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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 16/06/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, composto dai Signori
Magistrati:
- Dott.ssa Claudia Frosini – Presidente
- Dott. Valerio Medaglia – Giudice Rel.
- Dott. Amedeo Russo - Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa 625/2025 R.G.V.G. promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. CASSETTA LAURA;
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. BONGIORNO CONCETTA;
RICORRENTE
Con l'intervento del P.M. in sede;
Oggetto: modifica delle condizioni di affidamento del minore.
MOTIVAZIONE
Le odierne parti hanno adito l'intestato Tribunale, ai sensi dell'art. 473bis.51
c.p.c., chiedendo la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della minore nata il [...], sancite con provvedimento del Per_1
Tribunale di Grosseto del 20.04.2022, secondo le seguenti condizioni:
“1) La figlia rimane affidata ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza Per_1
presso la casa materna, in Scansano, via Chiasso Minore 8 e domicilio presso Antico
Casale di Scansano Resort sito in Scansano (GR), loc. Castagneta. I genitori assumeranno congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Al fine di garantire lo svolgimento della quotidianità per l'attuazione dei diritti e il soddisfacimento dei bisogni di il padre dichiara fin da ora, Per_1
con la sottoscrizione del presente atto, di rilasciare il consenso alla iscrizione scolastica della figlia per tutto il percorso scolastico fino al conseguimento del diploma, alla partecipazione a gite scolastiche, anche con pernotto, alle uscite didattiche scolastiche, alla partecipazione a progetti scolastici di vario tipo, ad esercitare una attività sportiva e/o ricreativa a scelta di alla partecipazione a campus estivi e/o viaggi estivi organizzati, a viaggi e/o Per_1
vacanze con la madre e/o con la sua famiglia anche all'estero, al conseguimento del patentino per il motorino, allo svolgimento delle gare sportive dello sport che frequenta Per_1
e a qualsiasi attività di interesse e utilità per Il padre dichiara, altresì, di rilasciare il Per_1
consenso per l'esecuzione di prestazioni sanitarie ordinarie e straordinarie prescritte dal
Servizio Sanitario Nazionale e da medici privati nell'interesse della salute di Per_1
compreso il consenso per il cambiamento del pediatra e/o del medico di base.
2)Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, previa verifica da parte dell'equipe terapeutica e del personale specializzato della struttura che lo ospita CSA AREZZO
ONLUS – Sede di Grosseto denominata “La Steccaia”, quale titolare del percorso terapeutico, della sua idoneità ed adeguatezza a tenere gli incontri con la minore che, dunque, potranno essere svolti soltanto se il padre sarà ritenuto adeguato dagli stessi volta per volta. In tal caso gli incontri si svolgeranno un pomeriggio a settimana, dalle ore 16 alle ore 18, in presenza, rispettosa, di un operatore della comunità terapeutica;
il giorno settimanale della visita dovrà essere concordato, a cura dell'operatore, direttamente con la madre, almeno due giorni prima dell'incontro, nel luogo ritenuto adeguato per la minore, che potrà essere in ambiente interno o separato alla struttura che ospita il padre o in luogo pubblico, ove il padre sarà condotto;
il luogo della visita sarà comunicato dall'operatore alla madre. La madre, o persona di sua fiducia, si impegna, nel rispetto dei suoi impegni di lavoro, a condurre la figlia il giorno previamente comunicato nel luogo indicato e a riprenderla al termine della visita. I suddetti incontri padre-figlia avranno inizio sin dal deposito del presente ricorso.
Il percorso del sig. si prospetta che proseguirà per tutto il periodo presso la struttura CP_1
“La Steccaia” di Grosseto, ma qualora per qualsiasi motivo lo stesso dovesse essere trasferito in altra struttura, distante oltre 50 km dalla residenza della minore, e non potesse recarsi in
Scansano e/o Grosseto con l'accompagnatore, gli incontri si svolgeranno nel luogo ove si trova la struttura che ospita il padre un pomeriggio ogni due settimane sempre con le modalità sopra indicate. In ogni caso, le visite si svolgeranno nel rispetto della volontà di e dei suoi impegni scolastici, sportivi, ricreativi o di altri interessi. Per_1
Qualora fosse possibile e sempre con l'assistenza di un operatore il padre potrà telefonare alla figlia liberamente nel rispetto degli impegni scolastici o di altra natura della figlia e di assistere ai suoi allenamenti sportivi in luogo pubblico.
Il padre si impegna, altresì, ad intraprendere, contemporaneamente al percorso terapeutico di disintossicazione dall'abuso di alcol e di riabilitazione o in momento successivo che sarà ritenuto idoneo dai terapeuti, progetto psicologico di sostegno alla genitorialità, tramite
Servizio Pubblico Nazionale, al fine di garantire alla figlia un corretto e costruttivo esercizio della sua responsabilità genitoriale.
Al termine del percorso terapeutico di disintossicazione e di riabilitazione, il cui esito positivo e definitivo dovrà essere certificato dai sanitari e dal personale specializzato e competente, e posto a conoscenza diretta della madre, i genitori si impegnano a presentare eventuale modifica delle attuali condizioni sempre nell'interesse primario della figlia.
3)La madre si impegna ad assicurare alla figlia la relazione affettiva con la nonna paterna, conducendola presso la sua abitazione o consentendo alla nonna di prelevare e ricondurre la nipote nella casa materna per condurla con sé ogni volta che Anna lo chieda.
4)Il padre continuerà a versare alla madre il contributo di mantenimento per la figlia di €
300,00 mensile, entro il giorno 20 di ogni mese, mediante bonifico bancario, oltre rivalutazione ISTAT e oltre il 50% delle spese straordinarie secondo quanto stabilito dal vigente Protocollo di Intesa tra Avvocati e Tribunale di Grosseto a cui rimanda. L'assegno unico sarà percepito al 100% della madre, salvo diverso accordo fra i genitori.
5)I ricorrenti si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio per sé e per la figlia . Per_1
Si dà atto che il P.M. in sede ha dato parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Le condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti, alla luce delle motivazioni addotte in ricorso, appaiono ragionevoli e idonee a tutelare adeguatamente l'interesse della figlia delle parti, tenuto conto altresì dell'età della stessa, sicché, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., il collegio prende atto degli accordi tra le parti.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 625/2025 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) prende atto delle condizioni concordate dalle parti e contenute nel ricorso congiunto depositato il 30.04.2025 per la modifica delle condizioni di affidamento e di mantenimento della minore contenute nel Per_1
decreto del Tribunale di Grosseto del 20.04.2022;
2) compensa le spese processuali.
Grosseto, 05/06/2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Claudia Frosini Dott. Valerio Medaglia