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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 20/12/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.1/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.374/2021 resa dal Tribunale di Enna in data 9.6.2021 e depositata il 22.6.2021, avente ad oggetto risarcimento danni
vertente tra
, nato a [...] il dì 08.02.2001 , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato difeso per procura in atti dall'avv. Concetta Cusmano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Regalbuto via Pio La Torre 13, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta del
12.1.2022;
- appellante -
contro
c.f. , in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. Vito Felici per procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Regalbuto via Garibaldi 99
- appellato - All'udienza del 29.5.2025, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di genitore Parte_2
esercente la responsabilità genitoriale sul figlio (nato a [...] il dì Parte_1
08.02.2001), conveniva il avanti il Tribunale di Enna, affinché Controparte_1
venisse condannato, ai sensi dell'art.2051 c.c. ovvero dell'art.2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti dal minore a seguito di un incidente avvenuto in data 06.06.2014 intorno alle ore 20:00 sulla via dei Mille, sita nel Comune di Regalbuto.
L'attore esponeva che il giovane , mentre percorreva la strada in bicicletta Parte_1
“unitamente a due suoi compagni i Sig.ri … e …” perdeva il Parte_3 Parte_4
controllo del mezzo a causa di “una buca che si presentava come una profonda
spaccatura del manto stradale, non segnalata e non visibile a distanza per la variazione di
pendenza (dosso) … e la fioca luce all'imbrunire”. A seguito della caduta il giovane riportava lesioni gravi, tra cui politrauma, frattura femore sinistro, frattura clavicola destra,
frattura bacino, vasta ferita al cuoio capelluto.
Il danno biologico permanente, come da CTP della Dott.ssa , era valutato Persona_1
nella misura del 18%, oltre a un'inabilità temporanea assoluta per 40 giorni, parziale al
75% per 80 giorni e al 50% per 30 giorni, oltre ad €415/00 per spese mediche, per un totale risarcitorio richiesto di complessivi €79.336/18.
Quale mezzo istruttorio allegava - tra l'altro - certificazione medica, rapporto di incidente stradale degli agenti di Polizia Municipale, relazione del medico legale e, in seno all'atto di citazione, formulava richiesta di prova orale dei testi e , Parte_3 Parte_4 chiedendo altresì “ammettere consulenza medica d'ufficio volta a determinare l'entità dei
danni e, in particolare delle lesioni subite dall'istante a seguito al sinistro per cui è causa e
conseguentemente determinare la percentuale di danno biologico, la durata del periodo di
incapacità temporanea totale e parziale ed il grado di incapacità”
Con comparsa si costituiva in giudizio il , contestando le domande Controparte_1
attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Concessi i termini ex art.183 co.6 c.p.c., il Giudice rigettava le istanze istruttorie “ritenuta
l'inammissibilità delle prove articolate da parte attrice, perché irrilevanti ai fini del decidere
alla luce della documentazione già versata in atti…” ritenendo la causa matura per la decisione.
In data 3 maggio 2020 si costituiva in proprio , nel frattempo divenuto Parte_1
maggiorenne.
Con sentenza n.374/2021, il Tribunale di Enna rigettava integralmente le domande,
ritenendo che:
(i) parte attrice non avesse assolto l'onere probatorio, in quanto non risultava provato il nesso causale tra la cosa in custodia (la buca/spaccatura) e il sinistro;
le allegazioni erano
"apodittiche e sfornite di conforto probatorio” e le fotografie "prive di data e di certa
collocazione"; la Polizia Municipale aveva solo accertato "lievi spaccature" e uno stato di conservazione della strada "non ottimale";
(ii) in ogni caso, la condotta imprudente dell'attore, che percorreva in bicicletta un tratto stradale "in periferia e presenta una forte pendenza" e con "scarsa luce del tramonto",
sarebbe stata idonea a interrompere il nesso causale, integrando il caso fortuito.
Per l'effetto, il Tribunale rigettava anche la domanda ex art.2043 c.c. e condannava alla rifusione delle spese di lite in favore del , Parte_1 Controparte_1
liquidate in € 8.100/00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, propone gravame Parte_1
avverso la predetta sentenza, chiedendone la riforma totale per i motivi appresso compendiati:
ERRONEO RIGETTO DEI MEZZI ISTRUTTORI
Il Giudice di prime cure ha rigettato le istanze istruttorie di parte attrice e ritenuto la causa matura per la decisione,
impedendo la dimostrazione dei fatti di causa nella sua interezza e “annientando tutta la fase istruttoria del processo”. Quale conseguenza, la decisione è “arbitraria”, in quanto non è intervenuta a seguito di una corretta attività logico – istruttoria, non consentendo all'attore di assolvere l'onere probatorio.
ERRONEA VALUTAZIONE DELL'INSIDIA STRADALE
La domanda risarcitoria si basa sulla perdita di controllo della bicicletta a causa di una “profonda spaccatura del manto stradale, non segnalata e non visibile”, per via di una variazione di pendenza (dosso) e della fioca luce. Gli stessi Vigili Urbani avevano dichiarato la presenza di "lievi spaccature" e che la conservazione del manto stradale "non era ottimale", provando la negligenza del nella manutenzione. CP_1
La circostanza che i testimoni si siano accorti della spaccatura solo nell'immediatezza dei fatti (subito dopo l'incidente) e non prima, comprova la sua imprevedibilità ed inevitabilità per tutti.
DILIGENZA DELL'ATTORE E CONTESTAZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITÀ
Il Tribunale richiama erroneamente il principio dell'autoresponsabilità dell'attore, poiché il non aveva segnalato i CP_1
pericoli non visibili e non prevedibili (dosso e strada dissestata), che rendevano l'evento dannoso inevitabile. I Vigili Urbani non hanno elevato alcuna sanzione, a dimostrazione che il ragazzo aveva utilizzato la dovuta diligenza e non procedeva a velocità
eccessiva.
SULLA RESPONSABILITÀ EX ART. 2043 C.C. (DOMANDA SUBORDINATA)
Il , oltre che come custode (art.2051 c.c.), risponde anche come gestore della strada ai sensi dell'art.2043 Controparte_1
c.c. per aver creato un affidamento nell'utente circa l'assenza di situazioni di pericolo sulla strada aperta al pubblico, che invece presentava vizi occulti.
SULLE SPESE DI LITE Il Tribunale ha ingiustamente condannato l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del , liquidate in Controparte_1
€ 8.100,00 (oltre accessori), che in ragione della corretta valutazione delle ragioni attoree vanno invece poste a carico di parte convenuta.
CONCLUSIONI
Per i motivi esposti:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita
………..
Preliminarmente disporre la riapertura dell'istruttoria dibattimentale al fine di espletare la prova per testi del Sig Parte_3
e la richiesta Consulenza Tecnica e Medica d'Ufficio e al fine di verificare tramite sopralluogo la veridicità dei Parte_4
fatti di causa.
Nel merito, in accoglimento dei motivi di gravame accertare e dichiarare, per tutti i motivi svolti nella narrativa la sussistenza del nesso di causalità tra il fatto lesivo arrecato al giovane ed evento dannoso cagionato dal Parte_1 CP_1
, in persona del Sig. Sindaco p.t. quale proprietario, custode e responsabile della manutenzione ordinaria e
[...]
straordinaria della strada e pertanto accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c. del convenuto in persona del Sindaco p.t. nella causazione dell'evento dannoso. Controparte_1
Nel merito, in accoglimento dei motivi di gravame Condannare il , in persona del Sig. Sindaco p.t., a Controparte_1
risarcire tutti i danni patiti e patiendi dall'attore e che si quantificano, allo stato, in € 79.336,18 di cui € 67.881,18 per il danno biologico permanente, € 3.840,00 per gg. 40 di invalidità temporanea al 100%, € 5.760,00 per gg. 80 di invalidità parziale al
75%, € 1.440,00 per gg. 30 di invalidità parziale al 50%, € 415,00 per spese mediche (doc. 13), o in quella maggior e minor somma che sarà accertata nel corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale dal momento dell'incidente stradale fino al momento dell'effettivo pagamento.
In subordine, nella non temuta ipotesi di non accoglimento, prevedere una responsabilità concorsuale nella causazione del sinistro;
Riformare la sentenza impugnata condannando i convenuti al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre a favore del legale intestatario;
In subordine, nella non temuta ipotesi di non accoglimento, compensare le spese di giudizio ivi comprese quelle di primo grado.”
Con comparsa di risposta del 29.5.2022 si costituisce il Controparte_1
contestando il mancato assolvimento dell'onere probatorio del nesso causale da parte dell'appellante, poichè i fatti descritti nell'atto di citazione sono "apodittici e sforniti di
conforto probatorio", inoltre “le spaccature erano di lievi entità” e “visibili” e la condotta del danneggiato integra il caso fortuito, in quanto la pericolosità della res, se facilmente rilevabile, impone un obbligo massimo di cautela.
Con ordinanza del 2 maggio 2022, ritenendo “imprescindibile procedere all'espletamento
della prova orale” richiesta dall'appellante, la Corte ammette gli specifici capitoli di prova testimoniale.
All'esito della prova orale assunta all'udienza del 21 settembre 2022, con successiva ordinanza del 10 marzo 2023, la Corte rilevava l'opportunità di procedere all'espletamento della Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale sulla persona di , al fine Parte_1
di accertare il nesso eziologico e quantificare i postumi, incaricando la Dott.ssa
[...]
. Persona_2
Il CTU depositava la propria relazione, concludendo che le lesioni (fratture clavicola,
femore sinistro, diastasi sacro-iliaca/pubica, trauma cranico non commotivo) sono
"eziologicamente riconducibili al sinistro del 6/6/2014", conseguendone una inabilità
temporanea parziale al 100% di giorni 40, al 75% di giorni 80 e parziale al 50% di giorni
30, oltre a una inabilità permanente parziale del 18%.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
29.5.2025, le parti depositano proprie note concludendo come dai rispettivi atti introduttivi,
quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento, poiché l'istruttoria esperita in sede di gravame ha fornito gli elementi probatori in ordine al nesso di causalità e la responsabilità ex art.2051 c.c. del convenuto, risultando provati sia la dinamica dell'incidente legata al vizio CP_1
stradale, sia il nesso eziologico medico-legale relativo ai danni subiti.
In punto di fatto, le risultanze della Polizia Municipale (all.2 all'atto di citazione), hanno comunque confermato la presenza di "lievi spaccature" e che lo "stato di conservazione
non è ottimale". Tali elementi, come correttamente eccepito dall'appellante, attestano la mancata manutenzione del manto stradale da parte del . Controparte_1
Dalle risultanze istruttorie emerse a seguito dell'esame dei testimoni ( e Parte_3
) all'udienza del 21 settembre 2022, il teste : Parte_4 Parte_3
• Ha confermato il capitolato A ("vero o no che il giovane in data Parte_1
06.06.2014 alle ore 20:00 circa percorreva con la propria bici unitamente a lei la strada
comunale denominata via Dei Mille sita nel Comune di Regalbuto ed ha subito un
incidente?").
• Ha dichiarato di aver esattamente individuato la buca dove si è incastrata la ruota anteriore della bici del Pt_1
• Ha confermato il capitolato C ("vero o no che ha visto il Sig. fare un volo Parte_1
e sbattere la testa con una pietra del muretto laterale destro in direzione Largo della
Regione della via dei Mille?").
• Ha specificato che la strada via dei Mille, dopo una prima parte in discesa, presenta un dosso, superato il quale c'è una cunetta che presenta la buca in questione.
• Ha precisato che la buca non era visibile in quanto posizionata oltre il dosso.
• Ha aggiunto di aver visto la buca solo quando è avvenuto il sinistro, poiché si trovava ad una distanza retrostante di circa due - tre metri dal e aveva terminato la parte in Pt_1 salita del dosso e stava iniziando la discesa.
Alla medesima udienza, il teste : Parte_4
• Ha confermato il capitolato A.
• Ha ricordato il sinistro, pur non riuscendo a collocarlo temporalmente (“è successo anni
fa”), precisando che lui, e stavano facendo una passeggiata Parte_1 Parte_3
in bicicletta lungo la via dei Mille a Regalbuto e procedevano a marcia lenta.
• Ha confermato il capitolato B, riguardo la circostanza che subito dopo l'incidente è
rimasto sui luoghi ed ha notato la presenza di una buca che si mostrava come una profonda spaccatura del manto stradale, non segnalata e non visibile a distanza per la variazione di pendenza/dosso e per la fioca luce.
• Ha specificato di trovarsi a due metri di distanza dal e di aver individuato con Pt_1
esattezza la buca in cui si è incastrata la ruota della bicicletta da quest'ultimo condotta.
• Ha confermato il capitolato C e il capitolato D (riguardo al telaio integro della bicicletta,
con ruote sgonfie e quella anteriore fortemente deformata, ma attaccata al suo mozzo).
• Ha chiarito di essere riuscito a frenare in tempo perché la buca in questione non era nella sua traiettoria.
Pertanto, è provato il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e incombeva quindi sul ai sensi dell'art.2051 c.c., la prova liberatoria del caso CP_1
fortuito che però è escluso quando il pericolo è occulto, cioè un'insidia imprevedibile e inevitabile con l'uso della normale diligenza.
La prova testimoniale assunta in appello ha dimostrato che il difetto stradale si trovava
“oltre il dosso” e non era visibile.
La dinamica descritta (Fragati che "fa un volo") suggerisce un blocco improvviso della ruota, elemento che non poteva essere evitato dal ciclista, anche se procedeva a velocità moderata o lenta, come dichiarato dal teste ("di ritorno da una passeggiata"). Pt_3
Il non ha fornito la prova che il comportamento del danneggiato sia Controparte_1
stato talmente imprevedibile o eccezionale da interrompere il nesso causale. Al contrario,
la circostanza che l'insidia fosse nascosta (oltre il dosso) e che l' fosse a conoscenza CP_2
dello stato di conservazione "non ottimale" della via Dei Mille, rende l'evento imputabile alla responsabilità oggettiva del custode ex art.2051 c.c.
Si deve pertanto dichiarare l'esclusiva responsabilità del , in qualità Controparte_1
di custode della strada, per la causazione del sinistro.
La CTU Dott.ssa , con elaborato improntato a rigore logico-scientifico Persona_3
ed immune da vizi logici, ha esaminato la documentazione medica relativa al Pt_1
e ha concluso che le lesioni riscontrate (frattura clavicola destra, frattura femore
[...]
sinistro, diastasi, trauma cranico) sono "eziologicamente riconducibili al sinistro del
6/6/2014, verificatosi secondo le modalità indicate in atti e riferite dal periziato".
L'esistenza di un nesso causale tra le specifiche lesioni e la data certa del sinistro
(06.06.2014) supera l'obiezione sull'incertezza temporale dei testimoni.
Il CTU ha quantificato il danno in: inabilità Temporanea Assoluta (ITA) al 100%: 40 giorni,
inabilità Temporanea Parziale (ITP) al 75%: 80 giorni, inabilità Temporanea Parziale (ITP)
al 50%: 30 giorni, danno Biologico Permanente (DBP): 18%.
Si procede alla liquidazione del danno non patrimoniale applicando le Tabelle del
Tribunale di Milano
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 13 anni
Percentuale di invalidità permanente 18%
Punto danno biologico € 3.570,28 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 34%) € 1.213,90 Punto danno non patrimoniale € 4.784,18
Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 80
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 60.409,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 80.948,00
Invalidità temporanea totale € 4.600,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 6.900,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 Totale danno biologico temporaneo € 13.225,00
Totale generale: € 94.173,00
La liquidazione viene effettuata secondo le tariffe milanesi vigenti, pertanto la somma è di già rivalutata alla data odierna. Competono all'appellante gli interessi dalla data del sinistro
6.6.2014 sino all'integrale soddisfo, sulla somma dapprima devalutata e poi progressivamente rivalutata.
Congrue e adeguate le spese mediche sostenute e inerenti il sinistro de quo, per un importo complessivo pari a euro 415,00. Su tale somma competono rivalutazione e interessi.
Non può essere riconosciuto, in capo al danneggiato, una cifra a titolo di personalizzazione del danno, stante la mancanza di prova.
In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie,
obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze
"comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. (Conforme Corte di Cassazione ordinanza del 31 maggio 2019 n.15084) L'accoglimento dell'appello comporta l'integrale riforma della sentenza impugnata e, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna del alla Controparte_1
rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano come in dispositivo secondo il D.M. n.55/2014 (per il primo grado) e il D.M. n.147/2022 (per l'appello) ratione temporis vigente, avuto riguardo allo scaglione di valore della causa da €
52.001/00 ad €260.000/00, sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
Il pagamento delle spese deve essere disposto in favore dello Stato (stante l'ammissione del al gratuito patrocinio) e non si applica la riduzione del 50% disposta Pt_5
dall'art.130 D.P.R. 115/02, che opera esclusivamente nell'ambito della liquidazione del compenso che lo Stato deve corrispondere al difensore della parte ammessa a G.P.,
“attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del
giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al
beneficio e lo Stato, disciplinato dal citato decreto” (Cass. 2 settembre 2020 n. 18223; v.
anche Cass. 19 gennaio 2021 n. 777, Cass. 8 gennaio 2020 n. 136).
Definitivamente a carico del soccombente anche le spese di CTU, che non sono state liquidate non avendo il CTU presentato la relativa domanda, prevista dall'art. 71 D.P.R.
n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al r.g. n.1/2022, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, in riforma della sentenza n.374/2021 resa dal Tribunale di Enna in data
9.6.2021 e depositata il 22.6.2021, così provvede:
condanna il – in persona del legale rappresentante – al pagamento Controparte_1
della somma di € 94.173,00 in favore di , a titolo di risarcimento del danno Parte_1 non patrimoniale per l'infortunio occorso in data 6.6.2014, con interessi come in parte motiva;
condanna il – in persona del legale rappresentante – al pagamento Controparte_1
della somma di € 415,00 in favore di per spese mediche sostenute, con Parte_1
rivalutazione e interessi legali dal 6.6.2014 sino alla pubblicazione della presente sentenza, dopo decorreranno solo gli interessi legali;
condanna Il al pagamento delle spese del giudizio avanti il Controparte_1
Tribunale in favore dell'attore, liquidate in € 7.795/00, oltre 15% per rimborso forfetario spese, C.P.A. e I.V.A., che distrae in favore dell'Erario in conseguenza dell'ammissione dell'attore al Patrocinio a spese dello Stato;
condanna il al pagamento delle spese del giudizio di gravame in Controparte_1
favore dell'appellante, che liquida in € 7.160/00, oltre 15% per rimborso forfetario spese,
C.P.A. e I.V.A., che distrae in favore dell'Erario in conseguenza dell'ammissione dell'appellante al P.S.S.
Pone le spese di CTU, a carico del . Controparte_1
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)