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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 01/10/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3/2023
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO All'udienza del 25 settembre 2025, la Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere Dott.ssa Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato, dando lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 3/2023 R. G., promossa da (P. IVA: , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Rosario Di Salvo (con pec indicata), presso il cui studio, in Palermo (PA), Via G. Cusmano n. 4, è elettivamente domiciliata;
Appellante contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Nuccio Ricchiazzi (con pec indicata), presso il cui studio, in Patti (ME), Via L. D'Amico n. 1, è elettivamente domiciliato, Appellato Avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 832/2022, emessa, in data 30 novembre 2022, dal Tribunale di Patti, in composizione monocratica. CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato in data 9 settembre 2019, la Parte_1 conveniva in giudizio , davanti al Tribunale di Patti, esponendo: che la
[...] Controparte_1 società, in persona del legale rappresentante pro tempore, aveva concesso in locazione per uso abitativo al Sig. l'immobile sito in Patti, Via Capitano F. Zuccarello n. 205, Controparte_1 piano III, al catasto fg. 6 part. 436 sub 9, con inizio dall'1 maggio 2003 e scadenza il 30 aprile 2007, rinnovabile per ulteriori 2 anni;
che il contratto di locazione era stato registrato all'Agenzia delle Entrate in data 18 luglio 2003 (n. 651 serie 3); che il canone di locazione era stato concordemente determinato dalle parti in € 500,00, da versare in mensilità anticipate il giorno cinque di ogni mese;
che il conduttore aveva interrotto il versamento del canone dovuto, sin da marzo 2017, così rendendosi inadempiente della somma complessiva di € 24.794,41 (di
1 cui, € 8.000,00 per residuo canoni di locazione relativi al periodo marzo 2017 - aprile 2019; € 2.000,00 per il mancato pagamento dell'indennità di occupazione relativa al periodo maggio 2019 - agosto 2019; € 14.794,41 a titolo di residuo per il pagamento degli oneri condominiali ordinari dal 2009 al 2019); che sia la disdetta del contratto di locazione, inviata per raccomandata a/r in data 29 ottobre 2018, che il successivo invito, con ulteriore raccomandata a/r del 2 maggio 2019, erano rimasti privi di riscontro;
che, nonostante la messa in mora del 29 maggio 2019, si era rifiutato di rilasciare l'immobile e di pagare gli importi Controparte_1 richiesti. Ciò premesso intimava lo sfratto per morosità, diffidando il conduttore a riconsegnare l'immobile, chiedendo, in esito al giudizio di merito, la convalida dello sfratto e il rilascio dell'immobile, nonché l'emissione di decreto immediatamente esecutivo per il pagamento dei canoni scaduti e scadendi, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché il pagamento degli oneri ordinari condominiali e dell'indennità di occupazione, sino al rilascio. Con vittoria di spese e compensi. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando la Controparte_1 fondatezza delle domande. Asseriva di detenere l'immobile di proprietà della società attrice, non quale locatario, ma per ragioni diverse, aggiungendo di non avere mai sottoscritto il contratto di locazione prodotto (né quale conduttore, né quale legale rappresentante della locatrice), di cui sconosceva l'esistenza. Chiedeva il rigetto delle domande, con vittoria di spese e compensi. Con provvedimento del 23 gennaio 2020, il Tribunale rigettava l'istanza di convalida dello sfratto, ordinava all'Accetta di rilasciare l'immobile in favore della società e disponeva il mutamento del rito. Con le memorie integrative le parti si riportavano alle rispettive difese. Istruita la causa, disponendo c.t.u., con sentenza n. 832/2022 emessa in data 30 novembre 2022, il Tribunale di Patti così provvedeva: “- rigetta le domande avanzata da Parte_1 nei confronti di;
- revoca l'ordinanza ex art. 665 c.p.c.
[...] Controparte_1 emessa in data 16.1.2020, depositata il 23.1.2020 e, per l'effetto, condanna il ricorrente a restituire l'immobile al resistente entro il termine del 20.2.2023; - condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del resistente, che liquida in € 3.200,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”. Avverso detta sentenza ha proposto appello la chiedendo, Parte_1 in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande formulate in primo grado, con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio. Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio , contestando la Controparte_1 fondatezza dei motivi di gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza impugnata e con condanna al pagamento di spese e compensi di lite. All'odierna udienza, fissata per la discussione orale e decisione, le parti si sono riportate alle precedenti deduzioni, eccezioni e domande e la Corte, in esito alla camera di consiglio, ha emesso sentenza, dando lettura del dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “erronea e carente motivazione, violazione di legge e mancata rilevanza delle circostanze addotte in citazione”. Ha lamentato che il Tribunale di Patti, con una motivazione discutibile ed insufficiente, il Tribunale, aveva ritenuto di utilizzare e condividere le conclusioni del perito nominato, senza tenere conto ed esaminare criticamente le puntuali osservazioni e confutazioni operate dall'attrice in ordine all'ampia variabilità grafica del Sig. , e alla tendenza a variare la morfologia grafica CP_1 della propria firma, accertate dallo stesso c.t.u.. Ha aggiunto che, comunque, il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto: della qualifica di amministratore dell'intimato all'interno della società; della registrazione del contratto avvenuta quasi vent'anni prima dalla intimazione di sfratto;
del pagamento ad opera del resistente di parte dei canoni e delle quote ordinarie condominiali;
e del fatto che solo poteva avere avuto interesse a stipulare e Controparte_1 registrare il contratto di locazione. La doglianza è infondata nei termini che seguono. Il consulente tecnico d'ufficio, Dott. dopo avere attentamente Persona_1 esaminato i documenti offerti in verifica (n. 12 sottoscrizioni, ricoprenti un arco temporale compreso tra il 2005 e il 2019, a cui ha aggiunto 31 firme raccolte con saggio grafico del 18 maggio 2021), illustrato il metodo utilizzato per condurre l'analisi ed il confronto dei documenti in esame - vale a dire quello Analitico Comparativo su base Grafologica, secondo il quale non vengono presi in considerazione esclusivamente gli aspetti morfologici della scrittura ma, attraverso un'analisi più approfondita, anche gli aspetti dinamici delle grafie in esame, per cui il tracciato viene studiato nella sua cinematica, dinamica e nella sua matrice fisica - ed eseguito una scrupolosa comparazione, ha concluso che “Alla luce di quanto esposto nei paragrafi precedenti, dalle analisi e dai confronti effettuati sulla documentazione esaminata, si può pertanto affermare con certezza che le due sottoscrizioni “ ” presenti sul Controparte_1 contratto di locazione datato 01/05/2003 non sono riconducibili alla mano del sig. CP_1
in quanto frutto di imitazione”.
[...]
In merito alla rilevata ampia “variabilità grafica”, caratterizzante la grafia del Sig. CP_1
il consulente ha spiegato che, “proprio a causa del fatto che l'autore tende a variare
[...] la morfologia della propria firma è importante soffermarsi sulla gestualità, la natura del tratto, la pressione, la direzione, la continuità e lo stile grafico e non le forme. Imperniare una perizia grafica esclusivamente con il metodo calligrafico, ovvero sulla morfologia delle singole lettere attenendosi dunque soltanto alla forma è insufficiente senza l'aiuto di una accurata interpretazione grafologica”. Sula base di tali considerazioni, ha ritenuto che “dalle analisi e dai confronti effettuati tra le due sottoscrizioni in verifica V1.1 e V1.2 e l'ampio campione di firme autografe di comparazione è emersa la presenza di profonde discordanze. Esse riguardano, oltre alle componenti morfologiche (più facili da imitare), anche e soprattutto gli aspetti sostanziali, le peculiarità di natura intrinseca connesse alle condizioni soggettive di canalizzazione dell'energia scrittoria che nel caso in esame si collocano al di fuori di ogni ipotesi di autografia, in quanto, a parere dello scrivente, presuppongono i differenti meccanismi di interazione gestuale”.
3 Le conclusioni del c.t.u., fondate su corretti criteri scientifici, appaiono pienamente condivisibili e consentono, senz'altro, di ritenere infondate le osservazioni e confutazioni operate dall'attrice in ordine all'ampia variabilità grafica del Sig. . CP_1
Correttamente, dunque, il primo giudice, dopo avere rilevato che il contratto di locazione deve essere stipulato in forma scritta ad substantiam, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 431/1998, ha ritenuto l'insussistenza di un valido contratto di locazione stipulato dalle parti. Tale decisione appare condivisibile, ancorché il contratto (nullo) fosse stato registrato e avesse avuto esecuzione, avendo l' provveduto, fino ad una certa data, al pagamento dei canoni CP_1
e delle quote ordinarie condominiali (circostanze provate e non specificamente contestate dal resistente).
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha dedotto “Per il mancato accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, del pagamento dei canoni scaduti ed impagati e di una indennità di occupazione”. Ha lamentato che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto di non accogliere le domande attoree, senza considerare che, secondo i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di nullità diversa dalla omessa registrazione, il locatario è tenuto al versamento del canone e/o di, una indennità di occupazione sino alla data di effettivo rilascio. Tale diritto andrebbe qualificato come obbligo di restituzione per equivalente del godimento del bene, spettante al proprietario, trattandosi di una forma di ripetizione di indebito. Il motivo è infondato. Correttamente il primo giudice, dopo avere accertato che il contratto di locazione non fosse stato stipulato in forma scritta ad substantiam, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 431/1998, ha ritenuto che non potessero essere accolte le domande dell'attore traenti titolo dal contratto stesso, compresa la domanda di pagamento di indennità per occupazione, ex art. 1591 c.c.. Tale azione ha, infatti, natura contrattuale, derivando dalla violazione dell'obbligo del
“conduttore” di restituire la cosa locata alla cessazione del contratto, e presuppone, dunque, l'esistenza di un valido contratto di locazione tra le parti. Quanto alle conseguenze della nullità, si ritiene condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in caso di nullità del contratto di locazione per difetto di forma scritta e di registrazione, il locatore, considerato che comunque il godimento del bene vi è stato, può eccepire l'arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.). In tal caso, il parametro deve essere la diminuzione patrimoniale effettivamente subita (dal locatore) che non può, dunque, automaticamente coincidere coi canoni incassati (cfr. Cass. Civ., sez. III, 16/12/2024, n. 32696). Nel caso in esame, la domanda, o eccezione, ex art. 2041 c.c. non è stata tempestivamente formulata.
3. Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha lamentato che il Tribunale, nonostante avesse ritenuto non provato il diverso motivo per il quale l' detenesse l'immobile, aveva CP_1 ordinato la restituzione in suo favore dell'immobile oggetto di causa, come asserita conseguenza imprescindibile della caducazione dell'efficacia dell'ordinanza di rilascio, ex art. 665 c.p.c. e senza tenere conto del fatto che, al momento della pronuncia della sentenza
4 impugnata, l'immobile era già stato rilasciato spontaneamente rilasciato dal convenuto da circa un anno ed era tornato nella disponibilità della società proprietaria. La doglianza è fondata nei termini che seguono. Vero è che l'ordinanza di rilascio, pronunciata nel corso del procedimento di convalida di sfratto, ex art. 665 c.p.c., ha efficacia transitoria, permanendo gli effetti fino alla pronuncia della sentenza di merito che conclude il giudizio di cognizione, instaurato dopo il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 426 c.p.c.. Tuttavia, dopo avere accertato la nullità del contratto di locazione per carenza della forma scritta ed avere ritenuto la carenza di prova da parte dell' in merito alla sussistenza di un CP_1 diverso titolo che giustificasse la detenzione dell'immobile (sul punto la sentenza è passata in giudicato) di proprietà della società attrice (ammessa dallo stesso convenuto), il Tribunale avrebbe dovuto, comunque, riconoscere il diritto della proprietaria alla restituzione dell'immobile e, conseguentemente, non avrebbe dovuto disporne la restituzione, da parte di quest'ultima (rientrata nel possesso dell'immobile a seguito della esecuzione dell'ordinanza di rilascio) al detentore sine titulo. In proposito, può essere richiamato l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “Nella ipotesi di azione di sfratto per morosità, la declaratoria di nullità del contratto per mancata registrazione, con contestuale condanna del conduttore al rilascio dell'immobile, non implica un vizio di ultrapetizione, né la violazione del diritto di difesa dell'intimato” (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 02/02/2017, n. 2742). Il giudice, accertata la nullità del contratto, in quanto stipulato in violazione dell'art. 1, comma 4, della legge n. 513 del 1977, avrebbe dovuto attribuire all'attore il bene della vita domandato, sul rilievo della carenza di un titolo giustificativo del godimento dello stesso da parte del convenuto, atteso che il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato non osta alla attribuzione all'attore del bene reclamato per ragioni giuridiche diverse da quelle dallo stesso prospettate (cfr. Cass. Civ., sez. III, 28/10/2015, n. 21930). Ne segue che, in parziale riforma della sentenza appellata, va condannato Controparte_1 all'immediato rilascio dell'immobile oggetto di causa.
****** Il parziale accoglimento dell'appello induce ad una nuova regolamentazione delle spese processuali del primo grado del giudizio, potendosi ritenere assorbito il quarto motivo di gravame, con cui l'appellante ha lamentato l'erronea condanna alle spese. Tenuto conto della parziale reciproca soccombenza e dell'esito finale della lite, dette spese, come già liquidate dal primo giudice, vanno compensate, in ragione di due terzi tra le parti, con condanna di alla rifusione, in favore della Controparte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, della rimanente porzione. Le spese di
[...]
CTU rimangono a carico della società ricorrente. Le spese del presente grado, tenuto conto dell'esito finale della lite, possono essere compensate in ragione di due terzi tra le parti, con condanna di alla rifusione, in favore Controparte_1 della in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 della rimanente porzione, che si liquida - seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n.
5 55/2014 (come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della causa e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 1.665,34 (di cui € 343,00, per la fase di studio, € 236,34, per la fase introduttiva, € 507,67, per la fase di trattazione, ed € 578,33 per la fase decisionale), per un terzo dei compensi, ed € 118,50 per un terzo delle spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 avverso la sentenza n. 832/2022, emessa, in data 30 novembre 2022, dal Tribunale di Patti, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello: condanna all'immediato Controparte_1 rilascio dell'immobile oggetto di causa;
dichiara compensate, in ragione di due terzi, tra le parti le spese del primo grado del giudizio, già liquidate dal primo giudice, condannando alla rifusione, in favore della Controparte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, della rimanente
[...] porzione. Conferma nel resto.
- Dichiara compensate, in ragione di due terzi, tra le parti le spese del presente grado del giudizio, condannando alla rifusione, in favore della Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, della Parte_1 rimanente porzione, liquidata in complessivi € 1.665,34, per un terzo dei compensi, ed
€ 118,50 per un terzo delle spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott.ssa Vincenza Randazzo)
6
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO All'udienza del 25 settembre 2025, la Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere Dott.ssa Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato, dando lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 3/2023 R. G., promossa da (P. IVA: , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Rosario Di Salvo (con pec indicata), presso il cui studio, in Palermo (PA), Via G. Cusmano n. 4, è elettivamente domiciliata;
Appellante contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Nuccio Ricchiazzi (con pec indicata), presso il cui studio, in Patti (ME), Via L. D'Amico n. 1, è elettivamente domiciliato, Appellato Avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 832/2022, emessa, in data 30 novembre 2022, dal Tribunale di Patti, in composizione monocratica. CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato in data 9 settembre 2019, la Parte_1 conveniva in giudizio , davanti al Tribunale di Patti, esponendo: che la
[...] Controparte_1 società, in persona del legale rappresentante pro tempore, aveva concesso in locazione per uso abitativo al Sig. l'immobile sito in Patti, Via Capitano F. Zuccarello n. 205, Controparte_1 piano III, al catasto fg. 6 part. 436 sub 9, con inizio dall'1 maggio 2003 e scadenza il 30 aprile 2007, rinnovabile per ulteriori 2 anni;
che il contratto di locazione era stato registrato all'Agenzia delle Entrate in data 18 luglio 2003 (n. 651 serie 3); che il canone di locazione era stato concordemente determinato dalle parti in € 500,00, da versare in mensilità anticipate il giorno cinque di ogni mese;
che il conduttore aveva interrotto il versamento del canone dovuto, sin da marzo 2017, così rendendosi inadempiente della somma complessiva di € 24.794,41 (di
1 cui, € 8.000,00 per residuo canoni di locazione relativi al periodo marzo 2017 - aprile 2019; € 2.000,00 per il mancato pagamento dell'indennità di occupazione relativa al periodo maggio 2019 - agosto 2019; € 14.794,41 a titolo di residuo per il pagamento degli oneri condominiali ordinari dal 2009 al 2019); che sia la disdetta del contratto di locazione, inviata per raccomandata a/r in data 29 ottobre 2018, che il successivo invito, con ulteriore raccomandata a/r del 2 maggio 2019, erano rimasti privi di riscontro;
che, nonostante la messa in mora del 29 maggio 2019, si era rifiutato di rilasciare l'immobile e di pagare gli importi Controparte_1 richiesti. Ciò premesso intimava lo sfratto per morosità, diffidando il conduttore a riconsegnare l'immobile, chiedendo, in esito al giudizio di merito, la convalida dello sfratto e il rilascio dell'immobile, nonché l'emissione di decreto immediatamente esecutivo per il pagamento dei canoni scaduti e scadendi, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché il pagamento degli oneri ordinari condominiali e dell'indennità di occupazione, sino al rilascio. Con vittoria di spese e compensi. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando la Controparte_1 fondatezza delle domande. Asseriva di detenere l'immobile di proprietà della società attrice, non quale locatario, ma per ragioni diverse, aggiungendo di non avere mai sottoscritto il contratto di locazione prodotto (né quale conduttore, né quale legale rappresentante della locatrice), di cui sconosceva l'esistenza. Chiedeva il rigetto delle domande, con vittoria di spese e compensi. Con provvedimento del 23 gennaio 2020, il Tribunale rigettava l'istanza di convalida dello sfratto, ordinava all'Accetta di rilasciare l'immobile in favore della società e disponeva il mutamento del rito. Con le memorie integrative le parti si riportavano alle rispettive difese. Istruita la causa, disponendo c.t.u., con sentenza n. 832/2022 emessa in data 30 novembre 2022, il Tribunale di Patti così provvedeva: “- rigetta le domande avanzata da Parte_1 nei confronti di;
- revoca l'ordinanza ex art. 665 c.p.c.
[...] Controparte_1 emessa in data 16.1.2020, depositata il 23.1.2020 e, per l'effetto, condanna il ricorrente a restituire l'immobile al resistente entro il termine del 20.2.2023; - condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del resistente, che liquida in € 3.200,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”. Avverso detta sentenza ha proposto appello la chiedendo, Parte_1 in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande formulate in primo grado, con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio. Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio , contestando la Controparte_1 fondatezza dei motivi di gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza impugnata e con condanna al pagamento di spese e compensi di lite. All'odierna udienza, fissata per la discussione orale e decisione, le parti si sono riportate alle precedenti deduzioni, eccezioni e domande e la Corte, in esito alla camera di consiglio, ha emesso sentenza, dando lettura del dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “erronea e carente motivazione, violazione di legge e mancata rilevanza delle circostanze addotte in citazione”. Ha lamentato che il Tribunale di Patti, con una motivazione discutibile ed insufficiente, il Tribunale, aveva ritenuto di utilizzare e condividere le conclusioni del perito nominato, senza tenere conto ed esaminare criticamente le puntuali osservazioni e confutazioni operate dall'attrice in ordine all'ampia variabilità grafica del Sig. , e alla tendenza a variare la morfologia grafica CP_1 della propria firma, accertate dallo stesso c.t.u.. Ha aggiunto che, comunque, il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto: della qualifica di amministratore dell'intimato all'interno della società; della registrazione del contratto avvenuta quasi vent'anni prima dalla intimazione di sfratto;
del pagamento ad opera del resistente di parte dei canoni e delle quote ordinarie condominiali;
e del fatto che solo poteva avere avuto interesse a stipulare e Controparte_1 registrare il contratto di locazione. La doglianza è infondata nei termini che seguono. Il consulente tecnico d'ufficio, Dott. dopo avere attentamente Persona_1 esaminato i documenti offerti in verifica (n. 12 sottoscrizioni, ricoprenti un arco temporale compreso tra il 2005 e il 2019, a cui ha aggiunto 31 firme raccolte con saggio grafico del 18 maggio 2021), illustrato il metodo utilizzato per condurre l'analisi ed il confronto dei documenti in esame - vale a dire quello Analitico Comparativo su base Grafologica, secondo il quale non vengono presi in considerazione esclusivamente gli aspetti morfologici della scrittura ma, attraverso un'analisi più approfondita, anche gli aspetti dinamici delle grafie in esame, per cui il tracciato viene studiato nella sua cinematica, dinamica e nella sua matrice fisica - ed eseguito una scrupolosa comparazione, ha concluso che “Alla luce di quanto esposto nei paragrafi precedenti, dalle analisi e dai confronti effettuati sulla documentazione esaminata, si può pertanto affermare con certezza che le due sottoscrizioni “ ” presenti sul Controparte_1 contratto di locazione datato 01/05/2003 non sono riconducibili alla mano del sig. CP_1
in quanto frutto di imitazione”.
[...]
In merito alla rilevata ampia “variabilità grafica”, caratterizzante la grafia del Sig. CP_1
il consulente ha spiegato che, “proprio a causa del fatto che l'autore tende a variare
[...] la morfologia della propria firma è importante soffermarsi sulla gestualità, la natura del tratto, la pressione, la direzione, la continuità e lo stile grafico e non le forme. Imperniare una perizia grafica esclusivamente con il metodo calligrafico, ovvero sulla morfologia delle singole lettere attenendosi dunque soltanto alla forma è insufficiente senza l'aiuto di una accurata interpretazione grafologica”. Sula base di tali considerazioni, ha ritenuto che “dalle analisi e dai confronti effettuati tra le due sottoscrizioni in verifica V1.1 e V1.2 e l'ampio campione di firme autografe di comparazione è emersa la presenza di profonde discordanze. Esse riguardano, oltre alle componenti morfologiche (più facili da imitare), anche e soprattutto gli aspetti sostanziali, le peculiarità di natura intrinseca connesse alle condizioni soggettive di canalizzazione dell'energia scrittoria che nel caso in esame si collocano al di fuori di ogni ipotesi di autografia, in quanto, a parere dello scrivente, presuppongono i differenti meccanismi di interazione gestuale”.
3 Le conclusioni del c.t.u., fondate su corretti criteri scientifici, appaiono pienamente condivisibili e consentono, senz'altro, di ritenere infondate le osservazioni e confutazioni operate dall'attrice in ordine all'ampia variabilità grafica del Sig. . CP_1
Correttamente, dunque, il primo giudice, dopo avere rilevato che il contratto di locazione deve essere stipulato in forma scritta ad substantiam, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 431/1998, ha ritenuto l'insussistenza di un valido contratto di locazione stipulato dalle parti. Tale decisione appare condivisibile, ancorché il contratto (nullo) fosse stato registrato e avesse avuto esecuzione, avendo l' provveduto, fino ad una certa data, al pagamento dei canoni CP_1
e delle quote ordinarie condominiali (circostanze provate e non specificamente contestate dal resistente).
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha dedotto “Per il mancato accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, del pagamento dei canoni scaduti ed impagati e di una indennità di occupazione”. Ha lamentato che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto di non accogliere le domande attoree, senza considerare che, secondo i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di nullità diversa dalla omessa registrazione, il locatario è tenuto al versamento del canone e/o di, una indennità di occupazione sino alla data di effettivo rilascio. Tale diritto andrebbe qualificato come obbligo di restituzione per equivalente del godimento del bene, spettante al proprietario, trattandosi di una forma di ripetizione di indebito. Il motivo è infondato. Correttamente il primo giudice, dopo avere accertato che il contratto di locazione non fosse stato stipulato in forma scritta ad substantiam, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 431/1998, ha ritenuto che non potessero essere accolte le domande dell'attore traenti titolo dal contratto stesso, compresa la domanda di pagamento di indennità per occupazione, ex art. 1591 c.c.. Tale azione ha, infatti, natura contrattuale, derivando dalla violazione dell'obbligo del
“conduttore” di restituire la cosa locata alla cessazione del contratto, e presuppone, dunque, l'esistenza di un valido contratto di locazione tra le parti. Quanto alle conseguenze della nullità, si ritiene condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in caso di nullità del contratto di locazione per difetto di forma scritta e di registrazione, il locatore, considerato che comunque il godimento del bene vi è stato, può eccepire l'arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.). In tal caso, il parametro deve essere la diminuzione patrimoniale effettivamente subita (dal locatore) che non può, dunque, automaticamente coincidere coi canoni incassati (cfr. Cass. Civ., sez. III, 16/12/2024, n. 32696). Nel caso in esame, la domanda, o eccezione, ex art. 2041 c.c. non è stata tempestivamente formulata.
3. Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha lamentato che il Tribunale, nonostante avesse ritenuto non provato il diverso motivo per il quale l' detenesse l'immobile, aveva CP_1 ordinato la restituzione in suo favore dell'immobile oggetto di causa, come asserita conseguenza imprescindibile della caducazione dell'efficacia dell'ordinanza di rilascio, ex art. 665 c.p.c. e senza tenere conto del fatto che, al momento della pronuncia della sentenza
4 impugnata, l'immobile era già stato rilasciato spontaneamente rilasciato dal convenuto da circa un anno ed era tornato nella disponibilità della società proprietaria. La doglianza è fondata nei termini che seguono. Vero è che l'ordinanza di rilascio, pronunciata nel corso del procedimento di convalida di sfratto, ex art. 665 c.p.c., ha efficacia transitoria, permanendo gli effetti fino alla pronuncia della sentenza di merito che conclude il giudizio di cognizione, instaurato dopo il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 426 c.p.c.. Tuttavia, dopo avere accertato la nullità del contratto di locazione per carenza della forma scritta ed avere ritenuto la carenza di prova da parte dell' in merito alla sussistenza di un CP_1 diverso titolo che giustificasse la detenzione dell'immobile (sul punto la sentenza è passata in giudicato) di proprietà della società attrice (ammessa dallo stesso convenuto), il Tribunale avrebbe dovuto, comunque, riconoscere il diritto della proprietaria alla restituzione dell'immobile e, conseguentemente, non avrebbe dovuto disporne la restituzione, da parte di quest'ultima (rientrata nel possesso dell'immobile a seguito della esecuzione dell'ordinanza di rilascio) al detentore sine titulo. In proposito, può essere richiamato l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “Nella ipotesi di azione di sfratto per morosità, la declaratoria di nullità del contratto per mancata registrazione, con contestuale condanna del conduttore al rilascio dell'immobile, non implica un vizio di ultrapetizione, né la violazione del diritto di difesa dell'intimato” (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 02/02/2017, n. 2742). Il giudice, accertata la nullità del contratto, in quanto stipulato in violazione dell'art. 1, comma 4, della legge n. 513 del 1977, avrebbe dovuto attribuire all'attore il bene della vita domandato, sul rilievo della carenza di un titolo giustificativo del godimento dello stesso da parte del convenuto, atteso che il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato non osta alla attribuzione all'attore del bene reclamato per ragioni giuridiche diverse da quelle dallo stesso prospettate (cfr. Cass. Civ., sez. III, 28/10/2015, n. 21930). Ne segue che, in parziale riforma della sentenza appellata, va condannato Controparte_1 all'immediato rilascio dell'immobile oggetto di causa.
****** Il parziale accoglimento dell'appello induce ad una nuova regolamentazione delle spese processuali del primo grado del giudizio, potendosi ritenere assorbito il quarto motivo di gravame, con cui l'appellante ha lamentato l'erronea condanna alle spese. Tenuto conto della parziale reciproca soccombenza e dell'esito finale della lite, dette spese, come già liquidate dal primo giudice, vanno compensate, in ragione di due terzi tra le parti, con condanna di alla rifusione, in favore della Controparte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, della rimanente porzione. Le spese di
[...]
CTU rimangono a carico della società ricorrente. Le spese del presente grado, tenuto conto dell'esito finale della lite, possono essere compensate in ragione di due terzi tra le parti, con condanna di alla rifusione, in favore Controparte_1 della in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 della rimanente porzione, che si liquida - seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n.
5 55/2014 (come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della causa e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 1.665,34 (di cui € 343,00, per la fase di studio, € 236,34, per la fase introduttiva, € 507,67, per la fase di trattazione, ed € 578,33 per la fase decisionale), per un terzo dei compensi, ed € 118,50 per un terzo delle spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 avverso la sentenza n. 832/2022, emessa, in data 30 novembre 2022, dal Tribunale di Patti, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello: condanna all'immediato Controparte_1 rilascio dell'immobile oggetto di causa;
dichiara compensate, in ragione di due terzi, tra le parti le spese del primo grado del giudizio, già liquidate dal primo giudice, condannando alla rifusione, in favore della Controparte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, della rimanente
[...] porzione. Conferma nel resto.
- Dichiara compensate, in ragione di due terzi, tra le parti le spese del presente grado del giudizio, condannando alla rifusione, in favore della Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, della Parte_1 rimanente porzione, liquidata in complessivi € 1.665,34, per un terzo dei compensi, ed
€ 118,50 per un terzo delle spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott.ssa Vincenza Randazzo)
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