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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/10/2025, n. 4501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4501 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 22/10/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18805/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. SALEMI LUCREZIA NADIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA) Controparte_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 1, l. n. 18/1980 e succ. mod. e integraz., con decorrenza dal mese di Marzo 2024;
◊ dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, con decorrenza dal giorno 01/01/2024;
◊ condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, di 2/3 delle spese di lite relative alla fase di CP_2 accertamento tecnico preventivo obbligatorio e di 2/3 delle spese di lite relative alla fase di opposizione, che liquida in tal misura in complessivi euro 2.333,33, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore della difesa di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c., dichiarandone compensata la restante parte;
◊ pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico CP_2
preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Premesso che con ricorso depositato il 23/12/2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio l chiedendo CP_2
dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, negate, nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, dal CTU,
che, difatti, riconosceva la sola sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 con decorrenza dal giorno 01/01/2024;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' convenuto resisteva, chiedendo CP_1
il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
ritenuto che la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del primo CTU con atto depositato il 27/11/2024;
rilevato che l'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. impone alla “parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio” di depositare il ricorso introduttivo del giudizio “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”;
constatata per tabulas l'osservanza del termine in questione e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto che l'opposizione sia nel merito fondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali,
il CTU nominato all'udienza del 19/03/2025 ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di Marzo 2024, e ciò
sulla scorta di una accurata disamina della parte ricorrente e della certificazione medica depositata che il
Tribunale ritiene integralmente di condividere;
regolate le spese secondo soccombenza (tenendo conto, tuttavia, della data di decorrenza dei requisiti sanitari in questione) e ponendo a carico dell' le spese delle due CCTTUU, la prima delle quali già liquidata nella CP_2
precedente fase del giudizio e la seconda liquidata con separato decreto di pagamento;
◊ decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 24/10/2025
IL GOP
EMANUELA FI RI LA ER
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 22/10/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18805/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. SALEMI LUCREZIA NADIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA) Controparte_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 1, l. n. 18/1980 e succ. mod. e integraz., con decorrenza dal mese di Marzo 2024;
◊ dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, con decorrenza dal giorno 01/01/2024;
◊ condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, di 2/3 delle spese di lite relative alla fase di CP_2 accertamento tecnico preventivo obbligatorio e di 2/3 delle spese di lite relative alla fase di opposizione, che liquida in tal misura in complessivi euro 2.333,33, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore della difesa di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c., dichiarandone compensata la restante parte;
◊ pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico CP_2
preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Premesso che con ricorso depositato il 23/12/2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio l chiedendo CP_2
dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, negate, nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, dal CTU,
che, difatti, riconosceva la sola sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 con decorrenza dal giorno 01/01/2024;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' convenuto resisteva, chiedendo CP_1
il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
ritenuto che la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del primo CTU con atto depositato il 27/11/2024;
rilevato che l'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. impone alla “parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio” di depositare il ricorso introduttivo del giudizio “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”;
constatata per tabulas l'osservanza del termine in questione e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto che l'opposizione sia nel merito fondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali,
il CTU nominato all'udienza del 19/03/2025 ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di Marzo 2024, e ciò
sulla scorta di una accurata disamina della parte ricorrente e della certificazione medica depositata che il
Tribunale ritiene integralmente di condividere;
regolate le spese secondo soccombenza (tenendo conto, tuttavia, della data di decorrenza dei requisiti sanitari in questione) e ponendo a carico dell' le spese delle due CCTTUU, la prima delle quali già liquidata nella CP_2
precedente fase del giudizio e la seconda liquidata con separato decreto di pagamento;
◊ decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 24/10/2025
IL GOP
EMANUELA FI RI LA ER