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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/07/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Francesca Cerrone Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2732 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato ASCARI DAVIDE
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_1 C.F._2
MUSCETTOLA MICHELE
CONVENUTA
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in note scritte autorizzate depositate dall'attore in data
17/01/2025 e dalla convenuta in data 20/01/2025.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1 1. Le parti hanno contratto matrimonio civile a Modena il 21/02/2002 e non hanno avuto figli.
2. I coniugi si sono separati consensualmente comparendo all'udienza presidenziale del 27/04/2006
e la separazione è stata omologata da questo Tribunale con decreto del 04/05/2006.
3. Con ricorso del 07/05/2022, il marito ha domandato lo scioglimento del matrimonio.
4. Nel giudizio così radicato si è costituita la moglie eccependo, in via principale, l'inammissibilità della domanda sul vincolo per riconciliazione dei coniugi successiva alla separazione e chiedendo, in via subordinata, il riconoscimento di assegno divorzile di euro 500,00 mensili.
5. All'esito delle udienze tenutesi nelle date del 13/10/2022 e 21/02/2023, con ordinanza del
27/02/2023, il Presidente delegato ha pronunciato i provvedimenti provvisori di propria competenza e nominato il G.I. avanti al quale le parti si sono costituite.
6. Depositate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. la causa, di natura documentale, non è stata ulteriormente istruita.
§
A) La domanda principale dell'attore, volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Nessuna concreta prova – e, invero, a monte, nessuna allegazione appena circostanziata – è stata infatti fornita dalla convenuta dell'eccepita riconciliazione, essendosi la limitata a produrre CP_1 sub doc. 3 certificato attestante la residenza dell'attore nell'abitazione della prima in Modena, via
Antoniotto Usodimare n. 38, dal 23/02/2007 al 14/10/2009, documento all'evidenza inidoneo al fine preposto, tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la mera ripresa della coabitazione non costituisce adeguata prova di avvenuta effettiva riconciliazione (Cass.
05/02/2016, n. 2360).
B) Da respingere, poi, la richiesta di assegno divorzile (art. 5, sesto comma, l. div.) avanzata dalla ex moglie nei riguardi dell'attore, a fronte di un matrimonio di brevissima durata (4 anni), da cui non sono nati figli e che non ha in alcun modo concretamente inciso sulle rispettive condizioni dei coniugi, che all'evidenza sarebbero oggi le medesime anche qualora essi non si fossero mai incontrati.
A monte, peraltro, la richiedente non ha dimostrato – in realtà nemmeno allegato con minima precisione – sulla base di quali elementi la situazione economico-patrimoniale dell'ex marito sarebbe più florida della propria, limitandosi a riferire di trovarsi in difficoltà economica, senza, ancora una volta, fornire adeguate prove dell'assunto.
C) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono così poste a carico della convenuta ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c.
2 Le stesse sono quantificate, ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 4.000,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte tutte le quattro fasi,
e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 21/02/2002 a MODENA da
(nato in [...] il [...]) con Parte_1 CP_1
(nata a [...] il [...]), matrimonio trascritto nei registri dello Stato
[...]
Civile del Comune di MODENA, atto n. 34, parte 1, anno 2002;
2. respinge la domanda di assegno divorzile avanzata dalla convenuta nei confronti dell'attore;
3. condanna la convenuta a rifondere le spese di lite all'attore, liquidate in euro 4.000,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati;
4. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MODENA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 23/07/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
LA PRESIDENTE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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