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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/12/2025, n. 4362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4362 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 9548/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Paola Caserta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 9548/2024 R.G.A.C., assegnata in decisione in data 01.10.2025 ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
TRA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Caserta, alla via
[...] C.F._4
Renella, n. 65, presso lo studio dell'Avv. D'Andria Gennaro (c.f.:
) e dell'Avv. Maria Chiara D'Andria (c.f. C.F._5 C.F._6
), dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in atti;
[...]
ATTORI
E
(c.f.: ), (c.f.: Controparte_1 C.F._7 Parte_5
Part
), (c.f.: ), C.F._8 Parte_6 C.F._9 [...]
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Sant'Egidio del CP_2 C.F._10
ON BI (SA), alla via Orazio, Traversa Vallone, n. 5, presso lo studio dell'Avv.
D'NG LD (c.f.: ) dal quale sono rappresentati e difesi in C.F._11
virtù di procura in atti;
CONVENUTI
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Oggetto: Servitù.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori in epigrafe hanno evocato in giudizio i convenuti in epigrafe nella loro qualità di eredi del sig. al Persona_1
fine di ottenere il riconoscimento della servitù di passaggio, esponendo : - di essere proprietari dell'immobile sito in Arzano, via Vittorio Emanuele III n. 206, identificato in
Catasto con la particella 586/a (ex 586) del foglio 4, in virtù di successione del sig.
[...]
, nato il [...] e deceduto in Napoli il 17.10.2014, come si rileva dal Persona_2
Certificato di stato di famiglia storico e dalla denunzia di successione;
- che il detto immobile consiste in un piccolo fabbricato unifamiliare per civile abitazione, ove risiede stabilmente la sig.ra , che è stato realizzato su terreno donato dalla sig.ra Parte_4
(madre) al predetto sig. (figlio), dante causa Persona_3 Persona_2
degli attori, con atto del 2.6.1980, rep. 15710, racc. 2002, del notaio di Arzano;
- Per_4
che, in precedenza, con atto per notaio del 20.12.1978, rep. 9849, racc. Persona_5
1139 (doc. 4), la sig.ra aveva donato il limitrofo lotto di terreno (in Catasto Per_3
Terreni al foglio 4 p.lle 1231, 1232, 569, 1233) all'altro figlio nato a Persona_1
Napoli il 16.11.1939;
- che, in detto atto di donazione del 1978, è espressamente prevista la costituzione di una servitù di passaggio pedonale e carrabile (cfr. art. 2) su parte del fondo donato
(particelle 1232 e 1233) a favore della particella 586, al fine di consentire l'accesso dalla strada pubblica, Via Vittorio Emanuele III n. 206 di Arzano;
- che la costituzione della servitù era resa necessaria dalla completa interclusione della “restante parte del fondo”
rimasto in proprietà della donante e poi trasferito all'altro figlio , Persona_2
come sopra esposto;
- che il sig. è deceduto il 10.1.2024. Persona_1
Costituitisi in giudizio, i convenuti hanno eccepito in via preliminare la loro carenza di legittimazione passiva giacché non hanno assunto la qualifica di eredi per non avere accettato l'eredità del Sig. né espressamente né tacitamente, atteso Persona_1
che non si trovano in possesso dei beni ereditari.
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Preso atto, i ricorrenti hanno proposto in corso di causa ai sensi dell'art. 481 c.c. e dell'art. 749 c.p.c. istanza per la fissazione del termine entro il quale i chiamati all'eredità accettino o rinunzino;
All'udienza del 09.0.9.2025 il procuratore dei convenuti, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare all'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva per i convenuti e mentre i convenuti Controparte_1 Parte_5 [...]
e personalmente presenti hanno dichiarato CP_3 Controparte_2
espressamente di accettare l'eredità di Persona_1
All'udienza del 01.10.2025 in trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c. limitatamente alla eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione passiva.
Tanto premesso, i convenuti e personalmente Controparte_3 Controparte_2
presenti hanno dichiarato espressamente di accettare l'eredità di Persona_1
per cui nei loro confronti non vi è alcun provvedimento da adottare;
per gli altri convenuti e invece, va preso atto Controparte_1 Parte_5
dell'avvenuta rinuncia alla eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione passiva, con conseguente dichiarazione di legittimazione passiva degli stessi.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord – Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara la legittimazione passiva di e Controparte_1 Parte_5
dispone con separata ordinanza, allegata al verbale di causa, gli ulteriori provvedimenti per il prosieguo del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Aversa, 10/12/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Paola Caserta)
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