Art. 1.
Nelle campagne di commercializzazione 1965-1966 e 1966-1967 alle vendite di grano tenero per l'approvvigionamento nel territorio di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico si applica, entro il limite massimo di quintali 420 mila, il prezzo di lire 5.622,525 a quintale per "merce resa tale e quale franco magazzino di stoccaggio alla rinfusa".
Nelle campagne di commercializzazione 1965-1966 e 1966-1967 alle vendite di grano tenero per l'approvvigionamento nel territorio di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico si applica, entro il limite massimo di quintali 420 mila, il prezzo di lire 5.622,525 a quintale per "merce resa tale e quale franco magazzino di stoccaggio alla rinfusa".