazione documentale della volontà negoziale del rappresentante, quale organo con rilevanza esterna abilitato a stipulare in nome e per conto dell'ente, ed il contratto si deve considerare non concluso ove la volontà di addivenire ad un accordo con altri non sia, nei confronti di questi, esternata nel nome e per conto dell'ente pubblico dal soggetto autorizzato a rappresentarlo.
L'osservanza di detto requisito richiede la redazione di un unico documento recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché
l'indicazione dell'oggetto della prestazione, l'entità del compenso e di tutte le clausole regolanti il rapporto (Cass. n. 6555 del 20/03/2014; Cass. n. 24679 del 4/11/2013; Cass. n. 15296 del 06/07/2007;
Cass. n. 1752 del 26/01/2007; Cass. n. 1702 del 26/01/2006).
Al riguardo, infatti, gli artt. 16 e 17 R.D. n. 2440/1923 prevedono espressamente l'obbligo della forma scritta, a pena di nullità, per la stipula di contratti tra i soggetti privati e la Pubblica Amministrazione.
La regola della forma scritta ad substantiam è, certamente, strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa Pubblica Amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con pagina 2 di 4 precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità (Cassazione civile, sentenze n. 10910/2011; n. 20690/2016).
Il riferimento normativo è quello dell'art. 17 del R.D. n. 2440/1923 e, in raccordo, l'art. 1350 c.c., che impone la forma dell'atto pubblico, a pena di nullità, in tutti i casi specialmente indicati dalla legge, il quale recita: “I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente articolo 16, possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione; per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato;
con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali”.
Tale prescrizione formale vale anche per i contratti stipulati dalla P.A. in relazione ad attività posta in essere iure privatorum (Cass. civile, n. 6555 del 20/03/2014), con la conseguenza che, anche con riferimento a tali pattuizioni, è necessario lo scambio di consenso in forma scritta, pur potendo quest'ultimo avvenire anche non contestualmente ed anche su documenti separati (Cass. civile, n.
12540 del 17/06/2016). Tale nullità non può essere sanata con il riconoscimento dell'utilità della prestazione, né può essere surrogata da comportamenti concludenti (Cass. n. 11231 del 9/05/2017).
In ogni caso, “Per il perfezionamento dei contratti stipulati dall'amministrazione comunale è necessaria l'estrinsecazione documentale della volontà negoziale del sindaco, quale organo rappresentativo abilitato a stipulare in nome e per conto dell'ente territoriale, mentre restano in proposito insufficienti le deliberazioni del consiglio o della giunta municipale, atti meramente interni di natura preparatoria. Ne consegue che il contratto deve considerarsi non concluso ove la volontà di addivenire ad un accordo con altri non sia, nei confronti di questi, esternato, nel nome e per conto dell'ente pubblico, dall'organo autorizzato a rappresentarlo.” (cfr. Cass. n. 9762 del 18.11.1994, nonché Cass. n. 19070 del 05/09/2006; Cass. n. 2788 del 26/02/2002; Cass. n. 15325 del 04/12/2001;
Cass. n. 6316 del 22/06/1999; Cass. 5642 del 24/06/1997).
Il principio di diritto è stato recentemente ripreso anche dalle SS.UU. che, in tema di concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico in favore di un soggetto privato, ha ribadito la necessità di stipulare, sotto pena di nullità, qualsiasi contratto e convenzione con la P.A. mediante la forma scritta ad substantiam. (Corte di Cassazione SS.UU. N.9775 del 25 Marzo 2022).
La regola della forma scritta ad substantiam costituisce strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, sia nell'interesse della stessa Pubblica
Amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il pagina 3 di 4 contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento sanciti dalla Carta costituzionale (Trib. Santa Maria Capua Vetere, n. 563/2023 pronunciata proprio in un caso analogo di subentro in regime di salvaguardia e Tribunale Patti, Sent.,
15/06/2023).
In altri termini, la disciplina speciale, prevista per i contratti della pubblica amministrazione, è valida anche con riguardo alle forniture in regime di salvaguardia/maggior tutela;
la circostanza che le prestazioni sono state rese in regime di salvaguardia non esclude l'applicabilità alla fattispecie dei principi generali posti a tutela dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario degli enti locali (Trib. Napoli Nord sez. I, 13/04/2022, n.1377).
Nel caso di specie, agli atti, sono stati prodotti i contratti di cessione e i documenti della procedura concorsuale pubblica per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia, dai quali è possibile esclusivamente desumere le aree regionali di intervento degli operatori privati, ma non i contratti di fornitura stipulati con i singoli comuni ed in particolare, con il comune di . Controparte_1
Risulta del tutto assente il titolo contrattuale da cui origina la pretesa creditoria attivata dall'istituto di credito, non essendo presente l'adesione allo schema di convenzione prodotto senza sottoscrizioni.
La rilevata nullità del rapporto, per assenza titolo contrattuale, rende assorbite le ulteriori questioni giuridiche sottese alla presente controversia.
In conclusione, la società attrice non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente di dimostrare i fatti costitutivi del credito dalla stessa azionato in giudizio, per cui la sua domanda va rigettata. Né la contumacia del convenuto consente di ritenere sussistente tale circostanza;
invero l'eventuale CP_1
contumacia o tardiva costituzione non assumono valore di non contestazione né alterano la ripartizione degli oneri probatori, permanendo le preclusioni maturate per l'allegazione e la prova della titolarità del diritto, ove non rilevabile dagli atti (cfr. Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3765 del 12/02/2021).
La domanda attorea non può, quindi, essere accolta.
Nulla per le spese in favore dell'Ente rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- nulla per le spese.
AVELLINO, 1 marzo 2025 Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2526/2022 promossa da:
, già già Parte_1 Parte_2 Parte_2
(P.IVA ), in persona del procuratore Dr , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1 Parte_3
Loredana Basile (C.F. - pec: C.F._1 Email_1
ATTORE
Contro
(P.I. e CF. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI
Le parti attrice ha concluso come da note d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato parte attrice ha convenuto in giudizio il CP_1
per sentirlo condannare al pagamento delle seguenti somme: € 10.810,89 per sorta capitale e
[...]
su questa somma gli interessi di mora, ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 ed anatocistici;
€ 200,38 per note debito interessi a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorta capitale insoluta e Controparte_1
di cui alla Fatt. N. 90010532 del 23/7/21, e su questa somma gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette note debito;
€ 920,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all' importo di € 40 per le ulteriori
pagina 1 di 4 fatture tardivamente pagate dal convenuto e di cui alla Fatt. N. 90011289 del 7/07/2021 e su CP_1
questa somma gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette fatture che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.; in via subordinata al pagamento in favore di delle diverse somme a titolo di sorta capitale, Parte_1
interessi di mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, ex art. 6 D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale;
con vittoria di compensi e spese del giudizio.
L'istante ha dedotto che i crediti per sorta capitale oggetto del presente giudizio ammontanti ad €
10.810,89 sono portati dalle fatture analiticamente indicate nell'elenco prodotto all.1, precisando che
Part trattasi di fatture cedute a da Hera Comm con atto Rep. 39426 del 30/12/21 notificato il
01/01/2022.
Non si è costituito il nonostante la regolarità della notifica in data 17/06/2022 Controparte_1 all'indirizzo pec rimanendo contumace. Email_2
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., stante la natura documentale della causa, all'udienza del 24.05.2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
13.02.2025, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione, senza la concessione di ulteriori termini.
***
Giova premettere che per il perfezionamento dei contratti dell'amministrazione, è necessaria l'estrinsecazione documentale della volontà negoziale del rappresentante, quale organo con rilevanza esterna abilitato a stipulare in nome e per conto dell'ente, ed il contratto si deve considerare non concluso ove la volontà di addivenire ad un accordo con altri non sia, nei confronti di questi, esternata nel nome e per conto dell'ente pubblico dal soggetto autorizzato a rappresentarlo.
L'osservanza di detto requisito richiede la redazione di un unico documento recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché
l'indicazione dell'oggetto della prestazione, l'entità del compenso e di tutte le clausole regolanti il rapporto (Cass. n. 6555 del 20/03/2014; Cass. n. 24679 del 4/11/2013; Cass. n. 15296 del 06/07/2007;
Cass. n. 1752 del 26/01/2007; Cass. n. 1702 del 26/01/2006).
Al riguardo, infatti, gli artt. 16 e 17 R.D. n. 2440/1923 prevedono espressamente l'obbligo della forma scritta, a pena di nullità, per la stipula di contratti tra i soggetti privati e la Pubblica Amministrazione.
La regola della forma scritta ad substantiam è, certamente, strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa Pubblica Amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con pagina 2 di 4 precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità (Cassazione civile, sentenze n. 10910/2011; n. 20690/2016).
Il riferimento normativo è quello dell'art. 17 del R.D. n. 2440/1923 e, in raccordo, l'art. 1350 c.c., che impone la forma dell'atto pubblico, a pena di nullità, in tutti i casi specialmente indicati dalla legge, il quale recita: “I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente articolo 16, possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione; per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato;
con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali”.
Tale prescrizione formale vale anche per i contratti stipulati dalla P.A. in relazione ad attività posta in essere iure privatorum (Cass. civile, n. 6555 del 20/03/2014), con la conseguenza che, anche con riferimento a tali pattuizioni, è necessario lo scambio di consenso in forma scritta, pur potendo quest'ultimo avvenire anche non contestualmente ed anche su documenti separati (Cass. civile, n.
12540 del 17/06/2016). Tale nullità non può essere sanata con il riconoscimento dell'utilità della prestazione, né può essere surrogata da comportamenti concludenti (Cass. n. 11231 del 9/05/2017).
In ogni caso, “Per il perfezionamento dei contratti stipulati dall'amministrazione comunale è necessaria l'estrinsecazione documentale della volontà negoziale del sindaco, quale organo rappresentativo abilitato a stipulare in nome e per conto dell'ente territoriale, mentre restano in proposito insufficienti le deliberazioni del consiglio o della giunta municipale, atti meramente interni di natura preparatoria. Ne consegue che il contratto deve considerarsi non concluso ove la volontà di addivenire ad un accordo con altri non sia, nei confronti di questi, esternato, nel nome e per conto dell'ente pubblico, dall'organo autorizzato a rappresentarlo.” (cfr. Cass. n. 9762 del 18.11.1994, nonché Cass. n. 19070 del 05/09/2006; Cass. n. 2788 del 26/02/2002; Cass. n. 15325 del 04/12/2001;
Cass. n. 6316 del 22/06/1999; Cass. 5642 del 24/06/1997).
Il principio di diritto è stato recentemente ripreso anche dalle SS.UU. che, in tema di concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico in favore di un soggetto privato, ha ribadito la necessità di stipulare, sotto pena di nullità, qualsiasi contratto e convenzione con la P.A. mediante la forma scritta ad substantiam. (Corte di Cassazione SS.UU. N.9775 del 25 Marzo 2022).
La regola della forma scritta ad substantiam costituisce strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, sia nell'interesse della stessa Pubblica
Amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il pagina 3 di 4 contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento sanciti dalla Carta costituzionale (Trib. Santa Maria Capua Vetere, n. 563/2023 pronunciata proprio in un caso analogo di subentro in regime di salvaguardia e Tribunale Patti, Sent.,
15/06/2023).
In altri termini, la disciplina speciale, prevista per i contratti della pubblica amministrazione, è valida anche con riguardo alle forniture in regime di salvaguardia/maggior tutela;
la circostanza che le prestazioni sono state rese in regime di salvaguardia non esclude l'applicabilità alla fattispecie dei principi generali posti a tutela dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario degli enti locali (Trib. Napoli Nord sez. I, 13/04/2022, n.1377).
Nel caso di specie, agli atti, sono stati prodotti i contratti di cessione e i documenti della procedura concorsuale pubblica per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia, dai quali è possibile esclusivamente desumere le aree regionali di intervento degli operatori privati, ma non i contratti di fornitura stipulati con i singoli comuni ed in particolare, con il comune di . Controparte_1
Risulta del tutto assente il titolo contrattuale da cui origina la pretesa creditoria attivata dall'istituto di credito, non essendo presente l'adesione allo schema di convenzione prodotto senza sottoscrizioni.
La rilevata nullità del rapporto, per assenza titolo contrattuale, rende assorbite le ulteriori questioni giuridiche sottese alla presente controversia.
In conclusione, la società attrice non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente di dimostrare i fatti costitutivi del credito dalla stessa azionato in giudizio, per cui la sua domanda va rigettata. Né la contumacia del convenuto consente di ritenere sussistente tale circostanza;
invero l'eventuale CP_1
contumacia o tardiva costituzione non assumono valore di non contestazione né alterano la ripartizione degli oneri probatori, permanendo le preclusioni maturate per l'allegazione e la prova della titolarità del diritto, ove non rilevabile dagli atti (cfr. Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3765 del 12/02/2021).
La domanda attorea non può, quindi, essere accolta.
Nulla per le spese in favore dell'Ente rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- nulla per le spese.
AVELLINO, 1 marzo 2025 Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 4 di 4