Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare e il Governo a dare piena ed intera esecuzione all'Accordo di cooperazione economica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 28 giugno 1948.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare e il Governo a dare piena ed intera esecuzione all'Accordo di cooperazione economica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 28 giugno 1948.