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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 356/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:20 in composizione monocratica:
DI PISA FABIO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 760/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500002531
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170001277517 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170014248080 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912018000487235 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200011134549 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210013432743 BOLLO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29120210048689447 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210057047117 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220010156601 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230006525637 BOLLO 2020 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240010397147 BOLLO 2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210048689447000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha impugnato, innanzi a questa Corte di giustizia tributaria, nei confronti di AdER la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.291-80/2025- 00002531000 di €.6.869,87 notificata il
25.02.25 nonché le seguenti sottese cartelle di pagamento: cartella di pagamento n.291/2017
0001277517000 notificata il 01.06.17 di €.281,04 per bollo anno 2012; cartella di pagamento n.291/2017-0014248080000 notificata il 16.01.18 di €.275,15 per bollo anno 2013; cartella di pagamento n.291/2018-000487235000 notificata il 01.06.18 di €.270,51 per bollo anno 2014; cartella di pagamento n.291/2020-0011134549000 notificata il 02.09.22 di €.235,38 per bollo anno 2017; la cartella di pagamento n.291/2021-0013432743000 notificata il 17.03.23 di €.267,35 per bollo anno 2015 ; cartella di pagamento n.291/2021-0048689447000 notificata il 07.12.22 di €.246,58 per bollo anno 2016; cartella di pagamento n.291/2021-0057047117000 notificata il 07.12.22 di €.234,23 per bollo anno 2018; cartella di pagamento n.291/2022-0010156601000 notificata il 07.12.22 di €.221,31 per contributo unificato anno 2019; cartella di pagamento n.291/2023-0006525637000 notificata il 07.06.23 di €.219,27 per bollo anno 2020; cartella di pagamento n.291/2024-0010397147000 notificata il 25.06.24 di €.214,95 per bollo anno 2021.
Ha dedotto:
- nullità dell' atto impugnato per violazione dell'art. 25 d.p.r. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica degli atti presupposti alla comunicazione preventiva di fermo;
- nullità della comunicazione preventiva di fermo impugnata per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7, 16 e 17 legge 212/2000, dell'art 8 –d. lgs n. 32/2001 nonché' dell'art 24 cost.
(diritto di difesa) ed art. 3 l. 241/90 relativamente al tributo di cui alla presente impugnazione;
- nullità per violazione dall'art. 3 del regolamento in materia di fermo amministrativo dei veicoli a motore e degli autoscafi, approvato con d.m. 7 settembre 1998 n. 503, la richiesta di disporre il fermo del mezzo presuppone un pignoramento negativo (il "mancato reperimento del veicolo a motore", di cui all'art. 3 comma
2 del richiamato d.m.) laddove nel caso di specie non vi è alcuna procedura preliminare avviata prima della notifica dell'atto di fermo impugnato, ciò in palese violazione con quanto stabilito dall'art.3 del d.m. in materia di fermo amministrativo del 7/9/1998 n.503;
- nullità del preavviso di fermo per inefficacia dei ruoli quale conseguenza della violazione del combinato disposto di cui all'art. 86 ed all'art. 50 d.p.r. 602/73 in ogni caso l'atto impugnato è altresì nullo per mancato rispetto della procedura prevista dal 2° e 3° comma dall'art.50 del d.p.r. n.602 del 29/9/1973 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero omessa notifica dell'avviso di “mora” (ora intimazione di pagamento) centottanta giorni prima della notifica dell' atto di fermo amministrativo (atto derivato) impugnato;
- nullità e/o illegittimità della comunicazione preventiva di fermo poiché' richiesto su bene strumentale all'attività d'impresa e/o professionale del soggetto contribuente ai sensi del d.l. 69/2013 ossia del decreto del fare regolarmente caricato nel registro dei beni strumentale ammortizzabili evidenziando inoltre che l'atto impugnato è nullo e/o illegittimo poiché richiesto sull'autovettura alfa romeo VI tg. Targa_1 – che è un bene strumentale all'attività commerciale esercitata dalla medesima società ricorrente, ciò ai sensi della normativa introdotta con il decreto del fare non può essere sottoposta ad alcun provvedimento di fermo amministrativo ed alla documentazione allegata al fascicolo di parte ricorrente . la superiore circostanza è stata portata a conoscenza della resistente che ad oggi ha totalmente disatteso la richiesta di annullamento in autotutela del preavviso di fermo;
- nullità degli atti presupposti e della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnati per inesistenza della pretesa tributaria e intervenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti tributari vantati anche per il periodo successivo alle asserite notifiche delle stesse cartelle di pagamento.
2. AdER costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. Il contribuente ha depositato memoria
4. All' odierna udienza la causa è stata posta in decisione e decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni appresso specificate
2. Occorre rilevare che AdER, giusta documentazione versata in atti, ha comprovato la notifica di tutte le cartelle nonché allegato l'intimazione di pagamento n.291/2021-9000643520000 notificata il 30.09.2021,
l'intimazione di pagamento n.291/2023-9010885008000 notificata il 07.01.2023 ed infine intimazione di pagamento n.291/2024-9012950803000 notificata il 07.11.2024
3. Deve, quindi, osservarsi che il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2, cit., quanto alla proposizione di motivi aggiunti (Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio
2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003,
n. 9754).
Si è affermato da parte della Suprema Corte che: «nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell'atto tributario per vizi formali o sostanziali, l'indagine sul rapporto sostanziale non può che essere limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che, ove il contribuente deduca specifici vizi di invalidità dell'atto impugnato, il giudice deve attenersi all'esame di essi e non può, "ex officio", annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei al "thema controversum", come definito dalle scelte del ricorrente. l'oggetto del giudizio, come circoscritto dai motivi di ricorso, può essere modificato solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale e, cioè, con la presentazione di motivi aggiunti, consentita però, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel solo caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione"» (tra le molte, Cass. n. 19337 del 22/09/2011, rv.
619083 – 01; Cass. n. 23326 del 15/10/2013, rv. 628832 – 01; Cass. n. 15051 del 02/07/2014, rv. 631568 -
01).
Si è osservato, poi, che la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile
2013, n. 8398).
Quanto alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti - ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio
2014, n. 15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) - e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno
2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754).
Giova, ancora, richiamare il disposto di cui all' art. 24 d.lgs. 546/1992 che testualmente recita:
1. i documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.
2. l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. in tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. l'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.
3.2. Ne discende che, a fronte del rituale deposito nel giudizio, della documentazione relativa al tempestivo invio degli atti impositivi de quibus, parte ricorrente avrebbe dovuto formulare motivi aggiunti di impugnazione ai sensi del citato art. 24 d.lgs. 546/1992, memoria nel caso in esame non proposta (vedi sul punto da ultimo
Cass. n. 16797/25).
Occorre, pure, rilevare che in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.
p.r., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine. (Cass. sez. 5, 21/07/2025, n. 20476, rv. 675406 - 01).
4. Orbene, premesso che: stante la mancata impugnazione dei menzionati atti tutti, non risulta maturata
“nelle more” alcuna prescrizione;
la procedura è rituale in ragione delle notifiche delle suddette intimazioni di pagamento;
l'atto impositivo de quo risulta adeguatamene motivato e conforme al modello legale;
del tutto infondata è la eccezione di illegittimità dell'atto in quanto riguardante un bene strumentale ove si evidenzi che, a tacer l'altro, manca prova certa in atti che il provvedimento riguarda beni strumentali di parte contribuente, il ricorso deve essere respinto.
4.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di ER in euro
2.000,00 oltre oneri accessori come per legge .
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:20 in composizione monocratica:
DI PISA FABIO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 760/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500002531
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170001277517 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170014248080 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912018000487235 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200011134549 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210013432743 BOLLO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29120210048689447 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210057047117 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220010156601 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230006525637 BOLLO 2020 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240010397147 BOLLO 2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210048689447000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha impugnato, innanzi a questa Corte di giustizia tributaria, nei confronti di AdER la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.291-80/2025- 00002531000 di €.6.869,87 notificata il
25.02.25 nonché le seguenti sottese cartelle di pagamento: cartella di pagamento n.291/2017
0001277517000 notificata il 01.06.17 di €.281,04 per bollo anno 2012; cartella di pagamento n.291/2017-0014248080000 notificata il 16.01.18 di €.275,15 per bollo anno 2013; cartella di pagamento n.291/2018-000487235000 notificata il 01.06.18 di €.270,51 per bollo anno 2014; cartella di pagamento n.291/2020-0011134549000 notificata il 02.09.22 di €.235,38 per bollo anno 2017; la cartella di pagamento n.291/2021-0013432743000 notificata il 17.03.23 di €.267,35 per bollo anno 2015 ; cartella di pagamento n.291/2021-0048689447000 notificata il 07.12.22 di €.246,58 per bollo anno 2016; cartella di pagamento n.291/2021-0057047117000 notificata il 07.12.22 di €.234,23 per bollo anno 2018; cartella di pagamento n.291/2022-0010156601000 notificata il 07.12.22 di €.221,31 per contributo unificato anno 2019; cartella di pagamento n.291/2023-0006525637000 notificata il 07.06.23 di €.219,27 per bollo anno 2020; cartella di pagamento n.291/2024-0010397147000 notificata il 25.06.24 di €.214,95 per bollo anno 2021.
Ha dedotto:
- nullità dell' atto impugnato per violazione dell'art. 25 d.p.r. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica degli atti presupposti alla comunicazione preventiva di fermo;
- nullità della comunicazione preventiva di fermo impugnata per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7, 16 e 17 legge 212/2000, dell'art 8 –d. lgs n. 32/2001 nonché' dell'art 24 cost.
(diritto di difesa) ed art. 3 l. 241/90 relativamente al tributo di cui alla presente impugnazione;
- nullità per violazione dall'art. 3 del regolamento in materia di fermo amministrativo dei veicoli a motore e degli autoscafi, approvato con d.m. 7 settembre 1998 n. 503, la richiesta di disporre il fermo del mezzo presuppone un pignoramento negativo (il "mancato reperimento del veicolo a motore", di cui all'art. 3 comma
2 del richiamato d.m.) laddove nel caso di specie non vi è alcuna procedura preliminare avviata prima della notifica dell'atto di fermo impugnato, ciò in palese violazione con quanto stabilito dall'art.3 del d.m. in materia di fermo amministrativo del 7/9/1998 n.503;
- nullità del preavviso di fermo per inefficacia dei ruoli quale conseguenza della violazione del combinato disposto di cui all'art. 86 ed all'art. 50 d.p.r. 602/73 in ogni caso l'atto impugnato è altresì nullo per mancato rispetto della procedura prevista dal 2° e 3° comma dall'art.50 del d.p.r. n.602 del 29/9/1973 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero omessa notifica dell'avviso di “mora” (ora intimazione di pagamento) centottanta giorni prima della notifica dell' atto di fermo amministrativo (atto derivato) impugnato;
- nullità e/o illegittimità della comunicazione preventiva di fermo poiché' richiesto su bene strumentale all'attività d'impresa e/o professionale del soggetto contribuente ai sensi del d.l. 69/2013 ossia del decreto del fare regolarmente caricato nel registro dei beni strumentale ammortizzabili evidenziando inoltre che l'atto impugnato è nullo e/o illegittimo poiché richiesto sull'autovettura alfa romeo VI tg. Targa_1 – che è un bene strumentale all'attività commerciale esercitata dalla medesima società ricorrente, ciò ai sensi della normativa introdotta con il decreto del fare non può essere sottoposta ad alcun provvedimento di fermo amministrativo ed alla documentazione allegata al fascicolo di parte ricorrente . la superiore circostanza è stata portata a conoscenza della resistente che ad oggi ha totalmente disatteso la richiesta di annullamento in autotutela del preavviso di fermo;
- nullità degli atti presupposti e della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnati per inesistenza della pretesa tributaria e intervenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti tributari vantati anche per il periodo successivo alle asserite notifiche delle stesse cartelle di pagamento.
2. AdER costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. Il contribuente ha depositato memoria
4. All' odierna udienza la causa è stata posta in decisione e decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni appresso specificate
2. Occorre rilevare che AdER, giusta documentazione versata in atti, ha comprovato la notifica di tutte le cartelle nonché allegato l'intimazione di pagamento n.291/2021-9000643520000 notificata il 30.09.2021,
l'intimazione di pagamento n.291/2023-9010885008000 notificata il 07.01.2023 ed infine intimazione di pagamento n.291/2024-9012950803000 notificata il 07.11.2024
3. Deve, quindi, osservarsi che il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2, cit., quanto alla proposizione di motivi aggiunti (Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio
2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003,
n. 9754).
Si è affermato da parte della Suprema Corte che: «nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell'atto tributario per vizi formali o sostanziali, l'indagine sul rapporto sostanziale non può che essere limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che, ove il contribuente deduca specifici vizi di invalidità dell'atto impugnato, il giudice deve attenersi all'esame di essi e non può, "ex officio", annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei al "thema controversum", come definito dalle scelte del ricorrente. l'oggetto del giudizio, come circoscritto dai motivi di ricorso, può essere modificato solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale e, cioè, con la presentazione di motivi aggiunti, consentita però, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel solo caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione"» (tra le molte, Cass. n. 19337 del 22/09/2011, rv.
619083 – 01; Cass. n. 23326 del 15/10/2013, rv. 628832 – 01; Cass. n. 15051 del 02/07/2014, rv. 631568 -
01).
Si è osservato, poi, che la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile
2013, n. 8398).
Quanto alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti - ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio
2014, n. 15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) - e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno
2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754).
Giova, ancora, richiamare il disposto di cui all' art. 24 d.lgs. 546/1992 che testualmente recita:
1. i documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.
2. l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. in tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. l'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.
3.2. Ne discende che, a fronte del rituale deposito nel giudizio, della documentazione relativa al tempestivo invio degli atti impositivi de quibus, parte ricorrente avrebbe dovuto formulare motivi aggiunti di impugnazione ai sensi del citato art. 24 d.lgs. 546/1992, memoria nel caso in esame non proposta (vedi sul punto da ultimo
Cass. n. 16797/25).
Occorre, pure, rilevare che in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.
p.r., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine. (Cass. sez. 5, 21/07/2025, n. 20476, rv. 675406 - 01).
4. Orbene, premesso che: stante la mancata impugnazione dei menzionati atti tutti, non risulta maturata
“nelle more” alcuna prescrizione;
la procedura è rituale in ragione delle notifiche delle suddette intimazioni di pagamento;
l'atto impositivo de quo risulta adeguatamene motivato e conforme al modello legale;
del tutto infondata è la eccezione di illegittimità dell'atto in quanto riguardante un bene strumentale ove si evidenzi che, a tacer l'altro, manca prova certa in atti che il provvedimento riguarda beni strumentali di parte contribuente, il ricorso deve essere respinto.
4.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di ER in euro
2.000,00 oltre oneri accessori come per legge .