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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 8931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8931 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Prima Sezione Civile Il Giudice monocratico, dott.ssa Viviana Criscuolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8921 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco De Luca presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Generale Giordano Orsini, n. 42; OPPONENTE E
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Caracciolo presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via F. Cilea, n. 280;
OPPOSTO FATTO E DIRITTO Con ricorso monitorio del 04/06/2024, il sig. esponeva che, con Controparte_1 decreto di omologa del 23/06/2016, il Tribunale di Napoli aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, recependo gli accordi raggiunti tra le parti;
che gli accordi richiamati nel predetto decreto di omologa prevedevano che la sig.ra su richiesta del marito, si impegnava a consegnargli la metà dei due
Parte_1 servizi di piatti HE con la metà delle relative posate, doni di nozze;
che i suddetti beni non erano stati consegnati dalla sig.ra ciò premesso,
Parte_1 chiedeva ingiungersi la consegna dei beni mobili determinati. Il Tribunale di Napoli, con decreto ingiuntivo n. 806/2025, pubblicato in data 17/02/2025, ingiungeva la sig.ra alla consegna dei beni mobili
Parte_1 determinati. Avverso il decreto ingiuntivo, con ricorso depositato in data 17/04/2025, spiegava opposizione la sig.ra , la quale deduceva di non dover nulla
Parte_1 all'ex coniuge in quanto aveva già adempiuto all'obbligo di restituzione sancito nei patti di separazione;
che già nel 2017 vi era stato uno scambio epistolare per cui la ricorrente aveva avuto modo di rendersi disponibile allo scambio di beni personali previsto negli accordi di separazione e che vi era stata una visita concordata proprio per la restituzione dei piatti in oggetto con la sorella del sig.
, la quale tuttavia ebbe un momento di sconforto ed abbandonò CP_1
1 repentinamente la casa della senza asportare nulla;
che, Parte_1 successivamente, nel giugno 2020, il sig. era tornato a chiedere la CP_1 restituzione dei predetti oggetti ed ancora una volta non aveva provveduto al ritiro che era stato convenuto per iscritto per il successivo 09/07/2020; che, a quel punto, vista la reiterata inconcludenza del che usava la restituzione dei CP_1 piatti come un pretesto per attaccare l'ex coniuge, la sig.ra la quale Parte_1 possedeva le chiavi della proprietà del ed abitava in una proprietà dello CP_1 stesso attigua alla residenza dell'ex marito, per liberarsi definitivamente dall'incombenza, aveva provveduto a riporre i piatti e le posate oggetto del presente giudizio nella dependance della abitazione dell'ex coniuge, denominata “fossa dei serpenti”, alla presenza dell'Avv. Antonio Libonati;
che, nonostante l'elevato numero dei beni scambiati e l'ingente valore economico di ognuno di essi, i coniugi non avevano mai provveduto scambiarsi alcuna ricevuta di consegna;
che i patti di separazione omologati, infatti, prevedevano una serie di reciproche restituzioni di svariati oggetti che erano transitati dalle rispettive abitazioni, a più riprese, durante gli anni successivi alla separazione, e che non era in uso tra i coniugi il rilascio di ricevute di consegna;
che, a riprova ulteriore che la sig.ra aveva Parte_1 restituito quanto richiesto dal sig. , vi era la circostanza che riguardava CP_1
l'acquisto fatto dalla stessa, già a partire dal maggio 2017, la quale aveva ricomprato i piatti restituiti all'ex marito proprio per reintegrare i piatti mancanti del servizio, e che tale riacquisto era tutt'ora in atto;
che, in ordine al quantum, la ricostruzione dei fatti riportata da parte resistente era scorretta anche sotto il profilo della quantificazione della domanda;
che tali piatti erano stati acquistati con il danaro raccolto presso il negozio HE di Napoli in occasione delle nozze dei coniugi avvenuto nel lontano 2009; che la somma complessiva Persona_1 raccolta e spesa presso il predetto negozio era stata inferiore ad € 20.000,00; che l'acquisto era avvenuto nel lontano 2009 e che i beni richiesti (posate e piatti) erano oggetti deputati, per il loro uso normale, ad un utilizzo anche quotidiano, circostanza quest'ultima che ne diminuiva ulteriormente il valore economico data la ovvia usura cui i predetti beni erano soggetti per loro natura. Pertanto, concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 826/25, pubblicato in data 17/02/2025, con condanna del resistente opposto al pagamento delle spese e competenze del giudizio, ed al risarcimento dei danni per la temerarietà della lite ex art 96, 3° co, c.p.c. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02/07/2025 si costituiva in giudizio , il quale ribadiva la fondatezza della Controparte_1 propria pretesa ed eccepiva la genericità e indeterminatezza delle allegazioni della ricorrente;
in particolare, deduceva che controparte non aveva fornito alcuna prova della relativa consegna dei beni oggetto del giudizio;
che nessuno aveva visto la sig.ra introdursi nella proprietà , e che appariva illegittimo che Parte_1 CP_1 la stessa avesse le chiavi dei varchi di accesso alla proprietà personale del CP_1
e dell'armadio ripostiglio della depandance ove avrebbe riposto i beni;
pertanto, chiedeva rigettarsi il ricorso in quanto infondato ed inammissibile per la sua
2 genericità e carenza di prove e relative richieste istruttorie, confermando il decreto opposto, con condanna della ricorrente al pagamento di tutte le spese di lite;
nonché con condanna della ricorrente ex art 96 c.p.c. All'udienza del 14/07/2025, i difensori delle parti si riportavano ciascuno ai propri atti e alle proprie deduzioni, impugnando e contestando quanto asserito e dedotto da controparte. Il Giudice, letto l'art. 281 terdecies cpc, invitava le parti a precisare le conclusioni, disponendo la discussione orale della causa. L'avv. Caracciolo per il sig. , riportandosi al ricorso, chiedeva la conferma CP_1 del decreto ingiuntivo e quindi l'accoglimento dell'azione di restituzione, e non di reintegra, come formulate, e deduceva che la controparte non aveva in alcun modo adempiuto al proprio onere probatorio relativamente al suo adempimento come debitore né aveva articolato mezzi istruttori sul punto, ribadiva la condanna alle spese con attribuzione. L'avv. De Luca per la sig.ra si riportava al proprio atto, chiedendo il Parte_1 rigetto del decreto ingiuntivo e della domanda formulata nel merito dalla controparte;
rappresentava che la propria assistita aveva fornito, attraverso l'acquisto di altri articoli della medesima collezione, la prova di aver restituito quanto richiesto dall'ex coniuge in un clima, quale quello esistente tra le parti nei momenti successivi alla separazione, più disteso di quello attuale in cui entrambe le parti effettuavano reciproche restituzioni di beni propri o che andavano restituiti secondo gli accordi, senza accusarne ricevuta;
l'avv. De Luca rappresentava, inoltre, che il valore dei piatti, a seguito dell'uso, era comunque evidentemente diminuito in misura considerevole. L'avv. Caracciolo replicava che non vi era la possibilità per il custode di utilizzare i beni per i quali aveva gli obblighi di custodia ex art. 1177 c.c.; l'avv. De Luca rappresentava che al momento della divisione dei beni non era stato fatto un inventario preciso dei beni stessi, che, quindi, non erano stati specificatamente individuati. Il Giudice riservava la causa in decisione ex art 281 sexies, comma 3, cpc.
L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo è infondata e, pertanto, va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Sul punto, giova innanzitutto precisare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente ha l'onere di fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito. E invero, la recente giurisprudenza di merito ha ribadito che, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere
3 dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 03/02/2006, n. 2421). Orbene, con riferimento al caso di specie, si evidenzia che parte ricorrente, nel chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ha dedotto di aver già adempiuto all'obbligo di restituzione sancito nei patti di separazione;
in particolare, la ricorrente ha dedotto che, a seguito di uno scambio di corrispondenza tra le parti, avvenuto nell'anno 2017 e, successivamente, nell'anno 2020, la sig.ra Parte_1 si era resa disponibile alla restituzione dei beni mobili oggetto del presente giudizio e che, in entrambe le occasioni, parte resistente non aveva provveduto al ritiro, sicché la al fine di liberarsi definitivamente dall'incombenza, aveva Parte_1 provveduto a riporre i suddetti beni nella dependance dell'abitazione dell'ex coniuge, alla presenza di un testimone, specificamente individuato, senza che tra le parti intervenisse alcuno scambio di ricevute o quietanze attestanti l'avvenuta consegna. Pertanto, l'opponente ha dedotto un fatto rilevante, quale la restituzione dei beni oggetto del decreto ingiuntivo, anche alla presenza di un soggetto terzo, senza che tale allegazione sia stata supportata dal deposito di alcuna ricevuta di consegna né da altra documentazione idonea a comprovare l'avvenuta restituzione dei beni mobili. Inoltre, l'opponente non ha formulato alcuna istanza istruttoria, neppure sotto forma di prova testimoniale, che avrebbe potuto, in ipotesi, surrogare la mancanza di prova documentale. Ne consegue che il fatto non risulta ritualmente provato ai sensi dell'art. 2697 c.c. non avendo parte opponente fornito elementi probatori e documenti a sostegno delle proprie argomentazioni. Si rileva, inoltre, che parte ricorrente ha fatto riferimento alla circostanza per cui gli ex coniugi erano soliti effettuare reciproche restituzioni di beni personali o di beni dovuti secondo gli accordi di separazione, senza provvedere al rilascio di alcuna ricevuta di consegna. Sul punto, occorre evidenziare che tale comportamento pregresso dedotto dalla ricorrente non può essere qualificato come un uso consolidato tra le parti, idoneo a costituire prova sufficiente nel presente giudizio, atteso che parte resistente, sig.
, nella propria comparsa di costituzione e risposta ha eccepito che l'asserita CP_1 mancata richiesta di ricevute – peraltro non provata da controparte – relativa a restituzioni avvenute in epoche antecedenti e riferite ad altri beni non può ritenersi rilevante nel presente giudizio e, comunque, non incide sull'onere probatorio ex art. 2697 c.c. riferito al caso concreto. Ne consegue che tale preteso uso non può ritenersi pacificamente esistente tra le parti né può assurgere a prova del fatto estintivo, in assenza di ulteriori elementi probatori. Parimenti, non può ritenersi idonea la circostanza dedotta da parte ricorrente di aver provveduto all'acquisto di un servizio di piatti analogo a quello oggetto di
4 restituzione. L'acquisto di beni similari, infatti, non costituisce in alcun modo prova dell'avvenuta riconsegna dei beni originariamente dovuti alla controparte, trattandosi di un fatto del tutto distinto e privo di efficacia estintiva rispetto all'obbligazione dedotta in giudizio. In conclusione, in difetto assoluto di prova dell'adempimento, l'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto. La soccombenza regola le spese che sono liquidate secondo il D.M. n. 55 del 10.03.2014 e 147/2022 applicabile ratione temporis tenuto conto del valore e della natura della causa, dell'attività difensiva concretamente espletata nonché del livello di complessità delle questioni trattate che rendono applicabile una decurtazione del 50% per assenza di complessità, ma non sussistono gli estremi della condanna per lite temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico, dott.ssa Viviana Criscuolo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto n. 806/2025 del Tribunale di Napoli, pubblicato il 17/02/2025;
3) Condanna al pagamento a Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali del giudizio di opposizione che liquida in complessivi
€ 2905,00 oltre IVA e CPA, se dovuti, e rimborso spese generali come per legge . Così deciso, in Napoli il 8/10/2025 Il Giudice, Dott.ssa Viviana Criscuolo
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