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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/11/2025, n. 2500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2500 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
Il Tribunale di Verona, Sezione Prima Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa Stefania Caparello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5406/2023 promossa da
) nata il [...], a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato LANZA BARBARA MARIA presso la quale elegge domicilio contro
( ) nato il [...] a [...] CP_1 C.F._2
CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona.
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale Conclusioni delle parti
Parte ricorrente:
1. Disporsi l'affido esclusivo rafforzato del minore Persona_1 alla madre, con possibilità per di assumere in via esclusiva ogni decisione Parte_1 relativa al minore ivi incluse scelte sanitarie di istruzione nonché di richiesta di documenti validi per l'espatrio con obbligo per la stessa di comunicare al padre le decisioni assunte.
2. Disporsi che possa vedere il figlio presso l'abitazione di CP_2 Parte_1 alla presenza della stessa o di un familiare di fiducia (individuati in fratello di Per_2 parte attrice e madre di parte convenuta) due volte la settimana: un Persona_3 pomeriggio infrasettimanale da comunicarsi con congruo anticipo dalle ore 16:00 alle ore
18:00 ed il sabato pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00 con obbligo di comunicare eventuali impedimenti.
3. Disporsi l'assegnazione dell'abitazione familiare a dando atto che il padre Parte_1 ha già rilasciato l'abitazione dal luglio scorso, con il consenso della ricorrente.
4. Confermarsi che corrisponda a a titolo di contributo per il CP_1 Parte_1 mantenimento di l'importo di € 400,00 da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 Per_1 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dal 29 novembre 2023 (data di emanazione del provvedimento provvisorio).
5. Darsi atto che entrambi i genitori concorrano nella misura del 50% ciascuno alle spese accessorie che si rendessero necessarie per la figlio secondo quanto previsto dal protocollo famiglia sottoscritto il 13 dicembre 2024:
5.1 Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e CP_3 per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura
(quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici.
5.2 Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici.
5.3 Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
5.4 Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
5.5 Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali.
5.6 Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo:, attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
5.7. Disporsi che quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso 5.2, 5.4 e
5.6 (spese con accordo) il genitore che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro. Disporsi che questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
5.8 Darsi atto che nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
6. Disporsi l'integrale rifusione delle spese maggiorate del 30% ex art. 4 comma1-bis D.M.
55/2014. All'udienza del 30/9/25 parte ricorrente ha, altresì, chiesto l'assegno unico.
Parte resistente: contumace
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto
Fatto e processo
Con ricorso ritualmente notificato, la sig.ra – sul presupposto per cui aveva Parte_1 avuto una relazione more uxorio con il sig. , dalla quale il 3/4/22 era nato CP_1
CP_
– ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir disporre che il Persona_1 intraprendesse un percorso di cura e monitoraggio del resistente e i SS.SS. intraprendessero un percorso di sostegno alla genitorialità; disporsi che il minore fosse affidato in via esclusiva alla madre e che il padre potesse vedere e tenere con sé tre volte alla settimana, per Per_1 circa due ore alla presenza dalla ricorrente. Ha, poi, chiesto l'assegnazione della casa familiare e che fosse posto a carico del resistente un contributo di mantenimento di euro 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che il minore era nato prematuro e che per il forte stress, il aveva ripreso l'abitudine di consumare cocaina;
che a luglio 2022 aveva, Per_1 quindi, chiesto al resistente di allontanarsi dalla casa familiare e che il le aveva Per_1 promesso che avrebbe gradualmente cessato il consumo della sostanza di cui sopra;
che, nonostante le rassicurazioni espresse dal resistente circa l'impegno alla disintossicazione, la situazione era degenerata irrimediabilmente, passando il da momenti di iperattività Per_1
a momenti di completa apatia.
Inoltre, la ricorrente ha dichiarato che il aveva mantenuto con il bambino un Per_1 rapporto affettuoso ma improntato esclusivamente al gioco, lasciando la cura ordinaria all'impegno materno;
dopo il suo allontanamento dall'abitazione familiare avvenuto il 26 giugno 2023, il resistente aveva visto , previo accordo con la madre, mediamente due Per_1 volte la settimana per 40-60 minuti;
le alternanze umorali dovute al consumo di stupefacenti non deponevano a favore di una relazione autonoma con il figlio;
il resistente lavorava da lunedì a venerdì dalle ore 7.00 alle ore 12,30 e dalle ore 13 alle ore 15,30 e, talvolta, anche il sabato. Ancora, la ricorrente ha dichiarato che aveva lavorato per lungo tempo (17 anni) come impiegata contabile presso una ditta di Lazise;
che aveva dato le dimissioni nel febbraio 2023 per accudire il figlio e, tuttavia, dato che il non aveva contribuito adeguatamente, Per_1 aveva accettato un'offerta di lavoro che le aveva consentito di lavorare part time per sei ore al giorno, iniziando già nel mese di aprile 2023.
Pur essendo stato il ricorso ritualmente notificato, il non si è costituito in giudizio. Per_1
Il 29/11/213, il giudice ha dichiarato la contumacia del resistente;
ha conferito incarico al
Serd territorialmente competente, in presenza del consenso dell'interessato ad effettuare una valutazione multidisciplinare in ordine al possibile uso di stupefacenti;
ha conferito incarico ai
Servizi Sociali ad effettuare un'attenta indagine socio ambientale in ordine al nucleo familiare del minore, anche con riferimento ai terzi significativi, al fine di individuare eventuali situazioni di criticità per il benessere dello stesso, anche tenuto conto degli accertamenti del
Serd; ha disposto l'affido esclusivo alla madre, con collocamento del minore presso quest'ultima; ha assegnato la casa familiare alla ricorrente e disposto che il diritto di visita fosse rimesso alla regolamentazione da parte dei SS.SS. e da esercitarsi inizialmente in forma protetta, salvo diversa valutazione da parte del servizio in esito agli accertamenti disposti.
Ha, poi posto a carico del un contributo mensile di euro 400,00 oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie, richiamando il Protocollo in uso presso questo Ufficio e riconoscendo il diritto della madre alla corresponsione dell'Assegno Unico.
In data 29/2/24, è pervenuta relazione da parte del Dipartimento Dipendenze, che ha attestato come il sig. , pur ritualmente invitato a prendere contatti, non si fosse messo in Per_1 comunicazione con l'ufficio al fine di prendere appuntamento.
In data 24/6/24 è stata depositata la relazione dei SS.SS. che ha concluso proponendo un percorso psicologico individuale per i sigg.ri e , la prosecuzione per Pt_1 Per_1
CP_ quest'ultimo del percorso con il e, infine, la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio Familiare.
In data 11/7/24 è stata depositata la relazione del Dipartimento Dipendenze, dalla quale è emerso che il sig. era risultato positivo nei controlli di matrice urinaria svolti il 6, Per_1
10 e 13 giugno 2024 in relazione alla cocaina.
In data 10/2/25, è stata depositata ulteriore relazione dei SS.SS., che ha concluso per l'affido esclusivo a favore della Pt_1 CP_ All'udienza del 20/3/25, il giudice, sulla base delle relazioni del e dei Servizi depositate in data 11.7.2024 e 10.2.2025, ha parzialmente modificato i provvedimenti temporanei e urgenti già assunti, disponendo l'affido esclusivo rafforzato del minore alla madre, con la possibilità per la madre di assumere ogni decisione relativa al minore da sola, comprese quelle in ambito medico, di istruzione e di richiesta di documenti validi per l'espatrio, con il solo obbligo di comunicare a posteriori le decisioni prese al padre, fissando per la rimessione in decisione della causa.
All'udienza del 30/9/25, si è proceduto alla rimessione al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
1. La sig.ra ha chiesto l'affido esclusivo rafforzato del minore , nato dalla Pt_1 Per_1 relazione more uxorio con il sig. CP_2
Ora, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice per l'affidamento dei minori è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, indipendentemente dalla richiesta o dall'eventuale accordo tra i genitori.
Di contro, l'affidamento esclusivo costituisce soluzione eccezionale, consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all'interesse esclusivo del minore (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 15/09/2014, n. 19386).
In particolare, la deroga al regime dell'affidamento condiviso presuppone che sia provata in positivo, l'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, l'inidoneità dell'altro ad occuparsi del minore, vale a dire la manifesta carenza o inidoneità educativa del genitore o, comunque, la presenza di una condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto dannoso per il minore (così ex multis, Cass. nn. 1777 e 5108/20012, 24526/2010, 16593/2008).
Ciò richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti ed attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità del genitore, all'attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alle sue consuetudini di vita ed all'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (Cfr. Cassazione civile, sez. VI,
19/07/2016, n. 14728; Cassazione civile, sez. VI, 23/09/2015, n. 18817).
Nel caso di specie, si ritiene di dover accogliere la richiesta di parte ricorrente circa l'affidamento esclusivo ex art. 337 quater III comma c.c. ed in particolare, il cd. affido esclusivo rafforzato, poiché tale regime risulta il più idoneo al preminente interesse del minore.
Come risulta dalla relazione del Dipartimento Dipendenze, il sig. è risultato, Per_1 infatti, positivo all'uso di cocaina e, peraltro, è emerso come lo stesso all'esito dei controlli su matrice urinaria del giugno 2024, abbia deciso di non proseguire la valutazione, senza nemmeno informare il Servizio.
Inoltre, la prima relazione dei Servizi Sociali del 24/6/24 ha riferito che il resistente non aveva svolto una revisione critica dei propri comportamenti, permanendo nella convinzione che la colpa dell'evento separativo fosse totalmente da addebitare alla compagna.
I SS.SS. hanno, poi, dato conto di vissuti di chiusura e rivalsa da una parte e di sfiducia e disistima dall'altra, elementi questi che rappresentano un fattore di rischio per la costruzione di una cogenitorialità funzionale alla crescita serena di un bambino così piccolo.
La successiva relazione dei SS.SS. del 10/2/25 ha riferito che il 18/6/24, il ha Per_1 contattato il servizio dicendo che non se la sentiva di andare presso il Consultorio Familiare rilasciando le seguenti dichiarazioni “mi trovo in un momento di difficoltà, non so cosa fare, mio figlio se voglio vederlo lo trovo il modo, ma andare in quei posti li, dove c'è la gente che non sta in piedi mi fa venire in mente troppe cose brutte, fatemi pensare e vi richiamerò io”.
Tant'è che l'ultimo contatto con i SS.SS. da parte del è avvenuto il 23/1/25. Per_1
Dalla relazione in questione emerge, altresì, come la si occupi integralmente degli Pt_1 aspetti di cura e dei bisogni di crescita del piccolo , senza poter contare sull'appoggio Per_1 del padre in modo continuativo.
L'aspetto relativo al fatto che il non si renda disponibile relativamente alle Per_1 esigenze di accudimento del figlio, oltre ai singoli momenti concordati di visita, è elemento di cui i SS.SS. danno riscontro e, pertanto, gli stessi concludono per l'affido esclusivo del minore alla madre.
La conclusione cui giungono i SS.SS. è congrua e da accogliere, tenuto conto che il ha un rapporto non continuativo con il figlio e non si impegna nella cura dello Per_1 stesso, se non nei ristretti limiti della relazione di gioco, peraltro durante i brevi incontri. CP_ D'altra parte, il ha autonomamente interrotto non solo il percorso presso il , Per_1 ma anche quello di sostengo alla genitorialità presso il Consultorio Familiare, di fatto dimostrando di non aver realizzato le criticità che hanno dato la stura a tali prese in carico.
Quindi, la soluzione maggiormente tutelante per il minore è quella di affidare alla madre la possibilità di assumere in autonomia ogni decisione relativa al minore, comprese quelle in ambito medico, di istruzione e di richiesta di documenti validi per l'espatrio, con il solo obbligo di comunicare a posteriori le decisioni prese al padre.
2. Presso la madre il bambino avrà anche il collocamento prevalente e, pertanto, consegue a favore della stessa anche l'assegnazione della casa familiare (che del resto il resistente ha abbandonato).
3. Venendo alle modalità di visita padre – figlio, la ricorrente chiede che le stesse siano così articolate: disporsi che possa vedere il figlio presso l'abitazione di CP_2 [...] alla presenza della stessa o di un familiare di fiducia (individuati in Pt_1 Per_2 fratello di parte attrice e , madre di parte convenuta) due volte la settimana: Persona_3 un pomeriggio infrasettimanale da comunicarsi con congruo anticipo dalle ore 16:00 alle ore
18:00 ed il sabato pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00 con obbligo di comunicare eventuali impedimenti.
Ora, i SS.SS. hanno evidenziato (per gli incontri padre – figlio svolti davanti agli stessi) la spontaneità del piccolo nel contatto con il padre, la sua tranquillità durante il gioco e Per_1 la capacità del sig. ad interagire in maniera sufficientemente adeguata e affettuosa Per_1 con il proprio bambino.
Inoltre, i SS.SS. hanno dato conto del fatto che, nonostante l'interruzione del percorso di sostegno alla genitorialità, gli incontri tra padre e figlio sono comunque avvenuti, sempre in presenza della madre, il sabato e che gli stessi sono proseguiti “abbastanza regolarmente e senza momenti di tensioni”.
Tutto quanto sopra premesso porta il Collegio ad accogliere la richiesta della ricorrente come sopra formulata.
4. Venendo ora agli aspetti patrimoniali e, quindi, all'assegno di mantenimento per il figlio, si osserva quanto segue.
Il legislatore ha previsto all'art. 337 ter c.c., che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. Il legislatore ha, poi, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”, “le risorse economiche di entrambi i genitori” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Ora, per quanto attiene alle risorse economiche delle parti, la sig.ra ha dichiarato di Pt_1 aver percepito i seguenti redditi (reddito lordo pari a euro – imposta netta): euro 23.029,00 per il 2019, euro 23.712,00 per il 2020, euro 24.122,00 per il 2021, 20.587,00 per il 2022, euro
19.696,00 per il 2023 e euro 19.795,71 per il 2024.
La stessa versa un canone di locazione pari a euro 580,00 mensili e provvede alle spese dell'asilo nido per euro 480 mensili. Allo stato la percepisce l'assegno unico. Pt_1
Di contro, del sig. non vi sono dichiarazioni dei redditi agli atti e, tuttavia, parte Per_1 ricorrente dichiara di aver rinvenuto un CU del 2021 (che tuttavia non produce), dal quale si evincerebbe che egli abbia percepito per il 2021 (reddito lordo pari a euro – imposta netta) uno stipendio annuo di euro 16.239,63.
Ora, a fronte di tali scarne indicazioni si può comunque ritenere che il abbia una Per_1 capacità reddituale idonea a versare l'assegno di mantenimento fissato nei provvedimenti temporanei e urgenti nella misura di euro 400,00 mensili, tenuto conto del fatto che la ricorrente ha dedotto (e allegato indici di prova in tal senso) che tale somma è stata spontaneamente versata dal padre del bambino.
Ed, infatti, dal precetto allegato in atti dalla risulta che il – da novembre Pt_1 Per_1
2023 a marzo 2024 (ovvero dal momento della emissione dei provvedimenti temporanei e urgenti emessi il 29/11/23) – abbia versato spontaneamente tale importo e, pertanto,
l'assegno va confermato nella predetta misura di euro 400 mensili oltre a rivalutazione annuale ISTAT.
Del resto, la misura appare congrua anche tenuto conto del fatto che il vede per Per_1 poche ore il figlio e, pertanto, quest'ultimo è totalmente a carico della madre.
Parte ricorrente chiede, altresì, che l'assegno in questione sia rivalutato a decorrere dal 29 novembre 2023 e la richiesta si intende automaticamente accolta, visto che la somma è stata fissata in tale data.
Le spese straordinarie, così come previste e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di
Verona, vanno poste nella misura del 50% in capo a ciascun genitore.
5. Infine, quanto all'assegno unico, alla luce di quanto recentemente chiarito dalla Corte di cassazione nella sentenza 4672/2025, ritiene il Collegio di disporre che lo stesso debba essere integralmente versato a favore della ricorrente, tenuto conto dei tempi di permanenza praticamente esclusivi del figlio con la madre.
6. Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri minimi di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ. mod., relativi alle cause di valore indeterminabile (complessità media).
Si liquidano, pertanto, euro € 5.431,00 per competenze professionali, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Spetta, altresì, l'aumento del 30% ex art. 4 comma1-bis D.M. 55/2014 stante la presenza dei link ipertestuali.
Conclusivamente si liquidano euro 7.060,30 oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DISPONE l'affido esclusivo rafforzato del minore alla madre con Persona_1 conseguente possibilità per la stessa di adottare in autonomia ogni decisione inerente al figlio, anche quelle più rilevanti, comprese quelle in ambito medico, di istruzione e di richiesta di documenti validi per l'espatrio, con il solo obbligo di comunicarle a posteriori al padre;
DISPONE il collocamento del minore presso la madre e per l'effetto ASSEGNA a quest'ultima la casa familiare;
DISPONE che gli incontri tra il padre e il minore avvengano presso l'abitazione di
[...] alla presenza della stessa o di un familiare di fiducia due volte la settimana, di cui un Pt_1 pomeriggio infrasettimanale da comunicarsi con congruo anticipo dalle ore 16:00 alle ore
18:00 ed il sabato pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00 con obbligo di comunicare eventuali impedimenti;
PONE in capo al sig. il contributo al mantenimento per il figlio minore CP_2
nella misura di euro 400 mensili oltre rivalutazione ISTAT;
Per_1
DISPONE che le spese straordinarie, così come previste e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Verona, siano poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
DISPONE che la sig.ra percepisca in via esclusiva l'assegno unico universale Parte_1 per il figlio;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite a favore di che CP_2 Parte_1 liquida in € 7.060,30 per competenze professionali, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Tribunale di Verona 11/11/2025
La giudice dott.ssa Stefania Caparello
La Presidente. dott.ssa Antonella Guerra