TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/12/2025, n. 4419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4419 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del lavoro designato, dott.ssa RI NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10777/2022 avente ad oggetto differenze retributive
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. S. Sandro Caruso ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso il suo studio, sito in Catania via Monfalcone n. 22, giusta procura in atti telematici,
RICORRENTE
CONTRO
L' , in persona dell'omonimo titolare e Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Misterbianco (CT), via Campo Sportivo
n. 38, p. iva , rappresentata e difesa dall'avv. Sandra Guardo ed elettivamente P.IVA_1
domiciliata presso il suo studio, sito in Misterbianco (CT) via De Felice n. 77, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via Ciro Il Grande n.21, p. iva
, rappresentato e difeso dall'avv. Susanna Mazzaferri, d'intesa con gli avv.ti P.IVA_2
IA RO IA, LI AE, NA EL ES e NT SC, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS di Catania, sita in Catania piazza della Repubblica n. 26, giusta procura in atti telematici
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Pagina 1 CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente in data 08.11.2022, in sintesi, Parte_1
ha esposto:
- che, con contratto di lavoro indeterminato part-time al 50% stipulato in data 02.10.2009, ha lavorato alle dipendenze dell'impresa individuale “L'Autopropangas” svolgendo prestazioni di contabile, inquadrate nel III livello del “C.C.N.L. Terziario Confcommercio”, fino al 5.05.2022, data in cui il rapporto di lavoro de quo è cessato per effetto del licenziamento comminatole a mezzo di raccomandata a/r del 05.05.2022, avverso il quale è pendente separato giudizio;
- che, durante l'intera durata del dispiegarsi del vincolo negoziale, ha osservato quale orario di lavoro, dal lunedì al sabato, per quattro ore al giorno e, più esattamente, dalle ore 09.30 alle ore 13.30, laddove era stato contrattualmente pattuito lo svolgimento di attività lavorativa per complessive 20 ore settimanali e, nello specifico, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore
13.30;
- che la stessa ha percepito una retribuzione e, conseguentemente, un trattamento di fine rapporto notevolmente inferiore a quanto contrattualmente previsto, oltre che inadeguato rispetto alla qualifica ricoperta ed alle mansioni espletate;
- che, peraltro, come evincibile dalle buste paga versate in atti, la ditta datrice di lavoro non ha provveduto al pagamento dei permessi retribuiti di cui al C.C.N.L. di riferimento “ed ha concesso a titolo di ferie retribuite un numero di giorni di gran lunga inferiori a quella effettivamente dovuta e prevista contrattualmente”;
- che dalle buste paga “la ricorrente ha percepito € 2.517,39 mentre invece avrebbe dovuto percepire (tenuto conto della circostanza che ha effettivamente espletato la sua attività lavorativa per ventiquattro ore settimanali ricevendo una retribuzione corrispondente a venti ore, ciò che si deve intendere ripetuto per tutti gli anni di cui infra) per l'anno 2009 la retribuzione pari a € 3.043,57 e in ogni caso avrebbe dovuto percepire altresì l'ulteriore somma per permessi non goduti e ferie non godute per importi pari rispettivamente a € 119,87
e € 239,01, nonché una differenza sul TFR maturato pari a €225,45;
Ha percepito € 10.390,71 mentre invece avrebbe dovuto percepire per l'anno 2010 la retribuzione pari a € 13.367,00 e in ogni caso avrebbe dovuto percepire altresì l'ulteriore
Pagina 2 somma per permessi non goduti e ferie non godute per importi pari rispettivamente a € 488,22
e € 973,45, nonché una differenza sul TFR maturato pari ad € 990,14.
Ha percepito € 10.828,40 mentre invece avrebbe dovuto percepire per l'anno 2011 la retribuzione pari a € 13.962,92 e in ogni caso avrebbe dovuto percepire altresì l'ulteriore somma per permessi non goduti e ferie non godute per importi pari rispettivamente a € 499,46
e € 995,86, nonché una differenza sul TFR maturato pari a € 1.034,29.
Ha percepito € 11.063,97 mentre invece avrebbe dovuto percepire per l'anno 2012 la retribuzione pari a € 13.984,51 e in ogni caso avrebbe dovuto percepire altresì l'ulteriore somma per permessi non goduti e ferie non godute per importi pari rispettivamente a € 509,75
e € 1.016,37, nonché una differenza sul TFR maturato pari ad € 1.035,88.
Ha percepito € 11.433,08 mentre invece avrebbe dovuto percepire per l'anno 2013 la retribuzione pari a € 14.337,31 e in ogni caso avrebbe dovuto percepire altresì l'ulteriore somma per permessi non goduti e ferie non godute per importi pari rispettivamente a € 527.73
e € 1.052,22, nonché una differenza sul TFR maturato pari ad € 1.062,02.
Ha percepito € 11.538,02 mentre invece avrebbe dovuto percepire per l'anno 2014 la retribuzione pari a € 14.674,69 e in ogni caso avrebbe dovuto percepire altresì l'ulteriore somma per permessi non goduti e ferie non godute per importi pari rispettivamente a € 542,73
e € 1.082,12 nonché una differenza sul TFR maturato pari ad € 1.087,01.
Ha percepito € 11.538,02 mentre invece avrebbe dovuto percepire per l'anno 2015 la retribuzione pari a € 14.944,57 e in ogni caso avrebbe dovuto percepire altresì l'ulteriore somma per permessi non goduti e ferie non godute per importi pari rispettivamente a € 550,02
e € 1.096,68, nonché una differenza sul TFR maturato pari ad € 1.107,00.
Ha percepito € 10.650,48 mentre invece avrebbe dovuto percepire per l'anno 2016 la retribuzione pari a € 14.948,79 e in ogni caso avrebbe dovuto percepire altresì l'ulteriore somma per permessi non goduti e ferie non godute per importi pari rispettivamente a € 550,03
e € 1.096,68, nonché la differenza sul TFR maturato pari a € 1.107,32.
Ha percepito € 12.220,26 mentre invece avrebbe dovuto percepire per l'anno 2017 la retribuzione pari a € 15.212,39 e in ogni caso avrebbe dovuto percepire altresì l'ulteriore somma per permessi non goduti e ferie non godute per importi pari rispettivamente a € 563,99
e € 1.124,51, nonché una differenza sul TFR maturato pari ad € 1.126,84.
Ha percepito € 11.290,03 mentre invece avrebbe dovuto percepire per l'anno 2018 la retribuzione pari a € 15.559,45 e in ogni caso avrebbe dovuto percepire altresì l'ulteriore somma per permessi non goduti e ferie non godute per importi pari rispettivamente a € 573,11
e € 1.142,70, nonché una differenza sul TFR maturato pari a € 1.152,55.
Pagina 3 Ha percepito € 10.896,08 mentre invece avrebbe dovuto percepire per l'anno 2019 la retribuzione pari a € 15.711,24 e in ogni caso avrebbe dovuto percepire altresì l'ulteriore somma per permessi non goduti e ferie non godute per importi pari rispettivamente a € 576,51
e € 1.149,47, nonché una differenza sul TFR maturato pari a € 1.163,80.
Ha percepito € 10.896,08 mentre invece avrebbe dovuto percepire per l'anno 2020 la retribuzione pari a € 15.618,85 e in ogni caso avrebbe dovuto percepire altresì l'ulteriore somma per permessi non goduti e ferie non godute per importi pari rispettivamente a € 576,51
e € 1.149,47, nonché una differenza sul TFR maturato pari a € 1.156,95.
Ha percepito € 10.925,72 mentre invece avrebbe dovuto percepire per l'anno 2021 la retribuzione pari a € 14.609,92 e in ogni caso avrebbe dovuto percepire altresì l'ulteriore somma per permessi non goduti e ferie non godute per importi pari rispettivamente a € 577,64
e € 1.151,73, nonché una differenza sul TFR maturato pari a € 1.082,22.
Ha percepito € 4.240,20 mentre invece avrebbe dovuto percepire per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2022 la retribuzione pari a € 4.948,08 e in ogni caso avrebbe dovuto percepire altresì l'ulteriore somma per permessi non goduti e ferie non godute per importi pari rispettivamente a € 242,97 e € 484,59, nonché una differenza sul TFR maturato pari a € 366,52”;
- che, perciò, la stessa ha diritto al riconoscimento della somma complessiva di € 80.994,34, di cui € 46.642,88 a titolo di differenze retributive, € 6.898,55 a titolo di permessi non goduti e non retribuiti, € 13.754,89 per la mancata fruizione delle ferie ed € 13.698,02 a titolo di differenza residua del trattamento di fine rapporto sulle poste retributive maturate.
Su tali premesse, parte ricorrente ha chiesto testualmente di “1. Ritenere e dichiarare che
L' non ha corrisposto … tutto quanto dovuto(le) e Controparte_1
previsto dal C.C.N.L. di appartenenza a titolo di retribuzione non corrisposta, differenze retributive, permessi retribuiti non corrisposti, ferie non godute e differenze sul TFR che è stato corrisposto su somme inferiori rispetto a quelle dovute. 2. Per l'effetto condannare
L' per i titoli di cui in premessa, e di cui al sub. 1 Controparte_3 del presente petitum, al pagamento in favore della (stessa) … della complessiva somma di €
80.994,34 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo o alla maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, previa all'occorrenza la nomina di una consulenza tecnica d'ufficio contabile che fin da ora si richiede al fine di determinare le somme dovute … il tutto oltre alla regolarizzazione contributiva sulle maggiori somme dovute e non corrisposte. 3. Con vittoria di spese,
Pagina 4 competenze ed onorari del presente giudizio e con riserva di esercitare ogni azione e/o diritto necessario ed occorrendo”.
In data 24.02.2023 si è ritualmente costituita l'impresa “L'Autopropangas” CP_1
, depositando nel fascicolo telematico memoria di costituzione, con la quale, in
[...]
breve, ha contestato la ricostruzione dei fatti prospettata in ricorso, atteso:
- che la ricorrente, assunta in data 02.10.2009 e licenziata il 05.05.2022 per superamento del periodo di comporto, ha omesso di riferire che, pur mantenendo il medesimo inquadramento contrattuale nella III categoria del C.C.N.L. di settore, a decorrere dall'01.01.2021 ha dismesso le mansioni di “contabile”, in quanto “teneva … un atteggiamento superficiale e non diligente nell'esercizio delle funzioni assegnateLe, tanto da far registrare gravi deficit contabili.
Ragione per la quale la resistente – dopo aver ammonito ripetutamente la lavoratrice - è CP_4 stata costretta a disporre un mutamento di mansioni da “contabile” ad “impiegata”, a far data dall'01.01.2021”;
- che, fino a giorno 31.07.2018, ha lavorato per un totale complessivo di 20 ore Pt_1
settimanali distribuite dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.30 alle ore 13.30, mentre, a far data dall'01.08.2018, ha ridotto l'orario di lavoro a 18 ore settimanali, distribuite dal lunedì al martedì, dalle ore 09,00 alle ore 12,00, nonché dal mercoledì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore
13,00 su richiesta della stessa ricorrente, essendo impegnata far fronte alle proprie esigenze personali ed economiche, essendo la stessa divorziata, madre di un minore nonché occupata anche nella gestione di due ulteriori attività lavorative secondarie, di cui meglio si dirà appresso;
- che i crediti lavorativi maturati tra il 2009 ed il 2017, “ai sensi del combinato disposto degli artt. 2935 e 2948 n. 4 c.c., in costanza di rapporto, man mano che maturino i diritti che il lavoratore possa far valere” sono prescritti non trovando applicazione al caso di specie la l. n.
92/2012 né il d.lgs. n. 23/2015, successivi alla stipula del contratto de quo (2009), bensì la tutela reale di cui all'art. 18 l. n. 300/1970, la cui attuazione, peraltro, è stata domandata dalla dipendente stessa nel ricorso con cui ha impugnato il licenziamento e, del resto, ciò trova conferma nel tenore letterale dell'art. 1 d.lgs. n. 23/2015;
- che il ricorso è nullo per violazione dell'art. 414 c.p.c. in quanto difetta allegazione e prova dell'orario di lavoro asseritamente osservato dalla Pt_1
- che, solo in casi eccezionali e sporadici, la ricorrente ha prestato attività lavorativa oltre l'orario di servizio contrattualmente disciplinato, percependo la correlata retribuzione così come comprovato dalle buste paga in atti, laddove, la ricorrente era tenuta a indicare in maniera
Pagina 5 “precisa ed esaustiva” i giorni in cui ha espletato l'asserito lavoro straordinario, non assolvendo perciò al rigoroso onere probatorio sussistente a suo carico;
- che, inoltre, ha omesso di riferire di presentarsi spesso a lavoro “con notevole ritardo Pt_1
(anche di due ore), già stanca ed irascibile, disattendendo, così, i suoi doveri professionali”, in quanto organizzatrice – insieme al compagno – di serate danzanti e giochi di carte, presso il locale “Richy's Club” (sito in via Passo Gravina n. 253 B), il cui orario di chiusura è previsto alle 02.00 di notte e che le prestazioni di lavoro rese nella giornata di sabato erano dirette unicamente a consentirle di “recuperare il notevole monte orario di ritardo accumulato settimanalmente e/o mensilmente”;
- che, senza alcun vincolo d'orario, la ricorrente era dedita ad occuparsi degli impegni lavorativi secondari (non solo la gestione del predetto locale, bensì anche dell'immobile
“Maison de Cocò” adibito all'affitto delle camere), fruendo di un periodo di malattia per un lasso di tempo superiore a 180 giorni (dal 25.10.2021 al 06.05.2022) che ha comportato il licenziamento per superamento del periodo di comporto;
- che i conteggi elaborati dalla ricorrente sono errati in quanto, tra l'altro, non considerano il periodo di assenza per malattia fruito da Conti nel 2021 e nel 2022, non chiariscono il contratto collettivo applicato, il livello contrattuale conferito ed i parametri retributivi collettivi (paga base, voci indirette, etc…), di volta in volta, seguiti per giungere al risultato dichiarato, ed inoltre è inattendibile lo “sterile elenco” di giorni di ferie maturati, senza nulla precisare circa quelli spettanti ex lege e quelli già concretamente fruiti;
- che, peraltro, nel prospetto riepilogativo non è indicato “il numero di permessi dovuti alla lavoratrice, secondo la contrattazione collettiva di settore, ma solo i relativi importi, conteggiati, viepiù, erroneamente, su un orario di lavoro, non contrattualizzato, ma di
(inveritiere e non dimostrate) 24 ore settimanali”;
- che ha già provveduto al regolare pagamento in favore della dipendente –in aggiunta al trattamento di fine rapporto proporzionato all'effettivo orario di lavoro osservato dalla Conti- delle indennità sostitutive dei giorni di ferie e delle ore di permesso non goduti, come risultante dalle voci “permessi retribuiti” (€ 4.083,13) e “ferie non godute” (€ 5.903,63) contenute nella busta paga relativa al mese di maggio 2022.
CP_ Conseguentemente, la resistente ha chiesto di “dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti retributivi (dovuti anche per ferie e permessi non goduti e differenza T.F.R.) relativi agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, i cui importi dovranno essere decurtati dal quantum debeatur;
- in ogni caso, ritenere e dichiarare il ricorso nullo e/o inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto e per l'effetto rigettarlo;
- in via
Pagina 6 subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice accolga le domande avversarie, quantificare le somme dovute alla sig.ra tramite C.T.U. tecnico-contabile, con Parte_1
decurtazione delle somme effettivamente percepite dalla lavoratrice e tenendo conto, in ogni caso, della intervenuta prescrizione dei crediti maturati dal 2009 al 2017; - con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
All'esito della prima udienza, tenutasi il 10.03.2023, avanzato infruttuosamente il tentativo di conciliazione tra le parti, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , il quale si è costituito giorno 22.09.2023 Controparte_5 depositando memoria difensiva con la quale ha dedotto “l'assoluta indipendenza del rapporto previdenziale/contributivo rispetto al rapporto di lavoro”, la propria estraneità rispetto l'intera vicenda sostanziale e processuale, nel merito rimettendosi alle risultanze dell'istruzione probatoria che, ove riscontrino gli assunti difensivi della ricorrente, possono ricevere tutela contributiva nei limiti della maturata prescrizione. Pertanto, l'ente previdenziale ha chiesto
“ove nel corso del giudizio risultasse provato quanto dedotto dalla ricorrente relativamente al rapporto lavorativo intercorso tra la medesima e l 'AS (di) condannare la convenuta, alla regolarizzazione contributiva, con relative sanzioni civili ed ogni ulteriore accessorio di legge inerente all'obbligazione contributiva previdenziale, del rapporto di lavoro de quo e quindi al pagamento dell'importo che verrà quantificato si opus sit per admittenda
CTU entro i limiti prescrizionali. In subordine, Voglia condannare la ditta convenuta al pagamento di quella diversa, maggior o minor somma, che risulterà dovuta ad istruttoria esperita previa, se del caso, CTU. sempre entro i limiti prescrizionali. Spese come per legge”.
La presente controversia è stata istruita con l'acquisizione delle prove documentali ed orali e, all'udienza del 10.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
________________________
Sul piano processuale, innanzi tutto, va esaminata l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza sollevata dalla ditta “L'Autopropangas”.
Nel condurre l'esame di tale doglianza, occorre osservare che l'adempimento da parte della ricorrente dell'onere di individuare con precisione nell'atto introduttivo i fatti allegati, necessario al fine di consentire alla parte convenuta datrice di lavoro un'efficace contestazione di essi, va valutato tenendo conto anche della concreta possibilità di quest'ultima di avere
Pagina 7 conoscenza specifica delle medesime circostanze allegate in ricorso, talvolta maggiore rispetto alla conoscenza della lavoratrice, essendo esse attinenti all'organizzazione aziendale.
Invero, secondo l'insegnamento dei giudici di legittimità, “Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato - come nel caso di specie - il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro,
l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici” (tra le varie, emblematica, Cass. 10.11.2003 n.16855; Cass.
29.01.1999 n. 817; Cass. 30.12.1994 n. 11318).
Ed ancora, “Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la nullità del ricorso - volto all'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato - per mancata indicazione del
c.c.n.l. applicabile e dell'inquadramento di riferimento benché fossero state allegate le mansioni concretamente esercitate e le ulteriori circostanze in cui era stata resa la prestazione)” (Cass. 17.07.2018 n. 19009; conf., tra le tante, Cass. 08.02.2011 n. 3126; Cass.
24.10.2008 n. 25753).
Nella fattispecie concreta, al di là della fondatezza o meno nel merito della prospettazione assertiva di il ricorso contiene l'indicazione degli elementi essenziali del rapporto Pt_1
CP_ negoziale intercorso con la resistente (ossia la data di assunzione, il periodo di lavoro, le mansioni espletate, l'orario di lavoro osservato, la contrattazione collettiva di cui invoca l'applicazione, le causali dei pretesi crediti) nonché delle fonti documentali di riscontro del titolo contrattuale speso, delle ragioni poste a fondamento tanto della pretesa creditoria (rectius
Pagina 8 percezione non proporzionata alla quantità del lavoro svolto e fruizione di un periodo di riposo inadeguato), ponendo così la parte resistente nella condizione di poter esplicare le proprie deduzioni ed allegazioni difensive.
A fronte del tenore della prospettazione difensiva avanzata dalla ricorrente, dell'esame complessivo dell'atto introduttivo e dei documenti allegati ad esso, del resto, l'impresa datrice di lavoro comunque è riuscita ad impostare ed a svolgere compiute argomentazioni volte a confutarne la fondatezza, mostrando così di aver ben compreso, tanto sul piano assertivo quanto su quello probatorio, le pretese formulate nei suoi confronti.
Pertanto, la doglianza in parola non merita condivisione.
Nel merito, è pacifico tra le parti che è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale nel corso del quale la ricorrente ha espletato prestazioni lavorative di livello III del CCNL Commercio con efficacia dal 2.10.2009 fino al 5.05.2022, data in cui il rapporto di lavoro si è risolto a norma dell'art. 186 del richiamato contratto collettivo a seguito del licenziamento per il superamento del periodo di comporto, comminato dalla parte datoriale a mezzo raccomandata a/r, stante la perdurante assenza dal lavoro della a far data dal Pt_1
25.01.2021 per il portarsi della malattia della stessa. Il thema decidendum per cui è causa è circoscritto all'asserito inadempimento della parte datoriale nella corresponsione di un trattamento economico proporzionale sotto il profilo quantitativo e temporale all'attività lavorativa prestata dalla ricorrente, originandosi da tali assunti difensivi le ulteriori pretese a carattere contributivo spiegate in ricorso.
Non è superfluo sottolineare che dall'ambito di cognizione di questo giudice esula la dinamica risolutoria essendo stata essa oggetto di altro giudizio e che neppure ha Pt_1 avanzato alcuna rivendicazione relativa all'espletamento di attività di lavoro appartenente ad una qualifica superiore non avendo posto in discussione l'inquadramento contrattuale delle prestazioni lavorative espletate nel livello III del CCNL Commercio: dal che la circostanza che la stessa abbia reso mansioni di contabile ovvero di segretaria, ai fini del presente giudizio, si palesa in concreto priva di pregio.
Ciò chiarito, sul piano probatorio, giova rilevare che il lavoratore che agisce in giudizio per conseguire le differenze retributive è tenuto a dar prova del fatto costitutivo della pretesa azionata e, per quanto qui interessa, della prestazione lavorativa di fatto espletata in termini quantitativi;
diversamente, incombe sul datore di lavoro l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento degli emolumenti relativi alle prestazioni ricevute ovvero il verificarsi di eventi estintivi della pretesa creditoria.
Così, “Ove un lavoratore pretenda il pagamento di differenze di retribuzione per lavoro
Pagina 9 ulteriore rispetto a quello ordinario, quale ad esempio festivo, domenicale o straordinario, deve provare in modo rigoroso l'effettivo espletamento della prestazione lavorativa da retribuire. La valutazione equitativa non supplisce il difetto di prova nell'an. In difetto della prova specifica per ciò che concerne l'an del diritto azionato, non possono utilizzarsi i criteri di liquidazione equitativa, in quanto questi possono venire in soccorso nella decisione unicamente per ciò che concerne il quantum della domanda. Come già affermato in precedenti decisioni riguardanti differenze retributive per lavoro straordinario, la Corte di Cassazione ribadisce che ove il lavoratore richieda il compenso per il lavoro ulteriore (straordinario, festivo ecc.) ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre il normale orario di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice”
(Cass. 14.05.2015 n. 9906).
Resta fermo, per costante indirizzo dei giudici di legittimità, che nel caso in cui il lavoratore
“riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolte, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (Cass. 16.02.2009 n. 3714; Cass. 29.01.2003, n. 1389; Cass. 17.10.2001, n.12695), con la conseguenza che qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto (Cass. 02.01.2018,
n. 1; conf. tra le tante, Cass. 28.09.2006, n. 21028), non potendo determinare il numero delle ore di lavoro straordinario prestato dal lavoratore con una decisione di mera equità (tra le tante, emblematiche, ancora, Cass. 21.04.1993, n. 4668; Cass. 29.01.1988, n. 776; Cass. 28.09.1988,
n. 5269).
Nella fattispecie concreta, dalla lettura della “lettera –contratto di assunzione” sottoscritta il
2.10.2009 si apprende che le parti hanno stabilito “L'orario di lavoro settimanale … in 20 ore distribuite dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:30”, specificando altresì che alla lavoratrice “sarà attribuito il relativo trattamento economico e normativo, come previsto dalla vigenti leggi e dal contratto collettivo nazionale di lavoro Commercio applicato”.
Dalla consultazione del separato “contratto di lavoro subordinato a tempo parziale”, inoltre, i contraenti hanno ribadito che “Il trattamento economico previsto sarà quello stabilito dal
CCNL per il lavoratori a tempo pieno riproporzionato in funzione del minor orario di lavoro.
La retribuzione verrà corrisposta per quattordici mensilità”.
Vi è riscontro documentale che giorno 27.07.2018 le parti hanno convenuto “di diminuire le ore di lavoro settimanale da n. 20 a n. 18 con decorrenza dal 01.08.2018”, sicché “Il rapporto di lavoro si svolgerà per complessive n. ore 18 settimanali, lunedì e martedì dalle ore 9.00 alle
Pagina 10 ore 12.00 e dal mercoledì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00”, specificando altresì che “La parte economica e normativa sarà quella prevista dal C.C,N.L. suindicato”.
Nel contesto considerato, la ricorrente ha sostenuto di aver reso le proprie prestazioni alle
CP_ dipendenze della resistente dal lunedì al sabato per 4 ore giornaliere di lavoro e, più esattamene, dalle ore 09.30 alle ore 13.30, per un totale 24 ore di lavoro settimanali, laddove l'impresa resistente ha negato la veridicità della prospettazione assertiva in parola, chiarendo che in diverse occasioni, si è trovata costretta a prestare la propria attività lavorativa Pt_1 anche nella giornata di sabato, … per permettere alla stessa di recuperare il notevole monte orario di ritardo accumulato settimanalmente e/o mensilmente … non riusc(endo) ad osservare nemmeno quello di 18 ore contrattualmente pattuito … stressata dagli estenuanti ritmi lavorativi svolti – la mattina (dal lunedì al venerdì) alle dipendenze della Autopropangas e il pomeriggio e la notte (dal lunedì alla domenica) presso il Richy's club e la “maison de cocò”
…”.
L'istruttoria orale non ha fatto emergere dati gravi, precisi e concordanti per poter affermare che la ricorrente abbia reso le prestazioni di lavoro nei termini prospettati in ricorso.
Infatti, dalla deposizione resa da madre della ricorrente, si apprende Testimone_1
genericamente che la stessa ha provveduto ad accompagnare al lavoro la figlia con una frequenza non meglio determinabile e che quanto sommariamente dichiarato all'udienza del
10.05.2024 non verte sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa, bensì è frutto di personali valutazioni su quanto riferito da e perciò Parte_1
influenzate direttamente dalle dichiarazioni rese ex actoris (v. Cass. 15.01.2015, n. 569), riflettendo, oltretutto, una conoscenza confusa ed inesatta della vicenda lavorativa oggetto di causa, tanto che ha erroneamente dichiarato l'intervenuta costituzione del vincolo Tes_1
negoziale in contestazione intorno agli anni 2000 e che al tempo la stessa era solita prestare assistenza alla figlia nella cura e nella gestione del nipote ex filia, ormai diciannovenne, essendo all'epoca un neonato di appena 6/7 mesi.
Non a diverse considerazioni resta esposta la testimonianza resa da , e ciò Testimone_2
volendo mettere da parte i profili di dubbia attendibilità correlati alla disponibilità dello stesso a prestare, a favore della ricorrente –che ha assunto “conosco … di vista”-, un servizio gratuito di trasporto con il proprio mezzo “due /tre volte a settimana” “con costanza tutti i mesi” malgrado sia da circa 11 anni disoccupato e perciò privo di risorse funzionali al mantenimento di alcun veicolo. Il predetto testimone, peraltro, ha assunto di aver “conosciuto la ricorrente intorno al
2016” e in via assorbente di aver appreso notizia da quest'ultima dell'orario di lavoro senza saper fornire dati specifici per ricostruire con la dovuta precisione il numero dei sabati in cui la
Pagina 11 ricorrente ha reso le sue prestazioni lavorative avendo dichiarato che “un sabato sono andato a prendere (la ricorrente) e si è messo a piovere all'improvviso …”.
E poiché la Suprema Corte è costante nell'osservare che “La affermazione secondo cui spetta al lavoratore fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, costituisce proiezione del principio guida di cui all'art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. La relativa prova, di conseguenza, va fornita in modo pieno e rigoroso dal lavoratore, su cui grava l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. In effetti, a norma dell'art. 432 c.p.c., i presupposti per la valutazione equitativa del giudice ricorrono soltanto nella misura in cui sia certo il diritto, ma non sia possibile determinare la somma dovuta in base al diritto accertato. Va al riguardo rimarcato il particolare rigore da osservare nell'accertamento del fatto costitutivo, specificando che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione, ma ne deduca
l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (cfr. Cass. 20.02.2018 n. 4076; Cass. 19.06.2018 n. 16150;
Cass. 16.02.2009 n. 3714; Cass. 03.02.2005 n. 2144; Cass. 29.01.2003 n. 1389; Cass.
17.10.2001; Cass. 14. 08.1998 n. 8006), in considerazione di quanto precede, il rigoroso onere della prova gravante a carico della ricorrente non può ritenersi assolto.
Ad abundantiam, peraltro, non a diverse conclusioni sarebbe consentito pervenire alla luce della testimonianza resa da dell'attendibilità del quale peraltro non Testimone_3 sono emerse ragioni per dubitare. Infatti, il predetto testimone ha dichiarato che “La ricorrente non arrivava mai puntuale, posso dirlo perché lavoravamo nella stessa stanza e il mio tavolo dista un metro e mezzo dal suo. …. Inoltre, la ricorrente durante la settimana mancava almeno una volta e il pomeriggio non era tenuta a lavorare e se qualche volta c'era di pomeriggio era per recuperare le ore perse. La ricorrente si occupava della contabilità dell'azienda. Il sabato la ricorrente non doveva lavorare ma siccome mancava durante la settimana recuperava il sabato”. Dalle deposizione del teste emerge che “vi è stato un cambio di orario ma Tes_3 non ricordo da quando” e che “La ricorrente doveva lavorare dalle 8,00 alle 12,00 ma tutti i giorni arrivava dopo verso le 10,00 e andava via alle 12,30-13,00” pur ammettendo lo stesso comunque di “Non ricord(are) con esattezza gli orari di fatto osservati dalla ricorrente né se
Pagina 12 coincidevano con quelli di cui alla domanda n. 31 posso solo dire che in termini di 1 o 2 ore è venuta meno a lavoro”, sottolineando invece di ricordare che “la ricorrente veniva con la propria macchina che era di marca straniera di cui non mi ricordo il nome ma era un utilitaria”.
Nel medesimo senso, ha dichiarato che “La ricorrente veniva con la Testimone_4
macchina sua e lei la metteva nel posto auto dietro al mio ufficio e prima aveva una micra e poi una Toyota sul grigio o comunque scura se non ricordo male” e che era tenuta a Pt_1 prestare attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,00/13,30 circa e “che io ricordi non lavorava il pomeriggio. Non era sempre puntuale e arrivava alle 10,30 e comunque dopo le 10,00, mai arrivava alle 9,30 e ogni tanto recuperava un sabato (circa una volta al mese)”, altresì precisando che “L'ufficio mio era di fronte a quello della ricorrente e nell'ultimo periodo non veniva sempre e chiamava a me per dirmi che non veniva o se ritardava;
mentre la ricorrente doveva venire sempre dal lunedì al venerdì anche dopo il cambio orario ma non so il contenuto dell'accordo. Ribadisco il sabato la ricorrente lavorava occasionalmente solo per recuperare i ritardi che faceva durante la settimana”, spiegando inoltre che “l'azienda era tollerante verso i ritardi della ricorrente perché i genitori della ricorrente erano molto amici con i miei suoceri, uscivano anche insieme e ciò prima che io iniziassi a lavorare nelle aziende GM Gas e parte resistente e so ciò perché me lo ha raccontato mia suocera. Il genitori della ricorrente so che il papà oggi deceduto era un vigile del fuoco e la mamma non lo so. Quando sono andato a lavorare per la parte resistente già i miei suoceri uscivano di meno con i genitori della ricorrente … l'azienda resistente gestendo gas ha dei controlli periodici da parte dei vigili del fuoco ogni tre anni ed è una commissione strutturata da vigili del fuoco, arpa, inail e gli ispettori possono cambiare. So che il papà della ricorrente ha organizzato nel 2011 circa un corso di aggiornamento della squadra antincendio
e io ero presente in azienda ma non ricordo se lo ha tenuto in azienda o in una struttura e li si sono recati i dipendenti”.
Fermi i superiori rilievi, nel sindacare la legittimità del recesso del datore di lavoro dal contratto in essere inter partes, l'intestato Tribunale ha già evidenziato che, in costanza del rapporto di lavoro oggetto di causa, non ha ottemperato diligentemente all'obbligo di Pt_1
rendere le proprie prestazioni in conformità alle disposizioni impartite dalla parte datoriale e/o un suo preposto, al riguardo statuendo che “la complessiva valutazione delle dichiarazioni rese 1 Domanda 3 della memoria di costituzione “Vero o no che a seguito del mutamento dell'orario, siglato l'01.08.2018, la ricorrente ha prestato la sua attività lavorativa il lunedì e il martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00”. Pagina 13 dai testi escussi ha confermato le ragioni poste a fondamento del mutamento di mansioni della ricorrente (invariato il livello di inquadramento contrattuale, alla stregua del mansionario allegato anche dalla ricorrente, con il relativo trattamento economico) e hanno smentito tanto ipotesi di demansionamento in senso tecnico quanto i comportamenti vessatori riferiti in ricorso;
… infatti i testi , e tutti colleghi di lavoro della Tes_5 Tes_6 Tes_3
ricorrente a diretta conoscenza dei fatti di causa, hanno confermato le circostanze di cui all'articolato di prova della memoria difensiva in relazione alle manchevolezze lavorative della stessa e ciò anche il teste , legale della società resistente;
… per contro, i testi Tes_7
indicati dalla ricorrente ( , madre della ricorrente e , Testimone_8 Testimone_2
compagno della ricorrente) non hanno mostrato sufficiente conoscenza diretta delle condizioni
e delle vicende lavorative della ricorrente, per lo più essendosi limitati a riferire quanto dalla stessa appreso (con la conseguente irrilevanza probatoria, trattandosi di dichiarazioni de relato actoris)”, ancora aggiungendo che la stanza in cui la ricorrente era tenuta a svolgere la propria attività era “dotata di finestra e delle attrezzature di lavoro- era ordinariamente in uso ad altri dipendenti” (così, in motivazione, ord. del 14.12.2023 n.41334 resa nel procedimento iscritto al n. 6111/2022 r.g.). E ciò avvalorando ulteriormente la credibilità di quanto riferito nel presente giudizio dal teste Tes_3
Alla luce dei superiori rilievi, pertanto, va rigettata la pretesa retributiva avanzata dalla per il dedotto svolgimento di attività lavorativa eccedente rispetto a quella ordinaria per Pt_2
come pattuita nel tempo tra le parti.
Quanto alle ferie, va osservato che la ricorrente ha dedotto di non aver percepito in costanza di rapporto ferie retribuite per il numero dei giorni spettanti bensì “inferiori rispetto a quello previsto contrattualmente (a titolo esemplificativo nella busta paga del mese di agosto 2013 si fa riferimento a un periodo pari a giorni sei invece di quelli previsti dal C.C.N.L. di settore;
nella busta paga del mese di agosto 2012 si fa riferimento a un periodo pari a giorni nove invece di quelli previsti dal C.C.N.L. di settore;
nella busta paga del mese di agosto 2011 si fa riferimento a un periodo pari a giorni otto invece di quelli previsti dal C.C.N.L di settore;
e nella busta paga del mese di agosto 2017 si fa riferimento a un periodo pari a giorni nove invece di quelli previsti dal C.C.N.L di settore e così di seguito anche per gli altri anni)” (v. pag. 2 penultimo rigo e s e pag. 3 del ricorso); mentre, rispetto ai permessi non goduti, ha Pt_1 asserito che i “permessi vengono richiesti in ragione del 50% di quanto previsto contrattualmente atteso che la ricorrente svolgeva un'attività lavorativa part-time e sono previsti dal C.C.N.L. di appartenenza terziario-Confcommercio che prevede gruppi di quattro
Pagina 14 o di otto ore di permesso individuale retribuito in sostituzione delle quattro festività abolite”
(v., ancora, pag. 3 del ricorso).
La ricorrente, altresì, ha lamentato che “dalle buste paga che si producono … ha percepito €
2.517,39 mentre invece avrebbe dovuto percepire (tenuto conto della circostanza che ha effettivamente espletato la sua attività lavorativa per ventiquattro ore settimanali ricevendo una retribuzione corrispondente a venti ore, ciò che si deve intendere ripetuto per tutti gli anni di cui infra) …”.
Ebbene, dalla disamina delle buste paga prodotte in atti dalla ricorrente –sia pure in maniera incompleta- in rapporto alla busta paga relativa al mese di maggio 2022, di chiusura del rapporto negoziale, va osservato che tra le competenze riportate infra la “descrizione voce”, si rinviene inserita la posta di credito relativa:
- sia alle “ferie non godute” per complessivi 181,00 giorni che, a fronte di una retribuzione giornaliera pari ad euro 32,61676, determina un credito in favore della stessa di euro Pt_1
5.903,63,
- sia dei “permessi non goduti” per complessivi 364,00 ore che, a fronte di una retribuzione oraria pari ad euro 11,21740, comprova, al momento del recesso datoriale, l'esistenza un credito a favore della di euro 4.083,13. Pt_1
I referenti costituitivi degli importi relativi alle poste economiche in parola sono stati ricostruiti dalla parte resistente anno per anno nel dettaglio quanto ai giorni di ferie residui e alle ore di permesso non fruite nel prospetto versato in atti (v. allegato 6 del fascicolo telematico di parte resistente) che, invero, risulta elaborato in conformità alla contrattazione collettiva riportata nella scheda riassuntiva versata quale allegato 4 del fascicolo della ricorrente, in misura proporzionale alle ore di lavoro considerate nel part time orizzontale per come rimasto accertato nel presente giudizio, oltre che delle risultanze delle buste paga (in via meramente esemplificativa, si rinvia al cedolino di agosto 2012, ottobre 2012, febbraio 2013, agosto 2013, agosto 2017, maggio 2018, agosto 2019, luglio 2020).
Non essendo in contestazione il pagamento della busta paga del mese di maggio 2022 e tenuto conto delle specifiche risultanze delle restanti buste paga, le carenze dell'attività di allegazione e prova non sono sanabili attraverso l'attività di integrazione probatoria ex art. 421
c.p.c., -che è appunto integrativa e non sostitutiva degli oneri di parte- costituendo ius receptum presso i giudici di legittimità l'impossibilità delle parti di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nei rispettivi scritti introduttivi (v. in motivazione, Cass.
12.02.2016, n. 2832; conf., in tali termini, Cass., 27.05.2008, n. 13825, che richiama Cass. Sez.
Unite, 17.06.2004 n. 11353; Cass. Sez. Unite, 20.04.2005 n. 8202 e Cass. Sez. Unite,
Pagina 15 23.01.2002 n. 761), sicché anche le pretese relative alle differenze retributive per ferie e permessi non fruiti vagamente avanzata dalla vanno rigettate, restando assorbito per Pt_1
l'effetto la disamina di ogni ulteriore questione posta dalle parti.
Le spese processuali tra la ricorrente, la ditta resistente e l' sono compensate per intero CP_2 tenuto conto della posizione processuale dell' rispetto al contenzioso oggetto di causa. CP_2
Le spese del presente giudizio tra e la ditta resistente sono compensate per un terzo Pt_1 tenuto conto dell'esito delle questioni preliminari di rito sollevate della parte resistente e della semplicità in fatto e in diritto delle questioni trattate in assenza di contrasti giurisprudenziali e di documentazione avulsa da aspetti problematici, mentre i restanti due terzi vanno poste a carico della ricorrente e liquidate nella misura di cui in dispositivo avuto riguardo al valore e all'oggetto della causa, all'espletamento di istruttoria orale e attività difensiva in concreto prestata, oltre a quanto previsto dagli artt. 2 e 4 del DM n.55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la controversia inter partes, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
RIGETTA il ricorso
COMPENSA per intero le spese processuali tra “ Pt_1 Parte_3
e l'
[...] CP_2
COMPENSA per un terzo le spese processuali tra e “ Pt_1 Parte_3
[...]
CONDANNA rifondere i restanti due terzi delle spese processuali Parte_1
sostenute da che liquida in euro 4.200,00 a titolo di Parte_3
compensi professionali, oltre 15% spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, l'11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa RI NI
Pagina 16