Sentenza 31 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 31/12/2024, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 655/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Verbania, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati: dott. Monica Barco Presidente rel dott. Claudio Michelucci Giudice dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 17.5.2022, ritenuta per la decisione all'udienza del 13.12.2023, promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], elett.te dom.to presso C.F._1
l'avv. E. Toffoli dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti
- ricorrente- contro
, nata a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
Via Dell'Usellino 13, cod. fisc. , elett.te dom.ta presso l'avv. M. C.F._2
Bertona dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti
-resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni
Per il ricorrente: “voglia il Tribunale pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Omegna in data 07/01/2001 tra , nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...];
[...]
collocazione abitativa presso la madre;
con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé
a week end alterni, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera, oltre un pomeriggio o sera alla settimana, preferibilmente il martedì, da concordarsi preventivamente con la madre, in base alle eSIenze lavorative di entrambi i genitori, con possibilità di pernottare presso il padre previo assenso della madre;
- il minore trascorrerà, durante le vacanze natalizie, il giorno di Natale con la madre e la vigilia di Natale e Santo Stefano con il padre ad anni alterni, 31/12 e 1/1 e 6/1 con i genitori ad anni alterni;
- il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con i genitori ad anni alterni;
negli anni in cui il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre, potrà trascorrere il giorno di
Pasquetta con il padre e viceversa;
- il minore trascorrerà le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore nel periodo da concordarsi anticipatamente in ragione degli impegni lavorativi dei genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
al fine di contribuire al mantenimento del figlio minore e della GL , il SI. Per_1 Per_2
si impegna a versare alla SI.ra la somma mensile di Euro Parte_1 Controparte_1
220,00 per ciascun figlio, e così la somma complessiva di Euro 440,00 per 12 mensilità, da versarsi entro il giorno 12 di ogni mese;
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e successivamente documentate, come previste dal Protocollo del Tribunale di Torino, che dovranno essere versate al coniuge anticipatario entro il mese successivo;
disporre la revoca del contributo al mantenimento della GL avendo la stessa Per_3 raggiunto l'indipendenza economica;
in via subordinata, ridurre il contributo alla somma di Euro 100,00, o quella diversa somma che verrà ritenuta equa e di giustizia;
disporre che la casa coniugale sita in Invorio, Via Dell'Usellino n. 13, in comproprietà dei coniugi, rimarrà assegnata alla SI.ra , in qualità di genitore collocatario Controparte_1
del figlio minore;
le rate a scadenza mensile relative al mutuo fondiario cointestato, stipulato per l'acquisto della casa coniugale, verranno pagate nella misura del 50% da ciascun coniuge;
nulla dichiarare in punto assegni alimentari o di mantenimento per espressa rinuncia dei coniugi e per loro dichiarazione di autosufficienza, dando atto che gli stessi hanno definito ogni questione di carattere patrimoniale;
dare atto che i coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio; disporre la perdita del cognome per la SI.ra ; T_ Controparte_1 ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Omegna di provvedere alle annotazioni e trascrizioni tutte di legge in relazione all'emananda sentenza, sull'atto di matrimonio del
Comune di Omegna dell'anno 2001, Parte I, n. 1.”
Per la resistente: “respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversa,
In via principale e nel merito
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Omegna in data 7.01.2001 tra e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Controparte_1 Parte_1
Comune al n. 1, Parte 1, anno 2001, disponendo la trascrizione dell'emananda sentenza sui registri dello Stato civile dei Comuni competenti.
Disporre l'affido del minore in via condivisa tra i genitori con collocazione Persona_4
residenziale presso la madre.
Assegnare alla SI.ra la casa famigliare (con gli arredi) ove vivrà insieme Controparte_1
al figlio Persona_4
Disporre che le visite tra il minore e il padre avvengano il martedì dalle ore 17.30 sino al mercoledì mattina quando si recherà a scuola, oltre a fine settimana alterni dal Per_1
venerdì sera alla domenica sera. Il minore trascorrerà, durante le vacanze natalizie, il giorno di Natale con la madre e la vigilia di Natale e Santo Stefano con il padre ad anni alterni, 31/12 e 1/1 e 6/1 con i genitori ad anni alterni;
il minore trascorrerà il giorno di
Pasqua con la madre, potrà trascorrere il giorno di Pasquetta con il padre e viceversa;
il minore trascorrerà le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore nel periodo da concordarsi anticipatamente in ragione degli impegni lavorativi dei genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Disporre che il SI. versi alla SI.ra un contributo per la GL Parte_1 Controparte_1
di euro 350,00 e per il figlio di euro 350,00, o diversa Parte_2 Persona_4
somma meglio vista dal Tribunale al mese, da versarsi in via anticipata entro il giorno 12 del mese e da rivalutarsi in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie documentate. Quanto alla GL a stessa sembra orientata a non proseguire Per_5 la scuola ed ha iniziato un'attività di cameriera.
Dare atto che l'Assegno Unico spetterà solo alla SI.ra , fatta salva la Controparte_1
titolarità diretta della prole maggiorenne. Dare atto che i genitori prestano reciproco assenso al rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio.
Dare atto che il ricorrente rinuncia alla domanda di revoca del contributo al mantenimento della GL . Parte_2
Respingere le avverse pretese perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui agli scritti difensivi.
Con vittoria del compenso professionale oltre oneri di legge e rimborso forfettario.
In via istruttoria:
Ammettersi, occorrendo, prova per testi sul seguente capitolo di prova:
1)Vero che dall'ottobre 2022 il tragitto dalla casa della SI.ra a quella del AP o a CP_1
quella della nonna paterna e relativo rientro di e/o e/o svolta con Per_1 Per_2 Per_3
auto guidata o da una delle due sorelle ( o o dal ragazzo di Per_2 Per_3 Per_3 Per_6
anziché dal padre
[...] Parte_1
Si indicano a testimonio
, residente in [...] Parte_2 residente in [...]” Per_5
Per il Pubblico Ministero: “accogliersi la domanda”.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17/05/2022 adiva il Tribunale di Verbania al Parte_1
fine di sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con in Controparte_1 data 07/01/2001 in Omegna, con la previsione dell'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore e di lui collocamento prevalente presso la madre con la Per_1
conseguente assegnazione in uso alla medesima della casa coniugale di Invorio e previsione dell'obbligo da parte sua di corrispondere quale contributo al mantenimento dei figli e ( veniva dal padre rappresentata quale economicamente Per_3 Per_1 Per_2
autosufficiente, di talchè nulla andava più corrisposto quale contributo al suo mantenimento) la complessiva somma di euro 440,00 (pari ad euro 220,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per i medesimi.
Si costituiva in giudizio la resistente, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio ma formulando richieste economiche di diverso contenuto e contestando, in particolare, la circostanza che la GL fosse economicamente autosufficiente. Per_2 Sentiti i figli e in ragione di quanto prospettato dalla resistente circa l'abuso Per_2 Per_1
di alcol da parte del ricorrente e delle conseguenti situazioni di pericolo nelle quali veniva asseritamente a ritrovarsi il figlio minore soprattutto per il fatto che, a detta della , il CP_1 era solito mettersi alla guida in condizioni di alterazione dovute all'abuso di alcol, T_ istruita documentalmente la causa, all'udienza del 13.12.2023 le parti precisavano le conclusioni nel senso in epigrafe indicato e la stessa veniva rimessa al collegio per la decisione assegnando i termini di cui all'art 190 cpc
La domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti è fondata e merita accoglimento.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio civile in Omegna il 7.1.2001 (cfr. atto integrale di matrimonio) e si sono separati consensualmente con decreto dell'intestato tribunale del
19.4.2018.
Sin dalla loro comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura per separazione personale hanno cessato la convivenza, che non è stata da allora più ripresa.
Alla luce delle indicate emergenze può dunque addivenirsi alla pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, essendo trascorso il periodo di ininterrotta separazione dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale previsto dall'art. 3 n.2) lett. b) L. 898/1970 come modificato dalla legge 55/2015.
Venendo ora alle statuizioni relative ai figli, occorre premettere che -in assenza di domande di carattere economico nell'interesse della GL in considerazione del Per_3
fatto che il ricorrente non ha riproposto la domanda di revoca del contributo al mantenimento della GL gli aspetti in discussione tra le parti sono unicamente Per_2 quelli relativi all'ammontare del contributo al mantenimento dei figli e da Per_1 Per_2
parte del padre.
In punto affidamento e diritto di visita da parte del padre del figlio minore vi è Per_1
accordo fra le parti, le quali sostanzialmente ripropongono le stesse condizioni concordate in sede di separazione e attualmente in già essere.
L'affido del figlio minore sarà dunque in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e il padre potrà tenerlo con sé il martedì dalle ore 17.30 sino al mercoledì mattina quando si recherà a scuola, oltre a fine Per_1
settimana alterni dal venerdì sera alla domenica sera;
il minore trascorrerà, durante le vacanze natalizie, il giorno di Natale con la madre e la vigilia di Natale e Santo Stefano con il padre ad anni alterni, 31/12 e 1/1 e 6/1 con i genitori ad anni alterni;
il giorno di Pasqua con la madre, il giorno del Lunedì dell'Angelo con il padre e viceversa;
il minore trascorrerà le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore nel periodo da concordarsi anticipatamente in ragione degli impegni lavorativi dei genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
In ragione della collocazione prevalente di presso la madre, come peraltro Per_1
concordemente richiesto dalle parti, la casa coniugale di Invorio va assegnata in uso alla resistente.
Passando ora alle statuizioni di carattere economico, unico punto realmente in discussione tra le parti, esaminate le loro rispettive condizioni reddituali, tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione quando le parti concordavano un contributo da parte del padre per il mantenimento dei tre figli di euro 650,00 mensili, ritiene il Tribunale che oggi lo stesso vada determinato in euro 350,00 per il figlio minore e in euro 300,00 per la GL
, avendo la stessa dichiarato di continuare a svolgere qualche lavoro che le consente Per_2
tuttavia di continuare il percorso universitario e tenuto conto dei limitati tempi di permanenza di presso il padre. Per_1
Dalle dichiarazioni fiscali emerge, invero, come il possa contare su di una T_
retribuzione mensile pari a 3500,00 euro e sia gravato da spese per complessivi euro
964,05 (euro 177,05, rata del mutuo per l'acquisto di immobile da adibire ad abitazione principale -doc 5-, euro 385,00 pari al 50% della rata del mutuo relativo all'acquisto della casa coniugale in uso alla resistente -doc 4-, euro 100,00 finanziamento Compass per spese dentistiche -doc 7-, euro 302,00 per altro prestito -doc 8-.
Non risulta più in essere, invero, il finanziamento con AG la cui ultima rata è stata pagata nel novembre 2022.
Considerato quanto precede, si ritiene di poter determinare il contributo al mantenimento dei figli nella misura indicata che consente al di poter far fronte in maniera T_
assolutamente dignitosa, con la cifra che residua, alle normali eSIenze di vita.
La somma prevista andrà corrisposta alla entro il 12 di ogni mese e dovrà essere CP_1
annualmente rivalutata sulla base degli indici Istat.
A carico del padre va, altresì, posto l'obbligo di concorrere al 50% alle spese straordinarie da sostenersi per i figli e secondo i criteri di cui al Protocollo dell'intestato Per_2 Per_1
tribunale.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza sull'unica questione in discussione tra le parti
p.q.m.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente decidendo, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Omegna il 7.1.2001 da T_
, nato a [...] il [...] e , nata a
[...] Controparte_1
Borgomanero (NO) il 13.07.1970, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Omegna (atto n. 1, Parte I, Serie -, anno 2001 del Registro degli Atti di Matrimonio);
- affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
presso la madre;
- assegna in uso la casa coniugale alla resistente;
- dà facoltà al padre di tenere con sé il minore il martedì dalle ore 17.30 sino al mercoledì mattina quando si recherà a scuola, oltre a fine settimana alterni dal Per_1
venerdì sera alla domenica sera;
il minore trascorrerà, durante le vacanze natalizie, il giorno di Natale con la madre e la vigilia di Natale e Santo Stefano con il padre ad anni alterni, 31/12 e 1/1 e 6/1 con i genitori ad anni alterni;
il giorno di Pasqua con la madre, il giorno del Lunedì dell'Angelo con il padre e viceversa;
il minore trascorrerà le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore nel periodo da concordarsi anticipatamente in ragione degli impegni lavorativi dei genitori entro il
31 maggio di ogni anno;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere entro il giorno 12 di ogni mese Parte_1
a , a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , la Controparte_1 Per_1 Per_2 somma di € 650,00 (euro 350,00 per il primo ed euro 300,00 per la seconda) da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat nonché il 50% delle spese straordinarie da sostenersi per gli stessi, facendo applicazione del Protocollo dell'intestato tribunale;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione della presente sentenza e di eseguire le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/2000;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Verbania il 18.12.2024
Il Presidente est
(dr. Monica Barco)