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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/12/2025, n. 2037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2037 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1555/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Sganga Leonardo (PEC: , Parte_1 Email_1 che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore con l'avv. Lodari Laura Maria (PEC: che lo rappresenta e Email_2 difende, giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: differenze retributive Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 28/08/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere la condanna dell'Ente convenuto al pagamento delle indennità di risultato per gli anni compresi tra il 2006-2011 e di quelle asseritamente dovute per l'incarico ricoperto di responsabile del procedimento negli anni 2016-2017. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “dichiarare ed accertare che il ricorrente ha diritto ad avere corrisposta dall , a titolo Controparte_1
d'indennità di risultato e come responsabile del procedimento, per gli anni compresi tra il 2006-2011 (indennità di risultato euro 11.244,84) e 2016-2017 (indennità come responsabile del procedimento euro 2.500 x 2), la somma complessiva di euro 16.244,84, oltre gli interessi maturati da ciascuna scadenza all'effettivo saldo, e, conseguentemente, condannare lo stesso Ente al pagamento della corrispondente somma. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarre al procuratore del ricorrente che le prime ha anticipato e i secondi non riscossi”.
1 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
, contestando le avverse pretese e chiedendo i rigetto del ricorso.
[...]
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. agisce in questa sede per la corresponsione delle indennità di risultato per gli anni Pt_1 compresi tra il 2006-2011 e di quelle asseritamente dovute per l'incarico ricoperto di responsabile del procedimento negli anni 2016-2017.
3. L'indennità di risultato, avendo una finalità incentivante, non costituisce una quota fissa della retribuzione, ma una componente eventuale di natura accessoria. Da ciò consegue che in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo programmato non si perfeziona l'iter che consente il pagamento della relativa indennità, con la conseguenza che il dipendente non può in alcun modo rivendicarne la spettanza (Cass. 16928/2022) Nel caso in esame, pertanto, il ricorrente ha diritto alle sole indennità di risultato per gli 2006 e 2007, poiché solo per questi ha documentato la finale e positiva valutazione di risultato, e provato di aver utilmente interrotto il termine di prescrizione quinquennale per mezzo di idonei atti interruttivi debitamente protocollati negli anni 2011, 2015, 2018 e 2022, contenenti le istanze di pagamento, versate in atti. Quanto alla domanda di Preiti finalizzata al conseguimento delle, diverse, indennità spettanti per l'incarico da lui ricoperto in qualità di responsabile del servizio, la stessa deve trovare accoglimento. Il ricorrente ha infatti allegato le delibere di conferimento del suddetto incarico per gli anni 2016 e 2017, nonché, le istanze inoltrate all' convenuto CP_1 negli anni 2018 e 2022, utilmente interruttive del termine quinquennale di prescrizione. Quanto alla quantificazione delle indennità richiamate, le stesse sono indicate nei rispettivi atti deliberativi e i conteggi allegati, in quanto già decurtativi delle somme corrisposte per il medesimo titolo, appaiono condivisibili (860,24 euro per indennità di risultato anno 2006 e 763,58 per l'anno 2007 e 2.500,00 euro lordi per incarico di responsabile).
4. Ne discende il parziale accoglimento del ricorso nei temini di cui in dispositivo.
5. Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di
[...] alle indennità di risultato per gli anni 2006 e 2007 e a quelle di responsabile Pt_1 per gli anni 2016 e 2017;
- rigetta, nel resto;
- condanna l , in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, al pagamento in favore di della somma complessiva Parte_1 pari ad euro 8.623,82 di cui 3.623,82 euro a titolo di indennità di risultato per gli anni
2 2006 e 2007 ed euro 5.000,00, lordi, a titolo di indennità di responsabile, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali.
Vibo Valentia, 10/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Sganga Leonardo (PEC: , Parte_1 Email_1 che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore con l'avv. Lodari Laura Maria (PEC: che lo rappresenta e Email_2 difende, giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: differenze retributive Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 28/08/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere la condanna dell'Ente convenuto al pagamento delle indennità di risultato per gli anni compresi tra il 2006-2011 e di quelle asseritamente dovute per l'incarico ricoperto di responsabile del procedimento negli anni 2016-2017. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “dichiarare ed accertare che il ricorrente ha diritto ad avere corrisposta dall , a titolo Controparte_1
d'indennità di risultato e come responsabile del procedimento, per gli anni compresi tra il 2006-2011 (indennità di risultato euro 11.244,84) e 2016-2017 (indennità come responsabile del procedimento euro 2.500 x 2), la somma complessiva di euro 16.244,84, oltre gli interessi maturati da ciascuna scadenza all'effettivo saldo, e, conseguentemente, condannare lo stesso Ente al pagamento della corrispondente somma. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarre al procuratore del ricorrente che le prime ha anticipato e i secondi non riscossi”.
1 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
, contestando le avverse pretese e chiedendo i rigetto del ricorso.
[...]
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. agisce in questa sede per la corresponsione delle indennità di risultato per gli anni Pt_1 compresi tra il 2006-2011 e di quelle asseritamente dovute per l'incarico ricoperto di responsabile del procedimento negli anni 2016-2017.
3. L'indennità di risultato, avendo una finalità incentivante, non costituisce una quota fissa della retribuzione, ma una componente eventuale di natura accessoria. Da ciò consegue che in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo programmato non si perfeziona l'iter che consente il pagamento della relativa indennità, con la conseguenza che il dipendente non può in alcun modo rivendicarne la spettanza (Cass. 16928/2022) Nel caso in esame, pertanto, il ricorrente ha diritto alle sole indennità di risultato per gli 2006 e 2007, poiché solo per questi ha documentato la finale e positiva valutazione di risultato, e provato di aver utilmente interrotto il termine di prescrizione quinquennale per mezzo di idonei atti interruttivi debitamente protocollati negli anni 2011, 2015, 2018 e 2022, contenenti le istanze di pagamento, versate in atti. Quanto alla domanda di Preiti finalizzata al conseguimento delle, diverse, indennità spettanti per l'incarico da lui ricoperto in qualità di responsabile del servizio, la stessa deve trovare accoglimento. Il ricorrente ha infatti allegato le delibere di conferimento del suddetto incarico per gli anni 2016 e 2017, nonché, le istanze inoltrate all' convenuto CP_1 negli anni 2018 e 2022, utilmente interruttive del termine quinquennale di prescrizione. Quanto alla quantificazione delle indennità richiamate, le stesse sono indicate nei rispettivi atti deliberativi e i conteggi allegati, in quanto già decurtativi delle somme corrisposte per il medesimo titolo, appaiono condivisibili (860,24 euro per indennità di risultato anno 2006 e 763,58 per l'anno 2007 e 2.500,00 euro lordi per incarico di responsabile).
4. Ne discende il parziale accoglimento del ricorso nei temini di cui in dispositivo.
5. Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di
[...] alle indennità di risultato per gli anni 2006 e 2007 e a quelle di responsabile Pt_1 per gli anni 2016 e 2017;
- rigetta, nel resto;
- condanna l , in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, al pagamento in favore di della somma complessiva Parte_1 pari ad euro 8.623,82 di cui 3.623,82 euro a titolo di indennità di risultato per gli anni
2 2006 e 2007 ed euro 5.000,00, lordi, a titolo di indennità di responsabile, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali.
Vibo Valentia, 10/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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