Articolo 22 della Legge 13 luglio 1965, n. 882
Articolo 21Articolo 23
Versione
13 agosto 1965
>
Versione
21 novembre 1987
Art. 22.
Per i musicanti reclutati dopo l'entrata in vigore della presente legge l'acquisto e la manutenzione degli strumenti sono a carico dell'Amministrazione.
Per i musicanti gia' in servizio sono a carico della Amministrazione le spese per l'eventuale rinnovo e per la manutenzione degli strumenti di proprieta' dei musicanti stessi. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387 , convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472 , ha disposto (con l'art. 11-ter) che il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 . All'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la legge 13 luglio 1965, n. 882 , e successive modificazioni, si intendera' abrogata.
Entrata in vigore il 21 novembre 1987