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Sentenza 20 aprile 2023
Sentenza 20 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/04/2023, n. 10690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10690 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27048/2021 R.G. proposto da MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 – ricorrente – contro AU AZ, AU ER e AU ET, in proprio e nella qualità di eredi di NA UE, rappresentati e difesi, giusta procura a margine del controricorso, dall’avv. Salvatore RISARCIMENTO – VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO Civile Sent. Sez. 3 Num. 10690 Anno 2023 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA Data pubblicazione: 20/04/2023 2 Ciaramella, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. FA RA, in Roma, via Giannetto Valli, n. 93 - controricorrenti – avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta n. 348/2021 depositata in data 31 luglio 2021 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2023 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Stanislao De Matteis, che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo, ed il rigetto del terzo motivo di ricorso FATTI DI CAUSA 1. Orazio NA, OG NA e NC NA, in proprio e nella qualità di eredi di UE NA, convenivano in giudizio il Ministero dell’Interno – Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso — chiedendo che, previo annullamento della delibera n. 439 emessa dal Comitato in data 27 ottobre 2011, con la quale si era ritenuto che essi attori non avessero i requisiti per accedere al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, venisse disposto, in loro favore, il pagamento della somma precedentemente riconosciutagli con la sentenza n. 360/09 del Tribunale civile di Gela a titolo di risarcimento danni subiti a causa dell’omicidio di UE NA, Con sentenza n. 263/14 il Tribunale di Gela accoglieva la domanda ed annullava la delibera n. 438 emessa dal Comitato di Solidarietà istituito presso il Ministero dell’Interno. 3 2. Interposto gravame dal Ministero dell’Interno, la Corte d'appello di Caltanisetta ha confermato la sentenza di primo grado. In particolare, la Corte territoriale ha chiarito, in conformità con quanto statuito dalla sentenza n. 28820 del 2019 di questa Corte, che costituiva elemento ostativo all’accesso al Fondo di rotazione la non estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali e che la documentazione acquisita dalla Prefettura di Caltanissetta ed i riscontri emersi in sede giurisdizionale facevano ritenere che UE NA non fosse estraneo ad ambienti criminali. Ha, tuttavia, osservato, per un verso, che il Ministero dell’Interno, al quale era stata notificata la citazione introduttiva del giudizio civile di risarcimento del danno, costituendosi in quel giudizio con un atto che aveva valore di intervento volontario, si era limitato a chiedere che la liquidazione dei danni morali fosse effettuata nei limiti di quanto usualmente riconosciuto in casi similari;
per altro verso, che l’Amministrazione appellante non aveva contestato la circostanza, seppure non documentata da specifica attestazione, che la sentenza n. 360/09 del Tribunale di Gela fosse ormai passata in giudicato, cosicché, essendo il giudicato ad essa opponibile, doveva intendersi superata la questione concernente la non estraneità della vittima alla criminalità organizzata perché non dedotta nel giudizio civile avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno. 3. Il Ministero dell’Interno ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con tre motivi. Orazio NA, OG NA e NC NA resistono con controricorso. 4. Per la trattazione del ricorso è stata fissata l’udienza pubblica del 9 febbraio 2023, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020 n. 4 176, come successivamente prorogato dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 10 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021 n. 76, nonché dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 e dall’art. 8, comma 8, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte. In prossimità dell’udienza pubblica le parti controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce ‹‹Art. 360 co. 1 n. 4): violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 2697 c.c. nonché dell’art. 124 disp. att. c.p.c. ››. Il Ministero ricorrente lamenta che il giudice di appello ha errato nel porre alla base della decisione il giudicato asseritamente formatosi con riferimento al giudizio definito dal Tribunale di Gela con la sentenza n. 360/09, poiché ha disatteso l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui la parte, la quale eccepisce il passaggio in giudicato della sentenza, non ha l’onere di fornire la prova mediante la produzione della pronuncia, munita della formale certificazione del cancelliere di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., solo ‹‹qualora la controparte ammetta esplicitamente l’intervenuta formazione del giudicato esterno›› (Cass. n. 4803/2018). 2. Con il secondo motivo – rubricato: ‹‹Art. 360 co. 1 n. 4): violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 101, comma 2, c.p.c.›› - il Ministero ricorrente si duole che la Corte d’appello, dichiarando di ritenere superflua la rimessione sul ruolo della causa, ha fatto malgoverno delle norme poste a tutela del 5 contraddittorio processuale che imponevano di instaurare il contraddittorio sull’eccezione di giudicato, anche al fine di consentire alla controparte di produrre la sentenza munita dell’attestazione di irrevocabilità. 3. Con il terzo motivo la parte ricorrente deduce ‹‹Art. 360 co. 1 n. 4): violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. posti in relazione con l’art. 100, 105, in combinato disposto con l’art. 4, commi 3 e 4, l. 512/1999; art. 112 c.p.c.›› e censura la decisione impugnata là dove afferma che la sua costituzione nel giudizio n. 897/2006 del Tribunale di Gela, definito con la sentenza n. 360/09, deve essere qualificata come intervento volontario, con conseguente onere a suo carico di allegare in quella sede tutte le circostanze preclusive dell’accesso al fondo. Partendo dalla considerazione che l’onere di notificazione, al Fondo di rotazione, dell’atto introduttivo del giudizio civile assolve alla funzione di porre l’Amministrazione nella possibilità di potervi partecipare, allo scopo di avere contezza degli accertamenti processuali, evidenzia che l’eventuale costituzione del Ministero nel giudizio civile, non postulando una domanda, non può essere considerata alla stregua di un intervento volontario e non può onerare l’Amministrazione di dedurre eventuali elementi ostativi della successiva istanza di accesso al Fondo di rotazione. E ciò sia perché la definizione del giudizio civile costituisce condizione della domanda amministrativa, cosicché solo all’esito della decisione negativa è possibile adire il giudice per sentire condannare il Ministero a ottenere il beneficio, sia perché non può affermarsi una legittimazione passiva del Fondo, che non è neppure astrattamente autorizzato a contraddire sulla domanda di risarcimento. 4. Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti motivi. 6 4.1. La Corte territoriale, pur dando atto che gli appellati, odierni controricorrenti, sin dalle loro prime difese, avevano dedotto il passaggio in giudicato della sentenza n. 360/09 del Tribunale di Gela e che tale circostanza non era stata ‹‹documentata da una specifica attestazione››, ne ha comunque ritenuto provata la definitività sul presupposto che l’Amministrazione appellante non avesse mosso specifica contestazione sul punto. La decisione non si pone in linea con il consolidato ed univoco orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, secondo cui la parte che eccepisca la definitività di una sentenza resa in altro giudizio, qualora la controparte ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno, non ha l'onere di produrre la decisione munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, come invece avviene nell'ipotesi di mera non contestazione del giudicato, cui non può attribuirsi il significato di ammissione della definitività della decisione» (Cass., sez. 6-1, 01/03/2018, n. 4803; Cass., sez. 3, 23/08/2018, n. 20974; Cass., sez. 3, 29/09/2021, n. 26310; Cass., sez. 1, 02/03/2022, n. 6868), non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità» (Cass., sez. 3, 09/03/2017, n. 6024; Cass., sez. 3, 29/08/2013, n. 19883; Cass., sez. L, 08/05/2009, n.10623). 4.2. I controricorrenti, replicando che la censura in esame è destituita di fondamento e che l’Avvocatura dello Stato avrebbe dovuto effettuare una contestazione specifica, hanno evidenziato, anche nella memoria illustrativa, che il cancelliere del Tribunale di Gela, con attestazione del 17 maggio 2011, ha certificato il passaggio in giudicato della sentenza n. 360/09 emessa dal 7 Tribunale di Gela ed hanno sollecitato questa Corte a valutare la produzione nel presente giudizio di legittimità di detta sentenza munita della relativa attestazione, sottolineando l’inutilità di un annullamento della sentenza impugnata per accertare il passaggio in giudicato. Le deduzioni svolte dai controricorrenti non sono condivisibili. A tal fine va ricordato che questa Corte ha ribadito in più occasioni (Cass., sez. 1, 23/12/2010, n. 26041) che, nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, sicché solo in tal caso la sua produzione non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 cod. proc. civ., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che potevano essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato (Cass., sez. 5, 07/05/2008, n. 11112; Cass., sez. L, 30/10/2003, n. 16376; Cass., sez. U, 2006, n. 13916). Pertanto, poiché il giudicato invocato si sarebbe formato in epoca anteriore alla definizione del giudizio di appello, la produzione della sentenza munita della relativa attestazione non può avvenire in questa sede. 5. Conclusivamente, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvio alla Corte d’appello competente, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. 8
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione
per altro verso, che l’Amministrazione appellante non aveva contestato la circostanza, seppure non documentata da specifica attestazione, che la sentenza n. 360/09 del Tribunale di Gela fosse ormai passata in giudicato, cosicché, essendo il giudicato ad essa opponibile, doveva intendersi superata la questione concernente la non estraneità della vittima alla criminalità organizzata perché non dedotta nel giudizio civile avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno. 3. Il Ministero dell’Interno ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con tre motivi. Orazio NA, OG NA e NC NA resistono con controricorso. 4. Per la trattazione del ricorso è stata fissata l’udienza pubblica del 9 febbraio 2023, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020 n. 4 176, come successivamente prorogato dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 10 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021 n. 76, nonché dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 e dall’art. 8, comma 8, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte. In prossimità dell’udienza pubblica le parti controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce ‹‹Art. 360 co. 1 n. 4): violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 2697 c.c. nonché dell’art. 124 disp. att. c.p.c. ››. Il Ministero ricorrente lamenta che il giudice di appello ha errato nel porre alla base della decisione il giudicato asseritamente formatosi con riferimento al giudizio definito dal Tribunale di Gela con la sentenza n. 360/09, poiché ha disatteso l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui la parte, la quale eccepisce il passaggio in giudicato della sentenza, non ha l’onere di fornire la prova mediante la produzione della pronuncia, munita della formale certificazione del cancelliere di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., solo ‹‹qualora la controparte ammetta esplicitamente l’intervenuta formazione del giudicato esterno›› (Cass. n. 4803/2018). 2. Con il secondo motivo – rubricato: ‹‹Art. 360 co. 1 n. 4): violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 101, comma 2, c.p.c.›› - il Ministero ricorrente si duole che la Corte d’appello, dichiarando di ritenere superflua la rimessione sul ruolo della causa, ha fatto malgoverno delle norme poste a tutela del 5 contraddittorio processuale che imponevano di instaurare il contraddittorio sull’eccezione di giudicato, anche al fine di consentire alla controparte di produrre la sentenza munita dell’attestazione di irrevocabilità. 3. Con il terzo motivo la parte ricorrente deduce ‹‹Art. 360 co. 1 n. 4): violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. posti in relazione con l’art. 100, 105, in combinato disposto con l’art. 4, commi 3 e 4, l. 512/1999; art. 112 c.p.c.›› e censura la decisione impugnata là dove afferma che la sua costituzione nel giudizio n. 897/2006 del Tribunale di Gela, definito con la sentenza n. 360/09, deve essere qualificata come intervento volontario, con conseguente onere a suo carico di allegare in quella sede tutte le circostanze preclusive dell’accesso al fondo. Partendo dalla considerazione che l’onere di notificazione, al Fondo di rotazione, dell’atto introduttivo del giudizio civile assolve alla funzione di porre l’Amministrazione nella possibilità di potervi partecipare, allo scopo di avere contezza degli accertamenti processuali, evidenzia che l’eventuale costituzione del Ministero nel giudizio civile, non postulando una domanda, non può essere considerata alla stregua di un intervento volontario e non può onerare l’Amministrazione di dedurre eventuali elementi ostativi della successiva istanza di accesso al Fondo di rotazione. E ciò sia perché la definizione del giudizio civile costituisce condizione della domanda amministrativa, cosicché solo all’esito della decisione negativa è possibile adire il giudice per sentire condannare il Ministero a ottenere il beneficio, sia perché non può affermarsi una legittimazione passiva del Fondo, che non è neppure astrattamente autorizzato a contraddire sulla domanda di risarcimento. 4. Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti motivi. 6 4.1. La Corte territoriale, pur dando atto che gli appellati, odierni controricorrenti, sin dalle loro prime difese, avevano dedotto il passaggio in giudicato della sentenza n. 360/09 del Tribunale di Gela e che tale circostanza non era stata ‹‹documentata da una specifica attestazione››, ne ha comunque ritenuto provata la definitività sul presupposto che l’Amministrazione appellante non avesse mosso specifica contestazione sul punto. La decisione non si pone in linea con il consolidato ed univoco orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, secondo cui la parte che eccepisca la definitività di una sentenza resa in altro giudizio, qualora la controparte ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno, non ha l'onere di produrre la decisione munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, come invece avviene nell'ipotesi di mera non contestazione del giudicato, cui non può attribuirsi il significato di ammissione della definitività della decisione» (Cass., sez. 6-1, 01/03/2018, n. 4803; Cass., sez. 3, 23/08/2018, n. 20974; Cass., sez. 3, 29/09/2021, n. 26310; Cass., sez. 1, 02/03/2022, n. 6868), non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità» (Cass., sez. 3, 09/03/2017, n. 6024; Cass., sez. 3, 29/08/2013, n. 19883; Cass., sez. L, 08/05/2009, n.10623). 4.2. I controricorrenti, replicando che la censura in esame è destituita di fondamento e che l’Avvocatura dello Stato avrebbe dovuto effettuare una contestazione specifica, hanno evidenziato, anche nella memoria illustrativa, che il cancelliere del Tribunale di Gela, con attestazione del 17 maggio 2011, ha certificato il passaggio in giudicato della sentenza n. 360/09 emessa dal 7 Tribunale di Gela ed hanno sollecitato questa Corte a valutare la produzione nel presente giudizio di legittimità di detta sentenza munita della relativa attestazione, sottolineando l’inutilità di un annullamento della sentenza impugnata per accertare il passaggio in giudicato. Le deduzioni svolte dai controricorrenti non sono condivisibili. A tal fine va ricordato che questa Corte ha ribadito in più occasioni (Cass., sez. 1, 23/12/2010, n. 26041) che, nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, sicché solo in tal caso la sua produzione non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 cod. proc. civ., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che potevano essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato (Cass., sez. 5, 07/05/2008, n. 11112; Cass., sez. L, 30/10/2003, n. 16376; Cass., sez. U, 2006, n. 13916). Pertanto, poiché il giudicato invocato si sarebbe formato in epoca anteriore alla definizione del giudizio di appello, la produzione della sentenza munita della relativa attestazione non può avvenire in questa sede. 5. Conclusivamente, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvio alla Corte d’appello competente, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. 8
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione