Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00755/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00501/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 501 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla
Scapigliato S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Iaria e Attilio Balestreri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Annamaria Delfino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto del dirigente del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti dalla Regione Toscana n. 2237 del 15 febbraio 2021, della nota confermativa dello stesso Dirigente del 29 marzo 2021, nonché di ogni altro atto presupposto o conseguenziale o comunque connesso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Scapigliato S.r.l. il 1/8/2023:
per l’annullamento
- del decreto del dirigente del Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana n. 10771 del 23 maggio 2023 nonché di ogni altro atto presupposto o conseguenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. LO ER;
Preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso depositata dalla ricorrente il 5.02.2026, in ragione dell’avvenuto adempimento delle prescrizioni imposte dalla Regione Toscana;
Considerato che parte ricorrente chiede la compensazione delle spese di lite e che la Regione nulla oppone sul punto;
Ritenuto di dove dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto di poter compensare le spese per la presente fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE AR, Presidente
Andrea Vitucci, Consigliere
LO ER, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO ER | LE AR |
IL SEGRETARIO