CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NC GIORGIO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 539/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari - Via Roma 145 09124 Cagliari CA
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Via Roma 145 09124 Cagliari CA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18T_1056 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 753/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso e annullare l'avviso di accertamento impugnato;
Resistente: rigettare il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con il ricorso in trattazione, Ricorrente_1. chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento n.
18T/1056 del 21/12/2023, notificato il 31/03/2025, con il quale il Comune di Cagliari ha richiesto alla società il versamento della TASI per l'anno 2018, per l'importo di euro 48.490,00, oltre sanzioni e interessi, con riguardo all'immobile di proprietà di Ricorrente_1 ubicato a Cagliari, in Indirizzo_1 (identificato al Foglio
Numero_1).
2. – Il ricorso è basato sulla illegittimità dell'avviso impugnato per la violazione dell'art. 13, secondo comma, del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito, e conseguente difetto del presupposto impositivo, nella sola parte in cui l'accertamento si riferisce all'immobile di Indirizzo_1, in quanto Ricorrente_1 non avrebbe né il possesso, né il diritto di proprietà né altro diritto reale su tale immobile. Ciò risulterebbe dal decreto ministeriale 15 gennaio 1997, il quale ha attuato l'art. 6, primo comma, del decreto-legge 1° dicembre 1993,
n. 487, come convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, secondo cui Ricorrente_1 subentra nella titolarità dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni dell'Amministrazione ministeriale delle Poste e delle
Telecomunicazioni, ad eccezione dei beni da destinare a sedi e uffici del Ministero stesso, che rimangono in capo allo Stato. Tra questi il citato D.M. avrebbe individuato l'unità immobiliare di Indirizzo_2, partita catastale Numero_2, che attualmente corrisponderebbe all'unità immobiliare di Indirizzo_1
, Numero_1, oggetto dell'accertamento. L'immobile, pertanto, sarebbe di proprietà dello
Stato e non di Ricorrente_1.
3. - Resiste il Comune di Cagliari, il quale eccepisce in via preliminare l'inammissibilità o irricevibilità del ricorso in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento impugnato. Secondo il Comune, l'atto impugnato sarebbe stato notificato il 21 dicembre 2023, per cui il termine per proporre ricorso sarebbe scaduto il 19 febbraio 2024; mentre il ricorso sarebbe stato notificato soltanto il 30 maggio 2025. Né potrebbe sostenersi che il termine per la proposizione del ricorso decorresse dalla notifica dell'avviso di accertamento che ha rettificato o annullato parzialmente il primo avviso notificato il 21 dicembre 2024, il quale non potrebbe essere assimilato ad un nuovo avviso di accertamento poiché non determina un aggravio della pretesa tributaria e quindi non comporterebbe una nuova lesione rispetto alla situazione già nota al contribuente (in tal senso il Comune richiama anche conforme la giurisprudenza della Corte di cassazione).
Nel merito conclude per il rigetto del ricorso.
4. - All'udienza del 21 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso è irricevibile per tardività della notifica.
2. - In linea di fatto, va precisato che il 21 dicembre 2023 il Comune di Cagliari ha notificato l'avviso di accertamento con il quale contestava l'omesso versamento della TASI per l'anno 2018 da parte di
Ricorrente_1, per complessivi € 57.686,00. Successivamente, in data 31 marzo 2025, il Comune - anche in accoglimento dell'istanza di riesame presentata da Ricorrente_1 - ha notificato un secondo avviso di accertamento con il quale ha rettificato il primo accertamento, escludendo uno degli immobili (ubicato in
Indirizzo_3).
Il ricorso in esame ha per oggetto il secondo accertamento che ha operato una riduzione di quanto accertato col primo avviso notificato il 21 dicembre 2023.
3. - In queste ipotesi, come affermato costantemente dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. Cass. n. 11699/2016 ed ivi ulteriori citazioni conformi), l'atto emesso in autotutela che, sostituendosi al primo accertamento, modifica in diminuzione la pretesa impositiva, non integra una nuova pretesa tributaria ma si risolve in una mera riduzione di quella originaria. Pertanto non può ritenersi un nuovo accertamento idoneo a fare decorre nuovamente il termine decadenziale di impugnazione anche per profili di lesione che emergevano fin dal primo accertamento già notificato.
4. - Ne deriva che il ricorso (notificato il 25 giugno 2025) è tardivo, dal momento che avrebbe dovuto essere proposto tempestivamente avverso il primo accertamento (notificato il 21 dicembre 2023).
5. - Il ricorso, in conclusione, è irricevibile.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile per tardività della notifica.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali in favore del Comune di Cagliari, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NC GIORGIO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 539/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari - Via Roma 145 09124 Cagliari CA
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Via Roma 145 09124 Cagliari CA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18T_1056 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 753/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso e annullare l'avviso di accertamento impugnato;
Resistente: rigettare il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con il ricorso in trattazione, Ricorrente_1. chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento n.
18T/1056 del 21/12/2023, notificato il 31/03/2025, con il quale il Comune di Cagliari ha richiesto alla società il versamento della TASI per l'anno 2018, per l'importo di euro 48.490,00, oltre sanzioni e interessi, con riguardo all'immobile di proprietà di Ricorrente_1 ubicato a Cagliari, in Indirizzo_1 (identificato al Foglio
Numero_1).
2. – Il ricorso è basato sulla illegittimità dell'avviso impugnato per la violazione dell'art. 13, secondo comma, del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito, e conseguente difetto del presupposto impositivo, nella sola parte in cui l'accertamento si riferisce all'immobile di Indirizzo_1, in quanto Ricorrente_1 non avrebbe né il possesso, né il diritto di proprietà né altro diritto reale su tale immobile. Ciò risulterebbe dal decreto ministeriale 15 gennaio 1997, il quale ha attuato l'art. 6, primo comma, del decreto-legge 1° dicembre 1993,
n. 487, come convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, secondo cui Ricorrente_1 subentra nella titolarità dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni dell'Amministrazione ministeriale delle Poste e delle
Telecomunicazioni, ad eccezione dei beni da destinare a sedi e uffici del Ministero stesso, che rimangono in capo allo Stato. Tra questi il citato D.M. avrebbe individuato l'unità immobiliare di Indirizzo_2, partita catastale Numero_2, che attualmente corrisponderebbe all'unità immobiliare di Indirizzo_1
, Numero_1, oggetto dell'accertamento. L'immobile, pertanto, sarebbe di proprietà dello
Stato e non di Ricorrente_1.
3. - Resiste il Comune di Cagliari, il quale eccepisce in via preliminare l'inammissibilità o irricevibilità del ricorso in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento impugnato. Secondo il Comune, l'atto impugnato sarebbe stato notificato il 21 dicembre 2023, per cui il termine per proporre ricorso sarebbe scaduto il 19 febbraio 2024; mentre il ricorso sarebbe stato notificato soltanto il 30 maggio 2025. Né potrebbe sostenersi che il termine per la proposizione del ricorso decorresse dalla notifica dell'avviso di accertamento che ha rettificato o annullato parzialmente il primo avviso notificato il 21 dicembre 2024, il quale non potrebbe essere assimilato ad un nuovo avviso di accertamento poiché non determina un aggravio della pretesa tributaria e quindi non comporterebbe una nuova lesione rispetto alla situazione già nota al contribuente (in tal senso il Comune richiama anche conforme la giurisprudenza della Corte di cassazione).
Nel merito conclude per il rigetto del ricorso.
4. - All'udienza del 21 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso è irricevibile per tardività della notifica.
2. - In linea di fatto, va precisato che il 21 dicembre 2023 il Comune di Cagliari ha notificato l'avviso di accertamento con il quale contestava l'omesso versamento della TASI per l'anno 2018 da parte di
Ricorrente_1, per complessivi € 57.686,00. Successivamente, in data 31 marzo 2025, il Comune - anche in accoglimento dell'istanza di riesame presentata da Ricorrente_1 - ha notificato un secondo avviso di accertamento con il quale ha rettificato il primo accertamento, escludendo uno degli immobili (ubicato in
Indirizzo_3).
Il ricorso in esame ha per oggetto il secondo accertamento che ha operato una riduzione di quanto accertato col primo avviso notificato il 21 dicembre 2023.
3. - In queste ipotesi, come affermato costantemente dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. Cass. n. 11699/2016 ed ivi ulteriori citazioni conformi), l'atto emesso in autotutela che, sostituendosi al primo accertamento, modifica in diminuzione la pretesa impositiva, non integra una nuova pretesa tributaria ma si risolve in una mera riduzione di quella originaria. Pertanto non può ritenersi un nuovo accertamento idoneo a fare decorre nuovamente il termine decadenziale di impugnazione anche per profili di lesione che emergevano fin dal primo accertamento già notificato.
4. - Ne deriva che il ricorso (notificato il 25 giugno 2025) è tardivo, dal momento che avrebbe dovuto essere proposto tempestivamente avverso il primo accertamento (notificato il 21 dicembre 2023).
5. - Il ricorso, in conclusione, è irricevibile.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile per tardività della notifica.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali in favore del Comune di Cagliari, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).