Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 30/05/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 409/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Barbara Licitra PRESIDENTE
Sara Cargasacchi GIUDICE
Francesca Riccardi GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 409/2023 promossa da:
(c.f. , con l'avv. MAININI ENZA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. SPEZIALE GIULIO CP_1 C.F._2
CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Le parti, come sopra rappresentate, alla udienza del 30 aprile 2025 hanno concordato le seguenti conclusioni congiunte, ferma la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Talamona (SO) il 23/08/1997, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, parte II serie A n. 12, già pronunziata con sentenza n. 398/2023 pubbl. il 19/12/2023, passata in giudicato:
Le condizioni di affido dei figli.
1) il figlio minore –di anni 14- viene affidamento congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato Per_1 presso il padre, nella abitazione di sua proprietà in Talamona, Via Cerri n. 279; all'esito della audizione del pagina 1 di 5
2) Il figlio , nelle more del giudizio è divenuto maggiorenne (in data 16.10.2024) ed è economicamente Per_2 indipendente, dunque nulla viene disposto per lui;
La casa coniugale.
3) La casa coniugale già di proprietà del sig. , sita in Talamona (SO), in Via Cerri n. 279, Parte_1 piano primo o sottotetto, costituita da atrio, soggiorno, cucina, disimpegno, tre camere, bagno e servizio, e due terrazzi, distinta al Catasto Fabbricati del comune di Talamona a fog. 9 mapp. 266 sub. 5 cat. A/2, classe 1, vani
6.5, superficie catastale mq. 127, R.C. 335,70, originariamente assegnata alla sig.ra e Controparte_2 successivamente rilasciata dalla medesima in ragione della ordinanza 15/09/2023 emessa in questo giudizio, è stata venduta dal proprietario sig. , che ha di conseguenza estinto il mutuo ipotecario Parte_1 contratto -unitamente alla sig.ra in data 29/04/2020 al n. 15137 racc e n. 12685 racc.- con la CP_1
; Controparte_3
4) di conseguenza le parti dichiarano di nulla avere a pretendere reciprocamente, eccezion fatta per la disciplina dell'assegno divorzile a favore della sig.ra di cui al punto seguente, a titolo CP_1 economico ed abitativo, con riferimento sia a somme di denaro che a beni mobili (automobili, arredi o altro) ed immobili, quietanzando definitivamente qualsivoglia pretesa reciproca, non essendovi altre posizioni rivenienti dal matrimonio da definire tra le parti.
L'assegno di mantenimento e l'assegno divorzile.
5) la sig.ra verserà un assegno di mantenimento per il figlio minore al sig. CP_1 Per_1 Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese, pari ad euro 200,00=, rivalutabile annualmente secondo gli indici
[...]
ISTAT;
6) la sig.ra contribuirà altresì alle spese straordinarie sostenute per il figlio minore CP_1 Per_1 come dettagliatamente indicate nel Protocollo del Tribunale di Sondrio, nella misura del 20%, rimanendo carico del padre il restante 80%, eccezion fatta per la retta della scuola alberghiera di alla quale la Per_1 mamma concorrerà nella misura del 30% ed il papà nella misura del 70%;
7) l'assegno unico universale INPS continuerà ad essere percepito integralmente dal padre sig. e così Parte_1 sarà di conseguenza anche per gli sgravi fiscali da indicare in dichiarazione dei redditi relativi alle spese sostenute per i figli;
8) il sig. verserà un assegno divorzile alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni Parte_1 CP_1 mese, pari ad euro 200,00=, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con accordo tra le parti che pagina 2 di 5 tale contributo verrà rinunciato dalla sig.ra al raggiungimento della autosufficienza economica CP_1 da parte del figlio Per_1
9) nell'ipotesi in cui il figlio maggiorenne ed attualmente economicamente autosufficiente modifichi la Per_2 propria situazione di indipendenza, i genitori prevedono che il contributo al mantenimento dei figli a carico della sig.ra sarà sempre pari complessivamente ad euro 200,00= mensili rivalutabili CP_1 annualmente secondo gli indici ISTAT;
Spese legali.
Spese legali interamente compensate tra le parti, da porsi a carico dello Stato per la sola quota riferita alla sig.ra previa conferma dell'ammissione della medesima al Patrocinio a Spese dello Stato CP_1 disposta con provvedimento provvisorio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (Provv. Cron. CP_3
38/2023 del 5.7.2023).”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.05.2025, proponeva domanda di cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio con celebrato in Talamona (SO) il 23/08/1997, da cui CP_1
erano nati i figli nel 2006 e di nel 2011, premettendo che, dopo la comparizione delle Per_2 Per_1
parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Sondrio nel giudizio di separazione, in data 16.11.2022 era stata omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Si costituiva ritualmente in giudizio parte convenuta, associandosi alla domanda di divorzio e per il resto rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di risposta.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 15.09.2024 il Giudice relatore emetteva i seguenti provvedimenti provvisori: “Il Giudice Francesca Riccardi, modificando i provvedimenti vigenti tra le parti in forza di decreto di omologa del Tribunale di Sondrio n. 7314/2022 del 16/11/2022, così provvede: - affida congiuntamente ad entrambi i genitori i minori e collocandoli in Per_2 Per_1
via prevalente presso il padre;
- al fine di riattivare, in modo graduale, la frequentazione tra la madre e i figli minori, incarica l'Ufficio di Piano di Morbegno di disporre un'indagine sull'intero nucleo familiare, valutando le condizioni dei minori e la capacità genitoriale di entrambi genitori, mettendo in atto tutti i sostegni necessari nei confronti dei genitori per far maturare una reale collaborazione tra loro e accompagnando i minori, con ogni sostegno necessario, nel percorso di graduale riavvicinamento alla madre, predisponendo le modalità e le tempistiche ritenute più idonee avuto riguardo al superiore interesse dei minori, redigendo una relazione sull'attività svolta entro il
07.12.2023; - assegna la casa coniugale sita in Talamona, via Cerri n.279 (piano mansardato) al sig.
che vi abiterà unitamente ai figli minori;
- pone a carico della signora l'obbligo di Parte_1 CP_1
pagina 3 di 5 contribuire al mantenimento dei figli versando mensilmente al sig. la somma complessiva di € Parte_1
200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda (quindi da giugno 2023); - pone le spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Sondrio a carico di entrambi i coniugi nella misura rispettivamente dell'80
% a carico del padre e del 20% a carico della madre;
- pone a carico del sig. l'obbligo di Parte_1
contribuire al mantenimento della moglie versando mensilmente, con decorrenza da agosto 2023, la somma complessiva di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.”, assegnando ai
Servizi termine per una relazione di aggiornamento sino al 07.12.2023.
All'esito dell'udienza del 13.12.2023, veniva emessa sentenza sullo status (n. 398/2023, pubblicata il
19.12.2023) e la causa veniva rinviata per la definizione delle ulteriori questioni.
Successivamente, le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni del divorzio, concordando tuttavia che i Servizi proseguissero in tutti gli interventi messi in atto in favore del nucleo.
All'udienza del 23.10.2024 le parti concordavano di modificare parzialmente l'accordo intervenuto circa le condizioni di divorzio.
Successivamente, all'udienza del 04.03.2025, essendo emerso dalla relazione depositata dai Servizi che rifiutava di vedere la madre, parte convenuta chiedeva che il minore venisse ascoltato. Per_1
In data 30.04.2025 veniva svolta l'audizione di di anni quattordici, che rappresentava di non Per_1
voler continuare il percorso con i Servizi e, circa il rapporto con la madre, che, allo stato, preferiva non incontrarla.
All'esito dell'audizione, le parti dichiaravano di voler depositare pc congiunte.
Quindi, con note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. le parti chiedevano l'accoglimento delle conclusioni congiunte sopra trascritte.
Infine, con ordinanza del 22.05.2025, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
pagina 4 di 5 Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme agli interessi ed alle esigenze del figlio minorenne Per_1
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della pronuncia della sentenza n. 398/2023, pubblicata in data
19.12.2023, con cui il Tribunale di Sondrio, non definitivamente pronunciando, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e Parte_1 CP_1
[...]
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato in Talamona (SO) il 23/08/1997, iscritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del predetto Comune, parte II serie A n. 12;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone quanto ai rapporti personali ed economici in conformità all'accordo di cui sopra, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Sondrio, camera di consiglio del 22.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
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