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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice – Gop
dott. Corrado Celeste , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1241 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: obbligo contributivo, promossa da
nata a [...] il [...] (CF ), n.q. Parte_1 CodiceFiscale_1
tutore di nata a [...] il [...] CF ), Parte_2 CodiceFiscale_2
rapp.ta e difesa dall'Avv Teresa Pazienza
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempre, CF , rapp.ta e difesa P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta del 20.1.2025, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
CP_ Ed invero, già in sede di memoria di costituzione riconosceva l'errore commesso,
comunicando la rivalutazione del caso al fine di procedere all'abbandono dell'indebito.
Veniva inoltre successivamente depositata da parte ricorrente, pec del 22/4/2021, che comunicava “ I debiti n.12669658 e n.13013019 relativi agli anni 2012 e 2013 incarico alla sede di Ragusa che allora aveva in carico la pensione INVCIV n.02868181 - CP_1
titolare 23/01/1974 - sono stati annullati per abbandono dalla sede Parte_2
provinciale” ( v allegati di parte ricorrente).
CP_ Avendo riconosciuto l'errore e provveduto all'annullamento del provvedimento, il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'addebito relativo alla pensione di
CP_ invalidità anni 2012 e 2013, e dichiara che nulla è dovuto ad dall'odierna ricorrente per la pensione di invalidità anni 2012 e 2013;
CP_ 2) Conseguentemente ordina ad la restituzione delle somme trattenute da novembre 2016 a giugno 2020 per gli anni 2012 e 2013;
Pagina 2 CP_ 3) Condanna al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in €. 1500,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute, da liquidare in favore dell'erario.
Così deciso in Ragusa il 23.1.2025
Il giudice - Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice – Gop
dott. Corrado Celeste , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1241 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: obbligo contributivo, promossa da
nata a [...] il [...] (CF ), n.q. Parte_1 CodiceFiscale_1
tutore di nata a [...] il [...] CF ), Parte_2 CodiceFiscale_2
rapp.ta e difesa dall'Avv Teresa Pazienza
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempre, CF , rapp.ta e difesa P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta del 20.1.2025, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
CP_ Ed invero, già in sede di memoria di costituzione riconosceva l'errore commesso,
comunicando la rivalutazione del caso al fine di procedere all'abbandono dell'indebito.
Veniva inoltre successivamente depositata da parte ricorrente, pec del 22/4/2021, che comunicava “ I debiti n.12669658 e n.13013019 relativi agli anni 2012 e 2013 incarico alla sede di Ragusa che allora aveva in carico la pensione INVCIV n.02868181 - CP_1
titolare 23/01/1974 - sono stati annullati per abbandono dalla sede Parte_2
provinciale” ( v allegati di parte ricorrente).
CP_ Avendo riconosciuto l'errore e provveduto all'annullamento del provvedimento, il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'addebito relativo alla pensione di
CP_ invalidità anni 2012 e 2013, e dichiara che nulla è dovuto ad dall'odierna ricorrente per la pensione di invalidità anni 2012 e 2013;
CP_ 2) Conseguentemente ordina ad la restituzione delle somme trattenute da novembre 2016 a giugno 2020 per gli anni 2012 e 2013;
Pagina 2 CP_ 3) Condanna al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in €. 1500,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute, da liquidare in favore dell'erario.
Così deciso in Ragusa il 23.1.2025
Il giudice - Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 3