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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/01/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 13787/2023 R.G..L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' avv. PARISI Parte_1
VALENTINA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS VIA
LAURANA, 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 20/12/2024, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, dichiara che parte ricorrente è invalida nella misura del 100% sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (17.10.2022), ma che non si trovava né si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Compensa fra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, liquidate con separati decreti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/11/2023, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (invalidità 100% e indennità di accompagnamento).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, CP_1
dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e in seguito fissata per la decisione con trattazione scritta all'odierna udienza, per la quale venivano effettuate regolarmente le comunicazioni alle parti dalla Cancelleria.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti delle parti e le note di trattazione scritta depositate dalla sola ricorrente, viene pronunciata sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante deposito nel fascicolo telematico. Il ricorso va rigettato.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente fosse da valutare invalido in misura del 100% sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 17.10.2022, ma non fosse né sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, confermando così le risultanze della C.T.U. effettuata nella precedente fase di A.T.P., che aveva operato identico accertamento anche in relazione alla decorrenza (nonostante l'errore materiale nella relazione sull'indicazione della decorrenza riconosciuta dal primo consulente).
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla ritenuta insussistenza di un consistente difetto di autonomia, avendo la periziata conservato integra sia la funzione deambulatoria che la possibilità di compiere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita.
Il ricorso va, quindi, parzialmente accolto, trattandosi della seconda fase di unico giudizio di a.t.p.o., in cui il requisito sanitario richiesto è stato solo in parte accertato.
Le spese di lite vanno compensate fra le parti, in relazione al riconoscimento solo di uno dei requisiti richiesti.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell' atteso che il ricorrente ha presentato dichiarazione ex art. 152 CP_1
disp. att. c.p.c. e, in ogni caso, il giudizio della Commissione medica in parte non era condivisibile ed è stato necessario effettuare le consulenze medico- legali per accertarlo.
P.Q.M.
Come in epigrafe. Così deciso in Palermo, lì 21/01/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 20/12/2024.
LA GIUDICE
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 13787/2023 R.G..L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' avv. PARISI Parte_1
VALENTINA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS VIA
LAURANA, 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 20/12/2024, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, dichiara che parte ricorrente è invalida nella misura del 100% sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (17.10.2022), ma che non si trovava né si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Compensa fra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, liquidate con separati decreti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/11/2023, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (invalidità 100% e indennità di accompagnamento).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, CP_1
dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e in seguito fissata per la decisione con trattazione scritta all'odierna udienza, per la quale venivano effettuate regolarmente le comunicazioni alle parti dalla Cancelleria.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti delle parti e le note di trattazione scritta depositate dalla sola ricorrente, viene pronunciata sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante deposito nel fascicolo telematico. Il ricorso va rigettato.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente fosse da valutare invalido in misura del 100% sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 17.10.2022, ma non fosse né sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, confermando così le risultanze della C.T.U. effettuata nella precedente fase di A.T.P., che aveva operato identico accertamento anche in relazione alla decorrenza (nonostante l'errore materiale nella relazione sull'indicazione della decorrenza riconosciuta dal primo consulente).
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla ritenuta insussistenza di un consistente difetto di autonomia, avendo la periziata conservato integra sia la funzione deambulatoria che la possibilità di compiere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita.
Il ricorso va, quindi, parzialmente accolto, trattandosi della seconda fase di unico giudizio di a.t.p.o., in cui il requisito sanitario richiesto è stato solo in parte accertato.
Le spese di lite vanno compensate fra le parti, in relazione al riconoscimento solo di uno dei requisiti richiesti.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell' atteso che il ricorrente ha presentato dichiarazione ex art. 152 CP_1
disp. att. c.p.c. e, in ogni caso, il giudizio della Commissione medica in parte non era condivisibile ed è stato necessario effettuare le consulenze medico- legali per accertarlo.
P.Q.M.
Come in epigrafe. Così deciso in Palermo, lì 21/01/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 20/12/2024.
LA GIUDICE
Paola Marino