TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20599/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA LL Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. EA RC Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20599/2025
R.G. instaurato da con l'avv. CONTESSA MARIA ELENA Parte_1 C.F._1
e con l'avv. LAZZARI SILVIA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta depositate rispettivamente in data 29/10/2025 e 4/11/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.ri e in data 12.09.2009, nel Comune di Sarezzo (BS), con Parte_2 Parte_1
atto trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 13, anno 2009, parte I, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Sarezzo (BS) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza e di quant'altro di competenza;
2. affidare la figlia ai genitori in Per_1
regime di affido condiviso, con residenza e collocazione abitativa presso la madre, ; Parte_2
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno improrogabilmente essere assunte di comune accordo tenendo conto
1 delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità separatamente nei periodi di permanenza della figlia presso di sé, considerando, altresì, l'età della stessa, ormai quasi sedicenne. In ogni caso, in merito alla minore i genitori si impegnano ad avere un dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse della figlia al fine di garantire alla stessa un progetto educativo comune e di preservare il suo equilibrio psicofisico;
si obbligano reciprocamente a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della minore e si impegnano reciprocamente a non scavalcare l'altro genitore, così da non ingenerare nella ragazza, vista anche l'età adolescenziale, confusione in merito all'approccio educativo e di vita
(scolastico o lavorativo che sia);
3. i genitori si impegnano a far frequentare con regolarità le lezioni scolastiche a , onde evitare eccessive assenze e la bocciatura, valutando, in quest'ultima Per_1 eventualità, l'inserimento della ragazza nel mondo lavorativo, anche attraverso contratti di apprendistato di primo livello. Se invece dovesse nuovamente manifestare gravi e ricorrenti Per_1
problemi di salute, sarà cura dei genitori sottoporre la stessa a visite specialistiche appropriate e valutare un corretto percorso di cura.
4. Il padre potrà vedere la figlia quando lo vorrà, Per_1
previo accordo con la madre, e comunque, ogni due settimane, dal sabato mattina, indicativamente alle ore 13, allorquando si recherà a prendere la figlia, alla domenica sera, indicativamente sino alle 21.30 durante il periodo scolastico e alle 22.30 durante il periodo feriale allorquando la riporterà a casa dopo la cena, salvo diversi accordi tra i genitori, in funzione dei reciproci impegni personali e/o lavorativi e di quelli scolastici di .
5. Il padre potrà trascorrere un periodo di Per_1
2 settimane di vacanza, anche non consecutive, con , d'estate, nonché di sette giorni durante Per_1
le vacanze di Natale alternando con la madre un anno il Natale e un anno il Capodanno e tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando un anno la Pasqua e un anno la Pasquetta;
gli accordi per le vacanze estive saranno presi dai coniugi entro il 30 aprile di ogni anno e definiti compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
-Il restante periodo estivo verrà suddiviso tra i genitori seguendo il calendario indicato al punto 4 del presente ricorso;
- ogni altra principale festività dell'anno, salvo differenti accordi tra i coniugi, sarà trascorsa dalla figlia con ciascun genitore, singolarmente, secondo il criterio dell'alternanza.
6. Stante le modalità di visita come sopra indicate ai punti 3, 4 e 5 ed alla luce delle rispettive capacità economiche e reddituali, il sig. Pt_1
contribuirà al mantenimento della figlia minore , versando alla madre, entro il 20 di
[...] Per_1
ogni mese, un assegno mensile di Euro 300,00 (trecento//00), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie già note al sig. Le spese Pt_1
straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, seguendo pedissequamente il protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia del 14 luglio 2016; l'assegno
2 unico sarà percepito al 100% dalla madre sig.ra le detrazioni fiscali per il figlio a carico Pt_2
saranno invece ripartite al 50% tra i coniugi. Inoltre, durante tutti i periodi permanenza della figlia presso il padre, quest'ultimo provvederà autonomamente all'acquisto di tutto quanto necessario per il fabbisogno quotidiano della figlia (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: abbigliamento, biancheria, prodotti per l'igiene personale, etc.) 7. i sigg.ri e rinunciano Pt_2 Pt_1
reciprocamente al rispettivo assegno divorzile, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
8. I coniugi prestano reciproco assenso al rilascio di passaporto o di documenti d'identità validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
9. i coniugi rinunciano reciprocamente ad impugnare l'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 12/9/2009, iscritto presso il registro dello
Stato Civile del Comune di Sarezzo (BS) (atto n. 13, parte I, anno 2009), con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione è nata la figlia (n. il 4/11/2009). Per_1
Le parti risultano separate dal 3/10/2024 con sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate anche nell'interesse della figlia minore e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno espressamente rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
EA LL EA RC
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA LL Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. EA RC Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20599/2025
R.G. instaurato da con l'avv. CONTESSA MARIA ELENA Parte_1 C.F._1
e con l'avv. LAZZARI SILVIA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta depositate rispettivamente in data 29/10/2025 e 4/11/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.ri e in data 12.09.2009, nel Comune di Sarezzo (BS), con Parte_2 Parte_1
atto trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 13, anno 2009, parte I, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Sarezzo (BS) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza e di quant'altro di competenza;
2. affidare la figlia ai genitori in Per_1
regime di affido condiviso, con residenza e collocazione abitativa presso la madre, ; Parte_2
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno improrogabilmente essere assunte di comune accordo tenendo conto
1 delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità separatamente nei periodi di permanenza della figlia presso di sé, considerando, altresì, l'età della stessa, ormai quasi sedicenne. In ogni caso, in merito alla minore i genitori si impegnano ad avere un dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse della figlia al fine di garantire alla stessa un progetto educativo comune e di preservare il suo equilibrio psicofisico;
si obbligano reciprocamente a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della minore e si impegnano reciprocamente a non scavalcare l'altro genitore, così da non ingenerare nella ragazza, vista anche l'età adolescenziale, confusione in merito all'approccio educativo e di vita
(scolastico o lavorativo che sia);
3. i genitori si impegnano a far frequentare con regolarità le lezioni scolastiche a , onde evitare eccessive assenze e la bocciatura, valutando, in quest'ultima Per_1 eventualità, l'inserimento della ragazza nel mondo lavorativo, anche attraverso contratti di apprendistato di primo livello. Se invece dovesse nuovamente manifestare gravi e ricorrenti Per_1
problemi di salute, sarà cura dei genitori sottoporre la stessa a visite specialistiche appropriate e valutare un corretto percorso di cura.
4. Il padre potrà vedere la figlia quando lo vorrà, Per_1
previo accordo con la madre, e comunque, ogni due settimane, dal sabato mattina, indicativamente alle ore 13, allorquando si recherà a prendere la figlia, alla domenica sera, indicativamente sino alle 21.30 durante il periodo scolastico e alle 22.30 durante il periodo feriale allorquando la riporterà a casa dopo la cena, salvo diversi accordi tra i genitori, in funzione dei reciproci impegni personali e/o lavorativi e di quelli scolastici di .
5. Il padre potrà trascorrere un periodo di Per_1
2 settimane di vacanza, anche non consecutive, con , d'estate, nonché di sette giorni durante Per_1
le vacanze di Natale alternando con la madre un anno il Natale e un anno il Capodanno e tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando un anno la Pasqua e un anno la Pasquetta;
gli accordi per le vacanze estive saranno presi dai coniugi entro il 30 aprile di ogni anno e definiti compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
-Il restante periodo estivo verrà suddiviso tra i genitori seguendo il calendario indicato al punto 4 del presente ricorso;
- ogni altra principale festività dell'anno, salvo differenti accordi tra i coniugi, sarà trascorsa dalla figlia con ciascun genitore, singolarmente, secondo il criterio dell'alternanza.
6. Stante le modalità di visita come sopra indicate ai punti 3, 4 e 5 ed alla luce delle rispettive capacità economiche e reddituali, il sig. Pt_1
contribuirà al mantenimento della figlia minore , versando alla madre, entro il 20 di
[...] Per_1
ogni mese, un assegno mensile di Euro 300,00 (trecento//00), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie già note al sig. Le spese Pt_1
straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, seguendo pedissequamente il protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia del 14 luglio 2016; l'assegno
2 unico sarà percepito al 100% dalla madre sig.ra le detrazioni fiscali per il figlio a carico Pt_2
saranno invece ripartite al 50% tra i coniugi. Inoltre, durante tutti i periodi permanenza della figlia presso il padre, quest'ultimo provvederà autonomamente all'acquisto di tutto quanto necessario per il fabbisogno quotidiano della figlia (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: abbigliamento, biancheria, prodotti per l'igiene personale, etc.) 7. i sigg.ri e rinunciano Pt_2 Pt_1
reciprocamente al rispettivo assegno divorzile, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
8. I coniugi prestano reciproco assenso al rilascio di passaporto o di documenti d'identità validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
9. i coniugi rinunciano reciprocamente ad impugnare l'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 12/9/2009, iscritto presso il registro dello
Stato Civile del Comune di Sarezzo (BS) (atto n. 13, parte I, anno 2009), con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione è nata la figlia (n. il 4/11/2009). Per_1
Le parti risultano separate dal 3/10/2024 con sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate anche nell'interesse della figlia minore e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno espressamente rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
EA LL EA RC
3