Articolo 1 della Legge 9 luglio 1967, n. 590
Articolo 2
Versione
15 agosto 1967
Art. 1.
Nelle campagne di commercializzazione 1965-1966 e 1966-1967 alle vendite di grano tenero per l'approvvigionamento nel territorio di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico si applica, entro il limite massimo di quintali 420 mila, il prezzo di lire 5.622,525 a quintale per "merce resa tale e quale franco magazzino di stoccaggio alla rinfusa".
Entrata in vigore il 15 agosto 1967