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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 29/10/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 29/10/2025, alle ore 12,43 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. CALIENDO Attilio in sostituzione dell'Avv. FORTE SIMONE per la parte ricorrente e l'Avv. CALISI SIMONE in sostituzione dell'Avv. CALISI GIOVANNI per e l'Avv. RAFFANTI ILARIA CP_1 oer INPS.
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
I difensori sono noti all'ufficio. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
L'avv. Calisi, in relazione all'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' , evidenzia che tale eccezione CP_1
è stata sollevata dal ricorrente solo nelle note conclusive e quindi tardiva con conseguente inammissibilità della stessa e in ogni caso si rende disponibile a depositare la procura notarile. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura . si ritira in camera di consiglio sospendendo l'udienza da remoto ed indicando, con l'accordo dei procuratori delle
1 parti, l'ora della prosecuzione della stessa per la lettura della sentenza. Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
12,53. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa DI PREVIDENZA proc. n. 473 /2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato da Avv. FORTE SIMONE
CONTRO
Controparte_2 rappresentato da Avv. CALISI GIOVANNI
INPS rappresentato da Avv. RAFFANTI ILARIA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/06/2024
[...]
impugnava l'estratto di ruolo dell'avviso Parte_1 di addebito n. 366.2024.0000006745.000 deducendo di essere venuta a conoscenza soltanto in data 27/05/2024, a seguito di
2 specifica richiesta presso gli Uffici dell'Agente della
Riscossione, dell'esistenza dell'avviso di addebito n.
366.2024.0000006745.000 ed affermando preliminarmente la sussistenza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602/1973; nel merito lamentava la mancata notifica, la nullità e l'illegittimità dell'avviso di addebito, il difetto di prova del contenuto integrale dello stesso, la nullità dei ruoli per difetto di motivazione, anche con riguardo alle modalità di calcolo degli interessi.
La società quindi concludeva: “- In Via Pregiudiziale, disporre inaudita altera parte la sospensione dei Ruoli impugnati, in presenza delle condizioni del fumus boni iuris e periculum in mora;
- In Via Preliminare, dichiarare ammissibile la presente opposizione, in ossequio a quanto statuito dall'art. 12, co. 4 bis, D.P.R. n. 602/1973, stante l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., così come puntualmente provato dal ricorrente;
- Nel merito: accertare la legittimità/nullità/inesistenza e comunque la mancata notifica degli avvisi di addebito contenuti nell'Estratto di ruolo oggetto d'impugnazione, poiché nulli e/o inesistenti;
-
Accertare e dichiarare la nullità dei Ruoli per difetto di motivazione in ordine agli interessi applicati;
- In ogni caso, dichiarare vinte le spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.…”.
Gli enti convenuti si costituivano sostenendo la legittimità del loro operato, eccependo il difetto di interesse ad agire sotto plurimi profili e chiedendo la declaratoria di inammissibilità e/o il rigetto del ricorso.
I – INTERESSE AD CP_3
Le parti resistenti preliminarmente eccepivano l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad
3 agire e l'infondatezza delle doglianze, stante la validità della notifica degli atti impositivi.
Preliminarmente deve rilevarsi che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Per avere interesse ad opporsi all'esecuzione occorre la minaccia attuale di un'esecuzione forzata preannunziata, mentre in ricorso non è stato fatto riferimento ad alcuna procedura esecutiva in atto.
Si consideri che se l' rimane inerte e Controparte_4 non provvede al pignoramento entro un anno dalla notifica della cartella esattoriale, deve rinnovare l'invito a pagare le somme non riscosse con l'intimazione di pagamento, con cui si sollecita il moroso a corrispondere gli importi dovuti entro cinque giorni;
l'intimazione perde a sua volta efficacia dopo 180 giorni.
L'art. 50 DPR 602/1973 prevede, infatti:
1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando
è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica.
La Suprema Corte di Cassazione ha valutato con due diversi orientamenti la sussistenza dell'interesse ad agire nelle
4 ipotesi di impugnazione del ruolo e delle cartelle asseritamente non notificate.
Per il difetto di interesse ad agire v. Cass. n. 22946 del
10/11/2016, Cass. n. 20618 del 13/10/2016, Cass. n. 6034 del
9/3/2017, Cassazione civile sez. VI, - 01/03/2019, n. 6166 e
Cass. Civile Ord. Sez. 6 Num. 15604 Anno 2020.
Per l'orientamento di segno opposto v. Cfr. Cass. Sez. L.
Sentenza n. 29294 del 12/11/2019, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza
n. 15603 del 22/07/2020, le ordinanze n. 14192/2021 e n.
28137 del 14-10-21.
Recentemente è intervenuto il legislatore che, a fronte dell'enorme proliferazione di ricorsi su tutto il territorio nazionale, ha chiarito come per configurare l' interesse ad agire sia necessario un pregiudizio qualificato.
L'art. 3-bis (Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo) del decreto-legge n. 146 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215.- Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
(DECRETO FISCALE), ha previsto:
1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
5 dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Il legislatore, dunque, ammette l'azione di annullamento della cartella di pagamento di cui si asserisce essere venuti a conoscenza soltanto per il tramite dell'estratto ruolo, in funzione recuperatoria rispetto all'impugnazione della cartella nei termini di legge ed in funzione di tutela anticipata rispetto all'impugnazione di un successivo atto validamente notificato, solamente in casi tipizzati, caratterizzati tutti da un pregiudizio immediato, concreto ed effettivo.
In particolare, l'art. 12 DPR n. 602/1973, al comma 4 bis, aggiunto dall'articolo 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n.
146, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre
2021, n. 215 nel testo applicabile ratione temporis prevede:
“4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.”
Con particolare riferimento alla partecipazione ad una procedura di appalto, parte ricorrente non ha provato tale
6 partecipazione, depositando non la domanda di ammissione ad un bando di gara, ma soltanto l'approvazione della domanda di iscrizione al MEPA (mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione) e un mero bando di gara dell'Automobile Club di Livorno (doc. 3).
La domanda, poi, è di poco precedente al deposito del ricorso, risalendo al 31-05-24; pare essere stata presentata strumentalmente, al fine di dimostrare l'interesse ad agire nella proposizione dell'odierno ricorso.
La sentenza Cass. civ., Sez. V, Sent., (data ud. 20/12/2022)
21/04/2023, n. 10777 ha ritenuto l'ammissibilità dell'impugnazione dei ruoli “avendo Controparte_5
- come dalla medesima ribadito ancora nel controricorso -
[...] dimostrato di essere portatrice dell'interesse menzionato dal
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4-bis, secondo periodo, siccome introdotto dal D.L. n. 146 del 2021, n. 146, art.
3- bis, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla l.
n. 215 del 2021, ed applicabile anche ai processi pendenti (cfr. Cass. Sez. U. n. 26283 del 2022).
Premesso che la relativa verifica deve essere compiuta d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, inerendo ad un requisito dell'azione, ha la predetta puntualmente dimostrato di aver interesse all'impugnazione, non già soltanto perché impresa abitualmente partecipante ad appalti pubblici, con conseguente necessità di dimostrare di non essere inadempiente ai doveri tributari, quanto, soprattutto, perché, sul presupposto delle cartelle, attinta dalla notifica di atti esecutivi.”
Nella fattispecie in esame non ricorrono i predetti presupposti.
Pertanto, preliminarmente deve concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602/1973.
7 Qualora si opinasse diversamente dovrebbe rilevarsi che l'
Avviso di addebito n. 36620240000006745000 è stato ritualmente notificato il giorno 02/02/2024 alle ore 16:14:50 da indirizzo
PEC appartenente al dominio “inps.gov.it” e che, pertanto,
l'odierno ricorso è inammissibile anche per tardività, essendo stato proposto ben oltre il termine di quaranta giorni ex art. 24 Dec.legs. n. 46/1999.
Per la validità della notifica da indirizzo PEC non inserito nei pubblici registri cf., ex multis, Cfr. Cass. civ. Sez.
Unite, Sent., (ud. 10/05/2022) 18-05-2022, n. 15979, Cass.
Sez. 5 - , Sentenza n. 18684 del 03/07/2023.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Inps e dell' che liquida per Controparte_2 ciascuna parte in euro 3727,00 oltre accessori di legge.
Massa, 29/10/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
8
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
I difensori sono noti all'ufficio. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
L'avv. Calisi, in relazione all'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' , evidenzia che tale eccezione CP_1
è stata sollevata dal ricorrente solo nelle note conclusive e quindi tardiva con conseguente inammissibilità della stessa e in ogni caso si rende disponibile a depositare la procura notarile. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura . si ritira in camera di consiglio sospendendo l'udienza da remoto ed indicando, con l'accordo dei procuratori delle
1 parti, l'ora della prosecuzione della stessa per la lettura della sentenza. Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
12,53. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa DI PREVIDENZA proc. n. 473 /2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato da Avv. FORTE SIMONE
CONTRO
Controparte_2 rappresentato da Avv. CALISI GIOVANNI
INPS rappresentato da Avv. RAFFANTI ILARIA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/06/2024
[...]
impugnava l'estratto di ruolo dell'avviso Parte_1 di addebito n. 366.2024.0000006745.000 deducendo di essere venuta a conoscenza soltanto in data 27/05/2024, a seguito di
2 specifica richiesta presso gli Uffici dell'Agente della
Riscossione, dell'esistenza dell'avviso di addebito n.
366.2024.0000006745.000 ed affermando preliminarmente la sussistenza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602/1973; nel merito lamentava la mancata notifica, la nullità e l'illegittimità dell'avviso di addebito, il difetto di prova del contenuto integrale dello stesso, la nullità dei ruoli per difetto di motivazione, anche con riguardo alle modalità di calcolo degli interessi.
La società quindi concludeva: “- In Via Pregiudiziale, disporre inaudita altera parte la sospensione dei Ruoli impugnati, in presenza delle condizioni del fumus boni iuris e periculum in mora;
- In Via Preliminare, dichiarare ammissibile la presente opposizione, in ossequio a quanto statuito dall'art. 12, co. 4 bis, D.P.R. n. 602/1973, stante l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., così come puntualmente provato dal ricorrente;
- Nel merito: accertare la legittimità/nullità/inesistenza e comunque la mancata notifica degli avvisi di addebito contenuti nell'Estratto di ruolo oggetto d'impugnazione, poiché nulli e/o inesistenti;
-
Accertare e dichiarare la nullità dei Ruoli per difetto di motivazione in ordine agli interessi applicati;
- In ogni caso, dichiarare vinte le spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.…”.
Gli enti convenuti si costituivano sostenendo la legittimità del loro operato, eccependo il difetto di interesse ad agire sotto plurimi profili e chiedendo la declaratoria di inammissibilità e/o il rigetto del ricorso.
I – INTERESSE AD CP_3
Le parti resistenti preliminarmente eccepivano l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad
3 agire e l'infondatezza delle doglianze, stante la validità della notifica degli atti impositivi.
Preliminarmente deve rilevarsi che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Per avere interesse ad opporsi all'esecuzione occorre la minaccia attuale di un'esecuzione forzata preannunziata, mentre in ricorso non è stato fatto riferimento ad alcuna procedura esecutiva in atto.
Si consideri che se l' rimane inerte e Controparte_4 non provvede al pignoramento entro un anno dalla notifica della cartella esattoriale, deve rinnovare l'invito a pagare le somme non riscosse con l'intimazione di pagamento, con cui si sollecita il moroso a corrispondere gli importi dovuti entro cinque giorni;
l'intimazione perde a sua volta efficacia dopo 180 giorni.
L'art. 50 DPR 602/1973 prevede, infatti:
1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando
è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica.
La Suprema Corte di Cassazione ha valutato con due diversi orientamenti la sussistenza dell'interesse ad agire nelle
4 ipotesi di impugnazione del ruolo e delle cartelle asseritamente non notificate.
Per il difetto di interesse ad agire v. Cass. n. 22946 del
10/11/2016, Cass. n. 20618 del 13/10/2016, Cass. n. 6034 del
9/3/2017, Cassazione civile sez. VI, - 01/03/2019, n. 6166 e
Cass. Civile Ord. Sez. 6 Num. 15604 Anno 2020.
Per l'orientamento di segno opposto v. Cfr. Cass. Sez. L.
Sentenza n. 29294 del 12/11/2019, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza
n. 15603 del 22/07/2020, le ordinanze n. 14192/2021 e n.
28137 del 14-10-21.
Recentemente è intervenuto il legislatore che, a fronte dell'enorme proliferazione di ricorsi su tutto il territorio nazionale, ha chiarito come per configurare l' interesse ad agire sia necessario un pregiudizio qualificato.
L'art. 3-bis (Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo) del decreto-legge n. 146 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215.- Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
(DECRETO FISCALE), ha previsto:
1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
5 dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Il legislatore, dunque, ammette l'azione di annullamento della cartella di pagamento di cui si asserisce essere venuti a conoscenza soltanto per il tramite dell'estratto ruolo, in funzione recuperatoria rispetto all'impugnazione della cartella nei termini di legge ed in funzione di tutela anticipata rispetto all'impugnazione di un successivo atto validamente notificato, solamente in casi tipizzati, caratterizzati tutti da un pregiudizio immediato, concreto ed effettivo.
In particolare, l'art. 12 DPR n. 602/1973, al comma 4 bis, aggiunto dall'articolo 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n.
146, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre
2021, n. 215 nel testo applicabile ratione temporis prevede:
“4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.”
Con particolare riferimento alla partecipazione ad una procedura di appalto, parte ricorrente non ha provato tale
6 partecipazione, depositando non la domanda di ammissione ad un bando di gara, ma soltanto l'approvazione della domanda di iscrizione al MEPA (mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione) e un mero bando di gara dell'Automobile Club di Livorno (doc. 3).
La domanda, poi, è di poco precedente al deposito del ricorso, risalendo al 31-05-24; pare essere stata presentata strumentalmente, al fine di dimostrare l'interesse ad agire nella proposizione dell'odierno ricorso.
La sentenza Cass. civ., Sez. V, Sent., (data ud. 20/12/2022)
21/04/2023, n. 10777 ha ritenuto l'ammissibilità dell'impugnazione dei ruoli “avendo Controparte_5
- come dalla medesima ribadito ancora nel controricorso -
[...] dimostrato di essere portatrice dell'interesse menzionato dal
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4-bis, secondo periodo, siccome introdotto dal D.L. n. 146 del 2021, n. 146, art.
3- bis, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla l.
n. 215 del 2021, ed applicabile anche ai processi pendenti (cfr. Cass. Sez. U. n. 26283 del 2022).
Premesso che la relativa verifica deve essere compiuta d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, inerendo ad un requisito dell'azione, ha la predetta puntualmente dimostrato di aver interesse all'impugnazione, non già soltanto perché impresa abitualmente partecipante ad appalti pubblici, con conseguente necessità di dimostrare di non essere inadempiente ai doveri tributari, quanto, soprattutto, perché, sul presupposto delle cartelle, attinta dalla notifica di atti esecutivi.”
Nella fattispecie in esame non ricorrono i predetti presupposti.
Pertanto, preliminarmente deve concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602/1973.
7 Qualora si opinasse diversamente dovrebbe rilevarsi che l'
Avviso di addebito n. 36620240000006745000 è stato ritualmente notificato il giorno 02/02/2024 alle ore 16:14:50 da indirizzo
PEC appartenente al dominio “inps.gov.it” e che, pertanto,
l'odierno ricorso è inammissibile anche per tardività, essendo stato proposto ben oltre il termine di quaranta giorni ex art. 24 Dec.legs. n. 46/1999.
Per la validità della notifica da indirizzo PEC non inserito nei pubblici registri cf., ex multis, Cfr. Cass. civ. Sez.
Unite, Sent., (ud. 10/05/2022) 18-05-2022, n. 15979, Cass.
Sez. 5 - , Sentenza n. 18684 del 03/07/2023.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Inps e dell' che liquida per Controparte_2 ciascuna parte in euro 3727,00 oltre accessori di legge.
Massa, 29/10/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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