TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/11/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. Marco IN – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 4 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 2828/2024 vertente tra
, rapp.to e dif. Dagli Avv.ti Francesca Lideo, Nicola Zampieri, Walter Parte_1
EL, NN LD e BI CI RICORRENTE
E
in persona del legale rap.te, difeso Controparte_1 come in atti dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia RESISTENTE
Motivi della decisione
1 Con ricorso depositato in data 20.12.24 il ricorrente ha convenuto in giudizio il per sentir accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 6.872,24
a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, e, conseguentemente, condannare il al pagamento della suddetta Controparte_1
somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. “
Si è costituito il chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso.
Come risulta dalla documentazione di causa, il ricorrente è docente, con ultima sede di servizio presso la Scuola Secondaria, Istituto Superiore “Cossalli” di Orzinuovi. Ha prestato servizio in favore dell'Amministrazione convenuta in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato;
ciò, in particolare, nel corso degli Anni Scolastici:
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.
Nella presente sede ella deduce di aver maturato – nel corso dei suddetti periodi – il diritto di fruire : durante l'anno scolastico 2015/16 a 15,10 giorni di ferie;
durante l'anno scolastico 2016/17, 23,64 giorni di ferie, durante l'a.s. 2017/2018, 22,57 giorni di ferie, durante l'a.s. 2018/2019, 26,85 giorni di ferie, durante l'a.s. 2019/2020, 27,02 giorni di ferie, durante l'anno scolastico 2020/2021, 25,30 giorni di ferie.
Allega che nel periodo intercorrente tra la data iniziale di ciascun incarico di supplenza e la data fissata dal calendario scolastico regionale come termine delle lezioni (8-10 giugno), non avrebbe fruito dei giorni di ferie maturati e in ragione di ciò rivendica il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per tali giorni di ferie, non richiesti e mai fruiti.
Tanto chiarito si ritiene il ricorso fondato e pienamente meritevole di accoglimento.
2 Va preliminarmente disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa erariale.
Ed invero la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3021/2020, ha affermato la natura risarcitoria dell'indennità in questione con applicazione del termine di prescrizione decennale.
Sulla tematica oggetto di controversia giova richiamare, la giurisprudenza della Corte di
Cassazione la quale, affrontando la questione, ha osservato: “ Per quanto concerne il comparto scuola, che odiernamente ci occupa, la Corte di Cassazione nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti precari, con plurime pronunce ha stabilito il seguente principio di diritto: il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. (Cass. Civ. Sez. Lav. ord. n. 14268/2022; Cass. Civ. Sez. lav. -
15.05.2024, n. 13440).
Da ultimo, la Corte di Cassazione con la recentissima pronuncia n. 16715 del
17/06/2024 ha ribadito e confermato i principi poc'anzi riferiti, specificando, inoltre, quanto segue: “Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere
3 stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.” Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. (Cass. civ. sez. lav. - 17.06.2024, n. 16715).
La Suprema Corte, nella sentenza n. 11968 del 7.5.2025, ha evidenziato che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e
l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il personale docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni” e, in relazione alla normativa contrattuale e legale vigente ratione temporis, ha affermato il seguente principio di diritto "Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art.
5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge
n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C 570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie
4 retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro"
Sotto un profilo normativo, deve rammentarsi che l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, per come convertito in Legge 135/2012, prevede: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Orbene, ai sensi dell'art. 1, co. 54 e 56, Legge 22/2012, “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle
5 ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica… Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018
(rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-
684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, [abbia] affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie
6 siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre,
l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Il suddetto orientamento risulta ormai consolidato (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav.,
27 novembre 2023, n. 32807; Cass. Civ., Sez. Lav., 28 marzo 2023, n. 8803; Cass. Civ.,
Sez. Lav., 8 luglio 2022, n. 21780; Cass. civ. sez. lav. - 17.06.2024, n. 16715).
In virtù di una piana applicazione dei suddetti principi, la domanda di parte attrice deve essere accolta posto che l'Amministrazione convenuta ha omesso di provare di aver adeguatamente informato il ricorrente in ordine alla necessità di godere delle ferie alle condizioni di cui alla normativa di riferimento e, soprattutto, di averlo formalmente invitata a fruirne.
All'applicazione alla fattispecie concreta dei principi di diritto sopra richiamati consegue l'accoglimento del ricorso;
Il , dovrà pertanto, essere Controparte_1
condannato a pagare, in favore della ricorrente, complessivi € 6.872,24 lordi a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli Anni Scolastici 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, oltre interessi dal dovuto al saldo.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Condanna il a corrispondere al Controparte_1
ricorrente l'importo di € 6.872,24 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo a
7 titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;
2) Condanna il alla refusione Controparte_1
delle spese di lite in favore della ricorrente, spese liquidate in euro 1.690,30 per compensi oltre spese generali, IVA, CPA, oneri accessori dovuti per legge.
Brescia, 5/11/2025
Il Giudice del lavoro
Marco IN
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. Marco IN – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 4 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 2828/2024 vertente tra
, rapp.to e dif. Dagli Avv.ti Francesca Lideo, Nicola Zampieri, Walter Parte_1
EL, NN LD e BI CI RICORRENTE
E
in persona del legale rap.te, difeso Controparte_1 come in atti dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia RESISTENTE
Motivi della decisione
1 Con ricorso depositato in data 20.12.24 il ricorrente ha convenuto in giudizio il per sentir accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 6.872,24
a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, e, conseguentemente, condannare il al pagamento della suddetta Controparte_1
somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. “
Si è costituito il chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso.
Come risulta dalla documentazione di causa, il ricorrente è docente, con ultima sede di servizio presso la Scuola Secondaria, Istituto Superiore “Cossalli” di Orzinuovi. Ha prestato servizio in favore dell'Amministrazione convenuta in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato;
ciò, in particolare, nel corso degli Anni Scolastici:
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.
Nella presente sede ella deduce di aver maturato – nel corso dei suddetti periodi – il diritto di fruire : durante l'anno scolastico 2015/16 a 15,10 giorni di ferie;
durante l'anno scolastico 2016/17, 23,64 giorni di ferie, durante l'a.s. 2017/2018, 22,57 giorni di ferie, durante l'a.s. 2018/2019, 26,85 giorni di ferie, durante l'a.s. 2019/2020, 27,02 giorni di ferie, durante l'anno scolastico 2020/2021, 25,30 giorni di ferie.
Allega che nel periodo intercorrente tra la data iniziale di ciascun incarico di supplenza e la data fissata dal calendario scolastico regionale come termine delle lezioni (8-10 giugno), non avrebbe fruito dei giorni di ferie maturati e in ragione di ciò rivendica il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per tali giorni di ferie, non richiesti e mai fruiti.
Tanto chiarito si ritiene il ricorso fondato e pienamente meritevole di accoglimento.
2 Va preliminarmente disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa erariale.
Ed invero la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3021/2020, ha affermato la natura risarcitoria dell'indennità in questione con applicazione del termine di prescrizione decennale.
Sulla tematica oggetto di controversia giova richiamare, la giurisprudenza della Corte di
Cassazione la quale, affrontando la questione, ha osservato: “ Per quanto concerne il comparto scuola, che odiernamente ci occupa, la Corte di Cassazione nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti precari, con plurime pronunce ha stabilito il seguente principio di diritto: il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. (Cass. Civ. Sez. Lav. ord. n. 14268/2022; Cass. Civ. Sez. lav. -
15.05.2024, n. 13440).
Da ultimo, la Corte di Cassazione con la recentissima pronuncia n. 16715 del
17/06/2024 ha ribadito e confermato i principi poc'anzi riferiti, specificando, inoltre, quanto segue: “Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere
3 stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.” Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. (Cass. civ. sez. lav. - 17.06.2024, n. 16715).
La Suprema Corte, nella sentenza n. 11968 del 7.5.2025, ha evidenziato che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e
l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il personale docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni” e, in relazione alla normativa contrattuale e legale vigente ratione temporis, ha affermato il seguente principio di diritto "Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art.
5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge
n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C 570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie
4 retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro"
Sotto un profilo normativo, deve rammentarsi che l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, per come convertito in Legge 135/2012, prevede: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Orbene, ai sensi dell'art. 1, co. 54 e 56, Legge 22/2012, “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle
5 ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica… Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018
(rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-
684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, [abbia] affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie
6 siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre,
l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Il suddetto orientamento risulta ormai consolidato (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav.,
27 novembre 2023, n. 32807; Cass. Civ., Sez. Lav., 28 marzo 2023, n. 8803; Cass. Civ.,
Sez. Lav., 8 luglio 2022, n. 21780; Cass. civ. sez. lav. - 17.06.2024, n. 16715).
In virtù di una piana applicazione dei suddetti principi, la domanda di parte attrice deve essere accolta posto che l'Amministrazione convenuta ha omesso di provare di aver adeguatamente informato il ricorrente in ordine alla necessità di godere delle ferie alle condizioni di cui alla normativa di riferimento e, soprattutto, di averlo formalmente invitata a fruirne.
All'applicazione alla fattispecie concreta dei principi di diritto sopra richiamati consegue l'accoglimento del ricorso;
Il , dovrà pertanto, essere Controparte_1
condannato a pagare, in favore della ricorrente, complessivi € 6.872,24 lordi a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli Anni Scolastici 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, oltre interessi dal dovuto al saldo.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Condanna il a corrispondere al Controparte_1
ricorrente l'importo di € 6.872,24 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo a
7 titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;
2) Condanna il alla refusione Controparte_1
delle spese di lite in favore della ricorrente, spese liquidate in euro 1.690,30 per compensi oltre spese generali, IVA, CPA, oneri accessori dovuti per legge.
Brescia, 5/11/2025
Il Giudice del lavoro
Marco IN
8