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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 431/2018 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Farina Parte_1
-RICORRENTE-
contro
, rappresentato e difeso dall'avvocato Gino Perrotta Controparte_1
-RESISTENTE-
e
Controparte_2
-RESISTENTE contumace-
e nei confronti di in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marta Odorizzi,
Carmela Filice, Umberto Ferrato e Marcello Carnovale
-RESISTENTE-
oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato;
differenze retribuzione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 16.03.2018, il ricorrente in epigrafe deduceva: di aver lavorato alle dipendenze dell'hotel , sito in Amantea, dal 15 Parte_2
luglio 2016 al 30 settembre 2016, con le mansioni di assistente ai bagnanti, corrispondente al livello 5 del CCNL Turismo vigente;
che l'orario di lavoro era di 12 ore giornaliere, dalle ore 07:00 alle ore 20:00, con un'ora di pausa, tutti i giorni della settimana, inclusi i festivi;
che l'assunzione avveniva in forma orale e non gli veniva pagata alcuna CP_ retribuzione, salvo € 210,00 in voucher, per come attestato dalla sede di Cosenza con interrogazione del 25.07.2017; che, nel corso del rapporto, protrattosi per 77 giornate lavorative consecutive, maturava il diritto all'intera retribuzione dovuta come da CCNL, ai riposi settimanali e alle ferie non goduti, agli straordinari e al T.F.R., come da allegata
CTP; che, in definitiva, per il lavoro prestato, accreditava la somma di € 4.468,60, in base alle varie voci della retribuzione dovute e non versate, alla luce del contratto collettivo di categoria per il settore turismo, al netto dell'acconto minimo ricevuto in voucher;
che, con raccomandata a.r. del 27.02.2017 indirizzata a quale titolare Controparte_1 dell'Hotel “Mare Blu”, veniva richiesto, senza successo, il pagamento delle differenze retributive maturate;
che, in particolare, riscontrava a mezzo pec Controparte_1 dell'11.04.2017, con la quale precisava che: “il sottoscritto è, oramai da diverso tempo, in trattativa col Sig. nato a [...] il [...] e residente in [...]. Controparte_2
Via Etna n.5, per la vendita della struttura alberghiera della quale il sottoscritto è unico titolare. Che prima della scorsa estate il signor , in vista della futura vendita ha CP_2
inteso assumere una ditta al fine di far eseguire dei lavori di manutenzione e abbellimento dell'hotel nonché il GN nato a [...] il [...] [in realtà nato Parte_1
il 17.06.1998, n.d.a.] perché apprendesse il lavoro di bagnino, assumendosi ogni responsabilità, anche economica, in merito al lavoro svolto, per poi, una volta acquisita la struttura alberghiera avrebbe proceduto all'assunzione definitiva nella sua struttura.
Inizialmente il acquistava dei voucer che consegnava al sottoscritto al fine di CP_2
retribuire il dipendente, poi assicurava che avrebbe proceduto personalmente ai successivi pagamenti dovuti. Si allegano dichiarazioni rese dal GN .”; che, CP_2
alla luce di tali premesse, la domanda di pagamento delle differenze retributive per il lavoro prestato doveva essere estesa anche a Tanto premesso, ha adito Controparte_2 il giudice del lavoro del Tribunale di Paola chiedendogli di “-accertare e dichiarare la costituzione orale di un rapporto di lavoro a tempo determinato fra e Parte_1 la ditta esercente l'attività alberghiera denominata Hotel Mare Blu di Amantea, in
2 persona del suo titolare , partita iva n. , cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_1
;” - accertare e dichiarare che il suddetto rapporto si svolgeva C.F._1
dal 15 luglio al 30 settembre 2016, con le mansioni di assistente ai bagnanti, corrispondente al livello 5 del CCNL Turismo vigente, con orario di lavoro di 12 ore giornaliere su 7 giorni settimanali, dalle ore 07:00 alle ore 20:00, inclusi i giorni festivi;
- accertare e dichiarare il mancato versamento della retribuzione e del Trattamento di
Fine Rapporto, salvo € 210,00 in voucher, la mancata fruizione dei riposi settimanali e delle ferie, lo svolgimento di lavoro straordinario, come meglio specificati nella narrativa del presente atto e nell'allegata consulenza di parte;
- accertare e dichiarare che nato a [...], il [...], residente in [...]
Etna, 5, assumeva la contitolarità del debito maturato in capo al ricorrente con espresso riconoscimento e/o a titolo di garanzia propria e/o impropria;
- conseguentemente condannare in solido e ovvero quale dei due sia Controparte_1 Controparte_2
ritenuto obbligato, ognuno in base al titolo ritenuto sussistente, al pagamento delle seguenti somme - differenze retributive stipendiali per € 3.397,30; - tredicesima mensilità per € 216,88; - quattordicesima mensilità per € 216,88; - maggiorazione lavoro straordinario per € 265,57; - indennità sost. permessi per € 325,34; - TFR maturato per
€ 246,63; - a detrarre voucher incassato per - € 210,00 - e dunque la somma complessiva di € 4.468,60.”. Vinte le spese di lite da distrarsi.
Si è regolarmente costituito in giudizio , il quale, preliminarmente ha Controparte_1
eccepito la nullità del ricorso per eccessiva genericità dello stesso, e, nel merito ha contestato che tra esso resistente e parte ricorrente sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato per come affermato dal . Nella specie, in particolare, ha dedotto la Pt_1
carenza degli estremi della subordinazione, trattandosi di rapporto volto all'apprendimento delle mansioni di bagnino che ha avuto origine da una relazione meramente amicale intercorrente tra esso resistente e la famiglia del ricorrente, nonchè, su insistenza di che sarebbe dovuto divenire il nuovo gestore Controparte_2 dell'attività dell'hotel ; alla luce di tali premesse, si sarebbe determinato a Pt_2
consentire la presenza del ricorrente presso lo stabilimento balneare al solo fine di fargli apprendere le modalità di svolgimento dell'attività di bagnino;
ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso. ha esperito anche domanda riconvenzionale al fine Controparte_1
di far accertare che parte ricorrente era debitrice nei suoi riguardi, per prestiti pregressi, della somma di € 4.100, come risultante da apposita dichiarazione sottoscritta dal Pt_1 in data 22.07.2016, e per l'effetto far condannare il ricorrente a corrispondergli tale
3 somma o in via subordinata a compensare il suo credito con quello eventualmente riconosciuto alla controparte.
Si è costituito in giudizio l' , il quale ha dichiarato di riservarsi Controparte_4 espressamente di quantificare l'esatto ammontare dei contributi e sanzioni dovuti per la retribuzione connessa alla attività lavorativa asseritamente espletata dal ricorrente all'esito del presente giudizio.
Disposto rinvio della causa a seguito della domanda riconvenzionale proposta da
[...]
, dichiarata la contumacia di che nonostante la regolarità CP_1 Controparte_2
della notifica non si è costituito in giudizio, acquisita la documentazione offerta dalle parti costituite, disposta la verificazione del documento originale di cui all'allegato n.2) del fascicolo di parte convenuta-ricorrente in riconvenzionale, esperite le prove per testi per come richieste dalle parti costituite ed ammesse dal giudice e concesso termine per il deposito di note illustrative, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza, con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Preliminarmente, è infondata e deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso principale avanzata da . Controparte_1
Secondo il consolidato orientamento espresso dalla suprema Corte, al quale si ritiene di prestare pieno consenso “nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso
l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio”
(così, tra le altre, Cass. Sez. L, 17/07/2018, n. 19009 e, da ultimo, Cassazione civile sez.
VI, n. 33784 del 16/11/2022). Dunque, la valutazione della genericità o meno dei requisiti di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. avviene per il tramite di un esame complessivo dell'atto, potendo, peraltro, operare anche in questa ipotesi la clausola ex art. 156, III comma, c.p.c. «La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo
a cui è destinato» (in tale senso, Cassazione civile sez. lav., 14/02/2020, n.3816, nonché, in termini più espliciti Cassazione civile sez. lav., 17/07/2018, n.19009).
4 Nel caso di specie, come dimostrano anche la regolare comparizione di Controparte_1
e la pertinenza delle sue difese rispetto al thema decidendum, da una lettura complessiva dell'atto non appaiono affetti da genericità o incertezza né il petitum né gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, né risulta, tantomeno, lesa la capacità del convenuto costituito di predisporre opportunamente le proprie difese.
Conclusivamente, dunque, l'eccezione di nullità non può trovare accoglimento.
3. Nel merito, il ricorso proposto da deve essere rigettato per le Parte_1
ragioni che seguono.
Parte ricorrente rivendica in questa sede la retribuzione per l'attività lavorativa di assistente ai bagnanti espletata, in assenza di regolare contratto di lavoro, alle dipendenze e sotto la direzione di , titolare dell'hotel ” e di Controparte_1 Pt_2 CP_2
per il periodo dal 15 luglio 2016 al 30 settembre 2016.
[...]
Orbene, parte ricorrente, gravata dal relativo onere, non ha fornito idonea e sufficiente dimostrazione dell'esistenza e della natura subordinata del rapporto in questione.
Giova premettere che, in tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., è principio consolidato quello secondo cui, nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento, ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore-lavoratore è sufficiente dimostrare l'esistenza della obbligazione e, dunque, il titolo su cui si basa la pretesa azionata, gravando invece sul datore di lavoro, in applicazione del principio di vicinanza o di riferibilità della prova,
l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto azionato, ovvero l'avvenuto esatto adempimento, ovvero ancora l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (Cass., S.U., n. 13533/01).
In applicazione del suddetto principio, ove l'oggetto della controversia riguardi, come nel caso, l'accertamento del diritto alla corresponsione della retribuzione e/o ulteriori voci retributive, il lavoratore non può, dunque, che essere chiamato a fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei fatti da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta, con l'ulteriore conseguenza che, ove permangano dubbi circa l'esistenza della relativa fattispecie, si dovrà addivenire al rigetto della domanda, non essendo stato assolto l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio.
5 Dovendosi fare riferimento ai succitati principi generali in tema di riparto degli oneri probatori, nella presente controversia non può, dunque, che gravare sulla parte ricorrente quello di fornire dimostrazione dello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato secondo le modalità temporali, giorni e articolazione oraria, specificate nel ricorso, quale fatto costitutivo delle pretese retributive azionate.
Orbene, nel caso di specie, tale prova non può dirsi raggiunta.
Fermo restando che i testimoni citati da parte ricorrente hanno rilasciato dichiarazioni sommarie e generiche quanto alle modalità temporali, ai giorni e all'articolazione oraria della prestazione resa dal ricorrente, e, non poteva essere altrimenti, essendo fruitori occasionali del lido dell'hotel ” ( ha dichiarato: “Io mi Pt_2 Testimone_1 recavo presso il lido per usufruire dei servizi, tra i quali l'ombrellone che prendevo giornalmente. Frequentavo il lido soprattutto nel mese di agosto, e luglio e settembre nel fine settimana perché all'epoca ero ancora in servizio, lavoravo […]”; Parte_3 ha dichiarato “Preciso che essendo lavoratore dipendente, lavoravo e lavoro tutt'ora nella Polizia di Stato;
nei miei 20 giorni di ferie estive avevo preso in affitto una casa in un paesino vicino l'hotel, che si chiama Lago, ed usufruivamo con la mia famiglia, mia moglie e i due figli, e mio suocero del lido dell'hotel […]”, complessivamente, i testi escussi, hanno reso dichiarazioni opposte tra loro, e non vi sono elementi che possano fondare un giudizio di maggiore attendibilità di un teste rispetto agli altri (vedasi dichiarazioni rese a verbale alle udienze dell'11.05.2023 e del 25.01.2024).
Si ricorda che “Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta.” (cfr. Cassazione civile sez. II - 21/12/2009, n. 26926).
Consegue, in assenza della prova dei fatti posti a fondamento delle pretese attoree, il rigetto del ricorso.
6 4. Deve essere rigettata anche la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
, diretta ad ottenere la condanna del ricorrente a corrispondergli la somma di € CP_1
4.100 per come risultante dalla dichiarazione di cui all'allegato 2 della memoria di costituzione.
Sul punto, va premesso che, all'udienza del 09.04.2019, a fronte dello specifico disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione della citata scrittura, il giudice ne disponeva la verificazione e la dott.ssa , all'esito, con procedimento logico CP_5
immune da vizi che il giudice condivide avuto riguardo anche alle precise risposte rese al
CT di parte ricorrente, ha concluso nel senso che “[…] gli elementi rilevati nelle grafie analizzate sono idonei in maniera inequivocabile, per qualità e quantità, a dimostrare la riconducibilità della firma e del testo in verifica a nome alla stessa Parte_1
mano che ha vergato i documenti in comparazione, le quali traducono uno stile espressivo sempre improntato alla naturalezza e unicità del gesto grafico.” (cfr. ampiamente elaborato peritale, quanto alle conclusioni pag. 37).
In definitiva, dunque, tale dichiarazione è riconducibile sia nella firma che nel testo alla parte che l'aveva disconosciuta. E, però, lungi dal provare un debito del ricorrente nei confronti del , comprova esclusivamente che il aveva ricevuto “acconti CP_1 Pt_1
dalla ditta Hotel Mareblu di AN CO per il periodo lavorativo effettuato presso la stessa ditta” (cfr. all. 2 ricorso).
Da tale dichiarazione, in definitiva, emerge esclusivamente che il aveva ricevuto Pt_1 la somma di € 4.100, a titolo di acconti, per un'attività lavorativa effettuata in favore della controparte. Attività lavorativa in generale, il cui svolgimento da parte del ricorrente non
è contestato dal , il quale ha soltanto eccepito la natura subordinata della stessa;
CP_1 tant'è vero che il resistente ha anche affermato che il , per prestazioni occasionali Pt_1 espletate presso l'hotel “ ” nei periodi di massima affluenza, era stato retribuito Pt_2
con dei voucher (in disparte il problema di chi avesse materialmente pagato quei voucher, se il o il ). In definitiva, nulla vieta che tale attività si sia espletata CP_1 CP_2
secondo i crismi del lavoro autonomo.
Ed allora – tenuto conto del tenore della dichiarazione del (il quale ha dichiarato Pt_1 di aver ricevuto acconti per il lavoro “effettuato”, dunque già svolto in favore del resistente) ed avuto riguardo alle stesse deduzioni della parte resistente che, da un lato, non ha negato che una qualche attività lavorativa è stata svolta dal nel periodo Pt_1
7 oggetto di contestazione presso l'hotel (evidentemente, e fino a prova Pt_2 contraria, nell'interesse del suo titolare) anche sotto la spinta di Controparte_2 eccependone soltanto la natura subordinata della stessa, e, dall'altro, ha anche ammesso che tale dichiarazione era stata rilasciata in via cautelativa, anche al fine di scongiurare eventuali rivendicazioni sine titulo della parte del ricorrente – anche la domanda riconvenzionale deve essere rigettata considerato che parte resistente-ricorrente in riconvenzionale non ha dato adeguata prova della propria pretesa.
5. Stante la soccombenza reciproca, le spese di lite sono integralmente compensate
CP_ tra e . La peculiare posizione processuale dell' Parte_1 Controparte_1
– contraddittore necessario ai fini di un'ipotetica condanna in suo favore della parte resistente alla corresponsione degli oneri contributivi e previdenziali per il lavoro subordinato prestato in assenza di valido contratto di lavoro – induce a compensare le spese processuali tra la parte ricorrente e l'Istituto previdenziale. Nulla sulle spese di lite tra e stante la mancata costituzione in giudizio di Parte_1 Controparte_2 quest'ultimo.
Le spese dell'espletata CTU, liquidate con separato decreto, sono poste in solido a carico delle parti nel cui interesse è stata espletata: e . Parte_1 Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale;
3) Compensa le spese di lite tra e;
Parte_1 Controparte_1
4) Compensa le spese di lite tra e;
Parte_1 CP_3
5) Nulla sulle spese di lite tra e Parte_1 Controparte_2
6) Pone a carico di e di , in solido tra loro, le spese Parte_1 Controparte_1
di CTU, liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Paola, 13.02.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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