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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 24/04/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1377/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberto Riggio Presidente
dott. Vincenzo Accardo Giudice
dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1377/2022 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LIMONCELLO DAVIDE CARMELO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato in [...] il [...], non rappresentato né CP_1 C.F._2
difeso
Resistente – contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni della parti: La ricorrente insiste in ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
1. Esposizione dei fatti del giudizio.
Con ricorso depositato in data 9.12.2022 ha chiesto che venisse pronunciato Parte_1
lo scioglimento del matrimonio civile contrato con – parte resistente –in Romania (a CP_1
Piatra Neamt) in data 31.8.1996 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto n. 25, P. II, Serie C , anno 2020, unione dalla quale sono nati i figli nata in [...] Per_1
il 19.1.1997, nato in [...] il [...], e nato in [...] il Persona_2 Persona_3
17.3.2007.
Allegava che con sentenza n. 433/2020 il Tribunale di Gela ha pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi e con la quale “2) addebitava la colpa della separazione a;
3) disponeva CP_1
l'affidamento esclusivo di alla madre, domiciliandolo presso di questa;
4) disponeva Persona_3 che potesse vedere il figlio previo accordo dell'altro genitore, e in caso di Pt_1 Persona_3
disaccordo, presso i Servizi Sociali del Comune di residenza del minore;
5) obbligava a CP_2
versare a un assegno di mantenimento indiretto dei figli e Parte_1 Persona_2 Per_3 di € 400,00 (ovvero € 200,00 ciascuno); 6) rigettava la domanda di mantenimento
[...] formulata in proprio favore dall'odierna ricorrente”.
Esponeva che ancor prima della separazione era cessato qualsiasi tipo di rapporto personale tra i coniugi deducendo, quindi, l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale con il marito.
Precisava che sono decorsi più di sei anni dalla celebrazione dell'udienza presidenziale in sede di separazione senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione ovvero sia ripresa la convivenza tra le odierne parti, affermando la sussistenza dei presupposti per addivenire ad una pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con il marito.
Allegava l'assenza di sopravvenienze idonee ad incidere sulle condizioni stabilite dal Tribunale in sede di separazione fatta eccezione per del contributo posto a carico del resistente per il mantenimento del figlio il quale è divenuto maggiorenne e ha raggiunto una Persona_2
condizione di piena autosufficienza economica svolgendo attività lavorativa ed essendo andato a vivere da solo.
Aggiungeva che il resistente ha mantenuto una condotta disinteressata nei confronti del figlio minorenne circostanza che giustifica la conferma dell'affidamento esclusivo dello Persona_3
stesso alla madre.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti, alle condizioni di cui alla sentenza di separazione, eccezion fatta che per l'assegno di mantenimento in favore del figlio (non dovuto poiché Persona_4
2 maggiorenne ed economicamente indipendente ed autosufficiente) ovvero obbligare a CP_2 versare a un assegno di mantenimento indiretto del figlio di € Parte_1 Persona_3
200,00 e con previsione del contributo delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori, secondo il Protocollo di Intesa stipulato dal Tribunale di Gela e dal COA;
2)
Adottare ogni altro provvedimento ritenuto necessario e/o di giustizia. Con vittoria di spese del presente giudizio”.
, pur regolarmente reso edotto della pendenza del presente giudizio, non si è costituito CP_1
né è comparso.
Sentita personalmente la ricorrente all'udienza presidenziale del 12.11.2023 e preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione stante la contumacia del resistente, con ordinanza emessa in data 12.11.2023, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 898/1970, venivano confermate integralmente le condizioni della separazione personale ad eccezione dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne previsto a carico di stante la sua Persona_2 CP_1
sopravvenuta indipendenza economica.
Verificata la regolarità del contraddittorio con il resistente, la causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e all'udienza del 15.1.2025 la ricorrente precisava le sue conclusioni riportandosi ai motivi del ricorso introduttivo e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza termini su richiesta di Pt_1 Parte_1
***
2. Domanda di scioglimento del matrimonio
In primo luogo, la domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n.
898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di dodici mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione
(udienza celebrata in data 14.1.2016. Cfr. sentenza di separazione allegata in atti), definita con sentenza del Tribunale di Gela n. 433/2020 senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dal complessivo tenore delle allegazioni della ricorrente nonché dalle dichiarazioni rese da
[...]
in sede di udienza di comparizione personale. Parte_1
3. Condizioni di mantenimento del figlio maggiorenne , nato in Persona_5
Romania il 17.3.2007
Preliminarmente, deve essere dato atto che non possono trovare accoglimento la domanda di affidamento esclusivo avanzata con riguardo al figlio , nato in [...] il Persona_5
3 17.3.2007, avendo lo stesso – nel corso del giudizio – raggiunto la maggiore età, circostanza che fa cessare in capo ai genitori la responsabilità genitoriale e che rimette alla libera determinazioni del figlio maggiorenne la disciplina dei rispettivi rapporti personali con ciascuno dei genitori tuttavia, accoglimento la domanda vertente sulle condizioni economiche relative al Pt_2
mantenimento del figlio maggiorenne della coppia Persona_3
Occorre, sul punto, rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che
“l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli (…) non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi” (Cassazione n. 26875 del 20/9/2023;
n. 12952 del 22/6/2016).
In altri termini, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il dovere gravante su ogni genitore di provvedere al mantenimento della prole non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, posto che l'art. 337 septies c.c. riconosce al figlio maggiorenne il diritto di ricevere un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento che, solitamente, viene posto a carico del genitore non convivente e che su disposizione del giudice, previa richiesta del figlio, può essere versato direttamente all'interessato.
L'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli viene, dunque, meno solo con il raggiungimento della loro autosufficienza economica o, comunque, quando venga allegato e provato in giudizio che tale traguardo non sia stato conseguito per colpa del figlio.
Ebbene, nel corso del presente giudizio non sono emersi elementi idonei ad incidere sull'assetto di interessi stabilito dal Tribunale in sede di separazione, non essendo all'uopo rilevante il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio dei coniugi e ciò in quanto – avendo compiuto
18 anni in data 17.3.2025 – lo stesso è ancora in età compatibile con la frequentazione del secondo ciclo di istruzione secondaria sicché può presumersi la sua condizione di non autosufficienza economica.
Appare, dunque, equo confermare il contributo al mantenimento da porre a carico di CP_1
per il mantenimento indiretto del figlio nato in [...] il [...] nella misura di Persona_3
€ 200,00 mensili per come stabilito in sede di sentenza di separazione.
Parte resistente sarà, altresì, tenuta, a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per il figlio maggiorenne, secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela.
Deve, invece, essere confermata la revoca – già disposta in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale del 12.11.2023 – dell'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio
[...]
stante l'allegato raggiungimento da parte dello stesso della maggiore età. Persona_4
4
4. Spese di lite
Le spese di lite, considerata la contumacia del resistente e il complessivo esito del giudizio, devono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto in Romania (a Piatra Neamt) in data
31.8.1996 da , nata in [...] il [...], e , nato in Parte_1 CP_1
Romania il 15.1.1977, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto n.
25, P. II, Serie C , anno 2020;
2) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 Parte_1
l'importo di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , Persona_5
nato in [...] il [...], somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
3) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle spese CP_1 straordinarie per il figlio secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa Persona_5 dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
4) REVOCA l'obbligo di mantenimento posto a carico di in relazione al figlio CP_1 [...]
; Persona_4
5) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
6) DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 23/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberto Riggio Presidente
dott. Vincenzo Accardo Giudice
dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1377/2022 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LIMONCELLO DAVIDE CARMELO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato in [...] il [...], non rappresentato né CP_1 C.F._2
difeso
Resistente – contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni della parti: La ricorrente insiste in ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
1. Esposizione dei fatti del giudizio.
Con ricorso depositato in data 9.12.2022 ha chiesto che venisse pronunciato Parte_1
lo scioglimento del matrimonio civile contrato con – parte resistente –in Romania (a CP_1
Piatra Neamt) in data 31.8.1996 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto n. 25, P. II, Serie C , anno 2020, unione dalla quale sono nati i figli nata in [...] Per_1
il 19.1.1997, nato in [...] il [...], e nato in [...] il Persona_2 Persona_3
17.3.2007.
Allegava che con sentenza n. 433/2020 il Tribunale di Gela ha pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi e con la quale “2) addebitava la colpa della separazione a;
3) disponeva CP_1
l'affidamento esclusivo di alla madre, domiciliandolo presso di questa;
4) disponeva Persona_3 che potesse vedere il figlio previo accordo dell'altro genitore, e in caso di Pt_1 Persona_3
disaccordo, presso i Servizi Sociali del Comune di residenza del minore;
5) obbligava a CP_2
versare a un assegno di mantenimento indiretto dei figli e Parte_1 Persona_2 Per_3 di € 400,00 (ovvero € 200,00 ciascuno); 6) rigettava la domanda di mantenimento
[...] formulata in proprio favore dall'odierna ricorrente”.
Esponeva che ancor prima della separazione era cessato qualsiasi tipo di rapporto personale tra i coniugi deducendo, quindi, l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale con il marito.
Precisava che sono decorsi più di sei anni dalla celebrazione dell'udienza presidenziale in sede di separazione senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione ovvero sia ripresa la convivenza tra le odierne parti, affermando la sussistenza dei presupposti per addivenire ad una pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con il marito.
Allegava l'assenza di sopravvenienze idonee ad incidere sulle condizioni stabilite dal Tribunale in sede di separazione fatta eccezione per del contributo posto a carico del resistente per il mantenimento del figlio il quale è divenuto maggiorenne e ha raggiunto una Persona_2
condizione di piena autosufficienza economica svolgendo attività lavorativa ed essendo andato a vivere da solo.
Aggiungeva che il resistente ha mantenuto una condotta disinteressata nei confronti del figlio minorenne circostanza che giustifica la conferma dell'affidamento esclusivo dello Persona_3
stesso alla madre.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti, alle condizioni di cui alla sentenza di separazione, eccezion fatta che per l'assegno di mantenimento in favore del figlio (non dovuto poiché Persona_4
2 maggiorenne ed economicamente indipendente ed autosufficiente) ovvero obbligare a CP_2 versare a un assegno di mantenimento indiretto del figlio di € Parte_1 Persona_3
200,00 e con previsione del contributo delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori, secondo il Protocollo di Intesa stipulato dal Tribunale di Gela e dal COA;
2)
Adottare ogni altro provvedimento ritenuto necessario e/o di giustizia. Con vittoria di spese del presente giudizio”.
, pur regolarmente reso edotto della pendenza del presente giudizio, non si è costituito CP_1
né è comparso.
Sentita personalmente la ricorrente all'udienza presidenziale del 12.11.2023 e preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione stante la contumacia del resistente, con ordinanza emessa in data 12.11.2023, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 898/1970, venivano confermate integralmente le condizioni della separazione personale ad eccezione dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne previsto a carico di stante la sua Persona_2 CP_1
sopravvenuta indipendenza economica.
Verificata la regolarità del contraddittorio con il resistente, la causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e all'udienza del 15.1.2025 la ricorrente precisava le sue conclusioni riportandosi ai motivi del ricorso introduttivo e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza termini su richiesta di Pt_1 Parte_1
***
2. Domanda di scioglimento del matrimonio
In primo luogo, la domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n.
898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di dodici mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione
(udienza celebrata in data 14.1.2016. Cfr. sentenza di separazione allegata in atti), definita con sentenza del Tribunale di Gela n. 433/2020 senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dal complessivo tenore delle allegazioni della ricorrente nonché dalle dichiarazioni rese da
[...]
in sede di udienza di comparizione personale. Parte_1
3. Condizioni di mantenimento del figlio maggiorenne , nato in Persona_5
Romania il 17.3.2007
Preliminarmente, deve essere dato atto che non possono trovare accoglimento la domanda di affidamento esclusivo avanzata con riguardo al figlio , nato in [...] il Persona_5
3 17.3.2007, avendo lo stesso – nel corso del giudizio – raggiunto la maggiore età, circostanza che fa cessare in capo ai genitori la responsabilità genitoriale e che rimette alla libera determinazioni del figlio maggiorenne la disciplina dei rispettivi rapporti personali con ciascuno dei genitori tuttavia, accoglimento la domanda vertente sulle condizioni economiche relative al Pt_2
mantenimento del figlio maggiorenne della coppia Persona_3
Occorre, sul punto, rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che
“l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli (…) non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi” (Cassazione n. 26875 del 20/9/2023;
n. 12952 del 22/6/2016).
In altri termini, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il dovere gravante su ogni genitore di provvedere al mantenimento della prole non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, posto che l'art. 337 septies c.c. riconosce al figlio maggiorenne il diritto di ricevere un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento che, solitamente, viene posto a carico del genitore non convivente e che su disposizione del giudice, previa richiesta del figlio, può essere versato direttamente all'interessato.
L'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli viene, dunque, meno solo con il raggiungimento della loro autosufficienza economica o, comunque, quando venga allegato e provato in giudizio che tale traguardo non sia stato conseguito per colpa del figlio.
Ebbene, nel corso del presente giudizio non sono emersi elementi idonei ad incidere sull'assetto di interessi stabilito dal Tribunale in sede di separazione, non essendo all'uopo rilevante il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio dei coniugi e ciò in quanto – avendo compiuto
18 anni in data 17.3.2025 – lo stesso è ancora in età compatibile con la frequentazione del secondo ciclo di istruzione secondaria sicché può presumersi la sua condizione di non autosufficienza economica.
Appare, dunque, equo confermare il contributo al mantenimento da porre a carico di CP_1
per il mantenimento indiretto del figlio nato in [...] il [...] nella misura di Persona_3
€ 200,00 mensili per come stabilito in sede di sentenza di separazione.
Parte resistente sarà, altresì, tenuta, a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per il figlio maggiorenne, secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela.
Deve, invece, essere confermata la revoca – già disposta in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale del 12.11.2023 – dell'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio
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stante l'allegato raggiungimento da parte dello stesso della maggiore età. Persona_4
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4. Spese di lite
Le spese di lite, considerata la contumacia del resistente e il complessivo esito del giudizio, devono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto in Romania (a Piatra Neamt) in data
31.8.1996 da , nata in [...] il [...], e , nato in Parte_1 CP_1
Romania il 15.1.1977, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto n.
25, P. II, Serie C , anno 2020;
2) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 Parte_1
l'importo di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , Persona_5
nato in [...] il [...], somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
3) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle spese CP_1 straordinarie per il figlio secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa Persona_5 dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
4) REVOCA l'obbligo di mantenimento posto a carico di in relazione al figlio CP_1 [...]
; Persona_4
5) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
6) DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 23/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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