Ordinanza 16 dicembre 2024
Massime • 3
Se la copia fotostatica prodotta in giudizio (la cui conformità all'originale da cui è tratta non risulti contestata, ovvero sia comunque accertata) di una scrittura privata redatta in più originali e poi registrata, non costituisce la riproduzione fotografica dell'originale depositato presso l'Agenzia delle Entrate ai fini della registrazione, bensì di un altro dei plurimi originali, non si determina né l'inammissibilità dell'istanza di verificazione della sottoscrizione disconosciuta ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., né la nullità dell'accertamento operato dal consulente tecnico sul documento depositato presso l'Agenzia, perché ciascuno degli originali deve ritenersi del tutto equivalente agli altri (quanto meno in mancanza di specifiche eccezioni sulla loro difformità) sotto il profilo dell'efficacia negoziale.
La formulazione dell'eccezione di prescrizione decennale del diritto alla riscossione della rendita vitalizia impone comunque la verifica della sua sussistenza, anche con riguardo al diritto a riscuotere uno o più ratei, rispetto al quale è applicabile, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., il termine di prescrizione quinquennale.
Se è fatta valere in giudizio una scrittura privata oggetto di registrazione e prodotta in copia fotostatica, ma ritenuta conforme all'originale, depositato presso l'Agenzia delle Entrate, per difetto di contestazione o per accertamento giudiziale, al fine di verificare l'autenticità della sottoscrizione di una delle parti, il giudice può autorizzare il designato consulente tecnico d'ufficio a compiere le proprie attività direttamente sull'originale deternuto dall'Agenzia, o acquisendolo o autorizzando il perito ad operare presso il luogo di deposito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 16/12/2024, n. 32670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32670 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
l’ha, invece, qualificata come «pro- messa di pagamento titolata (con indicazione del rapporto fon- damentale costituito dai pregressi rapporti patrimoniali tra i co- niugi)». Il ricorrente contesta tale statuizione, sostenendo che, dallo stesso inequivocabile contenuto letterale della scrittura, emerge che essa regolava rapporti diversi da quelli derivanti dal matrimonio. Ric. n. 29884/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 15 2.2 Non vi è dubbio che la scrittura in questione venne redatta in occasione della separazione personale dei coniugi CI e ST, per regolare rapporti patrimoniali tra di essi sorti nel corso del matrimonio. In essa, è, infatti, contenuta la seguente espressa dichiara- zione: «… nel corso del loro matrimonio sono intercorsi rapporti patri- moniali complessi non riconducibili ai normali doveri di collabo- razione nella conduzione della vita familiare previsti dai principi generali del diritto. Le Parti intendono regolare tali specifici rap- porti patrimoniali distintamente ed autonomamente dalle deci- sioni prese nell’eventuale pronuncia di divorzio». Tanto premesso, può senz’altro condividersi l’assunto del Co- lucci, secondo il quale non potrebbero ritenersi oggetto della stipulazione rapporti patrimoniali derivanti direttamente dal matrimonio, avendo le parti fatto espresso riferimento a rap- porti derivanti da altra fonte, sorti semplicemente nel corso del matrimonio. La questione, peraltro, non ha rilievo ai fini dell’esito della con- troversia, onde la motivazione della sentenza impugnata va semplicemente corretta con riguardo a tale specifico punto, fermo il dispositivo finale. L’esatto titolo giuridico dei rapporti patrimoniali oggetto della regolamentazione voluta dalle parti non è, infatti, decisivo ai fini della qualificazione della dichiarazione negoziale del CI in termini di contratto di costituzione di rendita vitalizia ovvero di promessa di pagamento e, tanto meno, ai fini della validità di essa, sotto il profilo del rispetto dei requisiti di forma. 2.3 In effetti, l’esito della presente controversia non mute- rebbe, anche a qualificare la scrittura privata fatta valere in giudizio dalla ST come un accordo negoziale che costituisce in suo favore una rendita vitalizia, come tale soggetto alle di- sposizioni di cui agli artt. 1872 e ss. c.c., e ciò per quanto esso Ric. n. 29884/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 15 non possa ritenersi, in realtà, rientrare a pieno titolo nel relativo tipo negoziale codicistico, in quanto l’impegno al pagamento di una somma annuale da parte del CI non trova causa né nell’alienazione di un bene immobile né nella cessione di un ca- pitale (e, tanto meno, in un atto di liberalità, come meglio si vedrà). Anche a voler qualificare l’impegno assunto dal CI sulla base del suo oggetto, quale atto di costituzione di una rendita vitalizia, e a volerlo, quindi, ritenere soggetto (quanto meno per analogia) alle norme che regolano il tipo contrattuale codi- cistico del contratto di costituzione di rendita vitalizia, deve cer- tamente escludersi che si tratti di un contratto riconducibile alla donazione e, quindi, che esso sia soggetto, ai sensi dell’art. 1872 c.c., comma 2, c.c., ai corrispondenti vincoli di forma. Nel caso di specie, per quello che emerge inequivocabilmente dalla stessa scrittura privata – e che risulta correttamente colto dalla corte territoriale, la quale, per tale ragione, ha ritenuto sussistere una promessa di pagamento ed ha, pertanto, escluso la necessità della forma pubblica – il riconoscimento della ren- dita in favore della ST non è frutto di un atto di liberalità operato dal CI in favore di quest’ultima, ma è espressa- mente considerato una attribuzione patrimoniale destinata a regolare pregressi rapporti patrimoniali insorti tra le parti (rap- porti espressamente richiamati, per quanto non descritti nel dettaglio, nella scrittura, salva la precisazione che essi non de- rivavano direttamente dal rapporto matrimoniale). Tali rapporti – deve, quindi, ritenersi – avevano dato luogo ad una pretesa della ST che, con la costituzione della rendita in suo favore, il CI ha inteso in qualche modo regolare o estinguere. In tale ottica, dunque, va intesa la qualificazione in termini di promessa di pagamento data all’atto negoziale dalla corte d’ap- pello. Ric. n. 29884/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 11 di 15 Del resto, la qualificazione della dichiarazione in questione in termini di promessa di pagamento non esclude che l’oggetto dell’atto negoziale di cui si controverte sia, come afferma la parte ricorrente, la costituzione di una rendita vitalizia, ben po- tendo, nell’esplicazione della libertà negoziale delle parti (che consente anche di stipulare atti non rientranti nei tipi negoziali codicistici), essere costituita una rendita vitalizia al fine di estin- guere una pregressa obbligazione. 2.4 Quanto sin qui osservato ha, in ogni caso, rilievo esclusi- vamente su di un piano qualificatorio ed astratto. Ciò che ha realmente rilievo, ai fini della valutazione della fon- datezza dell’eccezione di nullità della scrittura in questione sol- levata dal CI e, quindi, ai fini dell’esito della presente con- troversia, è la possibilità di qualificare o meno la dichiarazione negoziale da lui sottoscritta in termini di atto di liberalità o do- nazione. Con riguardo a tale questione, anche a prescindere dalla esatta qualificazione della scrittura, non vi è alcun dubbio che il suo stesso contenuto sia tale da escludere in radice che la sua causa possa essere riconducibile ad un atto di liberalità, come sarebbe necessario onde poter affermare la necessità della forma pub- blica per la sua stipulazione. Con la scrittura privata in contestazione, le parti hanno inteso regolare pregressi rapporti patrimoniali esistenti tra di loro, me- diante il pagamento di un determinato importo annuale da parte del CI in favore della ST;
non vi è alcun elemento che possa indurre a individuare una causa di liberalità alla base dell’attribuzione patrimoniale operata dal CI in favore della ST. Pertanto, anche se le parti hanno ritenuto di regolare i loro pre- gressi rapporti patrimoniali mediante la costituzione di una ren- dita vitalizia, certamente va escluso che tale rendita sia stata prevista a titolo gratuito e, a più forte ragione, che sia Ric. n. 29884/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 12 di 15 configurabile alla sua base una causa di liberalità (è, comunque, appena il caso di osservare che, in realtà, anche se si trattasse di costituzione di rendita a titolo gratuito, mancando certa- mente l’animus donandi, non sarebbe comunque stato neces- sario l’atto pubblico e la scrittura privata sarebbe da ritenersi in ogni caso valida, sotto il profilo formale, perché l’atto pubblico è necessario solo in caso di rendita costituita per donazione, cioè se sussiste la causa di liberalità). 2.5 Quanto sin qui esposto è senz’altro sufficiente (anche con la segnalata correzione o integrazione della motivazione della sentenza impugnata, in ordine alla qualificazione del rapporto negoziale) ad escludere la dedotta nullità della scrittura privata fatta valere dalla ST, per difetto di forma pubblica, ai sensi dell’art. 1872, comma 2, c.c.. 2.6 Va, infine, fatto cenno alla circostanza che il CI ha, per la prima volta con la memoria depositata in vista dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., dedotto una pretesa nullità della scrittura privata di cui si discute, in quanto desti- nata a [...] rapporti di carattere patrimoniale derivanti dal matrimonio al di fuori del giudizio di separazione e di sciogli- mento del matrimonio stesso. Si tratta, in primo luogo, di una questione nuova, che richiede- rebbe nuovi accertamenti di fatto, non ammissibili nella pre- sente sede e, come tale, non potrebbe in nessun caso essere presa in esame, per quanto configurante la deduzione di una pretesa nullità, vizio sempre rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo (per l’impossibilità del rilievo della nullità in sede di legittimità nel caso in cui i relativi presupposti di fatto non siano stati già acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, cfr.: Cass., Sez. 2, Or- dinanza n. 20438 del 29/07/2019, Rv. 654889 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 4175 del 19/02/2020, Rv. 657007 – 01; Sez. 3, Ric. n. 29884/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 13 di 15 Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023, Rv. 668476 – 02; Sez. 3, Ordinanza n. 4867 del 23/02/2024, Rv. 670332 – 01). D’altra parte, la prospettazione alla base di tale eccezione è del tutto incompatibile con le difese svolte dallo stesso ricorrente CI con il suo ricorso, avendo quest’ultimo, in realtà, soste- nuto che emergeva in modo inequivocabile dallo stesso tenore letterale della scrittura fatta valere nei suoi confronti che i rap- porti patrimoniali con essa regolati fossero del tutto estranei alle obbligazioni derivanti dal matrimonio. E tale assunto è, in verità, come già esposto, certamente con- divisibile, tanto che sul punto è stata ritenuta necessaria una correzione della motivazione della decisione impugnata. Ne consegue che l’eccezione (pure inammissibilmente sollevata solo con la memoria finale, quindi tardivamente) sarebbe in ogni caso da ritenere infondata. 3. Con il terzo motivo si denunzia «Art. 360 comma 1° nr. 3 c.p.c. – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1872, 2935, 2946 e 2948 c.c. – Errata iden- tificazione del termine di decorrenza della prescrizione – Pre- scrizione del diritto di credito – Sussiste». Il motivo è fondato. Indipendentemente dalla qualificazione dell’atto negoziale con- troverso come atto di costituzione di una rendita vitalizia, è stata correttamente esclusa dalla corte d’appello la fondatezza dell’eccezione di prescrizione decennale del diritto alla rendita stessa: l’ultimo regolare pagamento semestrale da parte del CI, per quanto emerge pacificamente dagli atti, era stato quello del 31 dicembre 2004; di conseguenza, la prima succes- siva scadenza utile per esercitare il diritto era quella del 30 giu- gno 2005; pertanto, la costituzione in mora dell’aprile 2015 deve ritenersi comunque tempestiva, ai fini dell’interruzione della dedotta prescrizione decennale. Ric. n. 29884/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 14 di 15 D’altronde, essendo stata proposta l’eccezione di prescrizione, deve comunque verificarsi la sussistenza della stessa con ri- guardo ai singoli ratei della rendita. Poiché il pagamento doveva avvenire a scadenza semestrale, il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (e fermo restando che, anche se il pagamento fosse da ritenersi a cadenza annuale, la durata della prescrizione sarebbe la medesima), la prescrizione era effettivamente quinquennale, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c.. Deve, conseguentemente, ritenersi maturata la prescrizione, al momento dell’atto di costituzione in mora del 9 aprile 2015, in mancanza di ulteriori atti di interruzione, in relazione a tutti i ratei con scadenza anteriore di almeno cinque anni rispetto a tale data. La decisione impugnata va, quindi, cassata in relazione alla sola statuizione di rigetto integrale dell’eccezione di prescrizione, af- finché, in sede di rinvio, tale eccezione sia nuovamente valu- tata, sulla base dell’applicazione dei principi di diritto appena esposti. 4. Il primo ed il secondo motivo del ricorso sono rigettati;
è accolto il terzo e la sentenza impugnata è cassata in relazione al solo motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di le- gittimità.
Per questi motivi
La Corte: - rigetta i primi due motivi del ricorso, accoglie il terzo, per quanto di ragione, e cassa la sentenza impugnata in re- lazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci- vile, in data 12 novembre 2024. Ric. n. 29884/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 15 di 15 Il Presidente estensore Augusto TATANGELO