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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1467/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16528/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 013186 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13143 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1029/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato le Intimazioni di pagamento - Atti di Recupero numero registro recupero crediti 013186/2024 e n. 013143/2024 notificate in data 6 Settembre 2024, per omesso versamento di contributi unificati.
L'asserito omesso versamento dei contributi unificati è relativo ai seguenti procedimenti civili incardinati avanti il Tribunale di NO Sezione Imprese:
- Causa civile R.G. 27022/2020 in relazione alla causa iscritta a ruolo il 3.08.2020 per € 1.036,00;
- Causa civile R.G. 27022/2020 (sub 1) iscritta a ruolo il 18.08.2020 per € 518,00.
2. Parte ricorrente ha formulato il seguente rubricato motivo di ricorso: “Inesistenza della violazione. corretto pagamento dei contributi unificati”.
La medesima parte ricorrente sostiene che il pagamento del contributo unificato della causa civile R.G.
27022/2020 T. NO è stato regolarmente assolto in data 22.07.2020, prima dell'iscrizione a ruolo e il contributo unificato della causa civile R.G. 27022/2020 T. NO è stato pagato, in data 24.06.2022, a seguito di sollecito di pagamento pervenuto dalla cancelleria.
Sempre secondo parte ricorrente, tuttavia, fronte di un istanza di riesame da parte del ricorrente, la competente cancelleria avrebbe opposto un diniego sulla base della circolare del Ministero di Giustizia del
24.3.2024, deducendo motivi formali e disattendendo il dato sostanziale dell'effettivo tempestivo pagamento dei contributi unificati.
3. Si è costituta in giudizio Equitalia giustizia s.p.a., resistendo al ricorso.
Quest'ultima rileva che, seppure è vero che il pagamento è stato effettuato, come peraltro comprovato dalle ricevute allegate da controparte, è altresì vero che in entrambi i casi parte ricorrente è incorsa in alcune irregolarità formali, che ne hanno inficiato la validità, e hanno comportato l'avviamento della procedura di riscossione. Elenca le irregolarità formali inerenti al mancato rispetto di quanto previsto nell'art 221 comma
3 del decreto-legge n. 34/2020, inerente alla modalità telematica al fine di attestare l'avvenuto pagamento, nonché della circolare del Circolare del Ministero della Giustizia (DAG) prot. n. 0060783 del 19.03.2024, afferente all'utilizzo del modello F23 per il versamento.
In sostanza, la parte ricorrente avrebbe commesso le seguenti irregolarità:
- quanto al giudizio r.g.27022/20 la ricorrente ha pagato telematicamente e tempestivamente, ma nell'iscrivere a ruolo la causa ha versato come ricevuta del pagamento un documento non idoneo (la fattura di Società_1
Spa) secondo la normativa vigente;
- in relazione al giudizio r.g. 27022-1/20 del Tribunale di NO, si è verificata l'irregolarità - tardività del pagamento, in quanto a seguito del sollecito della cancelleria del 07/06/22 la ricorrente ha provveduto al pagamento solo in data 24/06/22, ossia oltre i sette giorni intimati dalla cancelleria. Quest'ultima irregolarità sarebbe stata ammessa dalla stessa ricorrente che nel ricorso ha proposto istanza di mediazione chiedendo di pagare solo la sanzione per il ritardo nel pagamento.
4. Parte ricorrente ha depositato memorie difensive, evidenziando che la stessa parte resistente ha ammesso l'avvenuto pagamento del contributo unificato ed ha evidenziato la natura esclusivamente formale delle irregolarità procedurali dedotte da parte resistente.
5. All'udienza del 30 gennaio 2026 il ricorso è passato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso deve essere accolto.
7. Le intimazioni di pagamento sono relative all'omesso pagamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie per le notifiche a richiesta d'ufficio.
E' pacifico che le suddette somme sono state effettivamente versate prima dell'iscrizione al ruolo, in un caso, e successivamente al sollecito da parte della cancelleria nell'altro.
Tale dato non può essere ovviato dalle irregolarità formali nel deposito della documentazione dimostrativa del pagamento e da ritardi rispetto alla richiesta da parte della cancelleria, che possono essere eventualmente oggetto di specifiche sanzioni, qualora previste.
Peraltro la circolare del Ministero della Giustizia invocata dall'amministrazione (prot. n. 0060783 del
19.03.2024) è successiva alla data di pagamento dei due contributi in esame e, pertanto, non è significativa rispetto al caso in questione.
8. Per quanto suindicato il ricorso deve essere accolto.
La presente decisione è stata assunta tenendo conto del “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale, e le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla
Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti da questo giudice non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Stante le irregolarità procedurali segnalate dall'Amministrazione rispetto a quanto previsto dall'art 221 comma 3 del decreto-legge n. 34/2020, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, Sezione III, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2026. Il giudice Fabrizio D'Alessandri
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16528/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 013186 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13143 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1029/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato le Intimazioni di pagamento - Atti di Recupero numero registro recupero crediti 013186/2024 e n. 013143/2024 notificate in data 6 Settembre 2024, per omesso versamento di contributi unificati.
L'asserito omesso versamento dei contributi unificati è relativo ai seguenti procedimenti civili incardinati avanti il Tribunale di NO Sezione Imprese:
- Causa civile R.G. 27022/2020 in relazione alla causa iscritta a ruolo il 3.08.2020 per € 1.036,00;
- Causa civile R.G. 27022/2020 (sub 1) iscritta a ruolo il 18.08.2020 per € 518,00.
2. Parte ricorrente ha formulato il seguente rubricato motivo di ricorso: “Inesistenza della violazione. corretto pagamento dei contributi unificati”.
La medesima parte ricorrente sostiene che il pagamento del contributo unificato della causa civile R.G.
27022/2020 T. NO è stato regolarmente assolto in data 22.07.2020, prima dell'iscrizione a ruolo e il contributo unificato della causa civile R.G. 27022/2020 T. NO è stato pagato, in data 24.06.2022, a seguito di sollecito di pagamento pervenuto dalla cancelleria.
Sempre secondo parte ricorrente, tuttavia, fronte di un istanza di riesame da parte del ricorrente, la competente cancelleria avrebbe opposto un diniego sulla base della circolare del Ministero di Giustizia del
24.3.2024, deducendo motivi formali e disattendendo il dato sostanziale dell'effettivo tempestivo pagamento dei contributi unificati.
3. Si è costituta in giudizio Equitalia giustizia s.p.a., resistendo al ricorso.
Quest'ultima rileva che, seppure è vero che il pagamento è stato effettuato, come peraltro comprovato dalle ricevute allegate da controparte, è altresì vero che in entrambi i casi parte ricorrente è incorsa in alcune irregolarità formali, che ne hanno inficiato la validità, e hanno comportato l'avviamento della procedura di riscossione. Elenca le irregolarità formali inerenti al mancato rispetto di quanto previsto nell'art 221 comma
3 del decreto-legge n. 34/2020, inerente alla modalità telematica al fine di attestare l'avvenuto pagamento, nonché della circolare del Circolare del Ministero della Giustizia (DAG) prot. n. 0060783 del 19.03.2024, afferente all'utilizzo del modello F23 per il versamento.
In sostanza, la parte ricorrente avrebbe commesso le seguenti irregolarità:
- quanto al giudizio r.g.27022/20 la ricorrente ha pagato telematicamente e tempestivamente, ma nell'iscrivere a ruolo la causa ha versato come ricevuta del pagamento un documento non idoneo (la fattura di Società_1
Spa) secondo la normativa vigente;
- in relazione al giudizio r.g. 27022-1/20 del Tribunale di NO, si è verificata l'irregolarità - tardività del pagamento, in quanto a seguito del sollecito della cancelleria del 07/06/22 la ricorrente ha provveduto al pagamento solo in data 24/06/22, ossia oltre i sette giorni intimati dalla cancelleria. Quest'ultima irregolarità sarebbe stata ammessa dalla stessa ricorrente che nel ricorso ha proposto istanza di mediazione chiedendo di pagare solo la sanzione per il ritardo nel pagamento.
4. Parte ricorrente ha depositato memorie difensive, evidenziando che la stessa parte resistente ha ammesso l'avvenuto pagamento del contributo unificato ed ha evidenziato la natura esclusivamente formale delle irregolarità procedurali dedotte da parte resistente.
5. All'udienza del 30 gennaio 2026 il ricorso è passato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso deve essere accolto.
7. Le intimazioni di pagamento sono relative all'omesso pagamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie per le notifiche a richiesta d'ufficio.
E' pacifico che le suddette somme sono state effettivamente versate prima dell'iscrizione al ruolo, in un caso, e successivamente al sollecito da parte della cancelleria nell'altro.
Tale dato non può essere ovviato dalle irregolarità formali nel deposito della documentazione dimostrativa del pagamento e da ritardi rispetto alla richiesta da parte della cancelleria, che possono essere eventualmente oggetto di specifiche sanzioni, qualora previste.
Peraltro la circolare del Ministero della Giustizia invocata dall'amministrazione (prot. n. 0060783 del
19.03.2024) è successiva alla data di pagamento dei due contributi in esame e, pertanto, non è significativa rispetto al caso in questione.
8. Per quanto suindicato il ricorso deve essere accolto.
La presente decisione è stata assunta tenendo conto del “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale, e le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla
Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti da questo giudice non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Stante le irregolarità procedurali segnalate dall'Amministrazione rispetto a quanto previsto dall'art 221 comma 3 del decreto-legge n. 34/2020, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, Sezione III, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2026. Il giudice Fabrizio D'Alessandri