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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/12/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2050/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 04/04/2025 da:
Parte_1
con l'avv. ZANETTI ALESSANDRO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. ZANETTI ALESSANDRO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno formulato domanda congiunta di separazione personale e di divorzio istando congiuntamente in questa sede per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, che le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Giudice, essendo stata pronunciata sentenza di separazione in data
8.05.2025, divenuta irrevocabile.
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 17/10/1998 da
[...]
e , trascritto al n. 45, Parte 2, Serie A, Anno 1998 del registro Pt_1 Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di RIESE PIO X alle seguenti condizioni:
1.I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, liberi di autodeterminarsi nelle rispettive scelte di vita, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Riese Pio X (TV) Via Ca' Miane n. 27/B, di proprietà della sig.ra
, rimarrà in uso alla medesima per abitarla unitamente ai due figli minori. Parte_1
Per
3. I figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori dai quali Per_2
riceveranno cura, educazione ed istruzione.
4. il padre potrà e dovrà vedere i minori secondo il seguente calendario: Per
• Ogni mattina verrà accompagnato a scuola dalla madre, dal padre;
Per_2
Per
• , al termine delle lezioni, verrà accompagnato a casa dalla madre, dal padre il Per_2
lunedì, il mercoledì e il venerdì; il martedì e il giovedì, giorni di rientro, provvederà la madre;
• i nonni materni si occuperanno dei nipoti indicativamente dalle ore 13:30 alle ore 17:30 del mercoledì;
• il padre vedrà e terrà con sé i figli minori quando lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei predetti ed in ogni caso,
fatta salva la possibilità di diverso accordo in termini di giorno ed orario:
Per i. ogni lunedì e mercoledì. Indicativamente alle ore 18.00 il sig. , preleverà e Pt_2
presso la residenza della madre e li condurrà nella propria abitazione, con pernotto. Per_2
Il mattino seguente riporterà i minori dalla madre e accompagnerà a scuola;
Per_2
ii. a settimane alterne, dal venerdì sera alle ore 7.00 del lunedì quando il padre accompagnerà i figli presso l'abitazione della madre per il successivo trasporto a scuola;
iii. 7 giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche natalizie, periodo che ad anni alterni andrà dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
iv. vacanze pasquali ad anni alterni. Per l'anno 2025 le vacanze pasquali saranno a beneficio della madre;
v. 3 settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive da concordare con la madre entro il mese di aprile di ogni anno, eguale periodo spetterà alla madre, valendo per il tempo residuo l'ordinario regime di visita;
vi. Festa del Papà;
vii. compleanni dei minori ad anni alterni.
- Nel caso in cui il genitore che dovrebbe prendere in custodia i figli non possa provvedervi il compito passerà prioritariamente all'altro; ovvero nel caso di impossibilità di entrambi ai nonni materni.
Istruzione dei minori Per
• continuerà a frequentare la scuola IC 2 di Castelfranco Veneto sede di San Floriano
(TV), continuerà a frequentare la scuola IC di Altivole (TV); Per_2
• Le parti stabiliscono che entrambi i genitori parteciperanno insieme agli incontri con gli insegnanti e alle attività promosse dalla scuola in generale;
• La scuola informerà sulle eventuali malattie, emergenze la madre che riferirà
tempestivamente al padre;
• Le decisioni su un eventuale cambiamento di istituto scolastico verranno assunte concordemente da entrambi i genitori;
Per
• Le parti concordano che e ricevano un'educazione religiosa presso la Per_2
Parrocchia di Vallà dove verranno accompagnati secondo le modalità che stabiliranno il padre e la madre.
Attività extrascolastiche
Per
• Entrambi i genitori sono d'accordo che pratichi judo presso l'ASD di Riese Pio X i giorni martedì e giovedì dalle ore 19:30 alle ore 20:30 e che pratichi pallavolo presso la Per_2
Polisportiva di Castello di Godego (TV) nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 16:30 alle ore 18:30;
• I figli saranno accompagnati nello svolgimento delle suddette attività dalla madre.
• Le decisioni relative alle attività sportive ed extrascolastiche dovranno essere condivise;
5. Il signor a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, Parte_2
corrisponderà alla signora , a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della Parte_1
medesima, entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese, la somma di euro 600,00 (euro 300
cadauno), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli così come definite dal protocollo in uso presso questo tribunale.
Sono in ogni caso comprese nell'assegno ogni attività di cura dei figli svolte dai nonni materni ed eventuali spese ulteriori per baby sitter.
6. Si dà atto che l'Assegno Unico Universale viene percepito dalla sig.ra . Parte_1
7. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 18/12/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani