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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 16/02/2026, n. 2557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2557 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2557/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13216/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259007451809000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259007451809000 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2820/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, tempestivamente notificato il 10.6.2025 il sig. Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'ADER e del Comune di Napoli l'intimazione di pagamento n. 07120259007451809/000, notificata il
14/4/2025, per l'importo complessivo di € 28.888,28 di cui € 1.825,26 relativi alle cartelle di pagamento nn.
07120220025454949000 e 07120220109413228000 per preteso omesso pagamento della TARI del
Comune di Napoli per le annualità 2017 e 2018; il ricorrente ha eccepito la nullità dell'intimazione in parte qua per i seguenti motivi: 1) mancata notifica degli atti presupposti;
3) la prescrizione quinquennale;
tanto eccepito, l'istante ha chiesto l'annullamento della intimazione e degli atti presupposti, vinte le spese con distrazione. Si è costituita l'ADER chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese, deducendo la rituale notifica delle due cartelle presupposte e la conseguente mancata maturazione della eccepita prescrizione;
l'ADER ha, in particolare, evidenziato che la cartella di pagamento n. 071 20220025454949000 era stata regolarmente notificata in data 16.11.2023 ai sensi dell'art 140 c.p.c. mediante deposito dell'atto presso la casa comunale e successiva raccomandata n.69658218083-6 non ritirata nel termine di giacenza, mentre la cartella di pagamento n. 071 20220109413228000, era stata regolarmente notificata in data 10.7.2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito dell'atto presso la casa comunale e successiva raccomandata n.69652994288-3 non ritirata nel termine di giacenza. Si è, inoltre, costituito il Comune di Napoli eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo in ogni caso il rigetto del ricorso, vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, vi è prova documentale in atti della rituale notifica nel
2023 all'odierno ricorrente delle due cartelle presupposte come sopra indicate, entrambe effettuate a mezzo messo comunale con attestazioni di irreperibilità relativa all'indirizzo di residenza del contribuente e documentato adempimento delle formalità conseguenziali (affissione alla porta di abitazione dell'avviso di deposito del plico presso il Comune, accompagnata dall'effettuato deposito dello stesso presso la casa comunale e dall'invio di raccomandata informativa con esito di compiuta giacenza). Ne deriva che le pretese tributarie de quibus sono comunque divenute definitive stante la mancata impugnazione delle predette cartelle con la conseguente efficacia non solo interruttiva della prescrizione, ma anche di assorbimento di ogni altra eccezione di merito sollevabile nei confronti delle due cartelle presupposte. D'altro canto non è neppure successivamente maturata l'eccepita prescrizione, quinquennale in subiecta materia, stante l'intervenuta notifica della intimazione opposta in data 14.4.2025. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti che si liquidano per ciascuna di esse in euro 300,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13216/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259007451809000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259007451809000 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2820/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, tempestivamente notificato il 10.6.2025 il sig. Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'ADER e del Comune di Napoli l'intimazione di pagamento n. 07120259007451809/000, notificata il
14/4/2025, per l'importo complessivo di € 28.888,28 di cui € 1.825,26 relativi alle cartelle di pagamento nn.
07120220025454949000 e 07120220109413228000 per preteso omesso pagamento della TARI del
Comune di Napoli per le annualità 2017 e 2018; il ricorrente ha eccepito la nullità dell'intimazione in parte qua per i seguenti motivi: 1) mancata notifica degli atti presupposti;
3) la prescrizione quinquennale;
tanto eccepito, l'istante ha chiesto l'annullamento della intimazione e degli atti presupposti, vinte le spese con distrazione. Si è costituita l'ADER chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese, deducendo la rituale notifica delle due cartelle presupposte e la conseguente mancata maturazione della eccepita prescrizione;
l'ADER ha, in particolare, evidenziato che la cartella di pagamento n. 071 20220025454949000 era stata regolarmente notificata in data 16.11.2023 ai sensi dell'art 140 c.p.c. mediante deposito dell'atto presso la casa comunale e successiva raccomandata n.69658218083-6 non ritirata nel termine di giacenza, mentre la cartella di pagamento n. 071 20220109413228000, era stata regolarmente notificata in data 10.7.2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito dell'atto presso la casa comunale e successiva raccomandata n.69652994288-3 non ritirata nel termine di giacenza. Si è, inoltre, costituito il Comune di Napoli eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo in ogni caso il rigetto del ricorso, vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, vi è prova documentale in atti della rituale notifica nel
2023 all'odierno ricorrente delle due cartelle presupposte come sopra indicate, entrambe effettuate a mezzo messo comunale con attestazioni di irreperibilità relativa all'indirizzo di residenza del contribuente e documentato adempimento delle formalità conseguenziali (affissione alla porta di abitazione dell'avviso di deposito del plico presso il Comune, accompagnata dall'effettuato deposito dello stesso presso la casa comunale e dall'invio di raccomandata informativa con esito di compiuta giacenza). Ne deriva che le pretese tributarie de quibus sono comunque divenute definitive stante la mancata impugnazione delle predette cartelle con la conseguente efficacia non solo interruttiva della prescrizione, ma anche di assorbimento di ogni altra eccezione di merito sollevabile nei confronti delle due cartelle presupposte. D'altro canto non è neppure successivamente maturata l'eccepita prescrizione, quinquennale in subiecta materia, stante l'intervenuta notifica della intimazione opposta in data 14.4.2025. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti che si liquidano per ciascuna di esse in euro 300,00 oltre accessori di legge se dovuti.