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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2024, n. 11635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11635 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 74738/2019 , vertente
TRA
(ROMA, 15/08/1956), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CLAUDIO COLELLA e dall'avv. PRISCILLA PETITTI;
ricorrente
E
(ROMA, 24/07/1971), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. SARA MENICHETTI e dall'avv. GIOVANNA CONDO' resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il collegio è chiamato a decidere delle condizioni del divorzio tra i coniugi e nei confronti dei Parte_1 Controparte_1 2
quali è già stata emessa da questo ufficio sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dall'unione sono nati quattro figli, due dei quali ancora minori di età, che vivono con la madre, unitamente ai due maggiorenni, nella ex casa familiare sita in Roma, via Lucilio 15, di proprietà del marito, assegnata alla moglie.
I temi controversi attengono all'affidamento dei due figli minori della coppia, al loro collocamento prevalente e alla conseguente assegnazione della casa familiare, alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, e alla domanda di assegno divorzile spiegata dalla resistente.
Preliminarmente si chiarisce alle parti che il collegio non prenderà in considerazione i depositi documentali non autorizzati effettuati successivamente alla scadenza dei termini istruttori.
Assegno divorzile
L'art. 5 comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi,
e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
Dell'istituto dell'assegno divorzile sono state elaborate nel tempo letture di diversa portata (si pensi alla pronuncia di legittimità n. 11504/2017).
Il collegio ritiene che le linee guida del percorso motivazionale debbano oggi trarsi dall'arresto delle Sezioni Unite del luglio 2018 (sentenza n. 3
18287), che realizza un punto di incontro equilibrato tra le diverse istanze che vengono in considerazione (da un lato la presa d'atto della fine del vincolo, ed i principi di autoresponsabilità e autodeterminazione, dall'altro il principio di solidarietà che discende dal pregresso consorzio di vita e dalle scelte comuni compiute durante la vita matrimoniale).
Deve essere quindi superata la concezione puramente assistenziale dell'assegno divorzile, con il precipitato del percorso argomentativo bifasico (in passato rigidamente distinto nei due passaggi relativi alla spettanza ed alla commisurazione dell'entità), per giungere ad un'interpretazione della norma “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.”, e rilevare quindi che “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”; di qui il riconoscimento di una natura composita dell'assegno divorzile, assistenziale (fondata sui parametri delle
“condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), compensativa- perequativa (commisurata al contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi), ed infine risarcitoria (cui nel contesto della motivazione delle SU viene chiaramente riservato un minor rilievo ponderale).
L'elemento autenticamente innovatore della pronuncia risiede proprio nel valore autonomo conferito al criterio compensativo, che può dunque venire in essere anche in assenza di esigenze propriamente assistenziali,
e che si fonda sulla “…valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
Si tratta di verificare quindi se nel costituire la comunità familiare i coniugi abbiano adottato delle decisioni che – nel ripartire tra di essi i ruoli e i compiti che discendono dall'art. 143 c.c. abbiano inciso sulla 4
situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In tali condizioni- ove il percorso di uno dei coniugi abbia subito un condizionamento significativo per effetto delle scelte condivise di cui sopra, è possibile riconoscere all'interessato un aiuto economico anche al di fuori di esigenze assistenziali in senso proprio, in seguito
“…all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”;
Al di fuori di tali ipotesi, l'assegno – sempre subordinato alla verifica di una sperequazione la posizione dei due interessati - può essere attribuito unicamente ove emergano esigenze di natura assistenziale in senso stretto, ovvero nella ipotesi del tutto marginale della funzione riparativa/risarcitoria.
Occorre prendere dunque le mosse dalla ricostruzione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi, anche con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice, pur vertendosi in tema di diritti prevalentemente disponibili;
quindi deve verificarsi se sussista o meno uno squilibrio economico significativo, per poi verificare se le condizioni del coniuge svantaggiato possano definirsi inadeguate o in linea assoluta
(funzione assistenziale) o in relazione all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future (funzione compensativo perequativa) in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (Cass. n. 29920 del 2022, peraltro, ha puntualizzato che “Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, nè sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale 5
tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla legge n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente”( Cass.,
SS.UU., n. 18287 del 2018; Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n. 21234 del
2019; Cass. n. 5603 del 2020; Cass. n. 4215 del 2021; Cass. n. 23977 del
2022; Cass., SS.UU., n. 32014 del 2022).
Entrano poi nella valutazione le potenzialità del richiedente l'assegno di procurarsi mezzi propri, la durata del vincolo matrimoniale, e non ultima l'età (“… non può trascurarsi per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età”).
Il primo passaggio del percorso argomentativo porta senz'altro a concludere per un rilevante squilibrio patrimoniale tra i coniugi;
la circostanza, già emersa nel corso del giudizio di separazione durante il quale è stata svolta una consulenza tecnica, emerge anche semplicemente dalla lettura degli atti difensivi di parte;
è titolare di Parte_1
un'impresa societaria nella materia della distribuzione di prodotti ortofrutticoli ed alimentari, che gli assicura redditi cospicui – per quanto a dire del ricorrente assai meno florida che in passato;
è proprietario e/o comproprietario di numerosi beni immobili (v. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 10.1.2024), tra cui una abitazione di 100 mq in Ponza, una serie di locali commerciali, un appartamento in Roma di mq 190 suddiviso in tre unità immobiliari (potenziale fonte di reddito), oltre alla casa familiare ove risiede la resistente con i figli. Dichiara investimenti per circa 450.000 euro, e la titolarità di numerosi rapporti bancari;
inoltre da ultimo indica in € 123.020,00 il reddito netto annuo 6
da ultimo percepito.
A fronte di tale solidissima posizione economica (secondo la resistente peraltro esposta in modo riduttivo) risulta priva di Controparte_1
beni patrimoniali, non svolge attività lavorativa e non percepisce rendite;
riceve un assegno separativo, attualmente pari ad € 3.000,00 mensili
(oltre all'importo dell'assegno perequativo versato dal marito per i 4 figli);
E' dunque chiaramente integrato il presupposto del divario reddituale e patrimoniale e ciò nonostante – come non manca di rilevare la difesa
[...]
– dall'esame degli estratti conto di emergano Pt_1 CP_1
alcune poste attive di consistenza non irrisoria e non giustificate, oltre alla prova di una serie di acquisti voluttuari (in particolare quelli relativi a borse di lusso) sebbene sia altrettanto provato che nel tempo la convenuta abbia omesso di sostenere spese di maggiore importanza, quali il pagamento di oneri condominiali, o del canone relativo ad alcuni immobili a Cortina presi in locazione per scopo ricreativo proprio e dei figli;
nel contempo ella sostiene una spesa di 1.300 euro mensili per avvalersi di una collaboratrice domestica, pur essendo allo stato priva di impegni lavorativi;
tali notazioni, che debbono essere comunque tenute in considerazione ai fini della decisione, non elidono -come già detto- il dato dello squilibrio economico che esiste tra le parti;
occorre ora verificare, se ai fini della commisurazione concreta dell'assegno divorzile possa intervenire o meno un'esigenza perequativa determinata, secondo l'insegnamento della cassazione sopra ricordato, da uno specifico contributo fornito dalla richiedente alla formazione del patrimonio del coniuge o a quello familiare ovvero da un sacrificio di concrete aspettative formative professionali determinato da una scelta comune dei coniugi in funzione della migliore organizzazione familiare.
Posto che l'onere di provare la sussistenza di tali presupposti e rigorosamente attribuito alla parte che chiede l'assegno, si può affermare che in questo giudizio non abbia fornito elementi Controparte_1
sufficienti per concludere che alla funzione meramente assistenziale 7
debba aggiungersi anche quella perequativa.
In primo luogo il ricorrente fornisce prova documentale di una serie di spericolate condotte professionali della moglie, che nei primi anni di matrimonio hanno condotto ad un significativo depauperamento delle risorse familiari in quanto il marito è dovuto intervenire a ripianare situazioni debitorie generate dalla moglie attraverso condotte negoziali scorrette se non addirittura francamente illecite. Risulta infatti che
– che esercitava attività assicurativa- in tale veste Controparte_1
abbia incassato rilevanti somme di denaro a titolo di premi assicurativi senza poi provvedere alla stipulazione delle relative polizze tanto in ambito di responsabilità civile quanto nel ramo vita, il tutto a fronte di un'attività imprenditoriale avviata grazie a capitali fornitile dal marito.
Tali comportamenti hanno comportato il venir meno del rapporto fiduciario tra la resistente e le compagnie assicurative che le avevano conferito mandato e dunque la cessazione della sua attività lavorativa. E' pertanto piuttosto inverosimile la tesi che l'interruzione dell'attività professionale di sia attribuibile ad una scelta dei Controparte_1
coniugi in funzione attuata in funzione dei bisogni della famiglia.
Anche le prove testimoniali assunte su tale fronte non hanno condotto a un risultato favorevole alla richiedente posto che i testimoni che hanno affermato che il marito non voleva che la moglie svolgesse attività lavorativa si sono limitati a rendere dichiarazioni de relato, su circostanze loro riferite dalla stessa nessun testimone ha poi confermato CP_1
che la resistente abbia fornito un contributo effettivo e personale all'attività lavorativa del marito;
si è fatto riferimento unicamente alla organizzazione di alcune cene conviviali tra amici e conoscenti che non risultano avere svolto alcun ruolo propulsivo dell'attività imprenditoriale del ricorrente;
anche considerato che durante il matrimonio la moglie disponeva le due persone di servizio induce a dubitare che gli oneri familiari possano avere limitato le sue potenzialità lavorative. Si aggiunge a questo la circostanza che ha dato prova che l'ex coniuge Parte_1 8
nel maggio 2018 ha ricevuto una proposta lavorativa e si è determinata a non accettarla (la circostanza peraltro non è contestata).
E' vero indubbiamente che sia stata la madre negli anni ad occuparsi in via del tutto prevalente dell'accudimento dei figli, in quanto assai più libera da impegni, e tuttavia come ricorda la Cassazione, il fatto in sé che uno dei coniugi abbia svolto in misura prevalente compiti genitoriali o domestici (peraltro nel caso in esame coadiuvato da due persone di servizio) non è sufficiente a determinare il suo diritto a ricevere un contributo perequativo, in quanto occorre dimostrare che tale assetto sia stato la conseguenza di una scelta comune ed abbia correlativamente implicato un sacrificio delle aspettative professionali dell'interessato.
Se dunque il contributo deve restare contenuto al profilo assistenziale, esso, se pure come è logico condizionato dalla consistenza delle risorse dell'obbligato, non deve essere commisurato al tenore di vita pregresso, ma alla realizzazione di una condizione di vita dignitosa e libera dal bisogno;
pertanto, considerato anche il fatto che – come meglio si dirà oltre – la resistente gode del vantaggio indiretto che le deriva dall'assegnazione della casa familiare, interamente di proprietà del marito, si ritiene che l'assegno divorzile debba essere determinato in ragione di € 1.800 mensili.
Affidamento figli – assegnazione casa familiare
I due figli minori della coppia, e , gemelli, sono nati il 4 Per_1 Per_2
luglio 2011; dall'epoca della separazione e sino ad oggi sono rimasti collocati in via prevalente presso la casa materna ed affidati ad entrambi i genitori;
non ha trovato conferma la circostanza che il padre abbia trascurato di occuparsene, come sostenuto da che Controparte_1
invoca da ultimo un affidamento esclusivo;
per contro non è sostenibile che la madre, in ragione delle sue condotte pregresse, debba definirsi un genitore inadeguato tanto da determinare, a sette anni di distanza, una improvvisa inversione del collocamento, senza peraltro che vengano provati o anche solo menzionate ragioni di malessere concrete che 9
suggeriscano di adottare tale soluzione;
la difesa ritiene Parte_1
scaturire in automatico dalle condotte scorrette cui si è fatto riferimento sopra un limite alla capacità genitoriale materna;
tuttavia si è di fronte a comportamenti che attingono unicamente la sfera economica e non presentano interferenze dirette con i profili dell'accudimento in senso proprio. Ciò senza contare che la consulenza tecnica svolta nel giudizio di separazione (prodotta dalla resistente), pur dando conto delle criticità di entrambi i genitori e della loro difficoltà di superare l'aspra conflittualità che li coinvolge, ha espressamente escluso che vi fossero ragioni sufficienti per derogare al paradigma dell'affido condiviso e che emergessero elementi per mettere in discussione il collocamento dei bambini presso la madre. Si aggiunge a tali argomenti la considerazione che i due figli maggiorenni a loro volta vivono con la madre, e che pertanto un cambio di collocamento dei più piccoli implicherebbe una separazione della fratria, sicuramente dannosa per i minori.
Piuttosto il pregiudizio per i minori si individua nel permanere, ad anni di distanza dalla separazione, di un atteggiamento altamente conflittuale tra i due genitori, che ben si evidenzia nelle continue e reciproche disconferme su cui difensori appuntano gran parte della loro attività professionale e su cui il collegio non può che invitare gli interessati ad un percorso di maturazione.
I figli resteranno quindi affidati ad entrambi i genitori, e collocati presso la madre;
di conseguenza si conferma l'assegnazione a CP_1
della casa familiare;
il padre potrà tenere con sé i minori a
[...]
fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 21.30 (riportandoli a casa dopo aver cenato), nel rispetto dei loro impegni scolastici ed extrascolastici, e tutti i mercoledì, seguiti da pernottamento e riaccompagnamento a scuola.
I figli trascorreranno l'intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore, e metà delle vacanze natalizie con ciascuno di essi, alternando di anno in anno primo e secondo periodo;
in estate 10
trascorreranno 40 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, in mancanza di diverso accordo alternando i periodi dal 10 al 20 giugno, dal 21 al 30 giugno, dal 1 al 15 luglio, dal 16 al 31 luglio, dal 1 al 15 agosto, dal 16 al 31 agosto.
I genitori si alterneranno nel festeggiare il compleanno dei figli di anno in anno, e i minori trascorreranno i compleanni dei genitori in deroga alla frequentazione ordinaria, con il festeggiato.
Mantenimento dei figli:
Come già rilevato, le possibilità economiche del padre sono molto superiori a quelle della madre, che può contare al momento solo sull'assegno divorzile a lei riconosciuto;
pertanto al fine di consentire ai ragazzi di mantenere condizioni di vita prossime a quelle di cui godevano al tempo della famiglia unita, occorre prevedere a carico del padre un consistente contributo.
Va considerato che il figlio maggiore , ventitreenne, è stato di Per_3
recente assunto nella ditta del padre con un contratto di apprendistato e con la qualifica di magazziniere, per uno stipendio netto di € 1.000 mensili per 14 mensilità (cui si aggiunge il benefit della disponibilità di un'auto aziendale a spese della società); la tesi che si tratti di un contratto fittizio è oggetto di mera allegazione della parte resistente, e deve quindi ritenersi in mancanza di prova contraria, che il giovane percepisca effettivamente lo stipendio concordato;
tuttavia– come già rilevato in fase istruttoria – tale posizione economica non può dirsi rispondente alle aspettative del giovane, che si era avviato verso un corso di studi universitari in ingegneria, poi interrotto, senza contare che in relazione al tenore di vita di cui godono di tre fratelli in ragione del contributo percepito per essi dalla madre, egli si troverebbe in una condizione svantaggiata, mentre la sua ancor giovane età gli consente ancora di riprendere e portare a compimento il percorso formativo personale. Va quindi mantenuto fermo il contributo di € 700,00 sin qui stabilito in suo favore;
il contributo per gli altri figli può determinarsi in € 1.700 11
ciascuno, tenuto conto delle presumibili esigenze della prole.
Le spese straordinarie restano invece interamente a carico del padre alla luce del divario reddituale tra le parti, che all'esito del divorzio verrà ad assumere anche maggiore consistenza.
In presenza di margini di soccombenza reciproca le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 74738/2019 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede sulle condizioni del divorzio tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
- Affida i figli minori ad entrambi i genitori, con prevalente collocamento presso la madre e frequentazione regolata come indicato in dispositivo;
- Assegna alla moglie la casa familiare sita in Roma, via Lucilio 15;
- Fermi per il passato i provvedimenti vigenti, pone a carico del padre un assegno perequativo di € 700,00 per il figlio , di € 1.700,00 per Per_3
ciascuno dei figli e , assegni da corrispondere Persona_4 Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabili secondo gli indici istat con base dalla pubblicazione della presente sentenza;
- Pone le spese straordinarie, regolate sulla base del protocollo di intesa in uso presso questo ufficio, interamente a carico del padre;
- Pone a carico del marito un assegno divorzile di € 1.800 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione secondo gli indici istat con base dalla pubblicazione della presente sentenza;
- Spese compensate.
Roma, 21/06/2024
Il Giudice estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 74738/2019 , vertente
TRA
(ROMA, 15/08/1956), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CLAUDIO COLELLA e dall'avv. PRISCILLA PETITTI;
ricorrente
E
(ROMA, 24/07/1971), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. SARA MENICHETTI e dall'avv. GIOVANNA CONDO' resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il collegio è chiamato a decidere delle condizioni del divorzio tra i coniugi e nei confronti dei Parte_1 Controparte_1 2
quali è già stata emessa da questo ufficio sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dall'unione sono nati quattro figli, due dei quali ancora minori di età, che vivono con la madre, unitamente ai due maggiorenni, nella ex casa familiare sita in Roma, via Lucilio 15, di proprietà del marito, assegnata alla moglie.
I temi controversi attengono all'affidamento dei due figli minori della coppia, al loro collocamento prevalente e alla conseguente assegnazione della casa familiare, alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, e alla domanda di assegno divorzile spiegata dalla resistente.
Preliminarmente si chiarisce alle parti che il collegio non prenderà in considerazione i depositi documentali non autorizzati effettuati successivamente alla scadenza dei termini istruttori.
Assegno divorzile
L'art. 5 comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi,
e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
Dell'istituto dell'assegno divorzile sono state elaborate nel tempo letture di diversa portata (si pensi alla pronuncia di legittimità n. 11504/2017).
Il collegio ritiene che le linee guida del percorso motivazionale debbano oggi trarsi dall'arresto delle Sezioni Unite del luglio 2018 (sentenza n. 3
18287), che realizza un punto di incontro equilibrato tra le diverse istanze che vengono in considerazione (da un lato la presa d'atto della fine del vincolo, ed i principi di autoresponsabilità e autodeterminazione, dall'altro il principio di solidarietà che discende dal pregresso consorzio di vita e dalle scelte comuni compiute durante la vita matrimoniale).
Deve essere quindi superata la concezione puramente assistenziale dell'assegno divorzile, con il precipitato del percorso argomentativo bifasico (in passato rigidamente distinto nei due passaggi relativi alla spettanza ed alla commisurazione dell'entità), per giungere ad un'interpretazione della norma “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.”, e rilevare quindi che “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”; di qui il riconoscimento di una natura composita dell'assegno divorzile, assistenziale (fondata sui parametri delle
“condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), compensativa- perequativa (commisurata al contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi), ed infine risarcitoria (cui nel contesto della motivazione delle SU viene chiaramente riservato un minor rilievo ponderale).
L'elemento autenticamente innovatore della pronuncia risiede proprio nel valore autonomo conferito al criterio compensativo, che può dunque venire in essere anche in assenza di esigenze propriamente assistenziali,
e che si fonda sulla “…valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
Si tratta di verificare quindi se nel costituire la comunità familiare i coniugi abbiano adottato delle decisioni che – nel ripartire tra di essi i ruoli e i compiti che discendono dall'art. 143 c.c. abbiano inciso sulla 4
situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In tali condizioni- ove il percorso di uno dei coniugi abbia subito un condizionamento significativo per effetto delle scelte condivise di cui sopra, è possibile riconoscere all'interessato un aiuto economico anche al di fuori di esigenze assistenziali in senso proprio, in seguito
“…all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”;
Al di fuori di tali ipotesi, l'assegno – sempre subordinato alla verifica di una sperequazione la posizione dei due interessati - può essere attribuito unicamente ove emergano esigenze di natura assistenziale in senso stretto, ovvero nella ipotesi del tutto marginale della funzione riparativa/risarcitoria.
Occorre prendere dunque le mosse dalla ricostruzione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi, anche con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice, pur vertendosi in tema di diritti prevalentemente disponibili;
quindi deve verificarsi se sussista o meno uno squilibrio economico significativo, per poi verificare se le condizioni del coniuge svantaggiato possano definirsi inadeguate o in linea assoluta
(funzione assistenziale) o in relazione all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future (funzione compensativo perequativa) in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (Cass. n. 29920 del 2022, peraltro, ha puntualizzato che “Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, nè sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale 5
tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla legge n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente”( Cass.,
SS.UU., n. 18287 del 2018; Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n. 21234 del
2019; Cass. n. 5603 del 2020; Cass. n. 4215 del 2021; Cass. n. 23977 del
2022; Cass., SS.UU., n. 32014 del 2022).
Entrano poi nella valutazione le potenzialità del richiedente l'assegno di procurarsi mezzi propri, la durata del vincolo matrimoniale, e non ultima l'età (“… non può trascurarsi per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età”).
Il primo passaggio del percorso argomentativo porta senz'altro a concludere per un rilevante squilibrio patrimoniale tra i coniugi;
la circostanza, già emersa nel corso del giudizio di separazione durante il quale è stata svolta una consulenza tecnica, emerge anche semplicemente dalla lettura degli atti difensivi di parte;
è titolare di Parte_1
un'impresa societaria nella materia della distribuzione di prodotti ortofrutticoli ed alimentari, che gli assicura redditi cospicui – per quanto a dire del ricorrente assai meno florida che in passato;
è proprietario e/o comproprietario di numerosi beni immobili (v. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 10.1.2024), tra cui una abitazione di 100 mq in Ponza, una serie di locali commerciali, un appartamento in Roma di mq 190 suddiviso in tre unità immobiliari (potenziale fonte di reddito), oltre alla casa familiare ove risiede la resistente con i figli. Dichiara investimenti per circa 450.000 euro, e la titolarità di numerosi rapporti bancari;
inoltre da ultimo indica in € 123.020,00 il reddito netto annuo 6
da ultimo percepito.
A fronte di tale solidissima posizione economica (secondo la resistente peraltro esposta in modo riduttivo) risulta priva di Controparte_1
beni patrimoniali, non svolge attività lavorativa e non percepisce rendite;
riceve un assegno separativo, attualmente pari ad € 3.000,00 mensili
(oltre all'importo dell'assegno perequativo versato dal marito per i 4 figli);
E' dunque chiaramente integrato il presupposto del divario reddituale e patrimoniale e ciò nonostante – come non manca di rilevare la difesa
[...]
– dall'esame degli estratti conto di emergano Pt_1 CP_1
alcune poste attive di consistenza non irrisoria e non giustificate, oltre alla prova di una serie di acquisti voluttuari (in particolare quelli relativi a borse di lusso) sebbene sia altrettanto provato che nel tempo la convenuta abbia omesso di sostenere spese di maggiore importanza, quali il pagamento di oneri condominiali, o del canone relativo ad alcuni immobili a Cortina presi in locazione per scopo ricreativo proprio e dei figli;
nel contempo ella sostiene una spesa di 1.300 euro mensili per avvalersi di una collaboratrice domestica, pur essendo allo stato priva di impegni lavorativi;
tali notazioni, che debbono essere comunque tenute in considerazione ai fini della decisione, non elidono -come già detto- il dato dello squilibrio economico che esiste tra le parti;
occorre ora verificare, se ai fini della commisurazione concreta dell'assegno divorzile possa intervenire o meno un'esigenza perequativa determinata, secondo l'insegnamento della cassazione sopra ricordato, da uno specifico contributo fornito dalla richiedente alla formazione del patrimonio del coniuge o a quello familiare ovvero da un sacrificio di concrete aspettative formative professionali determinato da una scelta comune dei coniugi in funzione della migliore organizzazione familiare.
Posto che l'onere di provare la sussistenza di tali presupposti e rigorosamente attribuito alla parte che chiede l'assegno, si può affermare che in questo giudizio non abbia fornito elementi Controparte_1
sufficienti per concludere che alla funzione meramente assistenziale 7
debba aggiungersi anche quella perequativa.
In primo luogo il ricorrente fornisce prova documentale di una serie di spericolate condotte professionali della moglie, che nei primi anni di matrimonio hanno condotto ad un significativo depauperamento delle risorse familiari in quanto il marito è dovuto intervenire a ripianare situazioni debitorie generate dalla moglie attraverso condotte negoziali scorrette se non addirittura francamente illecite. Risulta infatti che
– che esercitava attività assicurativa- in tale veste Controparte_1
abbia incassato rilevanti somme di denaro a titolo di premi assicurativi senza poi provvedere alla stipulazione delle relative polizze tanto in ambito di responsabilità civile quanto nel ramo vita, il tutto a fronte di un'attività imprenditoriale avviata grazie a capitali fornitile dal marito.
Tali comportamenti hanno comportato il venir meno del rapporto fiduciario tra la resistente e le compagnie assicurative che le avevano conferito mandato e dunque la cessazione della sua attività lavorativa. E' pertanto piuttosto inverosimile la tesi che l'interruzione dell'attività professionale di sia attribuibile ad una scelta dei Controparte_1
coniugi in funzione attuata in funzione dei bisogni della famiglia.
Anche le prove testimoniali assunte su tale fronte non hanno condotto a un risultato favorevole alla richiedente posto che i testimoni che hanno affermato che il marito non voleva che la moglie svolgesse attività lavorativa si sono limitati a rendere dichiarazioni de relato, su circostanze loro riferite dalla stessa nessun testimone ha poi confermato CP_1
che la resistente abbia fornito un contributo effettivo e personale all'attività lavorativa del marito;
si è fatto riferimento unicamente alla organizzazione di alcune cene conviviali tra amici e conoscenti che non risultano avere svolto alcun ruolo propulsivo dell'attività imprenditoriale del ricorrente;
anche considerato che durante il matrimonio la moglie disponeva le due persone di servizio induce a dubitare che gli oneri familiari possano avere limitato le sue potenzialità lavorative. Si aggiunge a questo la circostanza che ha dato prova che l'ex coniuge Parte_1 8
nel maggio 2018 ha ricevuto una proposta lavorativa e si è determinata a non accettarla (la circostanza peraltro non è contestata).
E' vero indubbiamente che sia stata la madre negli anni ad occuparsi in via del tutto prevalente dell'accudimento dei figli, in quanto assai più libera da impegni, e tuttavia come ricorda la Cassazione, il fatto in sé che uno dei coniugi abbia svolto in misura prevalente compiti genitoriali o domestici (peraltro nel caso in esame coadiuvato da due persone di servizio) non è sufficiente a determinare il suo diritto a ricevere un contributo perequativo, in quanto occorre dimostrare che tale assetto sia stato la conseguenza di una scelta comune ed abbia correlativamente implicato un sacrificio delle aspettative professionali dell'interessato.
Se dunque il contributo deve restare contenuto al profilo assistenziale, esso, se pure come è logico condizionato dalla consistenza delle risorse dell'obbligato, non deve essere commisurato al tenore di vita pregresso, ma alla realizzazione di una condizione di vita dignitosa e libera dal bisogno;
pertanto, considerato anche il fatto che – come meglio si dirà oltre – la resistente gode del vantaggio indiretto che le deriva dall'assegnazione della casa familiare, interamente di proprietà del marito, si ritiene che l'assegno divorzile debba essere determinato in ragione di € 1.800 mensili.
Affidamento figli – assegnazione casa familiare
I due figli minori della coppia, e , gemelli, sono nati il 4 Per_1 Per_2
luglio 2011; dall'epoca della separazione e sino ad oggi sono rimasti collocati in via prevalente presso la casa materna ed affidati ad entrambi i genitori;
non ha trovato conferma la circostanza che il padre abbia trascurato di occuparsene, come sostenuto da che Controparte_1
invoca da ultimo un affidamento esclusivo;
per contro non è sostenibile che la madre, in ragione delle sue condotte pregresse, debba definirsi un genitore inadeguato tanto da determinare, a sette anni di distanza, una improvvisa inversione del collocamento, senza peraltro che vengano provati o anche solo menzionate ragioni di malessere concrete che 9
suggeriscano di adottare tale soluzione;
la difesa ritiene Parte_1
scaturire in automatico dalle condotte scorrette cui si è fatto riferimento sopra un limite alla capacità genitoriale materna;
tuttavia si è di fronte a comportamenti che attingono unicamente la sfera economica e non presentano interferenze dirette con i profili dell'accudimento in senso proprio. Ciò senza contare che la consulenza tecnica svolta nel giudizio di separazione (prodotta dalla resistente), pur dando conto delle criticità di entrambi i genitori e della loro difficoltà di superare l'aspra conflittualità che li coinvolge, ha espressamente escluso che vi fossero ragioni sufficienti per derogare al paradigma dell'affido condiviso e che emergessero elementi per mettere in discussione il collocamento dei bambini presso la madre. Si aggiunge a tali argomenti la considerazione che i due figli maggiorenni a loro volta vivono con la madre, e che pertanto un cambio di collocamento dei più piccoli implicherebbe una separazione della fratria, sicuramente dannosa per i minori.
Piuttosto il pregiudizio per i minori si individua nel permanere, ad anni di distanza dalla separazione, di un atteggiamento altamente conflittuale tra i due genitori, che ben si evidenzia nelle continue e reciproche disconferme su cui difensori appuntano gran parte della loro attività professionale e su cui il collegio non può che invitare gli interessati ad un percorso di maturazione.
I figli resteranno quindi affidati ad entrambi i genitori, e collocati presso la madre;
di conseguenza si conferma l'assegnazione a CP_1
della casa familiare;
il padre potrà tenere con sé i minori a
[...]
fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 21.30 (riportandoli a casa dopo aver cenato), nel rispetto dei loro impegni scolastici ed extrascolastici, e tutti i mercoledì, seguiti da pernottamento e riaccompagnamento a scuola.
I figli trascorreranno l'intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore, e metà delle vacanze natalizie con ciascuno di essi, alternando di anno in anno primo e secondo periodo;
in estate 10
trascorreranno 40 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, in mancanza di diverso accordo alternando i periodi dal 10 al 20 giugno, dal 21 al 30 giugno, dal 1 al 15 luglio, dal 16 al 31 luglio, dal 1 al 15 agosto, dal 16 al 31 agosto.
I genitori si alterneranno nel festeggiare il compleanno dei figli di anno in anno, e i minori trascorreranno i compleanni dei genitori in deroga alla frequentazione ordinaria, con il festeggiato.
Mantenimento dei figli:
Come già rilevato, le possibilità economiche del padre sono molto superiori a quelle della madre, che può contare al momento solo sull'assegno divorzile a lei riconosciuto;
pertanto al fine di consentire ai ragazzi di mantenere condizioni di vita prossime a quelle di cui godevano al tempo della famiglia unita, occorre prevedere a carico del padre un consistente contributo.
Va considerato che il figlio maggiore , ventitreenne, è stato di Per_3
recente assunto nella ditta del padre con un contratto di apprendistato e con la qualifica di magazziniere, per uno stipendio netto di € 1.000 mensili per 14 mensilità (cui si aggiunge il benefit della disponibilità di un'auto aziendale a spese della società); la tesi che si tratti di un contratto fittizio è oggetto di mera allegazione della parte resistente, e deve quindi ritenersi in mancanza di prova contraria, che il giovane percepisca effettivamente lo stipendio concordato;
tuttavia– come già rilevato in fase istruttoria – tale posizione economica non può dirsi rispondente alle aspettative del giovane, che si era avviato verso un corso di studi universitari in ingegneria, poi interrotto, senza contare che in relazione al tenore di vita di cui godono di tre fratelli in ragione del contributo percepito per essi dalla madre, egli si troverebbe in una condizione svantaggiata, mentre la sua ancor giovane età gli consente ancora di riprendere e portare a compimento il percorso formativo personale. Va quindi mantenuto fermo il contributo di € 700,00 sin qui stabilito in suo favore;
il contributo per gli altri figli può determinarsi in € 1.700 11
ciascuno, tenuto conto delle presumibili esigenze della prole.
Le spese straordinarie restano invece interamente a carico del padre alla luce del divario reddituale tra le parti, che all'esito del divorzio verrà ad assumere anche maggiore consistenza.
In presenza di margini di soccombenza reciproca le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 74738/2019 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede sulle condizioni del divorzio tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
- Affida i figli minori ad entrambi i genitori, con prevalente collocamento presso la madre e frequentazione regolata come indicato in dispositivo;
- Assegna alla moglie la casa familiare sita in Roma, via Lucilio 15;
- Fermi per il passato i provvedimenti vigenti, pone a carico del padre un assegno perequativo di € 700,00 per il figlio , di € 1.700,00 per Per_3
ciascuno dei figli e , assegni da corrispondere Persona_4 Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabili secondo gli indici istat con base dalla pubblicazione della presente sentenza;
- Pone le spese straordinarie, regolate sulla base del protocollo di intesa in uso presso questo ufficio, interamente a carico del padre;
- Pone a carico del marito un assegno divorzile di € 1.800 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione secondo gli indici istat con base dalla pubblicazione della presente sentenza;
- Spese compensate.
Roma, 21/06/2024
Il Giudice estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente
Marta Ienzi