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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/11/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 575/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 575/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1125/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 14/03/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 15/03/2023 – notificata in data 24/04/2023,
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Del Re Pompeo ed elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati in Vasto (CH) alla Via Zanella n. 11, presso studio difensore,
- appellante –
CONTRO
in persona del liquidatore p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Gioiello Antonio ed elettivamente domiciliata in Pontecagnano Faiano (SA) alla Via
Calabria n. 9, presso studio difensore.
- appellata –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1125/2023 del Tribunale di Salerno – Impugnazione della delibera dell'assemblea ordinaria di società cooperativa avente a oggetto l'approvazione del bilancio
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo pec in data 21/5/2023 per l'appellata presso i procuratori costituiti in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 29/5/2023, e proponevano gravame avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
1125/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 14/03/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 15/03/2023 – notificata in data 24/04/2023, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1) Rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna gli attori, in solido, al pagamento, in favore della , in persona del Controparte_1
l.r.p.t., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.126,50 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., con distrazione in favore dell'avv. Antonio Gioiello antistatario”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione ritualmente notificato in data 27/4/2015 e iscritto a ruolo in data 5/5/2015, i coniugi e convenivano in giudizio, innanzi Parte_1 Parte_2 al Tribunale di Salerno, la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al fine di far accertare e dichiarare la nullità o, quantomeno, l'annullamento della delibera assembleare del 28/3/2015, con la quale era stato approvato il bilancio relativo all'esercizio chiuso al
31/12/2014 e, conseguentemente, l'invalidità del relativo bilancio di esercizio, nella forma della nullità o dell'annullamento.
Gli attori, deducendo, in primo luogo, di essere soci della società di cui supra, come attestato dalla relativa iscrizione nel libro soci, rappresentavano quanto segue.
A seguito della ricezione dell'avviso di convocazione – spedito in data 19/3/2015 ma pervenuto solo in data 24/3/2015 – dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del suddetto bilancio, fissata, in prima convocazione, per il 28/3/2015 e, in seconda, per il 30/3/2015, i coniugi, a mezzo del proprio difensore, richiedevano alla società la consultazione della documentazione contabile, incluso l'approvando bilancio, al fine di una partecipazione consapevole e informata all'adunanza. Stante
l'inerzia della società, e si astenevano dalla partecipazione Parte_1 Parte_2 all'assemblea in parola e, in data 1/4/2015, sempre a mezzo del difensore, ne comunicavano alla le ragioni, evidenziando che la condotta negativa della società Controparte_1 si poneva in violazione con i diritti di informazione e di controllo che la legge riconosce, tra gli altri, al socio e riservandosi, altresì, l'impugnativa della delibera e del relativo bilancio, di fatto approvato nella prima riunione dell'assemblea in data 28/3/2015.
Pertanto, gli attori rilevavano che la delibera assembleare de qua risultava assunta in spregio alla legge e al vigente statuto sociale, in quanto la società, negando ai soci e Parte_1 [...] la consultazione delle scritture contabili, aveva impedito che tutti i soci avessero adeguata Pt_2 cognizione della documentazione strumentale all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il
31/12/2024. La parte attrice, inoltre, censurava anche i profili sostanziali del documento contabile di cui sopra, adducendo il mancato rispetto dei principi di chiarezza, verità e correttezza nella redazione del bilancio e reputando che tali violazioni derivassero dall'aver impedito ai coniugi l'esercizio dei diritti sociali di consultazione e di controllo.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata all'udienza del 13/1/2017, si costituiva in giudizio la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., quale parte convenuta, contestando quanto dedotto dalla controparte e chiedendone il rigetto. In particolare, la società convenuta eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo agli attori, stante la mancata partecipazione all'assemblea del 28/3/2015 e, inoltre, ritenendo insussistente un attuale interesse ad agire dei coniugi, postulava l'acquiescenza alla delibera adottata nell'anzidetta assemblea. All'uopo, la adduceva che in altre sedi e, segnatamente, nel giudizio CP_1 monitorio incardinato dalla – difesa dal medesimo procuratore degli attori e nella Controparte_2 cui compagine sociale figuravano anche i coniugi e – contro la Parte_1 Parte_2 convenuta, la ricorrente fondava la sua pretesa sulla bontà del bilancio approvato in data 28/3/2015, senza porre in discussione la validità della relativa delibera assembleare. Concludeva, pertanto, che il contegno assunto dai soci attori era atto a integrare un abuso del diritto.
In assenza di attività istruttoria, ritenuta la causa già matura per la decisione, si perveniva all'udienza del 29/1/2018 per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di diversi rinvii d'ufficio e del mutamento del Giudice relatore, la causa veniva rinviata all'udienza del 16/11/2022, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1125/2023, emessa e depositata telematicamente in data 14/3/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 15/03/2023 – notificata in data 24/4/2023, il Tribunale di Salerno, rigettando preliminarmente le eccezioni formulate dalla società convenuta in ordine alla carenza dei presupposti dell'azione e ritenendo, tuttavia, infondate le doglianze della parte attrice, rigettava le domande avanzate dagli attori, condannandoli, in solido, al pagamento, in favore della , in persona del l.r.p.t., delle spese del giudizio, liquidate in € Controparte_1
2.126,50.
Con la proposizione del presente gravame, gli odierni appellanti, e , Parte_1 Parte_2 censuravano l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi: “I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2479 ter c.c.; II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c., nonché
1421 e 2479 ter c.c., con illogica ed incongrua motivazione su questioni di natura decisiva;
III)
Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 153 c.p.c., nonché 2423 c.c., con insufficiente motivazione;
IV)Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. 2° comma n°4, motivazione nulla ed apparente;
V) Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92c.p.c. e violazione e falsa applicazione dell'art. 4 comma 5 del D.M. n. 55/2014”.
Chiedevano, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare, per gli esposti motivi, la nullità o, quanto meno,
l'annullabilità della delibera assembleare del 28.03.2015 e per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità o, quanto meno, l'annullabilità del bilancio chiuso al 31.12.2014; 2. condannare l'appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio ed alla ripetizione di ogni somma corrisposta dagli appellanti, senza alcuna acquiescenza, ma al mero fine di evitare azioni esecutive fondate sul titolo impugnato. In specie condannare l'Avv. Antonio GIOIELLO, distrattario delle spese e competenze di lite di prime cure, per la dichiarata qualità di procuratore antistatario, alla ripetizione delle somme riscosse nelle more del giudizio di appello, maggiorate di interessi dalla data di riscossione sino al dì di effettiva restituzione;
3. in via subordinata, per ogni denegata e non creduta ipotesi, compensare integralmente le spese tra le parti di entrambi i gradi di giudizio, in applicazione dell'art. 92 – III comma, ovvero per la sussistenza di giusti motivi di compensazione”. Chiedevano, inoltre, in via istruttoria, la rimessione della causa in istruttoria, con ammissione delle prove ritualmente articolare in primo grado.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data
12/9/2023, si costituiva in giudizio , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., quale parte appellata, che, in primo luogo, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. nonché la manifesta infondatezza del gravame ai sensi e per gli effetti dell'art. 348- bis c.p.c. e, altresì, la violazione dell'art. 345 c.p.c. per la proposizione, da parte degli appellanti, di eccezioni nuove rispetto alle difese compiute in primo grado;
inoltre, in via preliminare, deduceva il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse ad agire;
nel merito, chiedeva di rigettare l'interposto gravame in quanto infondato, con vittoria di spese e competenze del giudizio di appello. Fissata la prima udienza per il 5/10/2023, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter
c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022 e, depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il precedente Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 28/11/2024 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3).
Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del 28/11/2024 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Presidente, con ordinanza depositata telematicamente in data 13/11/2024, differiva la trattazione della causa all'udienza del 2/10/25. Disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'anzidetta udienza, il Presidente, con decreto depositato telematicamente in data 24/9/2025, disponeva la riassegnazione della causa al Consigliere dott.ssa Carleo. Depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. avanzata da parte appellata per essere l'appello adeguatamente argomentato, con esposizione degli elementi di critica in fatto e in diritto, ed adeguata esposizione delle ragioni del gravame.
L'appello, come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito riportate. La domanda proposta dagli appellanti è stata rivolta ad accertare la nullità o l'annullabilità della delibera di assemblea del
28/03/2015, relativa al bilancio chiuso il 31/12/2014. A sostegno della domanda gli appellanti hanno lamentato la mancata compiuta informazione in relazione al bilancio da approvare e le relative scritture contabili, con tutti i giustificativi, a tutti gli estratti conto relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, con riferimento ad esborsi, bonifici, assegni, a tutte le fatture e ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali. Detti documenti sono stati richiesti alla società in data 25/03/2015 in vista dell'assemblea comunicata e convocata per il 28/03/2015. Non avendo avuto riscontro essi non hanno partecipato all'assemblea, chiedendo la verifica del vizio di nullità o annullabilità della delibera. Gli appellanti hanno lamentato il difetto di applicazione dell'art. 2479 ter c.c. nella parte in cui pur avendo riconosciuto l'applicabilità alle società cooperative della detta norma, ed aver riconosciuto che il difetto di informazione può condurre alla nullità, o annullabilità della delibera, ne ha escluso l'applicazione al caso di specie. Inoltre, hanno contestato la mancata applicazione della norma in relazione alla ritenuta ricorrenza della nullità solo in ipotesi di mancata convocazione, non lamentata nel caso che ci occupa. Invero, la delibera di assemblea può essere dichiarata nulla solo in ipotesi tassative ovvero di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale, di impossibilità o illeceità dell'oggetto. Nel nostro caso l'assemblea è stata convocata previa comunicazione pertanto non ricorre alcuna ipotesi di nullità della stessa, e nessun vizio riconducibile in tale categoria che possa giustificare un rilievo d'ufficio. Dunque, il difetto di informazione si traduce in un vizio di annullabilità della delibera. Invero, pur essendo la delibera di approvazione del bilancio, che essendo documento composto da più parti, stato patrimoniale, conto economico, e nota illustrativa da ritenersi valida, solo quando il bilancio approvato risponda a regole di chiarezza e completezza rispetto alle poste in esso iscritte, vizi questi che potrebbero condurre ad una illeceità dello stesso, difetto di verità e difetto di chiarezza, e dunque alla nullità,( cass. sez. unite n. 27/2000), nel caso di specie, tali vizi non vengono in evidenza poiché non rappresentati nella domanda delle parti, che si limita a contestazioni generiche e non puntualmente riferite ai dati iscritti nel bilancio. In particolare, non può impugnarsi la delibera che approva il bilancio adducendo irregolarità di gestione non ritrovabili nel bilancio stesso. Inoltre, chi impugna il bilancio ha l'obbligo di specificare i vizi di iscrizione delle voci di bilancio alterate, i punti di annotazione non corrispondenti al vero o non comprensibili nella rappresentazione del riscontro contabile. Nel caso in esame, la documentazione richiesta attiene in generale alla attività di gestione della società e non specificatamente riferita alle poste iscritte, e pertanto finalizzata alla contestazione di irregolarità riconducibili nella mala gestio, piuttosto che nel vizio proprio del bilancio approvato. Peraltro, manca la contestazione puntuale sul mancato deposito tempestivo ex art. 2429 c.c. del bilancio e documenti correlati presso la sede sociale, in relazione alla PEC del 7/04/2015 con cui la società ha segnalato il deposito presso la sede legale del bilancio e relativi allegati, onde i soci avrebbero potuto prenderne visione, unico adempimento cui la società è tenuta in sede di approvazione del bilancio. La genericità della contestazione comporta che nessun specifico onere probatorio sul punto può farsi ricadere sulla società. Irrilevante, sul punto è la prova testimoniale articolata riferita a fatti dimostrabili con documenti, e comunque inerenti la gestione nel suo complesso e non a singole voci riportate in bilancio. Non rileva la richiesta consulenza che non può sostituire l'onere probatorio ricadente sulla parte, e neppure la richiesta di esibizione ex art. 210 cpc non essendo dimostrata l'impossibilità di accedere a detta documentazione. Diversa dalla vicenda che ci occupa è la diversa pronuncia sulla illegittimità della esclusione dei soci, oggi appellanti, essendo relativa alla valutazione della condotta dei soci, e non anche alla invocata tutela per il vizio di informazione, con conseguente assenza di effetto vincolante nel presente giudizio. Nessun vizio ricorre nella liquidazione delle spese in relazione alla necessità della considerazione di tutte le fasi, inclusa quella istruttoria da non riferirsi alla mera attività di assunzione delle prove. (Cass. ordinanza n. 25711/2025)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e nei confronti della in persona del Pt_1 Parte_2 Controparte_1 legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 1125/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 14/03/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
15/03/2023 – notificata in data 24/04/2023, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appallata liquidate in euro 6.079,00 oltre iva e cnap come per legge e spese generali, con attribuzione al difensore antistatario.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 30 /10/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 575/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 575/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1125/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 14/03/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 15/03/2023 – notificata in data 24/04/2023,
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Del Re Pompeo ed elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati in Vasto (CH) alla Via Zanella n. 11, presso studio difensore,
- appellante –
CONTRO
in persona del liquidatore p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Gioiello Antonio ed elettivamente domiciliata in Pontecagnano Faiano (SA) alla Via
Calabria n. 9, presso studio difensore.
- appellata –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1125/2023 del Tribunale di Salerno – Impugnazione della delibera dell'assemblea ordinaria di società cooperativa avente a oggetto l'approvazione del bilancio
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo pec in data 21/5/2023 per l'appellata presso i procuratori costituiti in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 29/5/2023, e proponevano gravame avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
1125/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 14/03/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 15/03/2023 – notificata in data 24/04/2023, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1) Rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna gli attori, in solido, al pagamento, in favore della , in persona del Controparte_1
l.r.p.t., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.126,50 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., con distrazione in favore dell'avv. Antonio Gioiello antistatario”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione ritualmente notificato in data 27/4/2015 e iscritto a ruolo in data 5/5/2015, i coniugi e convenivano in giudizio, innanzi Parte_1 Parte_2 al Tribunale di Salerno, la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al fine di far accertare e dichiarare la nullità o, quantomeno, l'annullamento della delibera assembleare del 28/3/2015, con la quale era stato approvato il bilancio relativo all'esercizio chiuso al
31/12/2014 e, conseguentemente, l'invalidità del relativo bilancio di esercizio, nella forma della nullità o dell'annullamento.
Gli attori, deducendo, in primo luogo, di essere soci della società di cui supra, come attestato dalla relativa iscrizione nel libro soci, rappresentavano quanto segue.
A seguito della ricezione dell'avviso di convocazione – spedito in data 19/3/2015 ma pervenuto solo in data 24/3/2015 – dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del suddetto bilancio, fissata, in prima convocazione, per il 28/3/2015 e, in seconda, per il 30/3/2015, i coniugi, a mezzo del proprio difensore, richiedevano alla società la consultazione della documentazione contabile, incluso l'approvando bilancio, al fine di una partecipazione consapevole e informata all'adunanza. Stante
l'inerzia della società, e si astenevano dalla partecipazione Parte_1 Parte_2 all'assemblea in parola e, in data 1/4/2015, sempre a mezzo del difensore, ne comunicavano alla le ragioni, evidenziando che la condotta negativa della società Controparte_1 si poneva in violazione con i diritti di informazione e di controllo che la legge riconosce, tra gli altri, al socio e riservandosi, altresì, l'impugnativa della delibera e del relativo bilancio, di fatto approvato nella prima riunione dell'assemblea in data 28/3/2015.
Pertanto, gli attori rilevavano che la delibera assembleare de qua risultava assunta in spregio alla legge e al vigente statuto sociale, in quanto la società, negando ai soci e Parte_1 [...] la consultazione delle scritture contabili, aveva impedito che tutti i soci avessero adeguata Pt_2 cognizione della documentazione strumentale all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il
31/12/2024. La parte attrice, inoltre, censurava anche i profili sostanziali del documento contabile di cui sopra, adducendo il mancato rispetto dei principi di chiarezza, verità e correttezza nella redazione del bilancio e reputando che tali violazioni derivassero dall'aver impedito ai coniugi l'esercizio dei diritti sociali di consultazione e di controllo.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata all'udienza del 13/1/2017, si costituiva in giudizio la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., quale parte convenuta, contestando quanto dedotto dalla controparte e chiedendone il rigetto. In particolare, la società convenuta eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo agli attori, stante la mancata partecipazione all'assemblea del 28/3/2015 e, inoltre, ritenendo insussistente un attuale interesse ad agire dei coniugi, postulava l'acquiescenza alla delibera adottata nell'anzidetta assemblea. All'uopo, la adduceva che in altre sedi e, segnatamente, nel giudizio CP_1 monitorio incardinato dalla – difesa dal medesimo procuratore degli attori e nella Controparte_2 cui compagine sociale figuravano anche i coniugi e – contro la Parte_1 Parte_2 convenuta, la ricorrente fondava la sua pretesa sulla bontà del bilancio approvato in data 28/3/2015, senza porre in discussione la validità della relativa delibera assembleare. Concludeva, pertanto, che il contegno assunto dai soci attori era atto a integrare un abuso del diritto.
In assenza di attività istruttoria, ritenuta la causa già matura per la decisione, si perveniva all'udienza del 29/1/2018 per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di diversi rinvii d'ufficio e del mutamento del Giudice relatore, la causa veniva rinviata all'udienza del 16/11/2022, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1125/2023, emessa e depositata telematicamente in data 14/3/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 15/03/2023 – notificata in data 24/4/2023, il Tribunale di Salerno, rigettando preliminarmente le eccezioni formulate dalla società convenuta in ordine alla carenza dei presupposti dell'azione e ritenendo, tuttavia, infondate le doglianze della parte attrice, rigettava le domande avanzate dagli attori, condannandoli, in solido, al pagamento, in favore della , in persona del l.r.p.t., delle spese del giudizio, liquidate in € Controparte_1
2.126,50.
Con la proposizione del presente gravame, gli odierni appellanti, e , Parte_1 Parte_2 censuravano l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi: “I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2479 ter c.c.; II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c., nonché
1421 e 2479 ter c.c., con illogica ed incongrua motivazione su questioni di natura decisiva;
III)
Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 153 c.p.c., nonché 2423 c.c., con insufficiente motivazione;
IV)Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. 2° comma n°4, motivazione nulla ed apparente;
V) Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92c.p.c. e violazione e falsa applicazione dell'art. 4 comma 5 del D.M. n. 55/2014”.
Chiedevano, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare, per gli esposti motivi, la nullità o, quanto meno,
l'annullabilità della delibera assembleare del 28.03.2015 e per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità o, quanto meno, l'annullabilità del bilancio chiuso al 31.12.2014; 2. condannare l'appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio ed alla ripetizione di ogni somma corrisposta dagli appellanti, senza alcuna acquiescenza, ma al mero fine di evitare azioni esecutive fondate sul titolo impugnato. In specie condannare l'Avv. Antonio GIOIELLO, distrattario delle spese e competenze di lite di prime cure, per la dichiarata qualità di procuratore antistatario, alla ripetizione delle somme riscosse nelle more del giudizio di appello, maggiorate di interessi dalla data di riscossione sino al dì di effettiva restituzione;
3. in via subordinata, per ogni denegata e non creduta ipotesi, compensare integralmente le spese tra le parti di entrambi i gradi di giudizio, in applicazione dell'art. 92 – III comma, ovvero per la sussistenza di giusti motivi di compensazione”. Chiedevano, inoltre, in via istruttoria, la rimessione della causa in istruttoria, con ammissione delle prove ritualmente articolare in primo grado.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data
12/9/2023, si costituiva in giudizio , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., quale parte appellata, che, in primo luogo, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. nonché la manifesta infondatezza del gravame ai sensi e per gli effetti dell'art. 348- bis c.p.c. e, altresì, la violazione dell'art. 345 c.p.c. per la proposizione, da parte degli appellanti, di eccezioni nuove rispetto alle difese compiute in primo grado;
inoltre, in via preliminare, deduceva il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse ad agire;
nel merito, chiedeva di rigettare l'interposto gravame in quanto infondato, con vittoria di spese e competenze del giudizio di appello. Fissata la prima udienza per il 5/10/2023, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter
c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022 e, depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il precedente Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 28/11/2024 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3).
Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del 28/11/2024 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Presidente, con ordinanza depositata telematicamente in data 13/11/2024, differiva la trattazione della causa all'udienza del 2/10/25. Disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'anzidetta udienza, il Presidente, con decreto depositato telematicamente in data 24/9/2025, disponeva la riassegnazione della causa al Consigliere dott.ssa Carleo. Depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. avanzata da parte appellata per essere l'appello adeguatamente argomentato, con esposizione degli elementi di critica in fatto e in diritto, ed adeguata esposizione delle ragioni del gravame.
L'appello, come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito riportate. La domanda proposta dagli appellanti è stata rivolta ad accertare la nullità o l'annullabilità della delibera di assemblea del
28/03/2015, relativa al bilancio chiuso il 31/12/2014. A sostegno della domanda gli appellanti hanno lamentato la mancata compiuta informazione in relazione al bilancio da approvare e le relative scritture contabili, con tutti i giustificativi, a tutti gli estratti conto relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, con riferimento ad esborsi, bonifici, assegni, a tutte le fatture e ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali. Detti documenti sono stati richiesti alla società in data 25/03/2015 in vista dell'assemblea comunicata e convocata per il 28/03/2015. Non avendo avuto riscontro essi non hanno partecipato all'assemblea, chiedendo la verifica del vizio di nullità o annullabilità della delibera. Gli appellanti hanno lamentato il difetto di applicazione dell'art. 2479 ter c.c. nella parte in cui pur avendo riconosciuto l'applicabilità alle società cooperative della detta norma, ed aver riconosciuto che il difetto di informazione può condurre alla nullità, o annullabilità della delibera, ne ha escluso l'applicazione al caso di specie. Inoltre, hanno contestato la mancata applicazione della norma in relazione alla ritenuta ricorrenza della nullità solo in ipotesi di mancata convocazione, non lamentata nel caso che ci occupa. Invero, la delibera di assemblea può essere dichiarata nulla solo in ipotesi tassative ovvero di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale, di impossibilità o illeceità dell'oggetto. Nel nostro caso l'assemblea è stata convocata previa comunicazione pertanto non ricorre alcuna ipotesi di nullità della stessa, e nessun vizio riconducibile in tale categoria che possa giustificare un rilievo d'ufficio. Dunque, il difetto di informazione si traduce in un vizio di annullabilità della delibera. Invero, pur essendo la delibera di approvazione del bilancio, che essendo documento composto da più parti, stato patrimoniale, conto economico, e nota illustrativa da ritenersi valida, solo quando il bilancio approvato risponda a regole di chiarezza e completezza rispetto alle poste in esso iscritte, vizi questi che potrebbero condurre ad una illeceità dello stesso, difetto di verità e difetto di chiarezza, e dunque alla nullità,( cass. sez. unite n. 27/2000), nel caso di specie, tali vizi non vengono in evidenza poiché non rappresentati nella domanda delle parti, che si limita a contestazioni generiche e non puntualmente riferite ai dati iscritti nel bilancio. In particolare, non può impugnarsi la delibera che approva il bilancio adducendo irregolarità di gestione non ritrovabili nel bilancio stesso. Inoltre, chi impugna il bilancio ha l'obbligo di specificare i vizi di iscrizione delle voci di bilancio alterate, i punti di annotazione non corrispondenti al vero o non comprensibili nella rappresentazione del riscontro contabile. Nel caso in esame, la documentazione richiesta attiene in generale alla attività di gestione della società e non specificatamente riferita alle poste iscritte, e pertanto finalizzata alla contestazione di irregolarità riconducibili nella mala gestio, piuttosto che nel vizio proprio del bilancio approvato. Peraltro, manca la contestazione puntuale sul mancato deposito tempestivo ex art. 2429 c.c. del bilancio e documenti correlati presso la sede sociale, in relazione alla PEC del 7/04/2015 con cui la società ha segnalato il deposito presso la sede legale del bilancio e relativi allegati, onde i soci avrebbero potuto prenderne visione, unico adempimento cui la società è tenuta in sede di approvazione del bilancio. La genericità della contestazione comporta che nessun specifico onere probatorio sul punto può farsi ricadere sulla società. Irrilevante, sul punto è la prova testimoniale articolata riferita a fatti dimostrabili con documenti, e comunque inerenti la gestione nel suo complesso e non a singole voci riportate in bilancio. Non rileva la richiesta consulenza che non può sostituire l'onere probatorio ricadente sulla parte, e neppure la richiesta di esibizione ex art. 210 cpc non essendo dimostrata l'impossibilità di accedere a detta documentazione. Diversa dalla vicenda che ci occupa è la diversa pronuncia sulla illegittimità della esclusione dei soci, oggi appellanti, essendo relativa alla valutazione della condotta dei soci, e non anche alla invocata tutela per il vizio di informazione, con conseguente assenza di effetto vincolante nel presente giudizio. Nessun vizio ricorre nella liquidazione delle spese in relazione alla necessità della considerazione di tutte le fasi, inclusa quella istruttoria da non riferirsi alla mera attività di assunzione delle prove. (Cass. ordinanza n. 25711/2025)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e nei confronti della in persona del Pt_1 Parte_2 Controparte_1 legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 1125/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 14/03/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
15/03/2023 – notificata in data 24/04/2023, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appallata liquidate in euro 6.079,00 oltre iva e cnap come per legge e spese generali, con attribuzione al difensore antistatario.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 30 /10/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci