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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 30/10/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1524/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Roma, Via San Parte_1 C.F._1
Tommaso d'Aquino n. 116, presso lo studio dell'Avv. Eleonora Maria Fabi che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente
E
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Roma, Via San CP_1 C.F._2
Tommaso d'Aquino n. 116, presso lo studio dell'Avv. Eleonora Maria Fabi che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
Dinanzi all'Ill.mo Tribunale di Rieti affinchè previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi in Camera di Consiglio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30/05/2009 in Poggio Catino (RI), come risulta dai registri dello stato civile del Comune di
Poggio Catino, atto nr. 3, parte II, serie C dell'anno 2009, dando disposizione all'Ufficiale di Stato civile perché effettui le annotazioni conseguenti alle seguenti condizioni e secondo il piano genitoriale di seguito indicati concordemente:
1) La casa coniugale resterà a disposizione del Sig. e dei figli;
Pt_1
1 2) sulle spese straordinarie da sostenere al 50% tra i genitori si precisano le seguenti voci:
- La vettura messa a disposizione del figlio OL dalla Sig.ra Api. I coniugi sosterranno equamente le spese relative alla polizza assicurativa ed al bollo auto;
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 03.10.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili contratto il 30/05/2009 in Poggio Catino
(RI), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Poggio Catino (atto nr. 3, parte II, serie
C dell'anno 2009). Per_ A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale sono nati i figli, ed in Per_2
Rieti rispettivamente il 27.07.2004 ed il 30.03.2006; con sentenza del Tribunale di Rieti n. 603/2023 pubblicato il 16.11.2023 nel giudizio n.R.G. 1314/2023 è stata dichiarata efficace ed omologata la separazione consensuale tra i coniugi;
da allora i coniugi hanno sempre vissuto separati senza ripresa neppure temporanea della convivenza ed è manifesta l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale, pertanto sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti Per_ civili del matrimonio;
i figli ed di maggiore di età, convivono attualmente con il padre Per_2 in Poggio Mirteto (RI) Piazza Trieste n. 14; è economicamente indipendente essendo in Per_2
Per_ forza, sino allo scadere del 4 anno (2027), presso il Regimento Elicotteristi Rimini, mentre lavora presso il Comune di Roccantica (RI) con contratto stagionale di un anno.
Con note scritte depositate per la udienza del 16.10.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso dalla separazione personale, pronunciata con sentenza n. 603/2023, la convivenza tra i coniugi non è mai ripresa sicchè la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
L'accordo è congruo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
2 - dichiara la cessazione degli effetti civili contratto da e il Parte_1 CP_1
30/05/2009 in Poggio Catino (RI), trascritto nei registri dello stato civile del detto Comune (atto nr.
3, parte II, serie C dell'anno 2009);
- recepisce l'accordo intervenuto tra le parti riportato in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Poggio Catino (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 28.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Roma, Via San Parte_1 C.F._1
Tommaso d'Aquino n. 116, presso lo studio dell'Avv. Eleonora Maria Fabi che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente
E
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Roma, Via San CP_1 C.F._2
Tommaso d'Aquino n. 116, presso lo studio dell'Avv. Eleonora Maria Fabi che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
Dinanzi all'Ill.mo Tribunale di Rieti affinchè previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi in Camera di Consiglio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30/05/2009 in Poggio Catino (RI), come risulta dai registri dello stato civile del Comune di
Poggio Catino, atto nr. 3, parte II, serie C dell'anno 2009, dando disposizione all'Ufficiale di Stato civile perché effettui le annotazioni conseguenti alle seguenti condizioni e secondo il piano genitoriale di seguito indicati concordemente:
1) La casa coniugale resterà a disposizione del Sig. e dei figli;
Pt_1
1 2) sulle spese straordinarie da sostenere al 50% tra i genitori si precisano le seguenti voci:
- La vettura messa a disposizione del figlio OL dalla Sig.ra Api. I coniugi sosterranno equamente le spese relative alla polizza assicurativa ed al bollo auto;
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 03.10.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili contratto il 30/05/2009 in Poggio Catino
(RI), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Poggio Catino (atto nr. 3, parte II, serie
C dell'anno 2009). Per_ A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale sono nati i figli, ed in Per_2
Rieti rispettivamente il 27.07.2004 ed il 30.03.2006; con sentenza del Tribunale di Rieti n. 603/2023 pubblicato il 16.11.2023 nel giudizio n.R.G. 1314/2023 è stata dichiarata efficace ed omologata la separazione consensuale tra i coniugi;
da allora i coniugi hanno sempre vissuto separati senza ripresa neppure temporanea della convivenza ed è manifesta l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale, pertanto sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti Per_ civili del matrimonio;
i figli ed di maggiore di età, convivono attualmente con il padre Per_2 in Poggio Mirteto (RI) Piazza Trieste n. 14; è economicamente indipendente essendo in Per_2
Per_ forza, sino allo scadere del 4 anno (2027), presso il Regimento Elicotteristi Rimini, mentre lavora presso il Comune di Roccantica (RI) con contratto stagionale di un anno.
Con note scritte depositate per la udienza del 16.10.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso dalla separazione personale, pronunciata con sentenza n. 603/2023, la convivenza tra i coniugi non è mai ripresa sicchè la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
L'accordo è congruo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
2 - dichiara la cessazione degli effetti civili contratto da e il Parte_1 CP_1
30/05/2009 in Poggio Catino (RI), trascritto nei registri dello stato civile del detto Comune (atto nr.
3, parte II, serie C dell'anno 2009);
- recepisce l'accordo intervenuto tra le parti riportato in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Poggio Catino (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 28.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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