Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/03/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Brindisi N. 1153 del 30.06.2022 Oggetto: iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli (azienda Agripom - anno 2015)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n. 789/2022 del
Ruolo Generale Sez. Lav. Appelli promossa da
, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso, come da mandato Parte_1 in atti, dall'avv. Simona Deangelis-Sammarco,
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura CP_1 generale alle liti richiamata in atti, dall'avv. Fabiola Leone,
APPELLATO
All'udienza del 24 gennaio 2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1153 del 30.06.2022 l'adito G.U. del Lavoro del Tribunale di Brindisi respinse la domanda proposta da tesa alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori Parte_1 agricoli del Comune di residenza per complessive 102 giornate, di cui 97 disconosciute dall' in CP_1 riferimento all'anno 2015, asseritamente lavorate alle dipendenze della Agripom, nonché all'annullamento della nota del 7.3.2017 di richiesta di restituzione della somma di € 3.090,07, percepita a titolo di indennità di disoccupazione e relativa al periodo 1.1.2015-31.12.2015.
Il Tribunale ritenne che dal verbale del 19/12/2016, allegato agli atti, era risultato che l'azienda CP_1
Agripom disponeva di un solo terreno preso in affitto da coltivato a pomodori, solo CP_2 da inizio aprile a fine agosto 2015, sito in località Torre Regina VA e non Apani;
che l'amministratore unico dell'Azienda, aveva dichiarato agli ispettori che i terreni di Persona_1
il ricorrente, di contro, aveva sostenuto di avere raccolto e piantato pomodori per Agripom da luglio a dicembre 2015 nelle contrade Restinco, Palmarini e Apani, ma detta azienda in quell'anno non aveva a disposizione alcun terreno coltivato a pomodori.
Concluse ritenendo che le risultanze del verbale non fossero state scalfite dalle dichiarazioni testimoniali, rese, peraltro, da testi attinti da provvedimento di cancellazione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il 28.12.2022. In Parte_1
esso ha precisato che la località denominata dagli ispettori Torre Regina VA altro non è che la contrada Apani e che il fondo rustico ubicato in località Paticchi è al confine con la contrada
Palmarini; che la prova testimoniale aveva dato puntuale riscontro degli assunti del lavoratore e, per di più, era stata resa, tra gli altri, da non attinto da alcun provvedimento di Parte_2
cancellazione; che il verbale ispettivo non è idoneo a invalidare il materiale probatorio acquisito in giudizio e che le irregolarità di cui si parla nel verbale in questione attengono alla amministrazione e gestione dei datori di lavoro, ma non dimostrano la fittizietà delle giornate rese dal lavoratore. Ha concluso chiedendo la reiscrizione negli elenchi nominativi dei Lavoratori Agricoli del Comune di residenza (Torre S. Susanna) per l'anno 2015 per complessive 102 giornate, di cui 97 disconosciute dall' , lavorate alle dipendenze della Agripom, nonché l'annullamento della nota del 7.3.2017 di CP_1 richiesta di restituzione della somma di € 3.090,07, percepita a titolo di indennità di disoccupazione per il periodo 1.1.2015-31.12.2015.
L' , nella memoria di costituzione depositata il 27.12.2021, ha contestato gli avversi argomenti CP_1 richiamando le risultanze del verbale ispettivo prodotto in I grado e ha rimarcato che, così come riconosciuto in sentenza, Agripom disponeva di un solo terreno preso in affitto da , coltivato CP_2
a pomodori, solo da inizio aprile a fine agosto 2015, sito in località Torre Regina VA e non
Apani, come riferito dal ricorrente;
inoltre l'amministratore dell'Azienda, , aveva Persona_1 dichiarato che i terreni di proprietà della famiglia siti in località Restinco o Marmorelle non erano mai stati utilizzati o coltivati da Agripom. Con specifico riferimento, poi, alla posizione del Pt_1 ha evidenziato che nei mesi invernali sicuramente non può avvenire il piantamento di pomodori a cielo aperto, come, invece, dichiarato dall'appellante. Ha, in conclusione, insistito per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 24.1.2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte premette che l'iscrizione nell'elenco anagrafico attesta la sussistenza di un valido rapporto di lavoro e della relativa provvista contributiva. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità
(da ultimo, Cass. n. 13769/2022 con richiami a precedenti conformi) il venir meno di tale agevolazione probatoria, in conseguenza dell'adozione di un provvedimento di cancellazione, onera l'interessato alla dimostrazione in giudizio della sussistenza del diritto preteso e, quindi, dell'effettività del rapporto di lavoro subordinato secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c..
In punto di fatto si osserva che la fu ispezionata da funzionari , Parte_3 CP_1 che riferirono circa i risultati dell'indagine, estesa al periodo 1° luglio 2015/30.9.2016, con verbale n. 2016022439/DDL del 19.12.2016 (versato in atti dall' ). Controparte_3
Da tale documento si trae che nelle denunce aziendali la società aveva dichiarato di aver condotto in affitto e coltivato vari terreni siti in agro di Brindisi in località denominate “Torre Regina VA” di proprietà di ” di proprietà di e suoi familiari, e CP_2 CP_4 Persona_2
“Paticchi”. Sia l'amministratore unico dell' che Parte_3 Persona_1 Persona_3 socio e collaboratore nella gestione dell'attività societaria, ascoltati nel corso delle indagini ispettive, dichiararono che l'unica superficie di terreno agricolo coltivato da Agripom ubicato in località “Torre
Regina VA” era stato quello oggetto di affitto con la nel marzo 2015. CP_2
Si accertò, inoltre, che la s.r.l., nella quarta denuncia di inizio attività, presentata il 4.2.2016, aveva indicato, oltre al fondo di , la conduzione in affitto dal 2.11.2015 al 30.4.2016 di alcune CP_2
particelle di terreno, tra loro limitrofe, di proprietà di e familiari site in località Persona_2
”, nonché la coltivazione “ad altro titolo” di un fondo rustico di proprietà dell' CP_4 [...]
(esteso circa ha 34) sito in località “Paticchi”. Detti ultimi due terreni, Parte_4
tuttavia, non risultarono essere stati posseduti da Agripom. Ed invero, le particelle 262, 263 e 20 dei fondi (in località ”) erano state coltivate personalmente da , Per_2 CP_4 Persona_4
mentre le restanti erano state seminate a grano e foraggio fino al giugno 2016 per poi rimanere incolte, come riscontrato in sede di accesso ispettivo effettuato l'11.10.2016.
Per il fondo in località “Paticchi”, coltivato a carciofo nel periodo 2.10.2015/30.5.2016, Agripom aveva prodotto nel corso dell'ispezione un contratto preliminare di “vendita in campo”. Ma il referente dalla “Società Agricola di Marra e De Castro”, , aveva a sua volta dichiarato Persona_5
di aver coltivato il fondo con manodopera da lui direttamente assunta, senza avvalersi di Pt_3
di aver venduto in blocco il prodotto all'azienda di Brindisi e che solo una
[...] Parte_5 parte delle piantine (“torsetti”) era stata donata a nell'estate dell'anno 2016. Persona_1
L'intera attività di coltivazione della , in definitiva, era stata svolta esclusivamente sulla Parte_3 superficie di terreno ubicata in località “Torre Regina VA” di proprietà della Controparte_2
Nel corso del primo sopralluogo effettuato in data 1.9.2016 i verbalizzanti avevano precisato di aver trovato intento al lavoro solo (che effettuava l'aratura del terreno), nonostante Persona_1
quello stesso giorno risultassero alle dipendenze della a tempo determinato fino al Parte_3
31.12.2016, n. 134 dipendenti. , inoltre, aveva escluso che i terreni di proprietà di suo padre, , e della Persona_1 Persona_6 sua famiglia, ubicati in località denominata “Restinco” o “Marmorelle” fossero stati mai coltivati dall' dichiarando: “Preciso che i terreni miei di famiglia, in zona Marmorelle, non Parte_3 sono mai stati utilizzati o coltivati dall' in quanto, dopo il 2014 sono stati coltivati sempre Parte_3
ed esclusivamente a livello della mia famiglia. Fino alla fine del 2014, cioè fino a quando mio padre
è stato amministratore della Coop. Zeus, venivano coltivati da quest'ultima con proprio personale.
Successivamente solo dalla mia famiglia”.
Gli ispettori, ancora, rilevarono che sulla scorta di quanto riferito dal socio (“… Persona_3
posso solo dire di aver assunto e fatto lavorare circa 110 braccianti nel 2015. Posso dire che di sicuro hanno lavorato solo per circa due mesi, solo per la raccolta dei pomodori, nel periodo da fine giugno ai primi di settembre. Anche quest'anno 2016 la società Agripom ha assunto circa 110/120 dipendenti, ma non per lavorare sul fondo di Torre Regina VA, dove c'era solo il grano. Questi braccianti sono stati utilizzati dall'Agripom solo per la raccolta di pomodori acquistati in blocco da altri produttori della zona”), era da escludere che in determinati periodi dell'anno gli operai assunti dall' avessero lavorato, poiché la raccolta di pomodori “a cielo aperto” veniva effettuata Parte_3
solo nei mesi estivi e non anche in quelli invernali.
Gli ispettori, poi, avevano evidenziato che le dichiarazioni rese dai lavoratori, riportate sinteticamente nel verbale, risultavano lacunose su aspetti essenziali del rapporto di lavoro denunciato in loro favore e che le scarse informazioni fornite si erano rivelate anche inesatte o incongruenti con le dichiarazioni rese da altri lavoratori, con i dati acquisiti agli archivi dell' e con quanto dichiarato CP_3 dall'amministratore della società agricola.
Venendo al caso di specie, nell'atto introduttivo del giudizio ha precisato di aver lavorato Pt_1 alle dipendenze dell'azienda per 102 giornate dall'8.7.2015 al 31.12.2015 (97 delle Parte_3 quali disconosciute dall' ) sui terreni siti in agro di Brindisi - contrade Restinco, Palmarini e CP_1
Apani - per la piantagione e raccolta di pomodori e carciofi.
Orbene, come sopra evidenziato, dal 2015, contrariamente a quanto dedotto dal i terreni Pt_1
siti in contrada Restinco furono coltivati solo ed esclusivamente dai membri della famiglia Per_1 senza ricorso a manodopera bracciantile e, per quanto dichiarato da , nell'anno 2016 Persona_3 la società Agripom aveva assunto “circa 110/120 dipendenti, solo per la raccolta di pomodori acquistati in blocco da altri produttori della zona”, che veniva effettuata nel periodo “da fine giugno ai primi di settembre”. Come evidenziato dall' , appare poco probabile che si siano potuti CP_1
raccogliere pomodori sino al 31 dicembre. Nonostante il clima mite del brindisino deve ritenersi non verosimile che la raccolta dei pomodori a cielo aperto si sia protratta nei mesi invernali e fino alla fine dell'anno. Con la conseguenza che non è possibile individuare il numero di giornate effettivamente lavorate, tenuto conto che la raccolta veniva effettuata nel periodo da fine giugno ai primi di settembre, come dichiarato da . Persona_3
Si ritiene, pertanto, che l'espletamento dell'attività lavorativa alle dipendenze della citata azienda agricola, così come descritto in ricorso, risulta smentito dalle risultanze del verbale ispettivo, in special modo nella parte relativa alla coltivazione dei pomodori, svolta in periodi non coincidenti con quelli dichiarati dall'amministratore unico della Società. Né, peraltro, le risultanze contrarie emerse dalle testimonianze appaiono sufficienti a sostenere l'assunto del lavoratore, anche in considerazione della lacunosità delle dichiarazioni rese, stante la mancata conoscenza del numero di giornate effettivamente prestate dal Pt_1
In difetto di prova circa l'effettivo espletamento di lavoro per 102 giornate, di cui 97 disconosciute dall' , il provvedimento di cancellazione, motivato dalle ragioni documentalmente riscontrate CP_1
dai funzionari ed esposte nel verbale di accertamento, va confermato e l'appello rigettato anche nella parte relativa all'annullamento del provvedimento di restituzione della somma di € 3.090,07 percepita a titolo di indennità di disoccupazione, non spettante per il periodo 1.1.2015-31.12.2015 proprio in ragione del venir meno del requisito di legge.
Stante la dichiarazione resa dall'appellante ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc, le spese del presente grado vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 28/12/2022 da Parte_1 nei confronti dell' avverso la sentenza del 30/06/2022 n. 1153 del Tribunale di
[...] CP_1
Brindisi, così provvede:
RIGETTA l'appello
Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 24/01/2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi