Articolo 20 della Legge 13 marzo 1958, n. 365
Articolo 19Articolo 21
Versione
7 maggio 1958
Art. 20.
Le funzioni di membri del Comitato nazionale, del Comitato provinciale e della Commissione comunale di vigilanza sono gratuite.
A detti membri spetta soltanto il rimborso delle spese di viaggio e di dimora fatte in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni, da liquidarsi in base alle disposizioni vigenti per le persone estranee all'Amministrazione dello Stato.
Entrata in vigore il 7 maggio 1958