Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 23/04/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A (art. 281 quinquies c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 3196 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'esito della trattazione scritta del 12.03.2025 e vertente tra
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Simone Pietro Buffo;
Opponente
e
C.F. , già in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore e per essa, quale mandataria,
[...]
C.F. , già in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi;
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di credito al consumo;
cessione di crediti in blocco ex art. 58, d.lgs. n. 385/1993.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso:
per l'opponente: ““IN VIA PRELIMINARE 1. Accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale di Ivrea in favore del Giudice di Pace di Ivrea con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Accertare e dichiarare la nullità del provvedimento di rimessione in termini n. cronol. 1599/2023 del 18.08.2023 e per l'effetto dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per mancata notifica nel termine di sessanta giorni dall'emissione/pubblicazione. NEL
MERITO IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del
1
PRINCIPALE Revocare il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto dichiarare che l'attore opponente nulla deve alla convenuta opposta per le causali di cui in premessa. IN SUBORDINE
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, limitare la pretesa creditoria a quanto rigorosamente provato in corso di causa, dedotte tutte le somme non dovute e/o corrisposte in eccesso dall'odierno opponente. IN VIA ISTRUTTORIA Acquisire il fascicolo del procedimento monitorio. Si riservano richiesta di CTU per la verifica degli interessi applicati e le ulteriori istanze istruttorie nelle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. IN OGNI CASO Con vittoria o quantomeno compensazione delle spese di giudizio, comprensive di compenso professionale, rimborso forfetario ed accessori di legge;
con distrazione delle spese a favore del Difensore”;
per l'opposta: “Nel merito:
1. Rigettare ogni domanda avversaria, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti Controparte_1
dell'opponente della somma di € 5.739,87 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre agli interessi di mora come richiesti in ricorso (e comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996) sino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento a favore di della suddetta somma;
2. Controparte_1
In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarlo (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della Controparte_1
somma di € 5.739,87 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
3. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge
(IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo
2 richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c., già Controparte_1 Controparte_1
premettendo di essere creditrice nei confronti di quale cessionaria Parte_1
del credito, della somma capitale di € 5.739,87 a titolo di restituzione di somme utilizzate in forza del contratto di credito al consumo n. 4301521925629431 del
17.03.2017, con opzione per linea di credito a mezzo carta (opzione usufruita con il primo utilizzo), ha chiesto al Tribunale di Ivrea di ingiungere il pagamento del suddetto importo oltre agli interessi legali sino al saldo.
In data 24.03.2023 il Tribunale adito ha emesso il decreto ingiuntivo n. 483/2023 nel procedimento n. 1017/2023 R.G., ingiungendo al debitore il pagamento della somma richiesta dalla creditrice.
ha proposto opposizione, contestando le pretese creditorie poste Parte_1
alla base del provvedimento.
In particolare, l'opponente ha eccepito in via preliminare l'incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di Pace, nonché l'inefficacia del provvedimento monitorio per illegittima rimessione in termini del ricorrente ai fini della notifica dello stesso;
nel merito, il predetto ha dedotto la nullità sotto plurimi profili del contratto posto a fondamento della domanda monitoria, l'insussistenza e l'indeterminatezza del credito azionato, la prescrizione del credito, la illecita capitalizzazione degli interessi in violazione del divieto di anatocismo, la non debenza degli interessi moratori e la mancata comunicazione della decadenza del beneficio del termine.
Si è costituita in giudizio la censurando integralmente la Controparte_1
fondatezza dell'avversa opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza in data 08.04.2024, è stata respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ed è stato altresì assegnato alla parte opposta il termine per introdurre il procedimento di mediazione, esperito con esito negativo.
Respinte le istanze istruttorie, la causa, istruita mediante acquisizione documentale, è 3 stata trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare indicata in epigrafe.
****
Preliminarmente, il presente giudizio ed in particolare l'originaria domanda monitoria va dichiarata proseguibile, avendo la parte opposta introdotto il procedimento di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010, definito con esito negativo, come previsto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., S.U., n. 19596/2020).
Sempre in via preliminare deve essere confermata l'ordinanza del 17.12.2024 con la quale sono state respinte le istanze istruttorie formulate dall'opponente, con particolare riguardo alla prova testimoniale e all'ammissione di una CTU contabile, per le ragioni di seguito esplicitate.
Deve essere in primo luogo respinta l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dall'opponente, secondo cui la domanda monitoria per € 5.739,87 avrebbe dovuto essere azionata dinanzi al Giudice di Pace di Ivrea in quanto il ricorso ex art. 633
c.p.c., depositato il 07.03.2023, ricadrebbe nell'ambito applicativo del novellato art. 7, comma 1, c.p.c., in virtù del d.lgs. n. 149/2022 in vigore dal 28.02.2023, che ha ampliato sino a diecimila euro il limite di competenza per valore del giudice di pace per le cause relative ai beni mobili. Giova richiamare al riguardo richiamato quanto già osservato in proposito nell'ordinanza del 17.12.2024. Invero, dalla verifica degli eventi registrati nel fascicolo telematico n. 1017/2023 R.G., emerge come il ricorso monitorio sia stata depositata dalla odierna parte opposta in 24.02.2023 e dunque, prima che entrasse in vigore la disposizione novellata per effetto della cd. riforma
Cartabia, non rilevando difforme la data di accettazione del deposito da parte della cancelleria avvenuta solamente in data 07.03.2023.
Parimenti deve essere respinta l'eccezione volta a censurare l'illegittima rimessione in termini della ricorrente ai fini della notificazione del decreto ingiuntivo, da cui ne discenderebbe l'inefficacia per omessa notifica nel termine perentorio di legge.
La contestazione non è suscettibile di accoglimento per un duplice ordine di ragioni: per un verso il giudice del monitorio, motivando il decreto di rimessione in termini,
4 ha già sindacato positivamente l'istanza della ricorrente, verificandone la fondatezza;
per l'altro, la questione non assume comunque rilievo concreto nell'ambito dell'odierno giudizio di opposizione, il quale non ha ad oggetto la mera impugnazione del decreto ingiuntivo, bensì «ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice dell'opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione» (cfr. in termini Cass. S.U. sentenza 9 settembre 2010, n.
19246).
Venendo al merito l'opposizione proposta è fondata e deve essere accolta.
Come è noto, nel procedimento di ingiunzione, colui che promuove il giudizio di opposizione può essere parificato all'attore dell'ordinario giudizio di cognizione solo da un punto di vista formale, poiché da un punto di vista sostanziale è, viceversa,
l'opposto che avanza in giudizio la pretesa creditoria;
ai fini della distribuzione dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., occorre, allora, dare rilievo all'effettiva e naturale posizione delle parti, restando a carico dell'opposto la prova dell'esistenza del credito ed a carico dell'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione. Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass., Sez. 3, sent. n. 5071 del 03.03.2009).
Del pari, in tema di inadempimento delle obbligazioni da contratto, secondo le regole di ripartizione dell'onere della prova (art. 1218 c.c. - art. 2697 c.c.), il creditore che agisce per l'adempimento di una obbligazione deve soltanto provare la fonte del suo diritto, limitandosi all'allegazione della circostanza dell'inadempimento, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della sua pretesa (v. per tutte Cass., S.U., 30/10/2001 n. 13533).
Nel caso di specie, la società opposta a supporto dell'azione monitoria ha prodotto il contratto di finanziamento stipulato dall'opponente con e il Controparte_4
contratto di cessione del credito, allegando l'altrui inadempimento rispetto all'obbligo di restituire gli importi utilizzati tramite un'apertura di credito prevista dal predetto
5 contratto di finanziamento.
ha contestato le allegazioni in fatto contenute nel ricorso Parte_1
monitorio e nella successiva comparsa di costituzione e risposta depositata dalla creditrice opposta, censurando per quel che rileva in questa sede l'addebito di plurime spese nell'estratto conto non dettagliate e l'applicazione di interessi non determinati in contratto.
Non risultano, di contro, oggetto di contestazione specifica, in particolare, con conseguente applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c., le seguenti circostanze:
l'avvenuta sottoscrizione in data 17.03.2017 tra e del Parte_1 CP_4
contratto di finanziamento CLA/012630768.5 contenente, tra le altre, una clausola che prevedeva la possibilità di aprire una linea di credito (cfr. doc. 3 della produzione monitoria); le firme apposte sul frontespizio contrattuale e nelle pagine seguenti;
i singoli movimenti, le singole spese effettuate e riportate nell'estratto conto integrale al
28.02.2019, riferito alla linea di credito su carta n. 4301521925629431, allegato dalla società creditrice nel giudizio di opposizione (cfr. doc. 5).
Parimenti non risulta contestata nella prima difesa utile l'inclusione del credito portato dall'opposto decreto ingiuntivo nel novero di quelli oggetto di intervenuta cessione
CP tra e (cfr. doc. 4 e 5 della produzione di parte CP_4 Controparte_1
ricorrente in sede monitoria).
Di contro, l'opponente, nell'ambito delle plurime contestazioni svolte e per quel che rileva in via assolutamente dirimente, ha eccepito in primo luogo l'inesistenza di un valido accordo che lo vincolasse all'apertura di una linea di credito, assumendo come il contratto di finanziamento esibito in sede monitoria avesse ad oggetto unicamente l'acquisto rateizzato di un televisore al prezzo di euro 970,80, già interamente restituito al finanziatore.
Nella prospettazione difensiva dell'opponente, la clausola contenuta a pag. 1 del modulo di finanziamento (“prendo atto che potrà essermi concessa da l'apertura di CP_4
una linea di credito utilizzabile anche mediante carta di credito rilasciata a mio nome, per un importo massimo di € 5.100,00 secondo le condizioni di generali riportate a tergo a quelle seguenti
6 attualmente in vigore”, cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio) non avrebbe potuto produrre gli effetti di un contratto concluso in quanto riservava al finanziatore una mera facoltà, oltre a non essere stata previamente negoziata e a risultare sprovvista della sottoscrizione del consumatore (cfr., sul punto, par. 3.1., pag. 3 dell'atto di citazione).
L'assunto non è suscettibile di accoglimento per plurimi ordini di ragioni.
In primo luogo, sotto un profilo eminentemente fattuale, non appare revocabile in dubbio che l'opponente abbia utilizzato la linea di credito messa a disposizione al momento della stipulazione del contratto di finanziamento, non avendo in alcun modo negato sia l'utilizzo della carta sia l'esecuzione delle singole operazioni riportate partitamente nell'estratto conto.
Sotto il profilo giuridico giova osservare come in tema di aperture di credito la giurisprudenza di legittimità abbia affermato con orientamento assolutamente consolidato il principio secondo il quale la prova della loro esistenza non può essere preclusa dalla mancata produzione del documento contrattuale, ma può essere ricavata aliunde da altre indicazioni documentali, quali ad esempio gli estratti conto, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione della linea di credito, con ciò superandosi la nullità derivante dall'assenza del requisito di cui all'art. 117, comma primo, TUB
(cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 5387/2024).
Facendo applicazione dei suddetti principi, dall'esame delle produzioni documentali, emerge come la parte opposta abbia fornito, da un lato, la prova dell'esistenza del contratto di finanziamento e di quello di cessione (dimostrando che nell'ambito del suddetto contratto rientrava anche il credito azionato in monitorio) e, dall'altro, che il debitore ha beneficiato di un affido tramite carta di credito, compiendo plurime operazioni.
La contestazione inerente alla mancata stipulazione di un contratto di apertura di credito risulta contraddetta dal documento prodotto dalla società opposta in sede monitoria sub doc. 3 ed allegato anche nell'odierno giudizio, il quale reca nel frontespizio la clausola che contempla la possibilità del cliente di ottenere un affido
7 tramite carta.
Tale clausola, munita di luogo e data di sottoscrizione, riporta la firma che, in assenza dello specifico disconoscimento, deve essere pacificamente riferita all'opponente.
Il contratto da cui è scaturita l'obbligazione dedotta in sede monitoria, dunque, è stato prodotto agli atti del giudizio e, per mezzo della previsione nella clausola sottoscritta relativa all'apertura di una linea di credito, ha introdotto un elemento idoneo a provare che l'opponente avesse accesso ad un affido tramite carta di credito.
Quanto alla prova che le parti abbiano dato effettiva esecuzione alla clausola di apertura della linea di credito soccorre l'estratto conto integrale depositato dalla
[...]
in allegato al doc. 5 della produzione (come detto, non Controparte_1
contestato dal debitore ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.), che riporta tutti i movimenti effettuati da con carta n. 4301521925629431, riportati Parte_1
per data e partitamente descritti fino al giorno 28.02.2019.
Devono essere, del pari, respinte l'eccezione di prescrizione e quella di omessa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine.
Quanto a quest'ultima doglianza, la medesima è sconfessata dalla comunicazione consegnata per compiuta giacenza in data 26.02.2018 (cfr. doc. 6). A ciò si aggiunga che la decadenza del debitore dal beneficio del termine non postula una preventiva delibazione giurisdizionale sulla sussistenza delle condizioni per l'applicabilità della citata norma e può ritenersi effettuata con la stessa domanda giudiziale di pagamento del debito o con il ricorso per ingiunzione - integra un atto unilaterale recettizio, che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore (cfr. tra le tante Cass. sez. 3, Sentenza n. 6984 del 08/05/2003; 3865/86).
È, altresì, infondata l'eccezione di prescrizione, peraltro prospettata esclusivamente con riguardo ad eventuali importi richiesti a titolo di interessi, atteso in primo luogo che il dies a quo del termine di prescrizione decennale con riguardo al contratto di apertura di credito non decorre dalla data di stipulazione del contratto bensì dalla data di comunicazione della decadenza del beneficio del termine notificata per compiuta giacenza in data 26.02.2018. L'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i 8 suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa (cfr. tra le tante Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10058 del 27/04/2010; Cass., sez.
III, 8 ottobre 2021, n. 27412; nello stesso senso, già Cass., sez. lav., 20 gennaio 2003,
n. 773). A ciò si aggiunga come la parte opposta per contrastare l'avversa eccezione abbia prodotto l'ulteriore diffida del 18.03.2019, ricevuta in data 19.04.2019 (cfr. doc.
5 e 6 fascicolo monitorio) e, dunque, ampiamente nel rispetto del termine decennale decorrente dalla cessazione del rapporto.
Devono, di contro, essere accolte le contestazioni inerenti alla esatta determinazione del credito, con particolare riguardo all'applicazione di costi per interessi e spese.
Invero, a fronte delle censure spiegate dalla parte opponente, la società opposta non ha allegato in modo specifico la fonte contrattuale delle singole spese addebitate nell'estratto conto.
Se è certamente vero e non revocabile in dubbio da un lato che la clausola contrattuale sopra richiamata legittimi l'apertura di credito e, dall'altro, che gli importi addebitati a titolo di prelievi e versamenti ovvero di acquisti effettuati dal Pt_1
siano chiaramente individuati e suscettibili di ripetizione, del pari deve escludersi che gli ulteriori importi siano chiaramente riconducibili al rapporto contrattuale, non avendo la parte opposta indicato la fonte negoziale delle singole voci di spesa addebitate e soprattutto la modalità di calcolo degli interessi.
In proposito, infatti, si appalesa assolutamente generico e privo di qualsivoglia elemento che consenta di determinare l'importo degli interessi pattuiti ed applicati il
9 regolamento contrattuale e la parte opposta non ha in alcun modo prospettato e dedotto la modalità di calcolo.
Dall'esame dell'estratto conto prodotto emerge come l'opponente, al netto di eventuali lievi scostamenti stante l'assenza di una perizia contabile, da un lato abbia effettuato operazioni, quali ad esempio prelievi versamenti e acquisti, per un importo complessivo di € 12.291,76 e, dall'altro, abbia restituito mediante addebito sul correlato conto corrente con cadenza mensile l'importo complessivo di € 15.104,42.
Del pari, risultano addebitate nel periodo 04.03.2009 – 31.12.2018 a vario titolo (cfr. tra l'altro commissione prelevamento, interessi di finanziamento, commissioni ritardato pagamento, addebito spese esazione) spese per complessivi € 8.302,90.
La domanda monitoria trae origine proprio dalla differenza tra la sommatoria tra i movimenti effettuati dall'opponente (€ 12.291,76) e l'importo dei costi addebitati (€
8.302,90) e le rate incassate dalla finanziaria mediante addebito sul conto corrente (€
15.104,42).
Tuttavia, le locuzioni utilizzate, stante la evidente genericità delle medesime e la non immediata riconducibilità a specifiche clausole contrattuali, non consentono di verificare la fondatezza dei singoli addebiti. Anche l'importo degli interessi applicati, che è variato nel corso del tempo, non è stato specificamente individuato dalla parte opposta, con conseguente esclusione di qualsivoglia verifica giudiziale.
A ciò si aggiunga come il solo importo degli interessi ammonti nell'arco temporale sopra indicato ad € 7.087,48, con una applicazione media mensile di circa € 66,00, senza che risulti in alcun modo il criterio di applicazione degli stessi nonché l'importo del capitale sul quale sarebbero stati calcolati, tenuto conto del correlato addebito mensile che è variato nel corso del tempo da € 100,00 sino ad € 165,00.
In altri termini, solamente conoscendo la base di calcolo del debito residuo, al netto dei versamenti mensili, avrebbe potuto essere valutata la determinazione degli interessi corrispettivi applicati, determinazione peraltro che non risulta in alcun modo intellegibile dall'esame del contratto prodotto. A titolo esemplificato nell'anno 2016 è
10 stata addebitata a titolo di interessi la somma complessiva di circa 900,00 euro, senza che sia chiaramente individuabile in quel determinato arco temporale l'importo del capitale residuo, che giova ribadire costituisce la base di calcolo per la determinazione dei medesimi.
Del pari, nell'estratto conto risulta addebitata per undici volte la voce “spese di esazione”, laddove dall'esame del testo contrattuale avrebbe potuto essere addebitata una sola volta per l'importo di € 50,00.
Ciò posto, elidendo dall'estratto conto prodotto dalla società opposta già solamente gli addebiti a titolo di interessi e “spese di esazione”, non risulta un credito in favore della società opposta, tenendo conto dei versamenti parziali mensili effettuati dall'opponente mediante addebito sul conto corrente correlato.
In conclusione, dunque, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'esito complessivo del giudizio, con conseguente rigetto di plurime eccezioni spiegate dall'opponente stesso, e l'oggettiva controvertibilità delle questioni prospettate dalle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante il n.
3196/2023 R.G., così provvede:
accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 483/2023 del 24.03.2023 emesso dal Tribunale di Ivrea;
compensa integralmente spese tra le parti.
Così deciso in Ivrea il 22 aprile 2025.
IL GIUDICE
dott. Augusto Salustri
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