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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 2586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2586 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore -
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 2576/2022 del r.g.a.c.c., avverso la sentenza n.
2228/2022, pronunziata dal Tribunale di Napoli e pubblicata il 3.3.2022, pendente
TRA
(c.f.: , con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in alla via Comunale del Principe n. 13/A, in persona del legale Pt_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio del 5.9.2019 (rep. n. 42728, racc. n. 16316), dagli Avv.ti Giuseppe Persona_1
Iervolino (c.f. ), Gianpiero Mesco (c.f. ), CodiceFiscale_1 C.F._2
Anna Vingiani (c.f. ) e Annamaria De Nicola (c.f. C.F._3
); C.F._4
Appellante
E
(c.f.: Controparte_1
con sede legale in al c.so S. Giovanni a Teduccio n. 292, in persona P.IVA_2 Pt_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata a difesa, in virtù di procura in calce
1 all'atto di citazione, dagli avv.ti Giovanni Terreri (c.f. ) e CodiceFiscale_5
Vincenzo Cappello (c.f. ); CodiceFiscale_6
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con citazione notificata il 12.1.2018 il Controparte_1
conveniva in giudizio l' , deducendo:
[...] Controparte_2
- di essere un soggetto accreditato a fornire prestazioni sanitarie per la branca di patologia clinica in favore degli assistiti del CP_3
- di aver erogato fino alla mensilità di giugno 2017 n. 87.630 prestazioni entro la COM riconosciuta e attribuita negli atti deliberativi della Regione Campania (n. 648/2004 e
491/2006);
- di essere creditore nei confronti dell' della somma di € 87.398,28, a Controparte_2
titolo di saldo residuo impagato relativo alle prestazioni rese da gennaio a giugno 2017 e di aver emesso a tale titolo le fatture nn. 1/E del 31.1.2017 (residuo € 5.350,72), 2/E del
28.2.2017 (residuo € 4.873,46), 3/E del 31.3.2017 (residuo € 42.745,44), 4/E del 30.4.2017
(residuo € 2.935,80), 5/E del 31.5.2017 (residuo € 4.245,94), 6/E del 30.6.2017 (residuo €
27.246,92).
Cont Pertanto, chiedeva la condanna dell' al pagamento di € 87.398,28 a titolo di inadempimento contrattuale o, in via subordinata, a titolo di risarcimento ex art. 2043 c.c., oppure, in via ulteriormente subordinata, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Cont 1.2. Si costituiva l' con comparsa depositata il 24.5.2018, che nel contestare la domanda attorea eccepiva:
- il difetto di giurisdizione del G.O.;
- la nullità di citazione per incertezza del petitum;
- il mancato assolvimento da parte dell'attore dell'onere probatorio relativo agli elementi costitutivi della pretesa creditoria, ossia la tipologia, la qualità e la quantità delle prestazioni,
2 la corrispondenza delle prestazioni eseguite a quelle rientranti in regime di convenzionamento, il rispetto della C.O.M. ed il mancato superamento del tetto di spesa;
- la non debenza degli importi richiesti per i seguenti motivi: con riferimento alle fatture nn.
1/E, 2/E, 4/E, 5/E e, in parte, anche la 6/E, perché in parte già pagati e in altra parte compensati con verbale di recupero per doppi incassi prot. n. 6043 del 25.1.2017; per quanto concerne la fattura n. 3/E gli importi ivi previsti non erano dovuti per superamento del tetto di spesa assegnato contrattualmente per il primo trimestre 2017 come da relazione istruttoria del DS n. 32 recante n. prot. 426 del 14.2.2018; allo stesso modo anche per la fattura n. 6/E del 30.6.2017 non erano dovuti € 25.675,84 per superamento del tetto di spesa relativo al secondo trimestre 2017 come risultante dalla relazione suddetta (n. 426/2018 del
DS n. 32);
- che la struttura sanitaria era stata informata della data di esaurimento dei limiti di spesa attraverso i monitoraggi inviati mensilmente con PEC, ma che ciò nonostante l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria e l'osservanza dei limiti di spesa non era subordinato né condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate in quanto l'esigenza di contenere la remunerazione entro i tetti di spesa previsti dal servizio sanitario regionale restava un'esigenza fondamentale e ineludibile;
- la carenza di ogni forma di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. in virtù del fatto che il rapporto con il Centro accreditato era regolato da apposito contratto sottoscritto da entrambe le parti, in cui, all'art. 11, era prevista una clausola di salvaguardia con cui la struttura si impegnava ad accettare il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e a non instaurare contenziosi contro i provvedimenti già adottati e conoscibili aventi effetti temporalmente circoscritti alle annualità di erogazione delle prestazioni;
- la non debenza degli importi nemmeno a titolo di indennizzo per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., non essendosi realizzata l'ipotesi nella fattispecie in quanto la P.A. non aveva riconosciuto l'utilità dell'opera o della prestazione eseguita in suo favore;
- la non debenza degli interessi legali, per la mancanza di una regolare costituzione in mora, né di quelli moratori al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02 non essendo applicabile alla
3 fattispecie non trattandosi di transazione commerciale bensì di concessione di pubblico servizio.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare dichiarare il difetto di
Giurisdizione del giudice adito;
- Rigettare in ogni caso la domanda attorea perché nulla, inammissibile, improponibile, infondata in fatto e diritto;
- Condannare l'attrice al pagamento delle spese e compensi del giudizio e quale litigante temerario;
- Munire la sentenza di clausola esecutiva come per legge”.
1.3. Con la prima memoria di cui al numero 1 dell'art. 183, VI comma, c.p.c. il Centro attore riconosceva il pagamento di una parte degli importi richiesti, sicché modificava gli importi della domanda in € 69.794,11 oltre accessori. Contestava, poi, l'eccepito superamento del tetto di spesa affermando, in primo luogo, che alla luce dell'art. 5 del Cont contratto sottoscritto l'onere della prova spettasse all' e, in secondo luogo, in ossequio a quanto previsto dall'art. 5 del contratto, trattandosi nella fattispecie dell'ipotesi prevista Cont dalla lettera a) del comma 3 del detto art. 5, l' avrebbe dovuto dimostrare di aver applicato la regressione tariffaria unitaria ai sensi dell'all. C) della D.G.R.C. n. 1268/08, sicché, in sua assenza, il fatto impeditivo eccepito non poteva paralizzare la pretesa creditoria rivendicata.
Cont 1.4. Con la comparsa conclusionale, depositata il 30.11.2021, l' precisava che riguardo al superamento del tetto di spesa e alle ipotesi previste dall'art. 5, comma 3, del contratto, per il primo trimestre ricorreva l'ipotesi b) e non quella a), in quanto l'esaurimento del limite di spesa si era verificato a consuntivo, il 28.2.2017, ossia in una data successiva a Cont quella comunicata in via presuntiva (24.2.2017), sicché l' non avrebbe dovuto applicare la R.T.U. con riferimento al primo trimestre dell'anno 2017; allo stesso modo, anche per il secondo trimestre all'attore non spetterebbe il pagamento delle prestazioni rese oltre la data di esaurimento dei limiti di spesa trimestrali fissati per la branca di Patologia Clinica previsto il 10.6.2017.
1.5. Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente la
Cont domanda del Centro e condannava l' al pagamento della somma di € 68.419,28, oltre interessi al tasso ex. D.lgs. n. 231/02 a far data dal 12.1.2018, ossia dalla notifica della citazione, fino al soddisfo;
compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio in
4 virtù del detto parziale accoglimento della domanda, per un importo sensibilmente inferiore a quello indicato in citazione.
In particolare, il primo Giudice osservava che:
- la giurisdizione spettava al giudice ordinario in quanto la controversia riguardava soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della P.A.;
- gli importi delle fatture n.1/E_2017, n. 2/E_2017, n. 4/E_2017 e n. 5/E 2017 risultavano tutti saldati, mentre l'oggetto del contendere si riduceva agli importi della fattura n.
3/E_2017 (€ 42.743,44) e della n. 6/E_2017 (€ 26.675,84), relativi alle prestazioni Cont rispettivamente di marzo e giugno 2017, non pagati dall' perché ritenuti oltre i tetti di spesa trimestrali stabiliti;
- il mancato superamento del tetto di spesa rilevava come fatto impeditivo e non come fatto costitutivo, per cui l'onere della prova incombeva sul debitore;
Cont
- ai sensi delle previsioni contenute nel contratto “l' deve comunicare a ciascun centro privato la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento del 100% del limite di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo” e “ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola:
a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data Cont Cont prevista nell'ultima comunicazione della , a tutte le prestazioni di quella / branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del Cont limite di spesa comunicata dalla , nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa”;
5 - nel caso di specie era da applicarsi l'ipotesi a) in quanto solo in data successiva
Cont all'erogazione delle prestazioni predette, con le note prodotte in atti, l' veva accertato e comunicato il superamento del tetto di spesa di macroarea;
sicché l'opponente avrebbe dovuto dimostrare “ di aver adottato idoneo provvedimento amministrativo con il quale, nel prendere atto dello sforamento del tetto di spesa della macroarea, abbia determinato la regressione tariffaria applicabile alla branca (percentuale di regressione), nonché quella unitaria (percentuale di regressione sullo specifico fatturato) opponibile al singolo centro, cioè dimostrare che si sia perfezionato il procedimento di cui alla D.G.R.C. n. 1268/08
[...]”;
- il superamento del tetto di spesa in una data anteriore a quella indicata nell'ultima
Contr comunicazione dell' non era circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese nel periodo successivo al superamento del tetto, bensì Cont l' avrebbe dovuto dimostrare di aver applicato la R.T.U., secondo quanto previsto dall'allegato C della DGRC n. 1268/08, con riferimento alle prestazioni oggetto della domanda, ma dagli atti non risultava essere stato adottato, mentre si era limitata a richiamare note interne del distretto sanitario e della Direzione Generale emesse a prestazioni già eseguite. Dunque, soltanto dimostrando di aver adottato e comunicato la
Cont R.T.U. a carico della singola struttura accreditata, l avrebbe potuto legittimamente denegare il pagamento del saldo richiesto.
2.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , con citazione Controparte_2 notificata alla controparte l'8.6.2022, formulando i seguenti motivi di gravame.
Cont Con il primo motivo l' si è doluta dell'erroneo riconoscimento degli importi relativi alle prestazioni rese oltre la data di esaurimento dei limiti di spesa trimestrali, sostenendo che dalla documentazione prodotta emergerebbe che le prestazioni sarebbero state rese oltre la data di esaurimento dei due trimestri, come si evincerebbe dalla seguente documentazione:
a) nota prot.n. 426 del 14/2/2018 del DS 32; b) nota del Servizio GEFI con allegati;
c) note Contr della Direzione Aziendale prot.n. 0053853/2017 del 31/7/17 e prot.n. 0053897/2017 del 31/7/17; d) note di addebito del DS 32 prot.n. 1958 del 26/10/2017 e prot.n. 2035 del
2/11/17, documentazione comunicata e mai impugnata. Inoltre, l'appellante ha sostenuto che essendo stato il contratto sottoscritto soltanto alla fine del 2017, i meccanismi in esso
6 Cont previsti sarebbero stati inoperativi, sicché gli importi ritenuti a titolo di R.T.U. dalla er il primo e secondo trimestre del 2017 sarebbero coincisi con quelli delle prestazioni rese oltre le date di sforamento dei tetti di spesa. In ogni caso, secondo l'appellante per il primo trimestre ricorrerebbe l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 5 del contratto, in quanto l'esaurimento del limite di spesa si sarebbe verificato a consuntivo in una data successiva (28.2.2017) a quella comunicata in via presuntiva (24.2.2017), sicché non si sarebbe dovuta applicare la R.T.U. Quanto al secondo trimestre, ha invece affermato che mancherebbe la prova della ricorrenza dell'ipotesi di cui alla lettera a) in quanto il Centro
“ha preferito individuare, di propria iniziativa (ancorchè con l'ausilio dell'associazione di categoria) un termine, al quale si è attenuta”, mentre avrebbe dovuto attivarsi in termini conformi a quanto previsto dal contratto, sollecitando la controparte ad integrare le comunicazioni già inviate.
Cont Con il secondo motivo l' i è doluta del riconoscimento degli interessi al tasso fissato dal d.lgs. n. 231/02, sostenendo che “le prestazioni effettuate da parte ricorrente si inquadrano nell'ambito della concessione di pubblico servizio” mentre “[l]e disposizioni del D.Leg.vo
231/02 sono applicabili ai soli pagamenti effettuati “a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” da cui restano estranee tanto la figura della concessione di pubblico servizio quanto “la pretesa conseguente della struttura autorizzata per il rimborso delle somme relative alle prestazioni effettuate, trattandosi evidentemente di pagamento non effettuato a titolo di corrispettivo contrattuale”. Inoltre, gli interessi rivendicati non sarebbero dovuti anche perché il contratto è stato sottoscritto soltanto alla fine del 2017, sicché in assenza di contratto non poteva configurarsi nessun ritardo nei pagamenti, non
Cont sorgendo nessuna obbligazione in capo alla Ancora, gli interessi non sarebbero dovuti anche per la mancata emissione di apposita fattura prevista dall'art. 7 del detto contratto.
Pertanto, ha così concluso: “- revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare
l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi, respingendo, in vece del Tribunale di Napoli, integralmente le domande proposte dall'appellata con l'atto di citazione, in accoglimento Cont del gravame, così come formulato dall'appellante -condannare l'appellata al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio”.
7 2.2. Si è costituito il , con comparsa depositata il 14.11.2022, che ha resistito ai CP_2
Cont motivi di doglianza formulati dall' sostenendo la correttezza del ragionamento del
Giudice di prime cure e rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. rigettare, in ragione della provata infondatezza, l'appello proposto dalla avverso Parte_1
sentenza n. 2228/22 emessa dal Tribunale di Napoli X Sez.ne Civile G.U. dott. G. Scotto di
Carlo in data 03.03.22 e pubblicata in pari data, a definizione del procedimento giudiziario recante R.G. n. 2254/18; 2. in via gradata condannare la convenuta in Controparte_2
persona del legale rapp.te p.t., a titolo di saldo di corrispettivo delle prestazioni sanitarie effettuare, al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 68.419,28 ovvero di quella diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi nella misura e decorrenza disposta dall'art. 7 del contratto ex art. 8 quinques d.l.vo n. 502/92; 3. in via ulteriormente gradata accertare e dichiarare la responsabilità ex art 2043 cc della Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t. in ordine al danno subito dall'attore e condannarla per
l'effetto al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di €. 70.473,28 oltre accessori ovvero di quella diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia nonché interessi ex d.l.vo 231/02 sì come modificato dal d.l.vo n. 198/12 all'effettivo soddisfo;
4. in via residuale accertare l'arricchimento senza giusta causa ex art 2041 cc conseguita dalla convenuta in persona de legale rapp.te p.t. in danno dell'attore e per Controparte_2
l'effetto condannarla a titolo di indennizzo al pagamento di €. 65.568,56 oltre accessori ovvero di quella diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia oltre interessi ex d.l.vo
231/02 sì come modificato dal d.l.vo n. 198/12 all'effettivo soddisfo.
5. in ogni caso condannare, l' in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle Controparte_2
spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario (su diritti e onorari) del presente giudizio in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
2.3. All'udienza del 21.1.2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 primo comma c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
8 Cont Con il primo motivo l' si duole che il Tribunale, pur riconoscendo che le prestazioni erano state rese “extra budget”, non ha ritenuto come ineludibile il vincolo del tetto di spesa, considerando invece necessaria l'applicazione della regressione tariffaria con la procedura prescritta dall'art. 5 comma 3 del contratto sottoscritto. Ha, poi, dedotto che la clausola di salvaguardia, contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti (art. 11), rappresenterebbe un ulteriore limite invalicabile, poiché determinerebbe l'impegno della struttura sanitaria a rispettare i provvedimenti di determinazione del tetto di spesa e a Cont rinunciare a qualsiasi giudizio nei confronti dell' sicché tutte le prestazioni rese in esubero sarebbero da ritenersi non remunerabili.
Tali doglianze sono prive di fondamento.
Con riferimento alla prima, è opportuno ribadire che, nel contratto stipulato dalle parti per l'anno 2017, è previsto, al comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione delle Contr prestazioni”), che l' deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data prevedibile di raggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa (in base alla proiezione lineare dei dati consuntivi, ponderata in ragione di un eventuale periodo di chiusura delle strutture erogatrici nel periodo estivo), nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Sono poi stabilite due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista Cont nell'ultima comunicazione (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca. Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto alla data prevista (e Cont comunicata) dall' di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto
9 Contr comporta per l' il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando però il relativo potere non viene esercitato, nel rispetto della relativa procedura che prevede la convocazione del tavolo tecnico al quale partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria dei centri accreditati, non può essere negato il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Nel caso di specie, è stata data per scontata la circostanza del superamento del tetto di spesa,
Contr essendo invece contestato il fatto che l' abbia comunicato le date previste per il superamento del tetto di spesa con la conseguenza che, in mancanza di tali comunicazioni, i compensi per le prestazioni extra budget non potevano essere esclusi in toto, ma andavano ridotti applicando la regressione tariffaria che però non è mai stata determinata.
Orbene, per il primo trimestre del 2017, come si evince dagli allegati alla nota n. 302 del 3 marzo 2018, la data previsionale di sforamento del tetto di spesa è stata comunicata al
Centro, tramite p.e.c., soltanto il 3.5.2017, quando il trimestre era già terminato. Pertanto, non essendo stata rilevata tempestivamente la data di previsione di superamento del budget non può che applicarsi la regressione tariffaria alle prestazioni eccedenti e non essendo stata determinata la quota di regressione da applicare al Centro appellato, va confermata la pronuncia di prime cure relativa alla mensilità di marzo 2017.
Per quanto riguarda, invece, il secondo trimestre, dalla documentazione allegata alla nota n.
302 del 3 marzo 2018 (cfr. le p.e.c. dell'8 giugno 2017 e del 19 giugno 2017, aventi ad Cont oggetto, rispettivamente, monitoraggio Centro al 30.4.2017 e monitoraggio CP_2
Cont
Centro al 31.5.2017) si evince che è stato trasmesso al Centro “il report delle CP_2
prestazioni erogate e fatturate dalle strutture provvisoriamente accreditate dal 1° gennaio al 31 maggio 2017 rapportato a 6/11 del tetto di spesa determinato con DCA n. 89/2016”; tuttavia, dai relativi allegati non si evince nessuna data presuntiva di sforamento, ma solo l'indicazione delle percentuali di consumo dei limiti di spesa. Quindi, non potendo desumere dagli atti la data presuntiva di superamento del budget assegnato, si deve ritenere che anche per il secondo trimestre ricorreva l'ipotesi a) dell'art. 5, comma 3 del contratto, sicché doveva essere applicata la regressione tariffaria per le prestazioni eccedenti. In sua assenza anche per la pretesa di giugno 2017 va confermata la pronuncia di prime cure.
10 1.1. In relazione alla questione dell'applicazione dell'art. 11 del contratto questa Corte ritiene che la clausola di salvaguardia riguardi solo quei provvedimenti – quale, ad esempio, quello di determinazione del tetto di spesa - che incidono sul contenuto del contratto (“…in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale volte ad ottenere la remunerazione delle prestazioni proprio in applicazione di tali provvedimenti.
In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa.
Tali conclusioni risultano confermate ove si consideri il contenuto del secondo comma della clausola contenente la rinuncia ai “contenziosi instaurabili” esclusivamente “contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”. Del resto, non potrebbe essere diversamente dal momento che la parte non potrebbe rinunciare preventivamente al contenzioso contro atti e provvedimenti futuri di cui neppure conosce il contenuto al momento della sottoscrizione del contratto.
2. È altresì infondato anche il secondo motivo di appello, riguardante l'applicazione degli interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02.
A tal proposito, va rilevato che anche le SS.UU. della S.C. (sentenza n. 35092/2023) – a conferma l'orientamento che già si era formato nella giurisprudenza di legittimità (Cass.
20391/2016; Cass. 14349/2016; Cass. 17591/2018; Cass. 17665/2019) – hanno riconosciuto l'applicabilità degli interessi ex d.lgs 231/2002 nei rapporti tra i centri accreditati e le aziende sanitarie, peraltro espressamente pattuiti nell'art. 7 del contratto. È altresì infondata la questione inerente alla mancata emissione della fattura riguardo agli importi richiesti a titolo di interessi moratori cd. commerciali, trattandosi di un'obbligazione accessoria non liquida ma astrattamente liquidabile, dipendente, ai fini della sua determinazione, dell'adempimento dell'obbligazione principale che all'attualità non risulta verificatosi.
Orbene, in assenza del termine ad quem il creditore non avrebbe potuto emettere fattura, mancando gli estremi per la determinazione degli importi dell'obbligazione accessoria.
11 Contr 3. Infine, per la prima volta con la comparsa conclusionale l' ha dedotto che nulla sarebbe in ogni caso dovuto al in quanto il contratto relativo all'anno 2017 sarebbe CP_2
stato sottoscritto il 27.11.2017, solo dopo che le prestazioni in contestazione erano state già erogate, e che quindi queste ultime non potrebbero essere remunerate in assenza di contratto, trovando applicazione la disciplina sui contratti con la P.A., come ritenuto anche dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8722/2024.
Questa Corte ha già in diverse occasioni (cfr. C.App. Napoli, sentt. nn. 2254/2023,
3177/2023, 3482/2023, 555/2025) affermato che, nel caso stipula di contratti ex art.
8- quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti. Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve predicarsi per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies, d.lgs. n.
502/1992.
Trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già definiva “contratti Contr imposti”, cioè che la parte (perlomeno l è legalmente tenuta a stipulare. Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i Contr volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion per cui gli accordi contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di un
12 procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012, n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n. 2444/16, n. 724/15).
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti delle altre pattuizioni dei contratti riguardanti le prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa. Del resto, che l'intenzione dei contraenti fosse quella di regolare i rapporti pregressi lo si evince anche dal Contr loro comportamento successivo (art. 1362 comma 2° c.c.), dal momento che l' ha comunque provveduto al pagamento delle prestazioni rese nel 2014.
Questo Collegio non ignora che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8722/2024, ha affermato la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva”
(in realtà la Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazione o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni.
Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente per una serie di motivi.
Va innanzitutto evidenziato che, come già sopra rilevato, il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano non solo la
Contr macroarea di appartenenza, ma addirittura la singola struttura e che l determina solo dopo l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario. A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno alcun potere contrattuale in ordine al contenuto dell'atto e, dunque, devono solo attendere di essere Contr convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto
13 anche nel caso in esame). In attesa della sottoscrizione del contratto, dunque, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi (anche retroattivamente) dal contratto;
appare quindi indubbia la volontà delle parti di applicare il contratto sottoscritto anche alle prestazioni svolte precedentemente che, come già osservato, nel caso di specie si Contr desume anche dal comportamento dell' che ha comunque provveduto a pagare le prestazioni rese.
Del resto, non si rinviene alcuna norma che proibisca alla Pubblica Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa. Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto (nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione” (Cass. 15530/2000).
L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunerabili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto (contrariamente a quanto ritenuto
Contr invece dall' che le ha pagate) in relazione alle quali - in considerazione della giurisprudenza restrittiva formatasi sul punto, che tiene conto della particolare disciplina riguardante limiti di spesa in materia sanitaria - i centri accreditati non potrebbero ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. (cfr. Cass. 13884/2020; Cass. 36654/2021).
È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno (determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti.
Deve dunque ritenersi che il contratto sia efficace in toto con riguardo al rapporto intercorso Contr tra l ed il centro.
Contr 4. Sulla scorta di quanto esposto, l'appello proposto dall' va rigettato e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
14 5. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificata dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso da € 52.000,01 a € 260.000,00, nel complessivo importo di € 9.200,00, di cui € 1.600,00 per il compenso relativo alla fase di studio, € 1.200,00 per il compenso relativo alla fase introduttiva, € 2.200,00 per il compenso relativo alla fase di trattazione, €
3.000,00 per il compenso relativo alla cd. fase decisoria del presente processo ed € 1.200,00 per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre accessori se dovuti.
Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1- quater, d.P.R. 115/02
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' Controparte_2 avverso la sentenza n. 2228/2022 del 3.3.2022 del Tribunale di Napoli così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del processo di appello che liquida nel complessivo importo di € 9.200,00, di cui € 8.000,00 per compensi ed € 1.200,00 per il rimborso forfettario delle spese generali, con attribuzione in favore dei procuratori dell'appellata, avv.ti Vincenzo Cappello e Giovanni Terreri, per la metà ciascuno, essendosi dichiarati antistatari;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, il 20 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore -
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 2576/2022 del r.g.a.c.c., avverso la sentenza n.
2228/2022, pronunziata dal Tribunale di Napoli e pubblicata il 3.3.2022, pendente
TRA
(c.f.: , con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in alla via Comunale del Principe n. 13/A, in persona del legale Pt_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio del 5.9.2019 (rep. n. 42728, racc. n. 16316), dagli Avv.ti Giuseppe Persona_1
Iervolino (c.f. ), Gianpiero Mesco (c.f. ), CodiceFiscale_1 C.F._2
Anna Vingiani (c.f. ) e Annamaria De Nicola (c.f. C.F._3
); C.F._4
Appellante
E
(c.f.: Controparte_1
con sede legale in al c.so S. Giovanni a Teduccio n. 292, in persona P.IVA_2 Pt_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata a difesa, in virtù di procura in calce
1 all'atto di citazione, dagli avv.ti Giovanni Terreri (c.f. ) e CodiceFiscale_5
Vincenzo Cappello (c.f. ); CodiceFiscale_6
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con citazione notificata il 12.1.2018 il Controparte_1
conveniva in giudizio l' , deducendo:
[...] Controparte_2
- di essere un soggetto accreditato a fornire prestazioni sanitarie per la branca di patologia clinica in favore degli assistiti del CP_3
- di aver erogato fino alla mensilità di giugno 2017 n. 87.630 prestazioni entro la COM riconosciuta e attribuita negli atti deliberativi della Regione Campania (n. 648/2004 e
491/2006);
- di essere creditore nei confronti dell' della somma di € 87.398,28, a Controparte_2
titolo di saldo residuo impagato relativo alle prestazioni rese da gennaio a giugno 2017 e di aver emesso a tale titolo le fatture nn. 1/E del 31.1.2017 (residuo € 5.350,72), 2/E del
28.2.2017 (residuo € 4.873,46), 3/E del 31.3.2017 (residuo € 42.745,44), 4/E del 30.4.2017
(residuo € 2.935,80), 5/E del 31.5.2017 (residuo € 4.245,94), 6/E del 30.6.2017 (residuo €
27.246,92).
Cont Pertanto, chiedeva la condanna dell' al pagamento di € 87.398,28 a titolo di inadempimento contrattuale o, in via subordinata, a titolo di risarcimento ex art. 2043 c.c., oppure, in via ulteriormente subordinata, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Cont 1.2. Si costituiva l' con comparsa depositata il 24.5.2018, che nel contestare la domanda attorea eccepiva:
- il difetto di giurisdizione del G.O.;
- la nullità di citazione per incertezza del petitum;
- il mancato assolvimento da parte dell'attore dell'onere probatorio relativo agli elementi costitutivi della pretesa creditoria, ossia la tipologia, la qualità e la quantità delle prestazioni,
2 la corrispondenza delle prestazioni eseguite a quelle rientranti in regime di convenzionamento, il rispetto della C.O.M. ed il mancato superamento del tetto di spesa;
- la non debenza degli importi richiesti per i seguenti motivi: con riferimento alle fatture nn.
1/E, 2/E, 4/E, 5/E e, in parte, anche la 6/E, perché in parte già pagati e in altra parte compensati con verbale di recupero per doppi incassi prot. n. 6043 del 25.1.2017; per quanto concerne la fattura n. 3/E gli importi ivi previsti non erano dovuti per superamento del tetto di spesa assegnato contrattualmente per il primo trimestre 2017 come da relazione istruttoria del DS n. 32 recante n. prot. 426 del 14.2.2018; allo stesso modo anche per la fattura n. 6/E del 30.6.2017 non erano dovuti € 25.675,84 per superamento del tetto di spesa relativo al secondo trimestre 2017 come risultante dalla relazione suddetta (n. 426/2018 del
DS n. 32);
- che la struttura sanitaria era stata informata della data di esaurimento dei limiti di spesa attraverso i monitoraggi inviati mensilmente con PEC, ma che ciò nonostante l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria e l'osservanza dei limiti di spesa non era subordinato né condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate in quanto l'esigenza di contenere la remunerazione entro i tetti di spesa previsti dal servizio sanitario regionale restava un'esigenza fondamentale e ineludibile;
- la carenza di ogni forma di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. in virtù del fatto che il rapporto con il Centro accreditato era regolato da apposito contratto sottoscritto da entrambe le parti, in cui, all'art. 11, era prevista una clausola di salvaguardia con cui la struttura si impegnava ad accettare il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e a non instaurare contenziosi contro i provvedimenti già adottati e conoscibili aventi effetti temporalmente circoscritti alle annualità di erogazione delle prestazioni;
- la non debenza degli importi nemmeno a titolo di indennizzo per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., non essendosi realizzata l'ipotesi nella fattispecie in quanto la P.A. non aveva riconosciuto l'utilità dell'opera o della prestazione eseguita in suo favore;
- la non debenza degli interessi legali, per la mancanza di una regolare costituzione in mora, né di quelli moratori al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02 non essendo applicabile alla
3 fattispecie non trattandosi di transazione commerciale bensì di concessione di pubblico servizio.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare dichiarare il difetto di
Giurisdizione del giudice adito;
- Rigettare in ogni caso la domanda attorea perché nulla, inammissibile, improponibile, infondata in fatto e diritto;
- Condannare l'attrice al pagamento delle spese e compensi del giudizio e quale litigante temerario;
- Munire la sentenza di clausola esecutiva come per legge”.
1.3. Con la prima memoria di cui al numero 1 dell'art. 183, VI comma, c.p.c. il Centro attore riconosceva il pagamento di una parte degli importi richiesti, sicché modificava gli importi della domanda in € 69.794,11 oltre accessori. Contestava, poi, l'eccepito superamento del tetto di spesa affermando, in primo luogo, che alla luce dell'art. 5 del Cont contratto sottoscritto l'onere della prova spettasse all' e, in secondo luogo, in ossequio a quanto previsto dall'art. 5 del contratto, trattandosi nella fattispecie dell'ipotesi prevista Cont dalla lettera a) del comma 3 del detto art. 5, l' avrebbe dovuto dimostrare di aver applicato la regressione tariffaria unitaria ai sensi dell'all. C) della D.G.R.C. n. 1268/08, sicché, in sua assenza, il fatto impeditivo eccepito non poteva paralizzare la pretesa creditoria rivendicata.
Cont 1.4. Con la comparsa conclusionale, depositata il 30.11.2021, l' precisava che riguardo al superamento del tetto di spesa e alle ipotesi previste dall'art. 5, comma 3, del contratto, per il primo trimestre ricorreva l'ipotesi b) e non quella a), in quanto l'esaurimento del limite di spesa si era verificato a consuntivo, il 28.2.2017, ossia in una data successiva a Cont quella comunicata in via presuntiva (24.2.2017), sicché l' non avrebbe dovuto applicare la R.T.U. con riferimento al primo trimestre dell'anno 2017; allo stesso modo, anche per il secondo trimestre all'attore non spetterebbe il pagamento delle prestazioni rese oltre la data di esaurimento dei limiti di spesa trimestrali fissati per la branca di Patologia Clinica previsto il 10.6.2017.
1.5. Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente la
Cont domanda del Centro e condannava l' al pagamento della somma di € 68.419,28, oltre interessi al tasso ex. D.lgs. n. 231/02 a far data dal 12.1.2018, ossia dalla notifica della citazione, fino al soddisfo;
compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio in
4 virtù del detto parziale accoglimento della domanda, per un importo sensibilmente inferiore a quello indicato in citazione.
In particolare, il primo Giudice osservava che:
- la giurisdizione spettava al giudice ordinario in quanto la controversia riguardava soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della P.A.;
- gli importi delle fatture n.1/E_2017, n. 2/E_2017, n. 4/E_2017 e n. 5/E 2017 risultavano tutti saldati, mentre l'oggetto del contendere si riduceva agli importi della fattura n.
3/E_2017 (€ 42.743,44) e della n. 6/E_2017 (€ 26.675,84), relativi alle prestazioni Cont rispettivamente di marzo e giugno 2017, non pagati dall' perché ritenuti oltre i tetti di spesa trimestrali stabiliti;
- il mancato superamento del tetto di spesa rilevava come fatto impeditivo e non come fatto costitutivo, per cui l'onere della prova incombeva sul debitore;
Cont
- ai sensi delle previsioni contenute nel contratto “l' deve comunicare a ciascun centro privato la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento del 100% del limite di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo” e “ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola:
a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data Cont Cont prevista nell'ultima comunicazione della , a tutte le prestazioni di quella / branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del Cont limite di spesa comunicata dalla , nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa”;
5 - nel caso di specie era da applicarsi l'ipotesi a) in quanto solo in data successiva
Cont all'erogazione delle prestazioni predette, con le note prodotte in atti, l' veva accertato e comunicato il superamento del tetto di spesa di macroarea;
sicché l'opponente avrebbe dovuto dimostrare “ di aver adottato idoneo provvedimento amministrativo con il quale, nel prendere atto dello sforamento del tetto di spesa della macroarea, abbia determinato la regressione tariffaria applicabile alla branca (percentuale di regressione), nonché quella unitaria (percentuale di regressione sullo specifico fatturato) opponibile al singolo centro, cioè dimostrare che si sia perfezionato il procedimento di cui alla D.G.R.C. n. 1268/08
[...]”;
- il superamento del tetto di spesa in una data anteriore a quella indicata nell'ultima
Contr comunicazione dell' non era circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese nel periodo successivo al superamento del tetto, bensì Cont l' avrebbe dovuto dimostrare di aver applicato la R.T.U., secondo quanto previsto dall'allegato C della DGRC n. 1268/08, con riferimento alle prestazioni oggetto della domanda, ma dagli atti non risultava essere stato adottato, mentre si era limitata a richiamare note interne del distretto sanitario e della Direzione Generale emesse a prestazioni già eseguite. Dunque, soltanto dimostrando di aver adottato e comunicato la
Cont R.T.U. a carico della singola struttura accreditata, l avrebbe potuto legittimamente denegare il pagamento del saldo richiesto.
2.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , con citazione Controparte_2 notificata alla controparte l'8.6.2022, formulando i seguenti motivi di gravame.
Cont Con il primo motivo l' si è doluta dell'erroneo riconoscimento degli importi relativi alle prestazioni rese oltre la data di esaurimento dei limiti di spesa trimestrali, sostenendo che dalla documentazione prodotta emergerebbe che le prestazioni sarebbero state rese oltre la data di esaurimento dei due trimestri, come si evincerebbe dalla seguente documentazione:
a) nota prot.n. 426 del 14/2/2018 del DS 32; b) nota del Servizio GEFI con allegati;
c) note Contr della Direzione Aziendale prot.n. 0053853/2017 del 31/7/17 e prot.n. 0053897/2017 del 31/7/17; d) note di addebito del DS 32 prot.n. 1958 del 26/10/2017 e prot.n. 2035 del
2/11/17, documentazione comunicata e mai impugnata. Inoltre, l'appellante ha sostenuto che essendo stato il contratto sottoscritto soltanto alla fine del 2017, i meccanismi in esso
6 Cont previsti sarebbero stati inoperativi, sicché gli importi ritenuti a titolo di R.T.U. dalla er il primo e secondo trimestre del 2017 sarebbero coincisi con quelli delle prestazioni rese oltre le date di sforamento dei tetti di spesa. In ogni caso, secondo l'appellante per il primo trimestre ricorrerebbe l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 5 del contratto, in quanto l'esaurimento del limite di spesa si sarebbe verificato a consuntivo in una data successiva (28.2.2017) a quella comunicata in via presuntiva (24.2.2017), sicché non si sarebbe dovuta applicare la R.T.U. Quanto al secondo trimestre, ha invece affermato che mancherebbe la prova della ricorrenza dell'ipotesi di cui alla lettera a) in quanto il Centro
“ha preferito individuare, di propria iniziativa (ancorchè con l'ausilio dell'associazione di categoria) un termine, al quale si è attenuta”, mentre avrebbe dovuto attivarsi in termini conformi a quanto previsto dal contratto, sollecitando la controparte ad integrare le comunicazioni già inviate.
Cont Con il secondo motivo l' i è doluta del riconoscimento degli interessi al tasso fissato dal d.lgs. n. 231/02, sostenendo che “le prestazioni effettuate da parte ricorrente si inquadrano nell'ambito della concessione di pubblico servizio” mentre “[l]e disposizioni del D.Leg.vo
231/02 sono applicabili ai soli pagamenti effettuati “a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” da cui restano estranee tanto la figura della concessione di pubblico servizio quanto “la pretesa conseguente della struttura autorizzata per il rimborso delle somme relative alle prestazioni effettuate, trattandosi evidentemente di pagamento non effettuato a titolo di corrispettivo contrattuale”. Inoltre, gli interessi rivendicati non sarebbero dovuti anche perché il contratto è stato sottoscritto soltanto alla fine del 2017, sicché in assenza di contratto non poteva configurarsi nessun ritardo nei pagamenti, non
Cont sorgendo nessuna obbligazione in capo alla Ancora, gli interessi non sarebbero dovuti anche per la mancata emissione di apposita fattura prevista dall'art. 7 del detto contratto.
Pertanto, ha così concluso: “- revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare
l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi, respingendo, in vece del Tribunale di Napoli, integralmente le domande proposte dall'appellata con l'atto di citazione, in accoglimento Cont del gravame, così come formulato dall'appellante -condannare l'appellata al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio”.
7 2.2. Si è costituito il , con comparsa depositata il 14.11.2022, che ha resistito ai CP_2
Cont motivi di doglianza formulati dall' sostenendo la correttezza del ragionamento del
Giudice di prime cure e rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. rigettare, in ragione della provata infondatezza, l'appello proposto dalla avverso Parte_1
sentenza n. 2228/22 emessa dal Tribunale di Napoli X Sez.ne Civile G.U. dott. G. Scotto di
Carlo in data 03.03.22 e pubblicata in pari data, a definizione del procedimento giudiziario recante R.G. n. 2254/18; 2. in via gradata condannare la convenuta in Controparte_2
persona del legale rapp.te p.t., a titolo di saldo di corrispettivo delle prestazioni sanitarie effettuare, al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 68.419,28 ovvero di quella diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi nella misura e decorrenza disposta dall'art. 7 del contratto ex art. 8 quinques d.l.vo n. 502/92; 3. in via ulteriormente gradata accertare e dichiarare la responsabilità ex art 2043 cc della Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t. in ordine al danno subito dall'attore e condannarla per
l'effetto al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di €. 70.473,28 oltre accessori ovvero di quella diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia nonché interessi ex d.l.vo 231/02 sì come modificato dal d.l.vo n. 198/12 all'effettivo soddisfo;
4. in via residuale accertare l'arricchimento senza giusta causa ex art 2041 cc conseguita dalla convenuta in persona de legale rapp.te p.t. in danno dell'attore e per Controparte_2
l'effetto condannarla a titolo di indennizzo al pagamento di €. 65.568,56 oltre accessori ovvero di quella diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia oltre interessi ex d.l.vo
231/02 sì come modificato dal d.l.vo n. 198/12 all'effettivo soddisfo.
5. in ogni caso condannare, l' in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle Controparte_2
spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario (su diritti e onorari) del presente giudizio in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
2.3. All'udienza del 21.1.2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 primo comma c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
8 Cont Con il primo motivo l' si duole che il Tribunale, pur riconoscendo che le prestazioni erano state rese “extra budget”, non ha ritenuto come ineludibile il vincolo del tetto di spesa, considerando invece necessaria l'applicazione della regressione tariffaria con la procedura prescritta dall'art. 5 comma 3 del contratto sottoscritto. Ha, poi, dedotto che la clausola di salvaguardia, contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti (art. 11), rappresenterebbe un ulteriore limite invalicabile, poiché determinerebbe l'impegno della struttura sanitaria a rispettare i provvedimenti di determinazione del tetto di spesa e a Cont rinunciare a qualsiasi giudizio nei confronti dell' sicché tutte le prestazioni rese in esubero sarebbero da ritenersi non remunerabili.
Tali doglianze sono prive di fondamento.
Con riferimento alla prima, è opportuno ribadire che, nel contratto stipulato dalle parti per l'anno 2017, è previsto, al comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione delle Contr prestazioni”), che l' deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data prevedibile di raggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa (in base alla proiezione lineare dei dati consuntivi, ponderata in ragione di un eventuale periodo di chiusura delle strutture erogatrici nel periodo estivo), nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Sono poi stabilite due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista Cont nell'ultima comunicazione (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca. Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto alla data prevista (e Cont comunicata) dall' di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto
9 Contr comporta per l' il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando però il relativo potere non viene esercitato, nel rispetto della relativa procedura che prevede la convocazione del tavolo tecnico al quale partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria dei centri accreditati, non può essere negato il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Nel caso di specie, è stata data per scontata la circostanza del superamento del tetto di spesa,
Contr essendo invece contestato il fatto che l' abbia comunicato le date previste per il superamento del tetto di spesa con la conseguenza che, in mancanza di tali comunicazioni, i compensi per le prestazioni extra budget non potevano essere esclusi in toto, ma andavano ridotti applicando la regressione tariffaria che però non è mai stata determinata.
Orbene, per il primo trimestre del 2017, come si evince dagli allegati alla nota n. 302 del 3 marzo 2018, la data previsionale di sforamento del tetto di spesa è stata comunicata al
Centro, tramite p.e.c., soltanto il 3.5.2017, quando il trimestre era già terminato. Pertanto, non essendo stata rilevata tempestivamente la data di previsione di superamento del budget non può che applicarsi la regressione tariffaria alle prestazioni eccedenti e non essendo stata determinata la quota di regressione da applicare al Centro appellato, va confermata la pronuncia di prime cure relativa alla mensilità di marzo 2017.
Per quanto riguarda, invece, il secondo trimestre, dalla documentazione allegata alla nota n.
302 del 3 marzo 2018 (cfr. le p.e.c. dell'8 giugno 2017 e del 19 giugno 2017, aventi ad Cont oggetto, rispettivamente, monitoraggio Centro al 30.4.2017 e monitoraggio CP_2
Cont
Centro al 31.5.2017) si evince che è stato trasmesso al Centro “il report delle CP_2
prestazioni erogate e fatturate dalle strutture provvisoriamente accreditate dal 1° gennaio al 31 maggio 2017 rapportato a 6/11 del tetto di spesa determinato con DCA n. 89/2016”; tuttavia, dai relativi allegati non si evince nessuna data presuntiva di sforamento, ma solo l'indicazione delle percentuali di consumo dei limiti di spesa. Quindi, non potendo desumere dagli atti la data presuntiva di superamento del budget assegnato, si deve ritenere che anche per il secondo trimestre ricorreva l'ipotesi a) dell'art. 5, comma 3 del contratto, sicché doveva essere applicata la regressione tariffaria per le prestazioni eccedenti. In sua assenza anche per la pretesa di giugno 2017 va confermata la pronuncia di prime cure.
10 1.1. In relazione alla questione dell'applicazione dell'art. 11 del contratto questa Corte ritiene che la clausola di salvaguardia riguardi solo quei provvedimenti – quale, ad esempio, quello di determinazione del tetto di spesa - che incidono sul contenuto del contratto (“…in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale volte ad ottenere la remunerazione delle prestazioni proprio in applicazione di tali provvedimenti.
In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa.
Tali conclusioni risultano confermate ove si consideri il contenuto del secondo comma della clausola contenente la rinuncia ai “contenziosi instaurabili” esclusivamente “contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”. Del resto, non potrebbe essere diversamente dal momento che la parte non potrebbe rinunciare preventivamente al contenzioso contro atti e provvedimenti futuri di cui neppure conosce il contenuto al momento della sottoscrizione del contratto.
2. È altresì infondato anche il secondo motivo di appello, riguardante l'applicazione degli interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02.
A tal proposito, va rilevato che anche le SS.UU. della S.C. (sentenza n. 35092/2023) – a conferma l'orientamento che già si era formato nella giurisprudenza di legittimità (Cass.
20391/2016; Cass. 14349/2016; Cass. 17591/2018; Cass. 17665/2019) – hanno riconosciuto l'applicabilità degli interessi ex d.lgs 231/2002 nei rapporti tra i centri accreditati e le aziende sanitarie, peraltro espressamente pattuiti nell'art. 7 del contratto. È altresì infondata la questione inerente alla mancata emissione della fattura riguardo agli importi richiesti a titolo di interessi moratori cd. commerciali, trattandosi di un'obbligazione accessoria non liquida ma astrattamente liquidabile, dipendente, ai fini della sua determinazione, dell'adempimento dell'obbligazione principale che all'attualità non risulta verificatosi.
Orbene, in assenza del termine ad quem il creditore non avrebbe potuto emettere fattura, mancando gli estremi per la determinazione degli importi dell'obbligazione accessoria.
11 Contr 3. Infine, per la prima volta con la comparsa conclusionale l' ha dedotto che nulla sarebbe in ogni caso dovuto al in quanto il contratto relativo all'anno 2017 sarebbe CP_2
stato sottoscritto il 27.11.2017, solo dopo che le prestazioni in contestazione erano state già erogate, e che quindi queste ultime non potrebbero essere remunerate in assenza di contratto, trovando applicazione la disciplina sui contratti con la P.A., come ritenuto anche dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8722/2024.
Questa Corte ha già in diverse occasioni (cfr. C.App. Napoli, sentt. nn. 2254/2023,
3177/2023, 3482/2023, 555/2025) affermato che, nel caso stipula di contratti ex art.
8- quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti. Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve predicarsi per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies, d.lgs. n.
502/1992.
Trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già definiva “contratti Contr imposti”, cioè che la parte (perlomeno l è legalmente tenuta a stipulare. Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i Contr volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion per cui gli accordi contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di un
12 procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012, n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n. 2444/16, n. 724/15).
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti delle altre pattuizioni dei contratti riguardanti le prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa. Del resto, che l'intenzione dei contraenti fosse quella di regolare i rapporti pregressi lo si evince anche dal Contr loro comportamento successivo (art. 1362 comma 2° c.c.), dal momento che l' ha comunque provveduto al pagamento delle prestazioni rese nel 2014.
Questo Collegio non ignora che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8722/2024, ha affermato la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva”
(in realtà la Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazione o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni.
Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente per una serie di motivi.
Va innanzitutto evidenziato che, come già sopra rilevato, il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano non solo la
Contr macroarea di appartenenza, ma addirittura la singola struttura e che l determina solo dopo l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario. A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno alcun potere contrattuale in ordine al contenuto dell'atto e, dunque, devono solo attendere di essere Contr convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto
13 anche nel caso in esame). In attesa della sottoscrizione del contratto, dunque, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi (anche retroattivamente) dal contratto;
appare quindi indubbia la volontà delle parti di applicare il contratto sottoscritto anche alle prestazioni svolte precedentemente che, come già osservato, nel caso di specie si Contr desume anche dal comportamento dell' che ha comunque provveduto a pagare le prestazioni rese.
Del resto, non si rinviene alcuna norma che proibisca alla Pubblica Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa. Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto (nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione” (Cass. 15530/2000).
L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunerabili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto (contrariamente a quanto ritenuto
Contr invece dall' che le ha pagate) in relazione alle quali - in considerazione della giurisprudenza restrittiva formatasi sul punto, che tiene conto della particolare disciplina riguardante limiti di spesa in materia sanitaria - i centri accreditati non potrebbero ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. (cfr. Cass. 13884/2020; Cass. 36654/2021).
È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno (determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti.
Deve dunque ritenersi che il contratto sia efficace in toto con riguardo al rapporto intercorso Contr tra l ed il centro.
Contr 4. Sulla scorta di quanto esposto, l'appello proposto dall' va rigettato e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
14 5. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificata dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso da € 52.000,01 a € 260.000,00, nel complessivo importo di € 9.200,00, di cui € 1.600,00 per il compenso relativo alla fase di studio, € 1.200,00 per il compenso relativo alla fase introduttiva, € 2.200,00 per il compenso relativo alla fase di trattazione, €
3.000,00 per il compenso relativo alla cd. fase decisoria del presente processo ed € 1.200,00 per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre accessori se dovuti.
Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1- quater, d.P.R. 115/02
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' Controparte_2 avverso la sentenza n. 2228/2022 del 3.3.2022 del Tribunale di Napoli così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del processo di appello che liquida nel complessivo importo di € 9.200,00, di cui € 8.000,00 per compensi ed € 1.200,00 per il rimborso forfettario delle spese generali, con attribuzione in favore dei procuratori dell'appellata, avv.ti Vincenzo Cappello e Giovanni Terreri, per la metà ciascuno, essendosi dichiarati antistatari;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, il 20 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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