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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/11/2025, n. 2122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2122 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _______/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Riconoscimento nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha status vittime del dovere pronunciato la seguente
SENTENZA (con motivazione contestuale) Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 2912/2024 R.G. N. 2912/24 Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127nter cpc nel termine fissato del giorno 21.11.2025, avente ad oggetto: “Riconoscimento status vittime del dovere”; CRONOLOGICO
e vertente N. _______________
tra
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. R. Tortorelli Parte_1 N. _______________ del Foro di La Spezia in virtù di mandato allegato al ricorso, n. 157/2025 R.B. Lav.
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in La
Spezia, Corso Nazionale, n. 212; Discusso nel termine del 21.11.2025 con scambio di note
Ricorrente scritte art. 127 ter cpc e
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e Controparte_1
Deposito minuta difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, elettivamente
_________________ domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura in Salerno, Corso
Vittorio Emanuele, n. 58;
Resistente Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 2912/24 R.G. c/o + 1 pag. 1 Parte_1 Controparte_1 e in persona del Ministro p.t., CP_1 Controparte_2
con sede in Roma;
Resistente contumace
§§§
Nel termine fissato del giorno 21.11.2025 le parti costituite hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 29.05.2024, Parte_1
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e chiedeva di accertare il diritto di esso ricorrente allo status di vittima del dovere o di soggetto ad esso equiparato e all'assegnazione dei benefici economici connessi a seguito dell'incidente occorsogli in data 29.11.2022 e relativo all'immersione ad ARA a Sud dell'isola del Tino, con condanna della parte resistente alla corresponsione dei relativi benefici, con vittoria delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica in data
14.06.2024 (cfr. le ricevute di accettazione e consegna pec, agli atti), si costituiva in giudizio il resistente , il quale Controparte_1
impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto;
invece, non si costituiva in giudizio il Contro
nonostante la rituale notifica del ricorso in data 14.06.2024, il quale pertanto rimaneva contumace.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 21.11.2025 le parti
Giudizio n. 2912/24 R.G. c/o + 1 pag. 2 Parte_1 Controparte_1 hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è infondato e, Parte_1
pertanto, va rigettato.
Invero l'art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005 (Legge finanziaria per il 2006), reca la seguente definizione di “vittime del dovere”: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente inattività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
II successivo comma 564 della stessa legge individua poi i soggetti
“equiparati” alle vittime del dovere: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Il successivo comma 565, infine, demanda ad un successivo regolamento la disciplina dei termini e delle modalità di erogazione delle provvidenze spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti a queste equiparati ed ai familiari superstiti: “Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma primo, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
Giudizio n. 2912/24 R.G. Coglianese c/o pag. 3 Controparte_4 difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti”.
Il regolamento in questione è stato approvato con Dpr. n. 243/2006,
“Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”.
Il menzionato Dpr. n. 243/2006 ha chiarito che si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre
1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
In particolare, l'odierno ricorrente ha chiesto di accertare il diritto allo status di vittima del dovere o di soggetto ad esso equiparato e all'assegnazione dei benefici economici connessi, a seguito dell'incidente occorsogli in data 29.11.2022, relativo all'immersione ad
ARA a Sud dell'isola del Tino, vicenda così riassunta nell'atto introduttivo del giudizio: “1) l'odierno ricorrente, era in servizio presso i ruoli militari della Marina Militare.
Attualmente, risulta congedato dal servizio per motivi di salute, dopo l'accertamento di permanente non idoneità all'impiego militare (cfr infra).
Giudizio n. 2912/24 R.G. c/o + 1 pag. 4 Parte_1 Controparte_1 2) Per quanto attiene l'ex ruolo militare, il sig. veniva Parte_1
arruolato in data 15.04.1993 come allievo sottufficiale, transitava poi in servizio permanente effettivo nel 1995 con categoria SSP/MC e nel 1996 transitava nella categoria Palombaro.
Durante detto servizio svolgeva anche ca. 9 anni di imbarco navale.
3) Alla data dell'accertamento di permanente non idoneità 22.06.2023
(all.21), il sig. rivestiva il grado di luogotenente con la Parte_1
categoria PA/SMZ/EODN, quindi come sommozzatore – palombaro.
4) Proprio nell'ambito di tali citate mansioni militari, si colloca la vicenda che qui ci occupa.
5) Nell'ottobre 2022, allorquando il ricorrente era in servizio presso
PE Taranto, lo stesso veniva comandato in missione per un corso di riqualificazione subacquea da tenersi presso il Comando M.M. di Comsubin di La Spezia (all. 3).
6) Il sig. si presentava quindi al Comando spezzino, per Parte_1
iniziare le operazioni di cui al citato corso;
operazioni che prevedevano immersioni subacquee con simulazione di attività di esercizio.
7) In particolare, in data 29.11.2022 il sig. partecipava ad Parte_1
una immersione ad ARA (cioè con autorespiratore ad aria a circuito aperto) a sud dell'isola del Tino nel golfo della Spezia insieme a due Pe compagni (il CC e il ). Per_1 Persona_3
8) Come risulta dal c.d. mod. C in uso presso l'amministrazione M.M.
(all. 4), compilato dall'Ufficiale del corso di riqualificazione e dall'ufficiale direttore di immersione, l'immersione si svolgeva nel seguente modo (i tempi registrati rivestono fondamentale importanza ai fini che qui interessano).
Alle ore 11.10 circa iniziava l'immersione dei tre operatori (il ricorrente con i due compagni). In circa 3 minuti gli operatori comunicavano il raggiungimento dei ca. 40 metri di profondità, ovvero la quota di fondo prestabilita. L'attività, da effettuare alla quota di immersione stabilita, consisteva nel dare aria ad un pallone da 100 kg per recuperare
Giudizio n. 2912/24 R.G. c/o + 1 pag. 5 Parte_1 Controparte_1 l'oggetto già imbragato dalla precedente coppia di operatori. Terminati
i lavori, e – supervisionati dal palombaro Parte_1 Per_1 Per_3
– stazionavano in quota per alcuni minuti sino al 12° minuto, quando veniva loro comunicato il segnale di prepararsi a lasciare il fondo. Al
13° minuto ca., dando comunicazione, iniziavano la risalita sino alla quota di 6 metri dove avvistavano il bilancino. La risalita continuava sino ai 3 metri, dove i due si fermavano effettuando la sosta di decompressione di 2 minuti per il profilo del tipo di immersione preso in considerazione, ovvero quello dei 42 metri di profondità, con 15 minuti totali di sosta in immersione.
L'immersione durava nel complesso (dalla discesa dal livello di superficie marina, fino alla risalita al predetto livello) 20 minuti.
Una volta risalito a bordo del battello di appoggio, dopo ca. 30 minuti dalla fine dell'immersione, il sig. accusava malessere e Parte_1
comparsa di parestesie all'arto inferiore destro con successivo deficit di forza. Veniva quindi attivata la catena di soccorso e preavvisato il medico militare che si trovava a bordo della nave appoggio Marino, mentre il sig. veniva trasferito con il gommone di appoggio Parte_1
sottobordo alla nave.
Contemporaneamente, la direzione di immersione allertava la sezione camere iperbariche e l'assistenza sanitaria presente in banchina del comando Comsubin;
il tutto evidentemente sospettandosi un evento riconnesso ad una sindrome da decompressione.
Una volta giunto a terra, il sig. veniva visitato e trasportato Parte_1
in camera iperbarica con diagnosi di sospetta M.D.D. (malattia da decompressione) in forma neurologica. L'ufficiale medico poneva prognosi di 13 giorni di temporanea non idoneità fino a tutto il
11.12.2022 (all.5, 6).
9) In seguito a tale accidente, il Sig. veniva poi posto in Parte_1
licenza di convalescenza per un periodo di 91 gg (vedi all. 7, 8, 9, 10,
11)” (cfr. ricorso, pagg. 2-6).
Giudizio n. 2912/24 R.G. c/o + 1 pag. 6 Parte_1 Controparte_1 Dunque, ciò posto, va evidenziato che per il riconoscimento delle speciali elargizioni previste dalla normativa in materia di vittime del dovere non è sufficiente che l'evento lesivo sia connesso allo svolgimento di attività di istituto, ma è strettamente necessario che l'evento dipenda da rischi specificamente attinenti ad operazioni di polizia o ad attività di soccorso e che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso con le funzioni di istituto, insomma che l'evento lesivo dipenda da circostanze straordinarie (cfr. tra le altre,
Cass. n. 1404/2001):“affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito” (Cass. n. 21969/2017; Cass. n. 24592/2018;
Cass. n. 13367/2020);
In proposito, è molto chiara anche la giurisprudenza consolidata dei giudici amministrativi, secondo i quali l'elemento determinante ai fini dell'individuazione della figura della “vittima del dovere” è la dipendenza dell'evento lesivo da un rischio specifico ed ulteriore rispetto a quello già di per sé connaturato al servizio istituzionale ordinariamente svolto: insomma il concetto di vittima del dovere presenta caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio e deve, quindi, essere tenuto distinto dal decesso o dall'infermità in o per causa di servizio (cfr, tra le altre, Cons. Stato n. 4042/2006; Cons. Stato n. 1404/2001; Cons.
Stato, parere n. 2526/2010; Tar Lazio n. 5089/2009; in riferimento
Giudizio n. 2912/24 R.G. c/o + 1 pag. 7 Parte_1 Controparte_1 specifico al caso di un militare di leva, Cass. n. 13114/2015).
Ebbene, nel caso di specie, la parte ricorrente, pur gravando sulla stessa il relativo onere secondo i generali principi sanciti dall'art. 2697 cod. civ., non ha fornito la prova rigorosa del nesso eziologico tra l'evento lesivo e le circostanze straordinarie in cui ha svolto i suoi compiti di istituto ovvero non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare l'esistenza dei presupposti di legge per il godimento degli speciali benefici previsti dalla normativa richiamata in materia di vittime del dovere;
e non ha allegato documentazione sufficiente a comprovare le suddette circostanze e il nesso causale con le lesioni riportate. E infatti, tale non può essere considerata la documentazione allegata agli atti ovvero la dipendenza da causa di servizio delle patologie già riconosciute in sede amministrativa: netta è la differenza, come è noto, tra la figura della “vittima del dovere” e quella del “ferito (o deceduto) per causa di servizio”, giacché la prima contiene necessariamente un quid pluris rispetto alla seconda, altrimenti le due figure sarebbero sovrapposte, con la conseguenza che a tutti coloro che sono state riconosciute delle lesioni per causa di servizio dovrebbero essere riconosciute anche le speciali elargizioni previste per le vittime del dovere.
Inoltre, ad avviso del Tribunale, appaiono pienamente condivisibili le eccezioni, di carattere preliminare, svolte dal costituito CP_1
circa i profili di inammissibilità/improponibilità della domanda formulata dall'odierno ricorrente.
Sul punto, è appena il caso di evidenziare che, quanto alla possibilità di motivare “per relationem” a condivisibili scritti difensivi, con la sentenza delle SS. UU. n. 642 del 16/01/2015, si è osservato che “nel contenzioso civile, in cui di regola si contrappongono due parti o più parti, il compito del giudice è, come già rilevato, quello di decidere la controversia accogliendo - e rispettivamente rigettando - , totalmente o parzialmente, le pretese di una parte rispetto all'altra e ciò (a meno che
Giudizio n. 2912/24 R.G. c/o + 1 pag. 8 Parte_1 Controparte_1 non emerga la necessità di una diversa ricostruzione giuridica e fattuale della vicenda) per le ragioni dalla medesima espresse nei propri atti”, che “d'altro canto, lo scopo di una difesa professionale e della presentazione di scritti difensivi è proprio quello di convincere il giudice delle proprie buone ragioni” e che quindi, quando ciò (come nella specie) dovesse accadere, “cioè quando il giudice, adempiendo il proprio dovere di decidere la controversia, accogliesse l'istanza che ritiene meritevole di tutela (solo o anche) alla stregua delle ragioni esposte dalla parte nei propri scritti difensivi, ove queste ragioni risultassero espresse in modo chiaro ed esaustivo, sarebbe ipocrita chiedere al medesimo giudice di esporre nuovamente con diverse parole le medesime motivazioni che lo hanno convinto a stabilire una determinata regolamentazione degli interessi in conflitto, risultando invece più ragionevole, nonché in perfetta linea con un processo giusto, di durata contenuta ed ispirato al principio di effettività, riportare nella motivazione i passi dell'atto di parte condivisi e fatti propri dal giudice, piuttosto che parafrasarli in nome di una espositiva priva di qualsivoglia fondamento logico o giuridico”.
Ebbene, in proposito, il costituito ha fondatamente CP_1
argomentato quanto segue: “È necessario, anzitutto, ripercorrere sinteticamente la vicenda amministrativa da cui trae origine la presente controversia, onde sgombrare il campo da possibili equivoci ingenerati dall'avversa ricostruzione dei fatti, che qui si contesta.
Con istanza trasmessa il 04.12.2023 il Lgt. Controparte_5
chiedeva il riconoscimento dei benefici previsti dal DPR
[...]
243/2006 per le infermità “Ernie e discopatie multiple protrusive cervico dorso lombari con interessamento radicolare e impegno funzionale marcato (con constatato aggravamento), derivanti da lavoro subacqueo e camera iperbarica” (all.1). Dal contenuto della domanda e dalla documentazione acclusa alla stessa si evince che il Sottufficiale faceva risalire la patologia alla sua attività di palombaro e
Giudizio n. 2912/24 R.G. c/o + 1 pag. 9 Parte_1 Controparte_1 all'infortunio del 29.11.2022.
Con D.M. 650 dell'11.12.2023 (all.2) veniva respinta la suddetta istanza per la mancanza di quei “maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” ex art.1 comma 564 della legge 266/2005.
In precedenza, era stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio proprio la patologia artrosica (“Rachialgia cronica in soggetto con discopatie plurime del rachide cervicale e protrusione discale L4-
L5”). Si veda, a tal proposito, il Decreto n. 2909 del 24.9.2014 (all.3), adottato sulla base del parere favorevole espresso dal Comitato di verifica del 17.1.2014 (all.4) e del giudizio della CMO di La Spezia espresso con Mod BL/B del 7.10.2009 (all.5). Con verbale mod. BL/B n.
555/MM del 12.7.2022 la di Caserta riconosceva, poi, Pt_2
l'aggravamento di tale patologia artrosica, emettendo la diagnosi di
“Spondiloartrosi diffusa con discopatie multilivello e incipienti segni di radicolopatia”. Tale patologia veniva giudicata ascrivibile alla tabella
A Categoria 8^ (all.6).
A seguito degli eventi verificatisi il 29.11.2022, durante l'esercitazione condotta in accordo al programma settimanale del Gruppo/Scuola Sub autorizzato con OPORD “NEPTUNIUS II – 2022, la C.M.O. di Taranto, con Mod. ML/C n. 01 del 09.01.2023 (all. 7), ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della patologia “Ipoestesie e parestesie art. inf. Dx in paziente con ernie discali multiple – neuropatia mista sensitivo-motoria e successive a immersione subacquea”.
Ebbene, è evidente che il ricorrente, diversamente da quanto da lui dedotto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non ha mai richiesto in via amministrativa il riconoscimento dello “status” di vittima del dovere in relazione all'invalidità derivante dalla patologia
“Ipoestesie e parestesie art. inf. Dx” (da lui definita genericamente come “sindrome da malattia da decompressione (M.D.D.)”), per la quale è già stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio.
1 pag. 10 Parte_1 Controparte_1Controparte_4 Egli, con l'istanza trasmessa il 04.12.2023 ha chiesto il riconoscimento dello “status” di vittima del dovere in relazione all'infermità derivante da “Ernie e discopatie multiple protrusive cervico dorso lombari con interessamento radicolare e impegno funzionale marcato (con constatato aggravamento), derivanti da lavoro subacqueo e camera iperbarica”; infermità che, come correttamente evidenziato nel decreto di rigetto dell'11.12.2023, non sono riconducibili a “maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” ai sensi dell'art.1 comma 564 della legge 266/2005.
Tanto chiarito, questa difesa dubita anche della stessa proponibilità e/o ammissibilità delle avverse domande, non avendo il ricorrente presentato la previa domanda amministrativa per l'accesso ai benefici assistenziali oggi richiesti dinnanzi a codesto Tribunale.
Dai documenti che si depositano in allegato alla presente memoria emerge, infatti, chiaramente che l'istanza amministrativa del 04.12.2023 presentata dal ricorrente all'Amministrazione resistente era finalizzata a ottenere i benefici spettanti alle vittime del dovere in relazione alle infermità “Ernie e discopatie multiple protrusive cervico dorso lombari con interessamento radicolare e impegno funzionale marcato (con constatato aggravamento), derivanti da lavoro subacqueo e camera iperbarica”, e non già alle infermità “Ipoestesie e parestesie art. inf.
Dx” indicate nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ferma tale eccezione, così inquadrato correttamente l'oggetto della procedura amministrativa che ha condotto all'adozione del D.M. 650 dell'11.12.2023, di cui la controparte chiede la “disapplicazione”, risulta evidente l'infondatezza delle avverse pretese e, al tempo stesso, la correttezza dell'accertamento compiuto in via amministrativa, in quanto il ricorrente pretende di collegare causalmente agli eventi del
29.11.2022 lesioni che erano già state diagnosticate a tale data e che, pertanto, non possono, per ovvie ragioni, essere riconducibili all'infortunio (se così può definirsi) del 29.11.2022.
Giudizio n. 2912/24 R.G. c/o + 1 pag. 11 Parte_1 Controparte_1 Dai documenti depositati emerge, chiaramente, che:
1) già nell'anno 2014 è stata accertata l'esistenza della patologia
“Rachialgia cronica in soggetto con discopatie plurime del rachide cervicale e protrusione discale L4-L5”, dipendente da causa di servizio
(cfr. all. 4 e 5);
2) che tale patologia si è, poi, aggravata, sempre in dipendenza del servizio prestato, tanto è vero che nel luglio del 2022 (cfr. all.6 e 7), è stata formulata la diagnosi di “Spondiloartrosi diffusa con discopatie multilivello e incipienti segni di radicolopatia” ed è stato rideterminato l'equo indennizzo dovuto al ricorrente. Nel verbale della CMO di
Taranto BL/B 555/MM del 12/7/2022 (all.6) si legge testualmente ”il paziente riferisce altresì parestesie agli arti superiori e inferiori e diminuzione della presa di forza a sinistra” e, per tale ragione la CMO ha formulato il giudizio diagnostico di “spondiloartrosi diffusa con discopatie multilivello e incipienti segni di radicolopatia”.
Dunque, l'infermità che si pretendere essere causalmente riconducibile all'immersione del 29.11.2022, era stata accertata ben prima del
29.11.2022.
È ovvio, quindi, che la stessa non trova la propria causa nell'immersione praticata in data 29.11.2022, ma nelle attività ordinariamente poste in essere dal Lgt. nell'espletamento Parte_1
delle proprie mansioni. Da qui la correttezza dell'accertamento compiuto dall'Amministrazione, cristallizzato nella determinazione negativa del dicembre del 2023, nella quale si legge che la lesione riportata non deriva dall'esposizione a un rischio diverso da quello tipico collegato allo svolgimento dei compiti di istituto” (cfr. memoria di costituzione, pagg. 2-5).
In ultimo, quanto alle istanze istruttorie formulate dalla parte ricorrente (prova testimoniale e accertamenti tecnici), le stesse appaiono ininfluenti ai fini della decisione, alla luce anche dei profili testè evidenziati di improponibilità e/o inammissibilità della domanda: in
Giudizio n. 2912/24 R.G. c/o + 1 pag. 12 Parte_1 Controparte_1 ogni caso, i capi di prova articolati (cfr. ricorso, pag. 14) risultano irrilevanti, in quanto riferiti a circostanze già oggetto dei documenti allegati ovvero non contestate dalla parte resistente.
Quindi, in conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta infondato e, quindi, va rigettato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della parte ricorrente al rimborso delle stesse in favore del resistente CP_1
costituito, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I, causa di valore indeterminabile;
invece, nessuna statuizione sulle spese va adottata fra la parte ricorrente Contro e il il quale non si è costituito in giudizio e, quindi, non ha sostenuto spese rimborsabili.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti del e del
[...] Controparte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 29.05.2024 Controparte_6
e ritualmente notificato in data 14.06.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente
[...]
delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 3.750,00 CP_1
per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%;
3) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite fra il ricorrente e il conomia . Controparte_6 Controparte_2
Così deciso in Salerno in data 21.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 2912/24 R.G. Coglianese c/o + 1 pag. 13 Controparte_1