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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/12/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. N.R.G.A.C. 2078/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del dott. Giuseppe Greco, in funzione di Giudice di giudice di appello, ha pronunciato la seguente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 2078/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 46/2024 pronunciata dal Gdp di TR depositata in data
19.02.2024, vertente tra nato a [...] il [...], cod.fisc. Parte_1
, e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
3.05.1979, cod.fisc. residenti in [...] rappresentati e difesi dal firmato difensore avv. Annelise Filz del foro di TR, cod.fisc. , presso C.F._3 il cui studio in 38122 TR, via S. Vigilio, 5 hanno eletto domicilio come da procura in atti,
- appellanti e
cod.fisc. con sede in Controparte_1 P.IVA_1
TR (TN) in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, dagli vv.ti Angela Colpi e Omar Martino Antonio Orrigo,
- appellata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- Per gli appellanti: «Voglia il Tribunale adito, in via principale annullare e/o dichiarare illegittima e/o nulle e/o inefficace l'ingiunzione di pagamento n.
121143 dd. 13.07.2023, della somma di € 473,96 con rifermento al verbale di contestazione di inadempimento vaccinale n. VVAC_1532/2018 dd.
29.08.2018 dell'APSS della Provincia Autonoma di TR, Dipartimento di
Prevenzione Servizio Amministrativo;
in via subordinate, per le motivazioni esposte in atti ridurre ad equità la sanzione comminata, ovvero ad € 100,00; in ogni caso con vittoria di competenze legali, oltre CNPA ed IVA come per legge»; - per l'appellata: «Voglia il Tribunale adito, in via pregiudiziale dichiarare improcedibile l'atto di appello per intervenuta decadenza ai sensi dell'art.
327, comma 1, c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare inammissibile l'istanza cautelare contestualmente proposta dagli attori;
in subordine, e senza recesso dalla superiore eccezione pregiudiziale di decadenza, nel merito, dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa dal Giudice di Pace di TR num. 46/2024, cron. 471/2024, nel procedimento sub R.G. 3198/2023, per le motivazioni di fatto e di diritto dispiegate in premessa;
in ogni caso, condannare gli istanti/appellanti alla refusione in favore dell'APSS delle spese e dei compensi inerenti al presente procedimento, oltre gli accessori di legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in data 24.08.2024 gli odierni appellanti proposero opposizione, davanti al Giudice di pace di TR, avverso l'ingiunzione di pagamento n. 121143 in data 13.07.2023 per la somma di € 473,96 in quanto nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore di età, non avevano osservato l'obbligo di Parte_1 vaccinazione riguardante le vaccinazioni obbligatorie per i minori;
all'esito del giudizio il Giudice di pace rigettò l'opposizione, con condanna alle spese di lite.
2. - Avverso tale sentenza i predetti titolari della responsabilità genitoriale hanno proposto appello affidato a cinque articolati motivi di impugnazione che saranno di seguito esaminati.
2.1. - L' convenuta si è costituita in giudizio, per invocare, in via CP_1 preliminare, la declaratoria di improcedibilità del gravame asseritamente proposto dopo il decorso del termine di cui all'art. 32, comma 1, cod.proc.civ.
e per sollecitare, nel merito il rigetto dell'appello.
3. - Con ordinanza in data 21.11.2025 il sottoscritto giudicante ha disposto la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod.proc.civ.
Le parti hanno depositato note scritte per riportarsi alle conclusioni e deduzioni già rassegnate in atti.
4. - L'eccezione di tardività dell'appello è infondata.
E, invero, la sentenza non notificata fu depositata in cancelleria in data
19.02.2024 e l'atto di appello fu depositato in data 18.09.2025 ovvero nel termine semestrale di cui all'art. 327, comma 1, cod.proc.civ.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «il termine semestrale di impugnazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c.p.c., decorre dalla pubblicazione della sentenza stessa, ossia, nel rito del lavoro, non dalla data di lettura del dispositivo in udienza, ma da quella del deposito in cancelleria del testo completo della sentenza, a seguito del quale, soltanto, può proporsi l'impugnazione, salvo il caso particolare dell'appello con riserva di motivi, di cui all'art. 433, comma 2, cod.proc.civ.» (cfr., ex plurimis,
Cass., Sez. 2, ordinanza n. 7364/2022).
5. - Nel merito l'appello è infondato.
5.1. - Con il primo motivo gli appellanti deducono che il primo giudice non avrebbe esaminato il dedotto vizio riguardante la violazione della disciplina riguardante il “consenso informato”.
La censura è non tiene conto del fatto che la sentenza impugnata ha argomentato sulla questione alle pagine 5/7.
Orbene, riguardo all'asserito contrasto tra l'obbligo vaccinale per i minori di età e le disposizioni di cui alla legge n. 219/2017 si osserva anzitutto la legge richiamata dagli appellanti stabilisce all'articolo 1 che «è fatta salva
l'applicazione delle norme speciali che disciplinano l'acquisizione del consenso informato per determinati atti o trattamenti sanitari».
A quanto appena osservato va aggiunto che l'esigenza di acquisire il consenso informato alla somministrazione di vaccini va coordinato ed adeguato alle finalità di ordine pubblico che tale attività sanitaria intende perseguire, come chiaramente indicato dall'articolo 1 del d.l. n. 73/17 (convertito nella legge n.
119/17), secondo cui le disposizioni in materia di vaccini hanno il fine di assicurare la tutela della salute pubblica ed il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, tanto che le vaccinazioni sono definite obbligatorie oltre che gratuite. Si aggiunga sul punto che la Suprema Corte ha più volte escluso l'illegittimità costituzionale della normativa che prevede come obbligatorie le vaccinazioni: «È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32
Cost., la questione di legittimità costituzionale delle leggi 27 maggio 1991,
n. 165, 4 febbraio 1966, n. 51, 6 giugno 1939, n. 891, 20 marzo 1968, n. 419, nella parte in cui, prevedendo come obbligatorie le vaccinazioni, non terrebbero in considerazione i diritti inviolabili dell'uomo come singolo ed imporrebbero ai singoli trattamenti sanitari che potrebbero essere non sempre adatti allo stato di salute dei medesimi, senza lasciare alcuna possibilità di scelta, in quanto, essendo tali leggi finalizzate alla tutela della salute collettiva e di quella dei singoli, deve ritenersi non irragionevole il bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti nella materia delle vaccinazioni obbligatorie effettuato dal legislatore, ben potendo la posizione dei singoli essere tutelata attraverso il ricorso alle esimenti di cui all'art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la cui applicazione richiede però un rigoroso accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito» (Cass.Civ, Sez.
1, sentenza n. 5877 del 24/03/2004; id., Sez. 2, sentenza n. 15088/2006 in motivazione). La Corte Costituzionale (sentenza n. 5/2018) come rammentato dal giudice di pace, d'altra parte, ha statuito che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione
e tale affermazione ha ribadito con specifico riferimento alla materia della vaccinazione.
Il motivo di appello è, pertanto, privo di alcun pregio.
5.2. - Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata per non aver dichiarato la nullità della notifica dell'ordinanza-ingiunzione.
Asseriscono gli appellanti di non aver ricevuto una copia priva della dicitura idonea a renderla “conforme all'originale” nonché priva della relata di notificazione relativa alla notifica a mezzo posta.
Il richiamato motivo è privo di fondamento in quanto essi appellanti hanno tempestivamente proposto opposizione davanti al giudice di pace così sanando ogni eventuale vizio della notifica (sul punto si rimanda alla lettura di
Cass.Civ., Sez. Unite, sentenza n. 11550/2022).
5.3. - A mezzo del terzo motivo di appello viene eccepita l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere la somma dovuta per la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981.
A giudizio degli appellanti il termine di prescrizione decorrerebbe dalla data del colloquio di cui all'art. 1, comma 4, del d.l. n. 73/2017 (avvenuta in data
13.07.2023).
E' del tutto evidente, per contro, che il termine di prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione non può decorre dalla convocazione dei genitori finalizzata ad ottenere da essi «ulteriori informazioni sulle vaccinazioni» e a sollecitarne l'effettuazione trattandosi di atto con finalità istruttoria preordinato a valutare la fondatezza di eventuali controindicazioni alla sottoposizione del minore alle vaccinazioni obbligatorie.
Appare opportuno evidenziare come legislatore abbia inteso, peraltro, favorire l'adempimento dell'obbligo vaccinale disponendo che non incorrono nella sanzione i genitori esercenti la responsabilità genitoriale che a seguito della contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente provvedano nel termine indicato nell'atto di contestazione a far somministrare al minore la prima dose del ciclo vaccinale (siffatto avvertimento è stato, puntualmente, riportato nel verbale di contestazione in data 29.08.218 ove è stato indicato il termine di 30 giorni decorrente dal ricevimento del verbale).
Il termine di prescrizione previsto dalla legge (art. 28 della legge n. 689/1981) decorre, pertanto, dallo scadere del termine dei 30 giorni successivi alla notifica del verbale: a giudizio del Tribunale il termine su indicato costituisce, difatti, una diffida ad adempiere con l'indicazione delle necessarie prescrizioni alle quali conformarsi e la fissazione del termine per la successiva regolarizzazione, di tal ché l'illecito sanzionato ha una struttura a formazione complessa e progressiva che si compie solo con lo spirare del termine concesso per adempimento dell'obbligo con la conseguenza che, una volta decorso, la situazione antigiuridica prevista dalla norma si è irrimediabilmente verificata e la prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza del termine medesimo.
Orbene anche a voler ritenere che il verbale sia stato notificato in pari data
(29.08.2018) l'inadempimento dell'obbligo vaccinale si è verificato allo scadere dei 30 giorni successivi ovvero in data 30.09.2018).
E poiché l'ordinanza-ingiunzione è stata notificata in data 27.07.2023 il termine quinquennale di prescrizione non era ancora spirato.
A conclusioni non diverse si perviene anche nel caso in cui il diritto a riscuotere la sanzione si debba far decorrere dalla data di redazione del verbale di contestazione dell'inadempimento vaccinale (29.08.2028).
Anche il motivo in esame non può trovare accoglimento.
5.4. - Con il quarto motivo gli appellanti si dolgono del fatto che il verbale di accertamento vede come unico destinatario il padre di . Parte_3
Il vizio non sussiste.
Il giudice della legittimità ha statuito, sul punto, che: «in tema di sanzioni amministrative, l'omessa menzione, nella contestazione dell'illecito commesso da un soggetto in concorso con altri, e nella successiva ordinanza
- ingiunzione di pagamento, dell'art. 5 della l. n. 689 del 1981, che tale concorso prevede, non rende illegittimo il provvedimento per violazione del principio della correlazione tra il fatto contestato e quello per il quale viene irrogata la sanzione, essendo, in tale ipotesi, necessario e sufficiente, ai fini del rispetto di tale principio, che dalla contestazione risulti la circostanza dell'avvenuta commissione dell'illecito da parte dell'ingiunto in concorso con altri» (Cass.Civ., Sez. 2, sentenza n. 4830/2021). E la circostanza del comune rifiuto di far sottoporre il minore a vaccinazione non è stata in alcun modo contestata: tutt'al contrario entrambi i genitori hanno ribadito nel corso del giudizio la propria concorde contrarietà alle vaccinazioni obbligatorie.
5.4.1. - Non mette conto, infine, soffermarsi sulla evidenziata, e a dir vero poco chiara, «violazione contabile rilevabile d'ufficio» che ad ogni evidenza non attiene ad alcun profilo né di legittimità né di merito del provvedimento impugnato.
5.5. - Anche l'ultimo motivo di appello è manifestamente infondato in quanto non corrisponde al vero che il primo giudicante non si è pronunciato sulla richiesta di rideterminazione della sanzione: la sentenza, contrariamente da quanto asserito dagli appellanti, si è soffermata sulla richiamata richiesta alle pagine 11/12 ove il giudice di prime cure ha ribadito la correttezza e congruità della sanzione irrogata motivando diffusamente sul punto.
L'appello, d'altra parte, non ha individuato alcun profilo di censura né sotto il profilo della legittimità né sotto quello della ragionevolezza e proporzionalità avuto riguardo all'esercizio del potere discrezionale del giudice dell'opposizione di modificare, nell'ambito della cornice edittale, l'entità della sanzione.
Il motivo va, pertanto, rigettato
6. - Il regime delle spese va regolato come in dispositivo sulla base dei vigenti parametri medi (ridotti del 50 per il presente grado di giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti al pagamento, in solido tra loro e in favore della parte appellata, delle spese di lite che si liquidano in € 630,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'atto di appello, a norma del comma 1- quater dell'art.13 del dPR n 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Cosenza l'11.12.2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del dott. Giuseppe Greco, in funzione di Giudice di giudice di appello, ha pronunciato la seguente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 2078/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 46/2024 pronunciata dal Gdp di TR depositata in data
19.02.2024, vertente tra nato a [...] il [...], cod.fisc. Parte_1
, e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
3.05.1979, cod.fisc. residenti in [...] rappresentati e difesi dal firmato difensore avv. Annelise Filz del foro di TR, cod.fisc. , presso C.F._3 il cui studio in 38122 TR, via S. Vigilio, 5 hanno eletto domicilio come da procura in atti,
- appellanti e
cod.fisc. con sede in Controparte_1 P.IVA_1
TR (TN) in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, dagli vv.ti Angela Colpi e Omar Martino Antonio Orrigo,
- appellata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- Per gli appellanti: «Voglia il Tribunale adito, in via principale annullare e/o dichiarare illegittima e/o nulle e/o inefficace l'ingiunzione di pagamento n.
121143 dd. 13.07.2023, della somma di € 473,96 con rifermento al verbale di contestazione di inadempimento vaccinale n. VVAC_1532/2018 dd.
29.08.2018 dell'APSS della Provincia Autonoma di TR, Dipartimento di
Prevenzione Servizio Amministrativo;
in via subordinate, per le motivazioni esposte in atti ridurre ad equità la sanzione comminata, ovvero ad € 100,00; in ogni caso con vittoria di competenze legali, oltre CNPA ed IVA come per legge»; - per l'appellata: «Voglia il Tribunale adito, in via pregiudiziale dichiarare improcedibile l'atto di appello per intervenuta decadenza ai sensi dell'art.
327, comma 1, c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare inammissibile l'istanza cautelare contestualmente proposta dagli attori;
in subordine, e senza recesso dalla superiore eccezione pregiudiziale di decadenza, nel merito, dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa dal Giudice di Pace di TR num. 46/2024, cron. 471/2024, nel procedimento sub R.G. 3198/2023, per le motivazioni di fatto e di diritto dispiegate in premessa;
in ogni caso, condannare gli istanti/appellanti alla refusione in favore dell'APSS delle spese e dei compensi inerenti al presente procedimento, oltre gli accessori di legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in data 24.08.2024 gli odierni appellanti proposero opposizione, davanti al Giudice di pace di TR, avverso l'ingiunzione di pagamento n. 121143 in data 13.07.2023 per la somma di € 473,96 in quanto nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore di età, non avevano osservato l'obbligo di Parte_1 vaccinazione riguardante le vaccinazioni obbligatorie per i minori;
all'esito del giudizio il Giudice di pace rigettò l'opposizione, con condanna alle spese di lite.
2. - Avverso tale sentenza i predetti titolari della responsabilità genitoriale hanno proposto appello affidato a cinque articolati motivi di impugnazione che saranno di seguito esaminati.
2.1. - L' convenuta si è costituita in giudizio, per invocare, in via CP_1 preliminare, la declaratoria di improcedibilità del gravame asseritamente proposto dopo il decorso del termine di cui all'art. 32, comma 1, cod.proc.civ.
e per sollecitare, nel merito il rigetto dell'appello.
3. - Con ordinanza in data 21.11.2025 il sottoscritto giudicante ha disposto la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod.proc.civ.
Le parti hanno depositato note scritte per riportarsi alle conclusioni e deduzioni già rassegnate in atti.
4. - L'eccezione di tardività dell'appello è infondata.
E, invero, la sentenza non notificata fu depositata in cancelleria in data
19.02.2024 e l'atto di appello fu depositato in data 18.09.2025 ovvero nel termine semestrale di cui all'art. 327, comma 1, cod.proc.civ.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «il termine semestrale di impugnazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c.p.c., decorre dalla pubblicazione della sentenza stessa, ossia, nel rito del lavoro, non dalla data di lettura del dispositivo in udienza, ma da quella del deposito in cancelleria del testo completo della sentenza, a seguito del quale, soltanto, può proporsi l'impugnazione, salvo il caso particolare dell'appello con riserva di motivi, di cui all'art. 433, comma 2, cod.proc.civ.» (cfr., ex plurimis,
Cass., Sez. 2, ordinanza n. 7364/2022).
5. - Nel merito l'appello è infondato.
5.1. - Con il primo motivo gli appellanti deducono che il primo giudice non avrebbe esaminato il dedotto vizio riguardante la violazione della disciplina riguardante il “consenso informato”.
La censura è non tiene conto del fatto che la sentenza impugnata ha argomentato sulla questione alle pagine 5/7.
Orbene, riguardo all'asserito contrasto tra l'obbligo vaccinale per i minori di età e le disposizioni di cui alla legge n. 219/2017 si osserva anzitutto la legge richiamata dagli appellanti stabilisce all'articolo 1 che «è fatta salva
l'applicazione delle norme speciali che disciplinano l'acquisizione del consenso informato per determinati atti o trattamenti sanitari».
A quanto appena osservato va aggiunto che l'esigenza di acquisire il consenso informato alla somministrazione di vaccini va coordinato ed adeguato alle finalità di ordine pubblico che tale attività sanitaria intende perseguire, come chiaramente indicato dall'articolo 1 del d.l. n. 73/17 (convertito nella legge n.
119/17), secondo cui le disposizioni in materia di vaccini hanno il fine di assicurare la tutela della salute pubblica ed il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, tanto che le vaccinazioni sono definite obbligatorie oltre che gratuite. Si aggiunga sul punto che la Suprema Corte ha più volte escluso l'illegittimità costituzionale della normativa che prevede come obbligatorie le vaccinazioni: «È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32
Cost., la questione di legittimità costituzionale delle leggi 27 maggio 1991,
n. 165, 4 febbraio 1966, n. 51, 6 giugno 1939, n. 891, 20 marzo 1968, n. 419, nella parte in cui, prevedendo come obbligatorie le vaccinazioni, non terrebbero in considerazione i diritti inviolabili dell'uomo come singolo ed imporrebbero ai singoli trattamenti sanitari che potrebbero essere non sempre adatti allo stato di salute dei medesimi, senza lasciare alcuna possibilità di scelta, in quanto, essendo tali leggi finalizzate alla tutela della salute collettiva e di quella dei singoli, deve ritenersi non irragionevole il bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti nella materia delle vaccinazioni obbligatorie effettuato dal legislatore, ben potendo la posizione dei singoli essere tutelata attraverso il ricorso alle esimenti di cui all'art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la cui applicazione richiede però un rigoroso accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito» (Cass.Civ, Sez.
1, sentenza n. 5877 del 24/03/2004; id., Sez. 2, sentenza n. 15088/2006 in motivazione). La Corte Costituzionale (sentenza n. 5/2018) come rammentato dal giudice di pace, d'altra parte, ha statuito che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione
e tale affermazione ha ribadito con specifico riferimento alla materia della vaccinazione.
Il motivo di appello è, pertanto, privo di alcun pregio.
5.2. - Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata per non aver dichiarato la nullità della notifica dell'ordinanza-ingiunzione.
Asseriscono gli appellanti di non aver ricevuto una copia priva della dicitura idonea a renderla “conforme all'originale” nonché priva della relata di notificazione relativa alla notifica a mezzo posta.
Il richiamato motivo è privo di fondamento in quanto essi appellanti hanno tempestivamente proposto opposizione davanti al giudice di pace così sanando ogni eventuale vizio della notifica (sul punto si rimanda alla lettura di
Cass.Civ., Sez. Unite, sentenza n. 11550/2022).
5.3. - A mezzo del terzo motivo di appello viene eccepita l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere la somma dovuta per la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981.
A giudizio degli appellanti il termine di prescrizione decorrerebbe dalla data del colloquio di cui all'art. 1, comma 4, del d.l. n. 73/2017 (avvenuta in data
13.07.2023).
E' del tutto evidente, per contro, che il termine di prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione non può decorre dalla convocazione dei genitori finalizzata ad ottenere da essi «ulteriori informazioni sulle vaccinazioni» e a sollecitarne l'effettuazione trattandosi di atto con finalità istruttoria preordinato a valutare la fondatezza di eventuali controindicazioni alla sottoposizione del minore alle vaccinazioni obbligatorie.
Appare opportuno evidenziare come legislatore abbia inteso, peraltro, favorire l'adempimento dell'obbligo vaccinale disponendo che non incorrono nella sanzione i genitori esercenti la responsabilità genitoriale che a seguito della contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente provvedano nel termine indicato nell'atto di contestazione a far somministrare al minore la prima dose del ciclo vaccinale (siffatto avvertimento è stato, puntualmente, riportato nel verbale di contestazione in data 29.08.218 ove è stato indicato il termine di 30 giorni decorrente dal ricevimento del verbale).
Il termine di prescrizione previsto dalla legge (art. 28 della legge n. 689/1981) decorre, pertanto, dallo scadere del termine dei 30 giorni successivi alla notifica del verbale: a giudizio del Tribunale il termine su indicato costituisce, difatti, una diffida ad adempiere con l'indicazione delle necessarie prescrizioni alle quali conformarsi e la fissazione del termine per la successiva regolarizzazione, di tal ché l'illecito sanzionato ha una struttura a formazione complessa e progressiva che si compie solo con lo spirare del termine concesso per adempimento dell'obbligo con la conseguenza che, una volta decorso, la situazione antigiuridica prevista dalla norma si è irrimediabilmente verificata e la prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza del termine medesimo.
Orbene anche a voler ritenere che il verbale sia stato notificato in pari data
(29.08.2018) l'inadempimento dell'obbligo vaccinale si è verificato allo scadere dei 30 giorni successivi ovvero in data 30.09.2018).
E poiché l'ordinanza-ingiunzione è stata notificata in data 27.07.2023 il termine quinquennale di prescrizione non era ancora spirato.
A conclusioni non diverse si perviene anche nel caso in cui il diritto a riscuotere la sanzione si debba far decorrere dalla data di redazione del verbale di contestazione dell'inadempimento vaccinale (29.08.2028).
Anche il motivo in esame non può trovare accoglimento.
5.4. - Con il quarto motivo gli appellanti si dolgono del fatto che il verbale di accertamento vede come unico destinatario il padre di . Parte_3
Il vizio non sussiste.
Il giudice della legittimità ha statuito, sul punto, che: «in tema di sanzioni amministrative, l'omessa menzione, nella contestazione dell'illecito commesso da un soggetto in concorso con altri, e nella successiva ordinanza
- ingiunzione di pagamento, dell'art. 5 della l. n. 689 del 1981, che tale concorso prevede, non rende illegittimo il provvedimento per violazione del principio della correlazione tra il fatto contestato e quello per il quale viene irrogata la sanzione, essendo, in tale ipotesi, necessario e sufficiente, ai fini del rispetto di tale principio, che dalla contestazione risulti la circostanza dell'avvenuta commissione dell'illecito da parte dell'ingiunto in concorso con altri» (Cass.Civ., Sez. 2, sentenza n. 4830/2021). E la circostanza del comune rifiuto di far sottoporre il minore a vaccinazione non è stata in alcun modo contestata: tutt'al contrario entrambi i genitori hanno ribadito nel corso del giudizio la propria concorde contrarietà alle vaccinazioni obbligatorie.
5.4.1. - Non mette conto, infine, soffermarsi sulla evidenziata, e a dir vero poco chiara, «violazione contabile rilevabile d'ufficio» che ad ogni evidenza non attiene ad alcun profilo né di legittimità né di merito del provvedimento impugnato.
5.5. - Anche l'ultimo motivo di appello è manifestamente infondato in quanto non corrisponde al vero che il primo giudicante non si è pronunciato sulla richiesta di rideterminazione della sanzione: la sentenza, contrariamente da quanto asserito dagli appellanti, si è soffermata sulla richiamata richiesta alle pagine 11/12 ove il giudice di prime cure ha ribadito la correttezza e congruità della sanzione irrogata motivando diffusamente sul punto.
L'appello, d'altra parte, non ha individuato alcun profilo di censura né sotto il profilo della legittimità né sotto quello della ragionevolezza e proporzionalità avuto riguardo all'esercizio del potere discrezionale del giudice dell'opposizione di modificare, nell'ambito della cornice edittale, l'entità della sanzione.
Il motivo va, pertanto, rigettato
6. - Il regime delle spese va regolato come in dispositivo sulla base dei vigenti parametri medi (ridotti del 50 per il presente grado di giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti al pagamento, in solido tra loro e in favore della parte appellata, delle spese di lite che si liquidano in € 630,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'atto di appello, a norma del comma 1- quater dell'art.13 del dPR n 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Cosenza l'11.12.2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Greco