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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 3312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3312 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17567/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 17567/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in VIA MONTE DI PIETA', 1 TORINO Parte_1 presso lo studio dell'avv. SAVASTI MARCELLA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in VIA MONTE DI PIETA', 1 TORINO presso lo studio CP_1 dell'avv. CATALDI CHIARA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nata il [...] e nato il [...]. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note congiunte depositate il 19/05/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori e sono nati dalla relazione tra e , Per_1 Per_2 Parte_1 CP_1 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato in data 14/10/2024 chiedeva al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli e alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
Si costituiva in giudizio . CP_1
Le parti, nelle more del procedimento, davano atto di essere pervenute a un accordo. Veniva quindi revocata l'udienza e sostituita dal deposito di note scritte. Depositate, ritualmente, le predette note contenenti le conclusioni congiunte, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte, anche per il tramite dei Servizi sociali territorialmente competenti. Per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c., non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli e pur mantenendo la residenza anagrafica presso il padre in Per_1 Per_2
Torino, Via Catti n. 9, abbiano collocazione prevalente presso l'abitazione materna, sita in Torino,
Via Catti n. 16.
PRENDE ATTO che, al momento, la OR vive con la madre, OR Pt_1 CP_2
e la nonna materna.
[...]
PRENDE ATTO che i genitori concordano sin d'ora che, non appena la OR reperirà Pt_1 autonoma abitazione, la residenza dei minori sarà trasferita presso l'abitazione materna.
DISPONE che i figli vengano affidati ad entrambi i genitori secondo il regime della legge in materia di affido condiviso, con il diritto del padre di averli e tenerli con sé quando lo desidera, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori e scolastici e sportivi dei minori. Fermo restando quanto sopra si prevedono, in ogni caso, le seguenti condizioni da far valere solo caso di disaccordo tra i genitori:
- il padre terrà i figli un fine settimana alternato dal sabato mattina fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- il padre terrà i figli un pomeriggio a settimana infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, con pernotto e successivo riaccompagnamento a scuola;
- nel fine settimana in cui i figli staranno con la madre, il padre terrà i figli due pomeriggi infrasettimanali con pernotto, indicativamente il martedì e il giovedì, provvedendo ad accompagnare i figli a scuola la mattina successiva;
- il padre potrà tenere con sé i figli nel periodo natalizio, ad anni alterni, dal 24/12 al 30/12 o dal 31/12 al 06/01 a partire dal Natale 2025, in cui e trascorreranno il primo periodo con la Per_1 Per_2 madre, prevedendo in ogni caso che i figli possano trascorrere la sera della vigilia o il pranzo di Natale con il genitore con cui non trascorreranno il primo periodo;
- il padre potrà tenere con sé i figli il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) ad anni alterni;
- il padre potrà tenere con sé i figli per un periodo di 3 settimane anche non consecutivi durante le vacanze estive provvedendo a comunicare alla madre il periodo entro il 30 aprile;
- in occasioni di altre festività infrasettimanali (ed eventuali ponti), alternandosi con la madre;
- i genitori avranno con sé i figli il giorno dei propri rispettivi compleanni.
DISPONE che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, come quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
PRENDE ATTO che il padre si impegna a seguire con regolarità e costanza i figli per lo svolgimento dei compiti da effettuare a casa.
DISPONE che, limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori esercitino separatamente la responsabilità ai sensi dell'art. 337 tre, 3° co, c.c.
PRENDE ATTO che i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi.
PRENDE ATTO che i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico mettendo sempre a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori.
DISPONE che il padre sostenga direttamente le spese ordinarie dei minori per il periodo di sua convivenza, e versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento dei figli un assegno mensile di
Euro 350,00 complessivi, con rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici del costo della vita, entro il 10 di ogni mese a partire dal 10.05.2025.
DISPONE che i genitori suddividano al 50% le spese straordinarie per i figli, quali le spese mediche non coperte dal SSN, spese scolastiche, sportive e ricreative secondo le regole e le modalità previste nel protocollo adottato dal Tribunale di Torino in data 15 marzo 2016, al cui contenuto si rinvia integralmente.
PRENDE ATTO che i genitori concordano che l'assegno unico sarà percepito al 100% dal padre salvo diverso successivo accordo da valutare anno per anno.
PRENDE ATTO che i genitori concordano che le detrazioni fiscali ed eventuali altri benefici /bonus saranno usufruiti al 100% dal signor con l'impegno dello stesso di versare il 50% delle CP_1 somme recuperate alla OR entro il 30/09/2025. Pt_1
PRENDE ATTO che il padre acconsente che la OR , nonna materna, possa Controparte_2 tenere con sé i minori e anche senza la presenza della OR Per_1 Per_2 Parte_1
PRENDE ATTO che i Signori dichiarano di aver risolto ogni loro questione Parte_2
e/o vertenza di natura economico-patrimoniale e, quindi, salvo quanto infra previsto in relazione ai figli, di non avere, reciprocamente, null'altro a pretendere, a nessun titolo, l'uno dall'altro.
PRENDE ATTO che i genitori autorizzano reciprocamente il rilascio e/o rinnovo del passaporto a favore dei minori.
PRENDE ATTO che il cane viene affidato alla OR , che provvederà a prendersene Pt_1 cura con l'impegno del signor di provvedere ad accudirlo nei periodi in cui la OR CP_1
non sarà presente a casa. Parte_1
COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 17567/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in VIA MONTE DI PIETA', 1 TORINO Parte_1 presso lo studio dell'avv. SAVASTI MARCELLA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in VIA MONTE DI PIETA', 1 TORINO presso lo studio CP_1 dell'avv. CATALDI CHIARA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nata il [...] e nato il [...]. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note congiunte depositate il 19/05/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori e sono nati dalla relazione tra e , Per_1 Per_2 Parte_1 CP_1 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato in data 14/10/2024 chiedeva al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli e alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
Si costituiva in giudizio . CP_1
Le parti, nelle more del procedimento, davano atto di essere pervenute a un accordo. Veniva quindi revocata l'udienza e sostituita dal deposito di note scritte. Depositate, ritualmente, le predette note contenenti le conclusioni congiunte, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte, anche per il tramite dei Servizi sociali territorialmente competenti. Per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c., non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli e pur mantenendo la residenza anagrafica presso il padre in Per_1 Per_2
Torino, Via Catti n. 9, abbiano collocazione prevalente presso l'abitazione materna, sita in Torino,
Via Catti n. 16.
PRENDE ATTO che, al momento, la OR vive con la madre, OR Pt_1 CP_2
e la nonna materna.
[...]
PRENDE ATTO che i genitori concordano sin d'ora che, non appena la OR reperirà Pt_1 autonoma abitazione, la residenza dei minori sarà trasferita presso l'abitazione materna.
DISPONE che i figli vengano affidati ad entrambi i genitori secondo il regime della legge in materia di affido condiviso, con il diritto del padre di averli e tenerli con sé quando lo desidera, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori e scolastici e sportivi dei minori. Fermo restando quanto sopra si prevedono, in ogni caso, le seguenti condizioni da far valere solo caso di disaccordo tra i genitori:
- il padre terrà i figli un fine settimana alternato dal sabato mattina fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- il padre terrà i figli un pomeriggio a settimana infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, con pernotto e successivo riaccompagnamento a scuola;
- nel fine settimana in cui i figli staranno con la madre, il padre terrà i figli due pomeriggi infrasettimanali con pernotto, indicativamente il martedì e il giovedì, provvedendo ad accompagnare i figli a scuola la mattina successiva;
- il padre potrà tenere con sé i figli nel periodo natalizio, ad anni alterni, dal 24/12 al 30/12 o dal 31/12 al 06/01 a partire dal Natale 2025, in cui e trascorreranno il primo periodo con la Per_1 Per_2 madre, prevedendo in ogni caso che i figli possano trascorrere la sera della vigilia o il pranzo di Natale con il genitore con cui non trascorreranno il primo periodo;
- il padre potrà tenere con sé i figli il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) ad anni alterni;
- il padre potrà tenere con sé i figli per un periodo di 3 settimane anche non consecutivi durante le vacanze estive provvedendo a comunicare alla madre il periodo entro il 30 aprile;
- in occasioni di altre festività infrasettimanali (ed eventuali ponti), alternandosi con la madre;
- i genitori avranno con sé i figli il giorno dei propri rispettivi compleanni.
DISPONE che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, come quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
PRENDE ATTO che il padre si impegna a seguire con regolarità e costanza i figli per lo svolgimento dei compiti da effettuare a casa.
DISPONE che, limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori esercitino separatamente la responsabilità ai sensi dell'art. 337 tre, 3° co, c.c.
PRENDE ATTO che i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi.
PRENDE ATTO che i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico mettendo sempre a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori.
DISPONE che il padre sostenga direttamente le spese ordinarie dei minori per il periodo di sua convivenza, e versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento dei figli un assegno mensile di
Euro 350,00 complessivi, con rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici del costo della vita, entro il 10 di ogni mese a partire dal 10.05.2025.
DISPONE che i genitori suddividano al 50% le spese straordinarie per i figli, quali le spese mediche non coperte dal SSN, spese scolastiche, sportive e ricreative secondo le regole e le modalità previste nel protocollo adottato dal Tribunale di Torino in data 15 marzo 2016, al cui contenuto si rinvia integralmente.
PRENDE ATTO che i genitori concordano che l'assegno unico sarà percepito al 100% dal padre salvo diverso successivo accordo da valutare anno per anno.
PRENDE ATTO che i genitori concordano che le detrazioni fiscali ed eventuali altri benefici /bonus saranno usufruiti al 100% dal signor con l'impegno dello stesso di versare il 50% delle CP_1 somme recuperate alla OR entro il 30/09/2025. Pt_1
PRENDE ATTO che il padre acconsente che la OR , nonna materna, possa Controparte_2 tenere con sé i minori e anche senza la presenza della OR Per_1 Per_2 Parte_1
PRENDE ATTO che i Signori dichiarano di aver risolto ogni loro questione Parte_2
e/o vertenza di natura economico-patrimoniale e, quindi, salvo quanto infra previsto in relazione ai figli, di non avere, reciprocamente, null'altro a pretendere, a nessun titolo, l'uno dall'altro.
PRENDE ATTO che i genitori autorizzano reciprocamente il rilascio e/o rinnovo del passaporto a favore dei minori.
PRENDE ATTO che il cane viene affidato alla OR , che provvederà a prendersene Pt_1 cura con l'impegno del signor di provvedere ad accudirlo nei periodi in cui la OR CP_1
non sarà presente a casa. Parte_1
COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.