Art. 20. Costituzione fondo
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.022 miliardi, che sara' accreditato ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato "Conto speciale per il finanziamento di provvedimenti urgenti per l'economia (esportazioni, edilizia, opere pubbliche)".
Le operazioni finanziarie di cui al precedente comma possono essere effettuate nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a cio' autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro oppure di certificati speciali di credito, oppure, in deroga a quanto previsto dall'art. 71 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, di emissioni di buoni ordinari del Tesoro ((si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394))
Agli oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette per gli anni 1975 e 1976, si fara' fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare delle singole operazioni effettuate.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.022 miliardi, che sara' accreditato ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato "Conto speciale per il finanziamento di provvedimenti urgenti per l'economia (esportazioni, edilizia, opere pubbliche)".
Le operazioni finanziarie di cui al precedente comma possono essere effettuate nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a cio' autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro oppure di certificati speciali di credito, oppure, in deroga a quanto previsto dall'art. 71 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, di emissioni di buoni ordinari del Tesoro ((si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394))
Agli oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette per gli anni 1975 e 1976, si fara' fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare delle singole operazioni effettuate.